Sentenza 12 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 17718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17718 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 „modifiche al sistema penale NOME EL POPOLO IT LIA77.18/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Penzione SEZIONE PRIMA CIVILE emministating Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo R.G.N. 6082/01 GRIECO Presidente Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - Consigliere - Cron. 41686 Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Rep. Dott. Francesco FELICETTI Ud. 05/07/02 Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CRESCENZIO 20, presso l'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, rappresentato e difeso da se medesimo;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI FIRENZE;
intimata avversO la sentenza n. 556/00 del Giudice di pace di FIRENZE, depositata il 23/10/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1529 udienza del 05/07/2002 dal Consigliere Dott. Francesco 1 FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Lavoratti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 L'avv. Roberto Lavoratti, in data 29 luglio 1999 avverso unproponeva ricorso al Prefetto di Firenze verbale di accertamento (n. 091053/T) con il quale la Polizia Municipale di Firenze, in data 23 febbraio 1999, gli aveva contestata un'infrazione al codice del- la strada. Il Prefetto respingeva il ricorso in data 1 dicembre 1999, emettendo un'ordinanza ingiunzione noti- ficata all'avv. Lavoratti in data 23 dicembre 1999. Ta- le ordinanza veniva impugnata dinanzi al Giudice di pa- ce di Firenze, deducendosi, fra l'altro, la "inefficacia" dell'ordinanza stessa perchè emessa oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 del codice della strada. Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza depo- sitata il 23 ottobre 2000, rigettava l'opposizione. Av- verso la sentenza l'avv. Lavoratti ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato al Prefetto di Fi- renze il 23 febbraio 2001, formulando un unico motivo 2 di impugnazione. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione 1. Con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 204 del codice della strada, per avere il Giudice di pace rigettato l'opposizione in quanto la emanazione da parte del Prefetto - adito con ricorso amministrativo notificatogli in data 29 luglio 1999 dell'ordinanza-ingiunzione reiettiva del ricorso e ir- rogativa della sanzione, in data 1 dicembre 1999, e cioé oltre il termine di cui all'art. 204 del codice della strada, non ne produce la invalidità, essendo il termine di cui all'art. 204 del codice della strada or- dinatorio. Si deduce al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato la nullità dell'ordinanza- ingiunzione emanata oltre il termine procedimentale stabilito dall'art. 204 del codice della strada. Il ricorso é fondato. -Va premesso che secondo la disciplina applicabi- le alla fattispecie ratione temporis nel caso in cui il trasgressore di norme del codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria proponga ricorso al Prefetto ex art. 203 di quel codi- ce, come è incontroverso essere avvenuto nel caso di 3 specie, il Prefetto, ricevuti gli atti così come previ- sto da tale articolo (comma 2), а norma dell'art. 204, nel testo come modificato dall'art. 106 del d. lgs. n. 360 del 1993, se riteneva fondato l'accertamento, dove- va emettere, entro sessanta giorni, ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento della sanzione amministra- tiva da esso determinata secondo i criteri ivi indica- ti;
ove invece non ritenesse fondato l'accertamento, nello stesso termine doveva emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio о comando cui apparteneva l'organo accertatore, in qua- le ne deve dare notizia ai ricorrenti. Al riguardo questa Corte ha affermato, con giuri- sprudenza ormai consolidata, che l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del su detto termine, rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, invalido e annullabile (Cass. 12 dicembre 2001, n. 15709; 18 luglio 2000, n. 9447; 27 aprile 1999, n. 4204; 17 aprile 1999, n. 3848). Con la precisazione, peraltro, che ai sessanta giorni previsti dall'art. 204 andavano aggiunti i tren- ta assegnati dall'art. 203 all'ufficio comando cui ai fini appartiene l'organo accertatore dell'istruttoria, per cui il termine complessivo doveva ritenersi di novanta giorni (Cass. 25 febbraio 1998, n. 4 दि 2064), a meno che l'opponente provasse che il Prefetto aveva ricevuto il ricorso prima della scadenza dei trenta giorni (Cass. 27 maggio 1999, n. 4204). Dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso fu presentato dall'opponente al Prefetto in data 29 lu- glio 1999 e l'ordinanza-ingiunzione fu emessa in data 1 dicembre 1999, cioé oltre il su detto termine di novan- ta giorni. Ne deriva che il ricorso é fondato, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendosi nel merito sull'opposizione, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., l'opposizione va accolta pronunciandosi l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con la condanna della Prefettura di Firenze al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano per il primo grado in euro tre e cinquanta centesimi per centocinquanta per diritti ed eurospese vive, euro settanta per onorari e per il giudizio di cassazione in euro duecentocinquanta per onorari ed euro quaranta per spese vive.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta. Condanna la Prefettura Ila 5 - di Firenze al pagamento delle spese dell'intero giudi- zio, che si liquidano per il primo grado in euro tre e cinquanta centesimi per spese vive, euro centocinquanta per diritti ed euro settanta per onorari e per il giu- dizio di cassazione in euro duecentocinquanta per ono- rari ed euro quaranta per spese vive. Così deciso in Roma il 5 luglio 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Angelo Grieco росторовим. elo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime S tone Civile IL CANCELLIGHE Depositate Cancellería Luisa Passifletti it 12 DIC. 2002 Vo hepe IL CANCELLIERE 6