Sentenza 1 ottobre 1999
Massime • 1
Il dolo specifico del reato di spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate non può essere desunto, con riferimento alla detenzione di una sola banconota falsa ed a fronte della prospettazione difensiva di averla ricevuta in buona fede e di averla conservata per farne constatare la falsità al cedente, dalle sole modalità della detenzione stessa. Poiché, infatti, l'elemento psicologico del reato in questione consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede, a tanto consegue che, da un lato, non può ravvisarsi "dolus in re ipsa", dall'altro, esso può essere desunto solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banconota (elementi quali ad esempio: il numero ed il valore delle false monete detenute, il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse, lo scopo della conservazione e della mancata consegna all'autorità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 14659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14659 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 1.10.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere N.1630
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N.3684/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LI GI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza 23.11.98 della Corte di Appello di Lecce-Taranto Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello ha confermato la condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa, inflitti, per il reato di cui all'art. 455 cp, a LI GI, per il possesso di una banconota falsa da lire 100.000, custodita nel portafogli con altre dello stesso e diverso taglio.
L'imputato, che ha sostenuto, nel giudizio di impugnazione, di aver ricevuto la banconota, alcuni mesi prima, da EL CE in pagamento di frutti di mare e di averla conservata, scoperta la falsità, per contestare il fatto al predetto deduce, la erronea applicazione della legge penale e i vizi di motivazione in ordine al dolo specifico, erroneamente ravvisato nella custodia della moneta falsa insieme ad altre, senza apprezzare la versione difensiva. Il ricorso è fondato.
Il dolo specifico del reato previsto dall'art. 455 c.p., consistente nella finalità di mettere in circolazione la moneta contraffatta, ricevuta in malafede, non può essere ricavata, con riferimento alla detenzione di una sola banconota falsa e a fronte della prospettazione, da parte dell'agente, di averla ricevuta in buona fede e di averla conservata per un diverso scopo, dalle modalità della detenzione stessa. Queste sono rilevanti ai fini della individuazione del dolo generico superveniens, quale consapevolezza della falsità, attuale, riferita al momento dell'azione incriminata, e per la configurabilità della spendita di moneta ricevuta in buona fede, ex art. 457 cod. pen, ma non per l'accertamento del dolo specifico che richiede un quid pluris qualificante, desunto da facta concludentia. Da elementi sintomatici, gravi e convergenti - consistenza del fatto, numero e valore delle monete falsificate, distantia temporis tra la ricezione e la spendita, movente della condotta, scopo della conservazione e della mancata consegna all'Autorità - che, diversi dalle modalità del fatto oggettivo incriminato - detenzione - ed esterni ad esso, sono idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l'intenzione di mettere in circolazione la banco nota. Diversamente, si avrebbe urla ibrida commistione tra fatto e atto, tra fatto oggettivo e elemento soggettivo, tra il dolo generico e quello specifico, con conseguente presunzione del dolo in re ipsa, ammissibile soltanto per i reati punibiliti a titolo di dolo generico e caratterizzati dalla coincidenza tra azione ed evento. Le modalità della detenzione verrebbero valorizzate, al di là di ogni canone processuale, non solo per dimostrare la consapevolezza della falsità al momento della condotta, ma anche per provare la finalità perseguita di messa in &colazione e, perfino, il dolo al momento dell'acquisto del possesso della moneta, con conseguente confusione, sostanziale e processuale, tra la detenzione di banconota falsa ricevuta in malafede, punita dall'art. 455 e la detenzione di moneta ricevuta in buona fede, punita dall'art. 457 c.p. il dolo specifico, nella prima fatti specie, postula anche un dolo generico iniziale, con la conseguenza il reato più gravemente punito deve essere escluso sia nell'ipotesi che venga dimostrato il dolus superveniens o la buona fede al momento della ricezione della moneta, sia in quella che tale prova manchi, ma non risulti neppure dimostrato che lo spenditore l'abbia ricevuta con la consapevolezza della falsità, in quanto il dubbio non può essere risolto in malam partem e l'imputato non è obbligato a provare l'assenza di dolo, per il diritto al silenzio, i principi generali dell'onere della prova gravante sull'accusa e del favor rei e per la regula iuris, secondo la quale la malafede non si presume. Venendo in considerazione un reato a dolo specifico, l'agente, quindi, deve essere provatamente cosciente della falsità dal momento in cui riceve la moneta falsificata al fine di metterla in circolazione. Ciò posto, si osserva che il giudice a quo non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, desumendo la finalità perseguita e, in sostanza, la malafede iniziale dalle modalità della detenzione di una sola banconota falsa, valorizzabili soltanto per il dolo generico superveniens, inidoneo a configurare, di per sè, sia il reato contestato, sia quello previsto dall'art. 457 c.p, che richiedono la finalizzazione dell'azione alla spendita. Poiché dallo stesso testo della sentenza si ricava l'inesistenza della prova del dolo specifico e l'impossibilità di acquisizioni in malam partem, la sentenza va annullata ex art. 620, lett. 1), c.p.p.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 1 ottobre 1999. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 1999