Sentenza 23 settembre 2002
Massime • 3
La nozione di giuoco d'azzardo di cui all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è diversa da quella prevista dall'art. 721 cod. pen. stante l'autonomia delle due fattispecie penali e l'assenza nell'art. 110 citato del fine di lucro previsto dalla disposizione codicistica. (Conf. Cass. Sez. III n. 35080 del 2002 in corso di massimazione).
Con la modifica dell'art. 110 TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) operata con l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 risulta introdotta una ulteriore categoria di apparecchi di abilità nei quali il giocatore può esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con costo contenuto della partita, non superiore ad un euro, e la possibilità di erogare, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, premi, non convertibili, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, così ribadendosi la autonomia delle nozioni di giuoco di abilità e d'azzardo della norma di cui all'art. 110 citato rispetto a quella dell'art. 721 cod. pen. (Cfr. Cass. Sez. III c.c. 3/10/2002 n. 1184, dep. 18/11/2002 in corso di massimazione).
A seguito della modificazione operata all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, la distinzione tra giuochi d'azzardo e giuochi di trattenimento non si basa più soltanto sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma altresì su quello del valore del costo della partita, che non deve essere superiore ad un euro, e sulla esclusione di premi in danaro o in natura o corrispondenti alla ripetizione della partita, o delle partite, il cui costo superi il valore di un euro, atteso che la locuzione "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente" contenuta nell'art. 110, comma 4, citato, è riferibile al solo valore di un euro e non anche a quello della ripetizione della partita per non più di dieci volte. (Cfr. Cass. Sez. III n. 35080 del 2002 in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2002, n. 35078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35078 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 23/09/2002
1. Dott. GROSSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1059
3. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 11518/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De AI ON n. a Cagliari il 21 ottobre 1963;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari in sede di riesame del 23 maggio 2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. G. Passacantando che ha concluso per: rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Biondi Alfredo - Genova;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De AI ON ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari in sede di riesame, emessa il 23 maggio 2001, con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro dei videopokers oggetto di sequestro probatorio effettuato dalla P.G. e convalidato dal P.M. presso il locale Tribunale in data 10 maggio 2001, deducendo quali motivi la carenza di motivazione del decreto di convalida con violazione dell'art. 125 c.p.p. per non aver indicato le ragioni dell'apposizione del vincolo di indisponibilità, per aver effettuato una motivazione "per relationem" al verbale di sequestro della P.G. e per non aver considerato che quest'ultimo era generico, giacché si riferiva a numerosi apparecchi sequestrati, e la violazione e falsa applicazione dell'art. 110 T.U.P.S., come modificato dalla legge n. 338 del 2000, poiché non sussisteva il fine di lucro, sempre necessario per l'illiceità dei giochi, e perché non erano individuate le circostanze da cui risultavano le condizioni ed i presupposti per procedere al sequestro probatorio dei videogiochi, i quali erano conformi alla normativa vigente e consistevano in giuochi di abilità e trattenimento e non aleatori, giacché era ammessa soltanto la ripetizione della partita per non più di dieci volte, secondo quanto previsto dal comma quarto dell'art. 110 T.U. cit., che richiama i requisiti del successivo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono fondati, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Cagliari. Le censure processuali sono infondate, giacché la possibilità di integrazione del provvedimento di sequestro da parte del Tribunale di riesame deriva dal combinato disposto degli artt. 324 settimo comma e 309 nono comma c.p.p., da ragioni di economia processuale, in quanto sarebbe del tutto inutile annullare un provvedimento per difetto di motivazione, quando il P.M. o il G.i.p., nel caso del sequestro preventivo, ancor prima di procedere alla restituzione o contestualmente, possono emetterne un altro sugli stessi beni perché il provvedimento di annullamento sarebbe fondato su un "vizio processuale" (Cass. sez. un. 22 febbraio 1993, Lucchetta quale obiter dictum), da principi pacifici per ogni gravame nel merito, in base ai quali al giudice dell'impugnazione è imposto di integrare la motivazione carente senza restituire gli atti a quello che ha emesso il provvedimento, ed, ora, in attuazione del novellato art. 111 Cost., che richiede la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, sicché, persino, un'interpretazione adeguatrice convalida il dettato legislativo.
Non ignora il collegio il contrasto, esistente nella giurisprudenza di questa Corte, circa i limiti al potere di integrazione del Tribunale in sede di riesame, riassunto nell'ordinanza n. 101 del 1996 della Corte Costituzionale, il cui valore è solo quello di un precedente autorevole, tanto più che contiene una dichiarazione di inammissibilità non nel merito, perché il Tribunale di Catanzaro aveva sottoposto "un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione è demandata esclusivamente al giudice", sconoscendo la costante giurisprudenza della Consulta sul tema.
Infatti il collegio, confortato da varie pronunce delle sezioni unite, ritiene che esista il potere del Tribunale in sede di riesame di fornire una diversa qualificazione giuridica ai fatti descritti (cfr. Cass. sez. un. 22 ottobre 1996 n. 16, Di Francesco rv.205617 in tema delle più invasive misure cautelari personali relative a diritti fondamentali e non a quelli "condizionati" quali la proprietà e l'iniziativa economica privata Cass. sez. 2^ 6 aprile 1998 n. 1827, Spagnuolo rv. 210337). Inoltre deve ribadirsi la possibilità di integrazione reciproca fra le ordinanze del G.i.p. o il decreto di convalida del P.M., ed i provvedimenti impugnati e l'ordinanza del Tribunale in sede di riesame (Cass. sez. un. 3 luglio 1996 n. 7. Moni rv. 205257 sempre in tema di misure cautelari personali, ma espressione di un principio generale in tema di impugnazioni come quello del potere di qualificare giuridicamente in maniera differente i fatti). I difformi orientamenti di questo giudice di legittimità sia in ordine alla possibilità o meno del Tribunale del riesame di integrare la mancata indicazione, nel provvedimento del P.M., del reato per cui si procede (cfr. Cass. sez. 1^ 23 giugno 1997 n. 3848, Taddia rv.207856 cui adde Cass. sez. 3^ 19 giugno 2000 n. 1807, Terenzoni contra Cass. sez. 1^ 18 giugno 1997 n. 2925, P.G. Palermo in proc. D'Alessandro rv. 207743) sia con riguardo all'esercizio del potere integrativo da parte del Tribunale in sede di riesame in presenza di un decreto di sequestro radicalmente nullo (cfr. Cass. sez. 2^ 22 marzo 1995 n. 1411, Franchi rv. 201007, in cui, però, il termine è sinonimo di inesistenza per mancata indicazione dell'oggetto e del fatto reato) non tengono conto delle varie obiezioni di dottrina e giurisprudenza.
Per quel che concerne l'obbligo di motivazione del sequestro e del decreto di convalida, in alcuni casi, l'orientamento non condiviso confonde l'inesistenza giuridica con la nullità, mentre in altri non distingue tra motivazione inesistente e solo incompleta, ed in altri ancora non tiene conto della possibilità di motivare "per relationem" ed, in generale, non evidenzia l'incompatibilità esistente tra potere di integrazione sempre riconosciuto e dichiarazione di nullità, giacché il giudice dell'impugnazione di merito deve sempre integrare la motivazione del primo giudice e non può annullare la decisione per questo motivo, sicché solo in presenza di decreti di sequestro o di convalida del tutto carenti è possibile dichiararne la nullità.
Infatti è ammissibile una motivazione succinta della convalida fondata sull'ipotesi di reato configurata e ricavabile nella sua estensione dall'adesione alle indicazioni ed alla descrizione del fatto effettuata dalla polizia giudiziaria (cfr. Cass. sez. 1^ 6 agosto 1998 n. 3774, Signorelli). Pertanto questi vizi processuali denunciati non sono fondati. La doglianza motivazionale, poi, secondo giurisprudenza uniforme di questa Corte (Cass. sez. 2^ 4 giugno 1997 n. 3808, Baisi rv. 209595), in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali il difetto o l'illogicità manifesta della motivazione non possono essere dedotti in sede di legittimità, ma soltanto la violazione di legge, secondo l'esplicito dettato normativo (art. 325 c.p.p.), il quale non può essere aggirato, includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale, espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.). Peraltro bisogna ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Infine non possono essere prospettate questioni in fatto o differenti valutazioni di risultanze processuali, in quanto simili indagini esulano dai poteri attribuiti al giudice di legittimità. Inoltre, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto sequestri, non è configurabile una "plena cognitio" del Tribunale del riesame al quale è conferita esclusivamente la competenza a verificare la legittimità del vincolo ed il permanere degli obiettivi endoprocessuali della misura.
Il giudice del riesame deve controllare soltanto se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile in relazione agli elementi processuali già acquisiti (Cass. sez. un. 4 maggio 2000 n. 7, Mariano rv. 215840 che supera e rilegge Cass. sez. un. 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi rv. 206657, oggetto di non infondate critiche, perché in contrasto con un'esegesi logico-sistematica delle norme) e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell'art. 253) c.p.p.. Pertanto detta censura è inammissibile, tanto più che il Tribunale sardo non solo descrive il funzionamento degli apparecchi, ma anche risponde alla doglianza, riproposta in sede di ricorso, circa l'apodittica descrizione operata dalla P.G. per un elevato numero di videogiochi.
Restano, quindi, da trattare solo le censure relative all'analisi esegetica dell'art. 110 T.U.L.P.S. come novellato dalla legge n. 388 del 2000. A tal proposito il ricorrente trae spunto da un indirizzo minoritario (Cass. sez. 3^ c.c. 24 aprile 2001 dep. 28 maggio 2001, Lanfranconi e Cass. sez. 3^ 21 novembre 2001, Cara n. 41667), per asserire che per la definizione di giuoco d'azzardo occorre riferirsi all'art. 721 c.p., giacché il T.U.P.S., intervenuto dopo un anno dall'emanazione del codice penale, ha mutuato concetti e, persino, lo schema sanzionatorio dal regime codicistico, sicché la nozione di giuoco d'azzardo di cui all'art. 110 T.U.P.S. non può essere diversa da quella dell'art. 721 c.p. cit.. Simili argomentazioni, tuttavia, non appaiono condivisibili, perché sono in contrasto con il dato normativo, con la conclamata autonomia delle due fattispecie penali, con un'esegesi storica della legislazione speciale al riguardo su delineata, con un'analisi logico sistematica delle disposizioni e con la "ratio legis" della recente normativa, che non si è limitata a modifiche marginali e si è inserita nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale esistente, preoccupata pure delle connessioni esistenti fra la fabbricazione e l'utilizzazione di questi giuochi e la criminalità organizzata. Inoltre non sussiste una pretesa disparità di trattamento fra ipotesi di cui all'art.110 T.U.P.S. e quelle contemplate all'art. 718 c.p. ne' tra le ipotesi contemplate dal testo unico sia per le diversità delle fattispecie sia perché in tutti i casi di giochi d'azzardo ex art. 110 T.U. cit. non viene richiesto il fine di lucro, sicché deve escludersi ogni irragionevolezza di disciplina. Ed invero, l'art. 110 T.U.P.S., modificato dalla legge 6 ottobre 1995 n. 425 e dalla legge n. 388 del 2000, precisa che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura, (che concretizzi lucro) eliminato dall'art. 37 l. n. 388 del 20001 o vincite di valore superiore ai limiti fissati al seguente comma (previsto dalla nuova disciplina)", mentre "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento dell'abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ".
La nuova legge, ora, ha, poi, limitato la qualità del premio al solo prolungamento della partita, non inferiore a 12 secondi, fino ad un massimo di 10, mentre ha, poi, consentito la vincita di premi, direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa natura, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, pari all'importo di un euro, per "gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica mentale o strategica", introducendo un'ulteriore categoria in cui si richiede una particolare abilità e ritagliando ulteriormente la zona del penalmente lecito, sicché alla luce di detta disciplina lascia ancor più dubbiosi la soluzione accolta dal citato minoritario orientamento.
Peraltro, anche ove si volesse accedere alla molto discutibile ricostruzione di un'identità normativa iniziale della nozione di giuoco d'azzardo, in realtà insussistente, perché non si comprenderebbe la ragione di una differente previsione e della clausola di salvezza o di riserva dell'originario art. 110 T.U.P.S., intervenuto dopo un anno dall'entrata in vigore del codice penale e, quindi, a conoscenza della diversa formulazione del precetto previsto all'art. 718 c.p., l'ulteriore evoluzione normativa è chiaramente orientata verso una differenziazione delle fattispecie (dalle vicende dei flippers ai videogiochi ai videopokers ed ai giochi elettronici di abilità), giacché la norma speciale si è andata adeguando alle varie scoperte della tecnica.
L'ordinanza del Tribunale sardo, infine, evidenzia che, nella fattispecie, si è in presenza di un giuoco aleatorio, "poiché la macchina decide la combinazione finale senza alcuna possibilità di intervento da parte del giocatore", in quanto questi "ottiene la visualizzazione, sullo schermo della macchina, di una sequenza casuale di numeri o figure, che può corrispondere o no a quella, o a quelle, convenzionalmente considerate come vincenti;
nel secondo caso il giocatore stesso ha la possibilità di sostituire una sola volta, premendo apposito comando, uno o più dei numeri o delle figure della sequenza con altri, sempre scelti dalla macchina con criterio casuale;
in caso di composizione di una delle sequenze considerate vincenti il giocatore ha come premio la possibilità di ripetere la partita, fino ad un massimo di dieci volte".
Perciò, se è manifestamente infondata la prima censura circa la qualificazione del gioco, giacché il ricorrente, secondo quanto esattamente rilevato dai giudici sardi, confonde la conoscenza delle regole del gioco, la quale consente al partecipante di scegliere con criterio i numeri o le figure da sostituire con la natura aleatoria dello stesso, perché i numeri o le figure vengono distribuiti dalla macchina sempre con assoluta casualità senza che il giocatore possa influire con la sua abilità, permane l'altra doglianza, relativa all'erronea interpretazione dei requisiti richiesti perché un gioco aleatorio possa essere ritenuto lecito cioè se fra gli stessi debba essere ricompreso quello della possibilità di ripetere la partita per un massimo di dieci volte, richiesto dal successivo quinto comma dell'art. 110 T.U. cit., richiamato dal precedente comma. A tal proposito il Tribunale cagliaritano segue un'esegesi, avanzata pure in sede di legittimità (Cass. sez. 3^ c.c. 18 giugno 2002 dep. 7 agosto 2002, Fancello senza alcun approfondimento sul punto), secondo cui la ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci deve parificarsi o considerarsi un premio in natura. Tuttavia una simile interpretazione non appare condivisibile, perché la norma contiene una formulazione alternativa, sicché si pone il problema circa la riferibilità del requisito della ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci anche ai videogiochi con carattere di aleatorietà, giacché non sembra che il predetto possa essere considerato un "premio in natura".
Pertanto, in considerazione dell'interpretazione non condivisibile, appare opportuno effettuare un breve "excursus" legislativo e giurisprudenziale sull'art. 110 cit., che nella sua originaria formulazione vietava l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.
Questa soluzione era rimasta sostanzialmente immutata con la legge 20 maggio 1965 n. 507 ed aveva subito una prima evoluzione, in seguito all'introduzione di nuove tecnologie, con la legge 17 dicembre 1986 n. 906 che aveva previsto la categoria degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da giuoco d'azzardo, per i quali ha mantenuto il preesistente divieto, e quella relativa ad apparecchi da trattenimento e da giuoco d'abilità. La distinzione veniva operata in base alla capacità di dar luogo a scommesse o di consentire vincite di un qualsiasi premio in denaro o in natura, limitando per il secondo tipo di apparecchi la possibilità della ripetizione della partita per non più di tre volte, distinto pure in questo caso dal premio in natura.
La legge 6 ottobre 1995 n. 425 si poneva nel solco di questa distinzione e precisava che "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di qualsiasi premio in denaro o in natura, che concretizzi lucro", mentre "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento dell'abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio"
La stessa legge, poi, soggiungeva che questi ultimi (l'aggettivo "tali" contenuto nello stesso comma in cui vi è la nozione normativa di apparecchi da trattenimento, non poteva estendersi a tutti i tipi di apparecchi) "possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere" in una "soglia quantitativa" e "nella vincita, direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro", individuando, quindi, il premio in natura diverso dalla "soglia quantitativa".
Pertanto permaneva la distinzione tra giochi d'azzardo e di trattenimento, fondata sull'aleatorietà della vincita e sull'abilità del giocatore, mentre la soglia quantitativa non si estendeva agli apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo, ma costituiva soltanto un ulteriore limite alla liceità di quelli deputati al trattenimento ed al gioco d'abilità, sicché non era sufficiente che predominasse nel gioco l'abilità del concorrente, ma era necessario non superare la c.d. "soglia quantitativa" e soprattutto gli oggetti non dovevano essere convertiti in denaro (vedi il comma ottavo dell'art. 110 cit.) e dovevano avere modesto valore economico tale da escludere la finalità di lucro, che, quindi, riguarda solo gli oggetti ed era desunta dal loro valore, in quanto era esclusa la possibilità di premi in denaro. Inoltre in ordine agli apparecchi ed i congegni per il gioco d'azzardo si doveva ulteriormente distinguere tra quelli in cui era insita la scommessa, individuati nella roulette, nelle slot machines e nei giochi che consentono di scommettere a più giocatori (ex. gr. simulazione di una gara ippica, ma non i videopokers), per i quali era sufficiente detto accertamento, anche in via indiziaria, in sede incidentale e di indagini preliminari ed altri dove l'aleatorietà della vincita era preponderante rispetto all'abilità del giocatore. Solo in quest'ultimo caso insieme all'aleatorietà doveva essere accertata l'esistenza di un premio in natura, tale da non concretizzare lucro, sicché poteva essere richiamata la condizione prevista alla lettera c) del sesto comma della disposizione citata, in cui si richiedeva la non convertibilità in denaro ed il modesto valore economico.
L'art. 37 della legge n. 388 del 2000, applicabile alla fattispecie, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 3^ 20 settembre 2001 n. 33923, Flammia) predispone un regime più rigoroso.
Infatti, fonda la distinzione fra giochi d'azzardo e di trattenimento non più solo sugli elementi dell'aleatorietà della vincita e dell'abilità del giocatore, ma anche su quello del valore del costo della partita che non deve essere superiore ad un euro (L. 1936,27), esclude la possibilità di premi in denaro o in natura, o corrispondente alla ripetizione di una partita il cui costo superi il valore, in moneta metallica, corrispondente ad un euro e, per il premio in natura, non richiede più il fine di lucro.
Al termine di questo "excursus" normativo, dottrinale e giurisprudenziale, resta confermata la distinzione operata dalla disciplina in esame tra "premio in natura" e ripetizione della partita, prima limitata a tre volte e, poi, estesa a dieci, giacché tale ultimo premio ha connotati propri di quello in denaro in relazione al costo della singola partita e di quello in natura in base alla considerazione che, seppure esista una monetizzazione, la stessa non si concreta immediatamente in una somma di denaro, ma in un risparmio, sicché non appare condivisibile l'affermazione secondo cui la ripetizione delle partite costituisca un premio in denaro, asserita in maniera apodittica dalla citata decisione di questa Corte.
Nell'ambito dell'orientamento largamente maggioritario e prevalente su riferito ed al quale questo collegio accede, poi, si sono manifestate differenti analisi esegetiche della locuzione "vincite di valore superiore ai limiti fissati al seguente comma", di cui al quarto comma dell'art. 11^ T.U. cit..
Infatti, in alcune decisioni non si pone detto problema ermeneutico, risolvendo ogni questione nell'aleatorietà o meno del gioco (Cass. sez. 3^ u.p. 14 febbraio 2002 dep. 15 marzo 2002, Barbato fra tante), in altre, sebbene in via parentetica, in contraddizione con precedente conclusione e senza particolare approfondimento sul punto, si riferiscono detti requisiti anche al limite delle dieci partite, considerato elemento di liceità del gioco (Cass. sez. 3^ c.c. 14 marzo 2002 dep. 30 aprile 2002, Testa Sambataro), mentre altre ancora (Cass. sez. 3^ 16 gennaio 2002 dep. 23 aprile 2002, Tarola ed altro) rinvengono detto requisito nel valore della partita non superiore ad un euro, seppure con diverse argomentazioni.
Ed invero, in alcuni casi (Cass. sez. 3^ 17 ottobre 2001 dep. 28 gennaio 2002, Colonna) si giunge alla conclusione attraverso affermazioni apodittiche, mentre in altri, con un esame logico sistematico della normativa speciale, si rileva come il limite debba essere solo quello del valore di un euro, giacché, altrimenti, si finirebbero con il parificare i giochi di abilità e quelli aleatori in contrasto con la "ratio legis", non si evidenzierebbe la distinzione fra giochi aventi insita la scommessa, quelli aleatori e quelli di abilità, che superano i limiti contemplati dalle norme ad essi riferentesi, e si predisporrebbe una disciplina chiaramente irrazionale, perché uniforme per giochi aleatori e di abilità, sicché pure un'interpretazione adeguatrice milita per detta esegesi, nonostante l'utilizzazione del termine "limiti" al plurale possa indurre ad includere fra gli stessi anche quello della ripetizione della partita per non più di dieci volte.
Tali argomentazioni appaiono al collegio condivisibili, tanto più che l'ulteriore distinzione fra giochi di abilità e quelli in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità, fisica, mentale o strategica resa evidente dall'avverbio "altresì", di cui al sesto comma dell'art. 110 T.U. in esame, manifesta la volontà del legislatore di effettuare all'interno degli stessi una bipartizione e di limitare a detti ultimi giochi la possibilità di attribuire "premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita".
Inoltre, pure nel quinto comma dell'art. 110 cit. novellato dall'art.37 l. n. 338 del 2000, viene ripetuto l'aggettivo "tali" per introdurre "premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte", sicché può essere ripetuta l'ermeneusi della pregressa disposizione, con cui si limitava solo agli apparecchi di abilità il c.d. limite quantitativo ora maggiormente precisato e ridotto. Infine, i "limiti" previsti dal comma quinto della disposizione in parola sono quelli indicati nella prima parte, mentre i "premi" sono quelli della seconda, sicché, anche sotto il profilo lessicale, il limite è quello di un euro sia per il valore della partita sia per quelle eventualmente ripetibili.
Il Tribunale sardo non esamina questi presupposti, mentre non è decisiva la locuzione, secondo cui per far funzionare gli apparecchi è necessario introdurre "una moneta o una banconota". Infatti, attesa l'epoca dell'intervenuto sequestro (2001), anteriore all'entrata in vigore dell'euro, il cui valore è di L. 1936,27, la banconota potrebbe essere pari a mille lire e cioè di importo inferiore ad un euro e le partite ripetibili potrebbero non superare complessivamente detta somma.
Pertanto detti accertamenti in fatto dovranno essere svolti dal giudice di rinvio alla luce della disciplina e dell'interpretazione dell'art. 110 T.U.L.P.S. su riferita, costituendo il superamento del limite delle dieci Partite un requisito per la liceità dei giochi di abilità, sicché l'accertamento di questa violazione esclude ogni discussione circa la distinzione fra giochi aleatori e no e palesa la configurabilità, in ogni caso, della contravvenzione in esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 23 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002