Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, costituisce un'attendibile prova di conoscenza effettiva del provvedimento- in mancanza di indicazioni contrarie - la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia, assurta a forma ordinaria di notificazione nel sistema delineato dal D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2006, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 12/12/2006
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1586
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 16855/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE AN, n. 13.10.1947;
AL FF, n. 27.01.1962;
ER MI OR, n. 06.06.1945;
avverso la sentenza emessa il giorno 29.10.2004 dalla Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. CORTESE Arturo;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Latini (per CE F.), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 30.01.2003 il Tribunale di Lucca dichiarava, fra gli altri, CE AN, AL FF e ER MI OR colpevoli dei reati loro ascritti in materia di stupefacenti, riuniti dalla continuazione e, concesse le attenuanti generiche allo CE F., condannava il AL R. alla pena di anni undici di reclusione e il ER M. H. alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 40000,00 di multa.
Con sentenza del 29.10.2004 la Corte d'appello di Firenze confermava la pronuncia del Tribunale quanto al ER M. H. e, in parziale riforma della stessa: - quanto allo CE F., ritenutolo responsabile del reato di partecipazione all'associazione criminosa di cui al capo C) fino al 28.06.1995 e di tutti gli altri reati ascrittigli, riconosciute le attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7, e all'art. 62 bis c.p., unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p., lo condannava alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed Euro 40000,00 di multa;
- quanto al AL R., ritenutolo responsabile per il capo B) nella forma del delitto tentato, riduceva la pena ad anni cinque di reclusione ed Euro 40000,00 di multa, assolvendolo dai capi A) e C) per non aver commesso il fatto.
Propongono ricorso i tre predetti imputati.
ER M. H. deduce anzitutto che l'estratto contumaciale della sentenza impugnata gli è stato illegittimamente notificato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in data 5 febbraio 2005 presso lo studio del difensore, chiedendo in subordine di essere restituito nel termine per non aver avuto contezza della medesima.
Nel "merito" lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un effettivo apporto eziologico alla realizzazione criminosa e del dolo, nonché in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. CE F. deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha ritenuto di sanare la riconosciuta nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla mancata indicazione, in dispositivo, della pena inflitta.
AL R. deduce:
1)- l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche sull'utenza 0584/044452 in uso a Spina Luigina, per mancanza di motivazione dei relativi decreti autorizzativi;
2)- l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici, siccome acquisiti senza previo provvedimento del P.M.;
3)- il vizio di motivazione in ordine al reato, nella forma tentata, di cui al capo B), con riguardo alla sua identificazione quale interlocutore di Spina Luigina.
DIRITTO
Il ricorso del ER M. H. è inammissibile, in quanto tardivo. Per superare tale conseguenza, derivante dai tempi di notifica dell'estratto contumaciale della sentenza (04.02.2005) e di deposito del ricorso (22.04.2005), il ricorrente ha dedotto che la detta notifica è illegittimamente avvenuta a sensi dell'art. 161 c.p.p., presso lo studio del difensore, mentre egli era tranquillamente reperibile al suo domicilio di Via Tito Livio in Roma. Senonché, dall'epigrafe della sentenza impugnata risulta che il domicilio dichiarato dal ER M. H. era in Anzio alla Via Derna 14, nè il ricorrente ha allegato elementi utili a comprovare che avesse comunicato il mutamento del domicilio. Rivelatasi dunque impossibile (senza necessità di ulteriori accertamenti e indipendentemente dalla mancanza di un ulteriore accesso, richiesto solo, e non a pena di invalidità, dall'art. 157 c.p.p., comma 7) la notifica al domicilio dichiarato, pienamente legittima fu la notifica al difensore a sensi dell'art. 161 c.p.p., u.c.. Quanto alla richiesta subordinata di restituzione in termini, la stessa è infondata, posto che la notifica al difensore di fiducia, assurta addirittura a forma ordinaria di notificazione nel sistema delineato dal D.L. 17 del 2005, conv. nella L. n. 60 del 2005 (che ha introdotto, fra l'altro, l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis), costituisce certamente (in mancanza di indicazioni contrarie) una attendibile prova di conoscenza effettiva.
Inammissibile è anche il ricorso del AL R..
Palesemente infondata è infatti l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche sull'utenza 0584/044452 in uso a Spina Luigina, per asserita mancanza di motivazione dei relativi decreti autorizzativi, posto che, come ampiamente illustrato nella sentenza impugnata (pp. 9, 10 e 11), i detti decreti recano una congrua e compiuta motivazione, anche attraverso il rinvio (legittimo, in quanto effettuato causa cognita) ad altri atti. Inconferente è l'eccezione di inutilizzabilità dei tabulati telefonici (siccome acquisiti senza previo provvedimento del P.M.), posto che la Corte di merito li ha espunti dal materiale utilizzato. Palesemente infondata è anche la doglianza sul preteso il vizio di motivazione in ordine al reato, nella forma tentata, di cui al capo B). Nell'impugnata sentenza, infatti, il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda è logicamente e ampiamente argomentato (p. 23) sulla base di molteplici e convergenti elementi, mancanti invece per le altre imputazioni (a cui soltanto sono riferibili i rilievi circa la mancata prova che egli fosse l'interlocutore di alcune telefonate). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di ER M. H. e AL R. segue la condanna di ciascuno di essi, in ragione dei motivi dell'inammissibilità, a versare la somma (ritenuta equa) di Euro 1000,00 alla cassa delle Ammende.
Infondato è il ricorso dello CE F..
Essendo, infatti, quello di appello un giudizio di merito e non di legittimità, il giudice di appello è investito dell'esame di pieno merito su tutte le questioni, di fatto e di diritto, dedotte dalle parti, con la conseguenza che, giusta le regole di cui all'art. 604 c.p.p., commi 5 e 6, all'art 605 c.p.p., comma 1 - e tranne i casi eccezionalmente previsti dal legislatore (e non estensibili analogicamente, come erroneamente fa Cass. 19.01.1996, Pace, invocata dal ricorrente) nell'art. 604 c.p.p., commi 1 e 4, nei quali sono riconosciuti poteri di puro annullamento rescindente anche al giudice di appello - quest'ultimo, nei limiti del devoluto, deve intervenire sulla sentenza impugnata, di primo grado decidendo comunque nel merito (cfr. Cass. 07.10.1998. Del Fonso;
03.11.1992, Sciannimonaco;
16.06.1990, Marin;
07.11.1989, Fares). Ne deriva che nel caso in cui, come nella specie, il giudice di primo grado, pur dichiarando nel dispositivo la responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli riuniti nel vincolo della continuazione e il riconoscimento delle attenuanti generiche, abbia omesso di irrogare e determinare la pena inflitta, rettamente opera il giudice di appello che, sull'impugnazione proposta (come nella specie) anche dal P.M., riconosciuta l'invalidità dell'omissione, provveda alla detta irrogazione e determinazione.
Tutti i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
visti gli arti 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi di AL FF e ER MI OR e condanna ciascuno a versare la somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammenda. Rigetta il ricorso di CE AN. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2007