Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9214 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
4 7 2 REPUBBLICA ITALIANA A 1 E 0 C 2 1 A F IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01 I S D - E LA CORTE SUPREMA DI CASSA C Oggetto A 0 D Opposizione a decreto E TERZA CAVILE 2 T N ingiuntivo E S T Sentenza giudice dipace E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A R.G.N. 262/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 21133 Dott. Michele VARRONE Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. Ud. 30/04/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AVV MONASTRA CASIMIRO, difensore di se stesso ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BAFILE 5, presso il proprio studio;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO MARSIA, con sede in Roma, in persona del suo Presidente Sig. Sandro Fiocco, elettivamente domiciliato in ROMA VLE B BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MELONI, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 829 avversO la sentenza n. 7564/98 del Giudice di pace di 1 ROMA, emessa il 26/08/98 e depositata il 28/08/98 (R.G. 7213/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Casimiro MONASTRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo e l'assorbimento degli altri motivi di ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 31 dicem- bre 1997, l'avv. Casimiro Monastra, procuratore di se stesso ex art.86 c. p. c., propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.22071/1997 del Giudice di Pace di Roma, con il quale gli era stato intimato il paga- mento, in favore del Consorzio di Marsia, della somma di lire 1.755.832, oltre interessi convenzionali, per contributi consortili ordinari e vigilanza, relativi all'anno 1997. Dedusse, tra l'altro, l'opponente: a) la litispen- denza con altro giudizio proposto davanti al Tribunale di Roma prima della notifica del D.I. opposto;
b) che le somme richieste dovevano essere ridotte nella misura del 50%, in quanto l'istante aveva ceduto il 50% della 2 sua proprietà, dandone avviso al Consorzio;
c) che, es- sendo il Consorzio un'associazione di fatto, la disci- plina giuridica applicabile era quella di cui agli artt.36 e segg. C. p. c.. Radicatosi il contraddittorio, l'opposto dedusse l'infondatezza della proposta opposizione, della quale chiese il rigetto. Con sentenza in data 28 agosto 1998, il Giudice di Pace di Roma respinse l'opposizione, condannando l'op- ponente al pagamento delle spese di lite. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ri- corso l'avv. Casimiro Monastra, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso il Consorzio di Marsia, che ha depositato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente, rileva la Corte l'inammissibilità controricorso, attesa la carenza di una procura del speciale alle liti, mentre quella in atti, peraltro prodotta solo in copia, è anteriore all'emanazione del provvedimento oggetto del ricorso. Al riguardo, secondo il testuale disposto dell'art.370 c. p. C., al
contro
- ricorso si applicano, in quanto possibile, le norme di cui agli artt.365 e 366 c. p. c.. Orbene, а norma del- ricorso per cassazione, "a pe-l'art. 365 c . p. C. 1 il na di inammissibilità", deve essere sottoscritto da un 3 avvocato che, oltre ad essere iscritto nell'apposito albo, sia pure munito di procura speciale. Ed il re- della specialità, avuto riguardo alla ratio quisito della norma che è quella di pretendere che la volon- pronuncia con il ri- tà di impugnare una determinata per cassazione venga in essere "tenendo conto corso della decisione resa sulla causa" sussiste solo se il mandato al difensore sia rilasciato per quel particolare giudizio davanti alla Suprema Corte ei quindi, dopo che sia stato emanato il provvedimento che si intende impugnare (nonché prima che sia stato provveduto alla notificazione del ricorso). Per cui, il ricorso stesso (nella specie, il controricorso) va dichiarato inammissibile se la procura, conferita (artt. 366, primo comma n. 5, e con un atto separato 369, secondo comma n. 3, c. p. c.), sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia viola- zione dell'art. 39 c. p. C. ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c. p. c., lamentando che il giudi- ce di pace abbia omesso di pronunziare in ordine al- l'eccezione di litispendenza, sollevata da esso dedu- cente con riferimento al giudizio instaurato con atto di citazione (non seguito da iscrizione della causa a 4 ruolo) notificato il 27/30 ottobre 1997 e riguardante l'impugnativa delle delibere consortili relative ai pa- gamenti in questione. Con il secondo motivo, lamentando violazione di legge (art.295 c. p. c.), nonché insufficiente motiva- zione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.), deduce il ricorrente che il giudice di merito, nel respingere l'eccezione di litispendenza, non si era avveduto che il rapporto processuale tra le parti, davanti al Tribunale di Roma, si era già instau- rato con l'atto di citazione notificato il 27/30 otto- bre 1997, mentre la successiva notifica del 4 marzo 1998 era solo un rinnovo del medesimo atto, rinnovo che si era reso necessario per la mancata iscrizione a ruo- lo della precedente citazione. Tale omissione aveva portato all'erronea decisione adottata, in ordine al- l'eccezione di litispendenza, mentre l'esame congiunto dei due menzionati atti avrebbe dovuto portare quanto meno ad un provvedimento di sospensione del giudizio, ex art.295 del codice di rito, in attesa dell'esito del giudizio relativo all'impugnativa delle delibere con- sortili. I motivi, che essendo strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infonda- ti. 5 Il giudice di pace, prendendo in esame ai fini del- l'eccezione di litispendenza solo l'atto di citazione notificato in data 4 marzo 1998, ha, implicitamente, ritenuto che la precedente notifica del 27/30 ottobre 1997, non essendo stata seguita da iscrizione a ruolo della causa, non era valutabile ai fini della litispen- denza. La soluzione adottata è conforme a diritto. Invero, in linea generale, può ritenersi pacifico, nel sistema del vigente codice rito, la circostanza che, ai fini della pendenza della lite, sia sufficiente la noti- ficazione della citazione, a nulla rilevando l'iscri- zione a ruolo, atteso che la mancata costituzione non comporta la estinzione del processo, il quale, ben- ché in stato di "quiescenza", può essere riassunto en- tro l'anno dalla scadenza del termine per la costi- tuzione del convenuto (Cass.10 ottobre 1969 n. 3355; Cass.11 luglio 1983, n. 4688). Posto, dunque, che la situazione di pendenza momento, a partiredella causa va collegata a tale dal quale sorge per le parti il diritto di promuovere lo svolgimento del processo, è da escludere, peral- tro, che questo effetto processuale immediato sia mu- nito di un coefficiente di validità generale. Al con- trario, rispetto a determinate situazioni, la notifica 6 dell'atto introduttivo della causa non seguita da iscrizione a ruolo è, ad avviso della Corte, priva di riferimento, in concreta ed autonoma rilevanza, con istituto, in- particolare, alla litispendenza. Tale fatti, essendo preordinato ad evitare contrasto di giu- dicati, può essere validamente invocato solo nel momen- to in cui sussista una concreta investitura del giudice chiamato a decidere la causa pregiudiziale. Questa investitura, peraltro, non sorge per effetto della notifica della citazione, occorrendo a tal fine, l'ulteriore atto di impulso consistente nella costi- tuzione in giudizio, che individua il momento nel qua- le diventa attuale l'obbligo del giudice di rendere la decisione. Esattamente, pertanto, nella specie il giudice di merito ha avuto riguardo, per decidere in ordine all'eccezione di litispendenza sollevata dal- l'attuale ricorrente, solo all'atto di citazione noti- ficato in data 4 marzo 1998, in quanto tale citazione era stata seguita di rituale iscrizione a ruolo della causa. Poiché, peraltro, il predetto atto era successi- vo al radicarsi della lite davanti al Giudice di Pace, correttamente la suindicata eccezione è stata disatte- sa. Le stesse considerazioni valgono, ai fini della so- spensione del giudizio, mentre occorre rilevare che, 7 comunque, un'istanza in tal senso non risulta essere stata proposta dal ricorrente nel giudizio di merito. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.116 C. p. C. 1 e degli artt.2714 e 2719 c.C., motivazione su un punto decisivo nonché insufficiente della controversia (art. 360 nn.
1.3 e 5 C. p. c.), assu- mendo che il giudice di pace, nel ritenere che la quota addebitata ad esso opponente era dovuta per intero e non al 50%, aveva ignorato l'esistenza di documenti esibiti e non contestati su tale argomento, quali, principalmente, le copie dei contratti notarili delle vendite delle due quote di proprietà. Il motivo è inammissibile. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel caso in cui con il ricorso per cassa- zione sia denunciato il vizio di omessa motivazione l'asserita mancata valutazione di risultanze per processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, affermazioni del C.T.U., ecc.), al fine di consentire al giudice di legitti- mità il doveroso controllo sulla decisività della ri- sultanza non valutata (o insufficientemente valutata), é necessario che il ricorrente specifichi - se Occorre nel ricorso anche mediante la trascrizione integrale la risultanza che egli assume decisiva e non va- 8 lutata, perché, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo suddetto deve poter essere esercitato sulla base delle dedu- zioni contenute nell'atto, alle cui lacune non é possibile sopperire con indagini integrative. Con il quarto motivo, si duole il ricorrente di er- rata applicazione degli artt. 116, 633 e 634 C. p. C. 1 nonché di contraddittoria ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn.3 e 5 C. p. c.), assumendo che il giudice di pace, mentre per la concessione del d. i. aveva applicato la normativa di cui agli artt. 633 e 634 C. P. c., "per la conferma di esso aveva ritenuto idonea la delibera dell'Assemblea Generale, come se si fosse trattato di un condominio di edifici che è regolato da norme speciali non estensibi- li a situazioni diverse da quelle condominiali. Tale delibera era anche del tutto irregolare in quanto priva dei nomi dei presenti e della loro potenzialità di vo- ti, per cui è del tutto insufficiente come prova". La censura è inammissibile, sia per la sua assoluta genericità, sia per violazione del principio di auto- sufficienza del ricorso per cassazione, non avendo provveduto il ricorrente a riportare nel ricorso gli estremi dei documenti che si assume essere stati mala- mente valutati dal giudice di merito. 9 In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre nulla va deliberato in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante l'irrituale costituzione dell'in- timato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulle per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassa- zione, il 30 aprile 2001. Il Consigliere relatore ed estensoreConsigliere potatoe Il Presidente IL CANCELLIERE ( ANi GiambattistaOver Depositata in Cancelleria oggi, li - 6 LUG 2001 4 7 ) E 3 . A C M N E IL CANCELLIERE C1 A , R 1 P P U AN Giambattista 7 I 9 D T 3 R 1 O E C 1 - C I 1 2 D U I G 9 3 E N I T . O I ( T R A 10