Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 17621
CASS
Sentenza 18 marzo 2014

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In tema di circolazione stradale, ai fini della configurabilità dei reati ascrivibili all'utente della strada per aver omesso di fermarsi e di portare soccorso a norma dell'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, l'"incidente", che costituisce il presupposto dell'obbligo di attivarsi, deve essere il risultato di un comportamento colposo dell'agente, poichè, ove lo stesso derivi da una condotta dolosa, il disvalore dell'omissione non trova sanzione in reati autonomi rispetto alla fattispecie lesiva della vita o dell'incolumità individuale.

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  • 1Art. 583-quater - Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. (1) Articolo aggiunto dall'art. 7, DL 8/2007 convertito in legge, con modificazioni, con L. 41/2007. Rassegna di giurisprudenza L'art. 189 costituisce norma di chiusura del microsistema delle sanzioni penali previste dal CDS, contemplando comportamenti di natura dolosa che presuppongono violazioni di regole cautelari poste a presidio della circolazione stradale, danti a loro volta luogo a responsabilità di tipo …

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2014, n. 17621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17621
Data del deposito : 18 marzo 2014

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