Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2011, n. 32914
CASS
Sentenza 12 luglio 2011

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Per la configurabilità del reato di detenzione, al fine di metterle in circolazione, di banconote contraffatte (art. 455 cod. pen.) è necessario il dolo specifico - "sub specie" di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; a tal fine è, pertanto rilevante il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e pertanto valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/07/2011, n. 32914
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32914
    Data del deposito : 12 luglio 2011

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