Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
È affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato avvenuta in udienza mediante lettura dell'atto al sostituto processuale del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall'art. 148, comma quinto, cod. proc. pen., che riguarda unicamente "i provvedimenti" e "gli avvisi dati dal giudice verbalmente" e non anche gli atti processuali che devono essere necessariamente consegnati al destinatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2013, n. 15624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15624 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 06/02/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 365
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 23352/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL PE N. IL 01/04/1973;
avverso la sentenza n. 1360/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Luciano Marchonò.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 11.1.2012 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto OR EP colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, e lo aveva condannato, con le attenuanti generiche alla pena di mesi sei di reclusione e a quelle accessorie di legge.
La Corte di merito - per quanto ancora interessa in questa sede - ha respinto il primo motivo di gravame (con cui si denunziava la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio) rilevando che il decreto di citazione era stato notificato all'imputato mediante consegna di copia al sostituto del difensore presente in udienza, considerata la mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio presso la sua abitazione. Ha osservato in ogni caso che trattandosi di nullità sanabile (per violazione delle regole relative alle modalità di esecuzione della notifica), la relativa eccezione avrebbe dovuto essere sollevata a dal difensore ex art. 182 c.p.p., comma 2, il che non è avvenuto. Nel merito, ha affermato che l'evento dannoso per l'erario punito dalla norma si verifica al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale da parte del sostituto di imposta (30 settembre dell'anno successivo) e che pertanto non risultava violato il principio di irretroattività della legge penale nè poteva ritenersi maturato il termine di prescrizione (fissato dalla legge in sette anni e mezzo con decorrenza appunto dal 30.9.2005); infine ha reputato l'imputato non meritevole della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, considerando la natura del reato, la protrazione della condotta per lungo tempo e l'assenza di disponibilità al rimborso da parte dell'imputato, elementi ritenuti sufficienti per una prognosi negativa sulla solvibilità in caso di sostituzione della pena detentiva.
2. Il OR - tramite difensore - ricorre per la cassazione della sentenza deducendo plurime violazioni di legge processuale e sostanziale.
Con i primi due motivi ripropone - sotto il profilo della violazione dell'art. 606, lett. c - la questione della nullità del giudizio e della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c, art. 179 c.p.p., art. 6, comma 3, lett. a, CEDU;
col terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermazione dell'insussistenza della dichiarazione o elezione di domicilio;
col quarto lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c, in relazione alle predette disposizioni del codice di rito e agli artt.180 e 182 c.p.p., e con il quinto denunzia l'inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, e art.161 c.p.p.. Il ricorrente in sostanza si duole della omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e della inidoneità delle modalità adottate in dibattimento.
Con un secondo gruppo di motivi (dal sesto all'ottavo) il OR deduce l'inosservanza dell'art. 606 c.p.p., lett. b, con riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, (trattandosi di omesso versamento di ritenute per il 2004, cioè per un periodo precedente alla data di entrata in vigore della norma penale), la mancata applicazione della prescrizione (trattandosi di omesso versamento di ritenute certificate nei mesi gennaio-dicembre 2004) e alla previsione della L. n. 689 del 1981, art. 58, dolendosi, con riferimento a tale ultima disposizione anche della violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e. IN DIRITTO
1. I primi cinque motivi - da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione investendo la regolarità della instaurazione del contraddittorio - sono fondati.
Dagli atti del processo - il cui esame si rende necessario attesa la natura procedurale del vizio dedotto - risulta che all'udienza del 16.3.2010 davanti al Tribunale di Lecce fu rilevata l'assenza dell'imputato e l'omessa notifica al predetto del decreto di citazione a giudizio. Risulta altresì che il giudice adottò il seguente provvedimento: "......si procede in questo momento alla detta notifica e si da anche l'avviso che la prossima udienza, che sarà fissata per la data che sarà tra un momento indicata, e si da altresì atto della presenza del sostituto del difensore di fiducia, pertanto si procede contestualmente in questo momento alla lettura e notifica dei predetti atti ai sensi dell'art. 157, comma 8 bis, e art. 148, comma 5, del codice di rito al difensore qui presente" (cfr. verbale redatto da fonoregistrazione). L'udienza venne quindi rinviata al 4.5.2010 e in quella udienza, previa dichiarazione di contumacia dell'imputato, il procedimento di primo grado venne trattato e definito con la sentenza di condanna poi confermata dal giudice d'appello.
Dal verbale non risulta espressamente che sia stata consegnata la copia del decreto al difensore, ma la Corte d'Appello lo desume dal richiamo all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, contenuto nel provvedimento. E conclude per la nullità relativa dell'atto, sanata per mancata eccezione da parte del difensore ex art. 182 c.p.p., comma 2. Dagli atti non risulta che l'imputato avesse eletto o dichiarato il domicilio, ma la questione non rileva perché l'art. 157, comma 8 bis, prescinde dalla elezione o dichiarazione di domicilio.
2. La questione di diritto che oggi viene sottoposta all'esame del Collegio è se sia valida la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato fatta in udienza, mediante lettura del decreto al sostituto processuale del difensore ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, e art. 148 c.p.p., comma 5, e, in caso negativo, se trattasi o meno di nullità sanabile.
Al quesito va senz'altro data risposta negativa.
L'art. 148 c.p.p., comma 5, stabilisce che "la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale". Le forme delle notificazione previste dall'art. 148, comma 5, riguardano dunque "i provvedimenti" e "gli avvisi dati dal giudice verbalmente".
Nel caso di specie, non solo si trattava di notificare un decreto di citazione a giudizio, cioè un atto processuale, ma occorreva espressamente la consegna al difensore, secondo il chiaro disposto dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, e ciò non risulta con chiarezza dal verbale Si è dunque in presenza di omessa notifica. Trattandosi di nullità relativa alla omessa citazione dell'imputato, essa è da ritenere di ordine assoluto ai sensi dell'art. 179 c.p.p., e quindi insuscettibile di sanatoria.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata così come quella di primo grado e va disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio, restando logicamente assorbito l'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Lecce in data 4.5.2010 e rinvia al Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013