Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2002, n. 35078
CASS
Sentenza 23 settembre 2002

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La nozione di giuoco d'azzardo di cui all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è diversa da quella prevista dall'art. 721 cod. pen. stante l'autonomia delle due fattispecie penali e l'assenza nell'art. 110 citato del fine di lucro previsto dalla disposizione codicistica. (Conf. Cass. Sez. III n. 35080 del 2002 in corso di massimazione).

Con la modifica dell'art. 110 TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) operata con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 risulta introdotta una ulteriore categoria di apparecchi di abilità nei quali il giocatore può esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con costo contenuto della partita, non superiore ad un euro, e la possibilità di erogare, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi, non convertibili, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, così ribadendosi la autonomia delle nozioni di giuoco di abilità e d'azzardo della norma di cui all'art. 110 citato rispetto a quella dell'art. 721 cod. pen. (Cfr. Cass. Sez. III c.c. 3/10/2002 n. 1184, dep. 18/11/2002 in corso di massimazione).

A seguito della modificazione operata all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la distinzione tra giuochi d'azzardo e giuochi di trattenimento non si basa più soltanto sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma altresì su quello del valore del costo della partita, che non deve essere superiore ad un euro, e sulla esclusione di premi in danaro o in natura o corrispondenti alla ripetizione della partita, o delle partite, il cui costo superi il valore di un euro, atteso che la locuzione "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente" contenuta nell'art. 110, comma 4, citato, è riferibile al solo valore di un euro e non anche a quello della ripetizione della partita per non più di dieci volte. (Cfr. Cass. Sez. III n. 35080 del 2002 in corso di massimazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2002, n. 35078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35078
    Data del deposito : 23 settembre 2002

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