Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 10539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10539 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3192
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 4149/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO VA, nata ad [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Lecce il 17.6.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. GALLI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente, l'avv. Gianzi Giuseppe, del Foro di Roma, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Alberico Villani, del Foro di Avellino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 17.6.2013 la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui, in data 13.11.2009, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia LO VA, imputata del delitto di cui agli artt. 110 e 455 c.p., "per avere, in concorso con AR CA UN,
detenuto al fine di metterle in circolazione, venti banconote da Euro 50 ciascuna, risultate contraffatte".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 597, 601, 161, 185 e 178 c.p.p., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello
è stato notificato all'imputata non presso il domicilio dichiarato, ma, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore domiciliatario, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di secondo grado;
2) violazione dell'art. 455 c.p., art. 192, 350 e 441 c.p.p. e "difetto logico di motivazione", stante la mancanza di prova certa sia in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputata della falsità delle banconote spese nell'esercizio commerciale dove lavorava alla cassa CH Maria, che non consente di configurare a carico dell'imputata la sussistenza del dolo specifico di mettere in circolazione le banconote false, ricevute in malafede, sia in relazione alla circostanza che le suddette banconote fossero nella disponibilità diretta della LO e non piuttosto, in quella dell'amica AR.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va, innanzitutto, rilevato che esso risulta formulato genericamente. Nè va taciuto che dalla lettura degli atti processuali, consentita, essendo stato dedotto un error in procedendo, risulta che la notifica del decreto di citazione a giudizio per la prima udienza innanzi alla corte territoriale del 19.12.2001, effettuata a mezzo del servizio postale, non andava a buon fine, per cui si provvedeva a nuova notifica del suddetto decreto all'imputato, per la successiva udienza del 4.2.2013, che del pari non andava a buon fine per irreperibilità del destinatario;
si procedeva, pertanto, ad ulteriore notifica, per l'udienza del 17.6.2013, ex art. 161 c.p.p., a mani del difensore di fiducia.
Orbene, tanto all'udienza del 4.2.2013, quanto all'udienza del 17.6.2013, era presente, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, su delega di quest'ultimo, l'avv. Amilcare Tana, del Foro di Lecce, che nulla ha mai eccepito in ordine alla regolare costituzione del rapporto processuale in capo all'imputato. Ciò non consente di accogliere l'eccezione difensiva. Ed invero, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, sintetizzato in un condivisibile arresto, la nullità, derivante dall'esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 c.p.p.. Nella fattispecie portata all'attenzione della Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile il ricorso, vuoi per la genericità della doglianza, che non indicava, come nel caso sottoposto a questo Collegio, il concreto pregiudizio derivatone per l'imputato ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa, vuoi per l'intervenuta sanatoria non risultando che il difensore fiduciario avesse eccepito il difetto di notifica in sede dibattimentale (cfr. Cass., sez. 6, 21/05/2013, n. 28971, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. 5, 22/06/2012, n. 39384; Cass., sez. 6, 18/03/2014, n. 17621; Cass., sez. un., 27/03/2008, n. 19602, rv. 239396).
5. Infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, che, peraltro, si colloca al limite della inammissibilità, consistendo, in buona parte, nella reiterazione acritica delle censure già disattese dal giudice di secondo grado.
Come è noto per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte, di cui all'art. 455 c.p., è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico;
a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo. (cfr. Cass., sez. 5, 12/07/2011, n. 32914, rv. 250946). Consistendo, pertanto, l'elemento psicologico del reato in questione nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi "dolus in re ipsa", dall'altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota, quali ad esempio il numero ed il valore delle false monete detenute o il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse (cfr. Cass., sez. 5, 1.10.1999, n. 14659, rv. 215187). Orbene la corte territoriale si è puntualmente attenuta a tali principi, deducendo, con motivazione esaustiva ed esente da vizi logici, la sussistenza del dolo specifico in capo alla LO, alla luce delle modalità con cui è avvenuta la detenzione delle monete false innanzi indicate, secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalle risultanze processuali, alla luce delle dichiarazioni della CH, non contestate dalla ricorrente.
La LO, infatti, è stata indicata con precisione, rileva la corte territoriale, dalla cassiera del bar, "come la ragazza che si era presentata alla cassa pagando la consumazione con una banconota da dieci euro ed altre monete spicce dopo che un primo tentativo di pagamento della consumazione servita alla stessa e ad una sua amica era stato rifiutato dalla medesima cassiera perché operato con una banconota da 50 Euro ritenuta falsa" ed, inoltre, nella sua disponibilità sono state rinvenute le ulteriori banconote false da 50 Euro, che la stessa imputata aveva consegnato alle forze dell'ordine intervenute sul posto. Appare, dunque, del tutto coerente, sotto il profilo logico, il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, nell'evidenziare come la LO abbia tentato, insieme con la sua amica, in un primo momento di spendere una banconota falsa, per poi, subito dopo, di fronte al rifiuto della cassiera motivato proprio dal sospetto sulla falsità della banconota da 50 euro offerta in pagamento, provvedere a saldare il debito per la consumazione con le altre monete, questa volta autentiche, di taglio diverso, senza mostrare nessun tipo di stupore o di perplessità , come sarebbe stato lecito attendersi ove l'imputata e la sua amica non fossero state consapevoli della falsità della banconota in questione, che, anzi, avrebbe dovuto metterle sull'allarme anche in ordine alle genuinità delle altre banconote da 50 Euro detenute, soprattutto ove si tenga conto che si trattava di ben venti banconote.
La corte territoriale, peraltro, con ragionamento del pari ineccepibile, partendo proprio dalle dichiarazioni della CH, ha sottolineato come non vi sia spazio per la tesi difensiva incentrata sul possesso momentaneo del borsello da parte della LO, che si vorrebbe limitato al tempo necessario alla AR per procurarsi, tornando a casa, le monete autentiche usate per pagare la consumazione, "perché dell'allontanamento dal bar di quest'ultima e del suo successivo ritorno non vi è alcuna traccia negli atti di causa", se non nelle affermazioni delle imputate, emergendo, invece, che la LO era rientrata nel locale da sola appena dieci minuti dal primo tentativo di spendita delle monete false, per pagare con denaro autentico la consumazione. Infine, la corte territoriale evidenzia anche la mancanza di qualsiasi indicazione da parte dell'imputata della provenienza delle banconote pacificamente false, altrettanto pacificamente da lei detenute insieme con la sua amica, per le ragioni già esposte, di un qualunque fine lecito della detenzione delle stesse, diverso da quello di metterle in circolazione, lacuna che, come si è detto, costituisce uno degli indici rivelatori del dolo specifico del delitto di cui all'art. 455, c.p.. 5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015