Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Non può considerarsi illecito (nella specie ai fini della ritenuta configurabilità del reato di abuso d'ufficio) l'intervento di un funzionario della Polizia di Stato, svolto nell'esercizio dei poteri di composizione dei dissidi privati che compete all'autorità di pubblica sicurezza, finalizzato a persuadere l'occupante moroso di una camera di un residence a rilasciare l'immobile, nel quadro di un rapporto contrattuale di alloggio, al quale, per la sua atipicità, non si applica la procedura dello sfratto prevista per il contratto tipico di locazione (in motivazione la S.C. ha sottolineato che l'ordinamento giuridico attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di composizione dei dissidi privati e, in particolare, il potere di vegliare sulla tutela della proprietà).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2006, n. 26233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26233 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente - del 12/04/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 508
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 9370/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. FI RO, Nato il 2 settembre 1923 a Roma;
2. RO RL, Nato il 28 giugno 1963 a Rovigo;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 21 aprile 2004 n. 3087;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANNINO S. F.;
sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. FAVALLI Mario, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentita l'arringa dei difensori, Avv. MANZO Tommaso per il NT e Avv. GERACI Mario per il OR, i quali ne hanno chiesto l'accoglimento.
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 21 aprile 2004 n. 3087 - con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 9 febbraio 1999, che li aveva assolti perché il fatto non sussiste, qualificato il fatto, originariamente contestato come reato previsto dagli artt. 110, 117 e 317 c.p., commesso in Roma il 9 gennaio 1996, come reato previsto dagli artt. 48 e 323 c.p., sono stati prosciolti per l'estinzione di esso per prescrizione - NT RO e OR RL hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., (art. 606 c.p.p.), lett. c) perché il Giudice di merito ha ritenuto la colpevolezza degli imputati per il reato di abuso d'ufficio senza considerare che la mancata corrispondenza tra le due fattispecie comportava l'immutazione del fatto, facendo assumere al NT e al OR la posizione di autori principali dell'illecito in luogo di quella di semplici concorrenti di RU DA e attribuendo loro una condotta di induzione in errore del tutto assente nel capo d'imputazione originario, incentrato su una condotta di minaccia per resistenza a P.U.;
2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art.606 c.p.p.), lett. b) perché il Giudice ha male interpretato la normativa civilistica in materia, in quanto non giunge a qualificare il titolo giuridico e a motivare il conseguente diritto di ritenzione o di possesso della querelante;
3. inosservanza degli artt. 190, 191, 192 c.p.p. e dell'art. 546, c.p.p., comma 2, lett. e), e mancanza o manifesta illogicità
della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per l'assenza di qualsiasi condotta di induzione in errore del P.U, la viceispettrice della P.S., RU DA, non potendo esserlo la dolosa omissione di rappresentazione;
4. manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), lett. e) in relazione alla presunta induzione in errore dell'ispettrice della P.S., RU DA, alla quale non poteva sfuggire che non vi era la presenza dell'ufficiale giudiziario, indispensabile nel caso di esecuzione della procedura di sfratto;
5. inosservanza o erronea applicazione della L. n. 121 del 1981, artt. 24, e art. 323 c.p., e mancanza o manifesta illogicità
della motivazione (art. 606 c.p.p.), lett. b) ed e) perché la sentenza impugnata ha ritenuto l'intervento della P.S., eseguito fuori dai compiti d'istituto, in contrasto con le funzioni elencate nell'art. 24 cit.; inoltre, perché non ha considerato che, indipendentemente dalla natura istantanea o permanente del reato di insolvenza fraudolenta, attesa la reiterazione del comportamento dell'agente, senza soluzione di continuità dopo la scadenza del termine per l'adempimento e, quindi, con la consapevolezza di non volere o non potere adempiere, rientrava nei compiti della P.S., quello di interrompere l'eventuale esecuzione o prosecuzione dei reati in corso;
6. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 43, 51, 59, 110 e 323, c.p., e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.), lett. b) ed e) perché il rilascio dell'immobile non fu forzoso, ma fu la parte lesa, dopo aver sentito il sindacato inquilini, a indursi a rilasciare una dichiarazione liberatoria, abbandonando l'immobile di sua spontanea volontà, sicché non vi fu alcun intervento illegittimo da parte dell'ufficiale di polizia, perfettamente al corrente dell'esistenza delle controversie giudiziarie fra le parti, la cui convinzione di trovarsi in presenza di una situazione di fatto che la legittimava a adempiere al proprio dovere realizzava l'ipotesi di esimente putativa ex art. 51 c.p. e ex art. 59 c.p., comma 4;
mancava, in ogni caso, qualsiasi prova che l'eventuale errore di lettura dei principi che governavano la materia fosse derivata da presunti colloqui tra il legale, Avv. OR, e l'Ufficiale della P.S.;
La questione, dedotta in via principale con il secondo, quinto e sesto motivo di ricorso, appare fondata.
La sentenza di primo grado è pervenuta all'assoluzione degli imputati in quanto, pur ritenendo apprezzabile il principio che in una società civile nessuno può farsi giustizia da sè e quindi porre in essere uno sfratto sine titulo con l'intervento della forza pubblica, ha rilevato che nel caso in esame non si trattava di uno sfratto sine titulo e, perciò, illegittimo, in quanto l'immobile da rilasciare era l'appartamento di un residence, equiparato in tutto e per tutto a una camera d'albergo, tanto che la richiesta convalida di sfratto era stata rigettata sul presupposto che si trattava di un rapporto non rientrante nella previsione dell'art. 657 c.p.c. e sgg.; ha rilevato inoltre che l'occupante era morosa da tempo e non aveva alcuna intenzione di recedere dal contratto, benché fosse scaduto.
La tesi è conforme alla giurisprudenza civile in materia e alle pronunce giurisdizionali richiamate nella sentenza, dalle quali si desume l'equiparazione del contratto di residence a quello di albergo e all'atipicità di esso, che lo sottrae alla previsione dell'art. 657 c.p.c., il quale contempla il contratto tipico di locazione (Cass., Sez. 2, 8 agosto 1985 n. 4403; Sez. 3, 22 gennaio 2002 n. 707; Sez. 3, 20 gennaio 2005 n. 1150). La sentenza d'appello ne ha preso atto, ma ha ritenuto che tale giurisprudenza non autorizzasse comunque il ricorso a quelle che ha definito come forme indefinite di autotutela. Definizione che, riferita all'intervento della polizia, appare del tutto inadeguata.
In realtà, la tesi del secondo Giudice appare ingiustificatamente riduttiva perché per legge l'intervento della Forza Pubblica non presuppone necessariamente la preventiva emissione di provvedimenti giurisdizionali.
La disposizione della L. 1^ aprile 1981, n. 121, art. 24, assegna, infatti, alla Polizia di Stato, accanto alla vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti della pubblica autorità, anche la tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini, con un'endiadi che richiama la distinzione fra diritti politici e diritti civili.
Più in generale, T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1, nel definire le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza, stabilisce che questa veglia sulla tutela della proprietà così come cura l'osservanza delle ordinanze delle autorità. E che la previsione riguardi interventi autonomi, diversi da quelli tendenti a garantire l'esecuzione di provvedimenti, risulta dagli Regol. esec. 6 maggio 1940, n. 635, artt. 5 e 6, concernenti il procedimento per la composizione dei privati dissidi. Pertanto non può essere considerato illecito l'intervento di un funzionario della Polizia di Stato, svolto nell'esercizio dei poteri di composizione dei dissidi privati che indubbiamente compete all'autorità di pubblica sicurezza, al fine di persuadere l'occupante moroso di una camera di residence a rilasciare l'immobile, nel quadro di un rapporto contrattuale di alloggio, al quale, per la sua atipicità, non si applica la procedura dello sfratto prevista per il contratto tipico di locazione. Nel caso di specie, anche la stessa sentenza impugnata registra come l'istruttoria dibattimentale abbia chiarito che l'intervento della P.S., si era realizzato senza alcun comportamento violento o minaccioso nei confronti della parte offesa e che questa fu persuasa a lasciare l'alloggio, che occupava a seguito della stipulazione dell'atipico contratto di residence la sussistenza del quale, e non del contratto di locazione, era stata riconosciuta dall'A.G., che aveva ritenuto perciò inapplicabile il procedimento per la convalida di sfratto (nella sentenza di primo grado si dà atto come la stessa parte offesa nella sua deposizione abbia ammesso di essersi autoridotta il canone e di essere rimasta nell'alloggio per un anno pagando solo tre mesi;
che vi era stata una lunga trattativa con la polizia;
e che in esito a questa, dopo aver sentito il suo avvocato, aveva rilasciato la dichiarazione liberatoria).
In base a queste considerazioni appare evidente che col suo intervento la viceispettrice RU DA non ha commesso alcun abuso e cade, di conseguenza, l'addebito contestato anche nei confronti di NT RO e OR RL, imputati come concorrenti estranei nel reato proprio ascritto alla prima. Questa valutazione, relativa all'insussistenza del reato contestato e quindi assorbente rispetto a ogni altra questione dedotta con i ricorsi, prevale ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sulla causa estintiva in forza della quale è intervenuto il proscioglimento.
Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2006