Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ampiamente dimostrata la crisi dell'azienda che aveva giustificato gli impugnati licenziamenti essendosi accertato che vi fu una consistente diminuzione del fatturato complessivo, senza attribuire alcun rilievo alla duplice circostanza che: a) nell'anno precedente i licenziamenti, erano stati corrisposti al personale premi di produzione; b) il fatturato dei singoli addetti alle vendite, rimasti dopo l'effettuata riduzione del personale, era aumentato nel periodo immediatamente successivo ad essa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7376 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA AN, IA RI, IA TO, tutti nella qualità di eredi universali di IA AN IA, OC DEAN, BE IA IA, RI RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LABICANA 58, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA TENAGLIA, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA GIANNGELI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NC TI SCARL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE HERNANDENZ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/00 del Tribunale di PESCARA, depositata il 21/02/00 R.G.N. 245/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato GIANNGELI;
udito l'Avvocato HERNANDENZ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso ed assorbimento degli altri. Svolgimento del processo.
IT RO, RI IU TI, NA RI LU e NA OC, con separati ricorsi, poi riuniti, convenivano davanti al Pretore di Pescara, la società CE NT srl per sentir dichiarare l'infondatezza del licenziamento disposto nei loro confronti il 14 gennaio 93 per giustificato motivo oggettivo, costituito, secondo la società convenuta, dalla contrazione delle vendite verificatasi nell'anno 1992 rispetto all'anno precedente. Esponevano che la società NT aveva già operato, nel corso dell'anno 1992, una profonda ristrutturazione, riducendo l'organico dei quattro punti vendita di Pescara, che, a fine anno 1992, era costituito da 21 lavoratori a fronte dei 30 dell'anno 1991;
documentavano, altresì, che, tenuto conto della contrazione delle vendite denunciata dalla società convenuta e stante la ristrutturazione e la riduzione del personale effettuata, il fatturato dei punti vendita di Pescara, però, era aumentato e non diminuito e, pertanto, il licenziamento doveva ritenersi infondato. Asserivano, altresì, di avere ricevuto premi di produttività aziendale nel corso degli anni 91 e 92.
La società chiedeva il rigetto della domanda, che, di fatti, il pretore, esperita l'istruttoria mediante deposito di documentazione ed ammissione dei testi, rigettava con sentenza del 23/1/1998. Le lavoratrici proponevano appello, cui resisteva la società. Il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata il 21/2/2000, rigettava il gravame.
Gli eredi di NA RI LU, NA OC, RI IU TI e IT RO hanno proposto ricorso per cassazione. La soc. NT ha depositato controricorso. Le parti hanno depositato, altresì, memorie illustrative.
Motivi della decisione.
Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
art. 360 n. 3 c.p.c. - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza - art. 360 n.5 c.p.c. Effettuato un "excursus" su quanto dedotto nei giudizi di merito, si afferma che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove deduce che le ricorrenti, nei ricorsi introduttivi, contestarono "il licenziamento subito con riferimento al solo ambito territoriale della città di Pescara" (la società aveva dieci negozi nella regione Abruzzo) e che solo in appello "si dolgono dell'ulteriore circostanza che nessun riferimento vi è nella sentenza alle dimensioni dell'impresa e alla possibilità di utilizzo." Che, pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato decadute le ricorrenti dal dedurre come motivo di appello l'omesso esame e valutazione delle assunzioni dei lavoratori LE ed OS da parte del Pretore, ritenendola "domanda nuova", svolta per la prima volta in sede di gravame in spregio al divieto della mutatio libelli sancito dall'art. 437 cc;
che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che nel primo grado del giudizio non si fosse validamente costituito il contraddittorio in merito agli indicati punti della controversia e nel dichiarare, di conseguenza, inammissibili i relativi motivi di gravame. Che la sentenza gravata sarebbe, altresì, carente ed insufficiente nelle sue motivazioni. Il motivo è infondato.
Esso si incentra sulle assunzioni dei lavoratori LE ed OS, successive al licenziamento in questione.
In proposito, il Tribunale deduce che la relativa circostanza, cioè quella dell'assunzione dei suddetti due lavoratori, è emersa in prime cure, in quanto contenuta ed emergente dalla produzione del libro matricola depositato dalla stessa società; che le attrici, dopo la suddetta produzione, non contestarono alcunché in proposito, nonostante che, a seguito della produzione del libro matricola, avessero ottenuto il rituale termine per esame. Che, dunque, la relativa deduzione in appello era del tutto nuova, costituendo mutatio libelli.
Il Tribunale afferma, altresì, come lamentato dalle ricorrenti, che "le lavoratrici contestarono il licenziamento patito con riferimento al solo ambito territoriale della città di Pescara" e che la società avevav "dato prova dell'impossibilità di impiego alternativo delle lavoratrici licenziate nello stesso ambito territoriale: punti vendita di Pescara".
Come si vede, il Tribunale ha interpretato gli atti di causa e, in particolare, gli atti introduttivi, contenenti le domande iniziali, come limitati all'ambito territoriale di Pescara e, a riprova, ha rilevato che anche la risposta della convenuta aveva riguardato solo l'ambito territoriale di Pescara. Che non vi fu mutamento della domanda in primo grado, anche dopo che le attrici furono ben edotte delle assunzioni di LE ed OS.
Orbene, l'interpretazione degli atti di causa compete al giudice del merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione dei canoni interpretativi, ovvero per insufficiente o contraddittoria motivazione.
Alcun canone interpretativo è stato indicato dalle ricorrenti nel presente motivo e l'insufficiente motivazione è stata richiamata del tutto genericamente, senza alcuna specificazione (cfr. in proposito, Cass. 326/96). Per quanto riguarda, più specificamente, il fatto costituito dall'assunzione dei lavoratori LE ed OS in quel di Chieti, si trattò di un fatto nuovo, in quanto dedotto per la prima volta in appello, nonostante fosse stato offerto alla conoscenza delle ricorrenti in primo grado, dopo la produzione del libro matricola e benché, dunque, fosse deducibile innanzi al Pretore entro l'udienza di discussione.
All'opposto, non risulta che in tale ambito sia stata avanzata alcuna deduzione in proposito.
Orbene, costituisce principio consolidato che in appello non possono dedursi, per la prima volta, fatti nuovi, non fatti oggetto del contraddittorio in primo grado (Cass. 9457/94), per di più, come nella specie, fuoriuscenti dai limiti della domanda come prospettata nell'atto introduttivo, che, come si è detto, a giudizio insindacabile del Tribunale, riguardò solo l'ambito di Pescara, senza che tale interpretazione sia stata contestata, come pur si è rilevato, sotto i profili consentiti (insufficienza o contraddittorietà della motivazione e violazione dei canoni interpretativi).
Ne consegue che il motivo va rigettato.
Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
art. 360 n. 5 c.p.c.. Ritornando sulla mancata considerazione data dal Tribunale all'assunzione dei lavoratori LE ed OS, si afferma che in proposito malamente il Tribunale avrebbe riferito di mutatio libelli, dato che quest'ultima ricorre solo quando si fa valere una nuova pretesa.
Che "i mezzi istruttori via via ammessi nel corso del giudizio da parte del Pretore hanno determinato ed ampliato il tema probatorio". Che durante tutto il giudizio si era finito col discutere "dei livelli occupazionali complessivi della NT e non solo dei negozi di Pescara e si esaminarono i bilanci e le perdite complessive della società convenuta e non solo dei negozi di Pescara", per cui si era ampliato il tema probatorio. Che "la sentenza del Tribunale nel ritenere legittimi i licenziamenti in relazione alla riduzione del fatturato della convenuta di tutti i negozi e per complessivi 2.500.000.000", aveva, peraltro, ritenuto non esaminabile la questione dell'assunzione di altri due lavoratori. Che "nella denegata ipotesi in cui si ritenesse necessario una richiesta ed un successivo provvedimento di autorizzazione alla modifica della domanda, rectius del tema probandum, la mutatio o emendatio libelli sarebbero state implicitamente autorizzate, con i provvedimenti istruttori disposti dal magistrato e non contestati in alcun modo dalla convenuta."
Si denuncia, infine, l'insufficiente motivazione in ordine al "valore ed il significato dei provvedimenti istruttori pretorili ed agli effetti degli stessi sulla valida determinazione del contraddittorio".
Come già ricavabile da quanto esposto sotto il primo motivo, la doglianza in esame è infondata.
Vanno scisse concettualmente le questioni: l'una relativa all'episodio dell'assunzione dei lavoratori LE e OS, l'altra all'ampliamento della domanda.
Per quanto attiene all'assunzione dei due lavoratori indicati, detto fatto non poteva essere addotto per la prima volta in appello, dato che si trattava di fatto già acquisito e deducibile in primo grado. In proposito va ricordato l'onere di deduzione ed allegazione a carico del lavoratore della possibilità di adibizione allo svolgimento di altre mansioni analoghe (Cass. 10559 del 98). Per quanto riguarda l'ambito territoriale considerato dalla domanda introduttiva, si è già detto che il Tribunale ha interpretato quest'ultima nel senso che essa riguardasse solo il territorio di Pescara e che detta interpretazione della domanda originaria non è stata impugnata per violazione di canoni ermeneutici o per insufficiente motivazione.
Per cui, allo stato, deve ritenersi che la domanda originaria riguardasse solo l'ambito di Pescara. Ciò può spiegarsi, del resto, con la considerazione che evidentemente le attrici, in origine, aspiravano alla reintegra nel posto esattamente in quella città. Senonché, l'asserita implicita autorizzazione non è desumibile da atti univoci nel caso di specie: se l'ambito istruttorio ha subito uno svolgimento ciò appare determinato dall'originaria eccezione della società convenuta, che ha opposto, quale causa giustificativa del licenziamento, una contrazione generalizzata dei suoi affari, cioè considerando tutti i punti vendita, non solo quelli di Pescara. Ciò però non implicò necessariamente l'autorizzazione alle attrici ad ampliare la domanda, che, del resto, restò ancorata ai termini prospettati nell'atto introduttivo, perché in prime cure non risulta mai esplicitata dalle attrici e quindi non fu mai oggetto di contraddittorio la propria disponibilità ad assunzioni fuori del territorio di Pescara.
Nè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sono stati riportati in quest'ultimo atti o risultanze da cui emergesse in modo non dubbio l'avvenuto ampliamento, in prime cure, della domanda.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Col terzo motivo si sostiene l'avvenuta violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 n. 3 c.p.c. - Omessa, insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). I ricorrenti affermano che dai giudici di merito "non potessero essere addotte motivazioni e questioni non allegate dalla convenuta nella memoria di costituzione in giudizio". Che, dunque, "il contraddittorio non si può ritenere validamente costituito sulle questioni dedotte dalla NT srl per la prima volta all'udienza del 17.10.95 relative all'abolizione di una delle due casse presso il negozio centrale cui era addetta la ricorrente OC;
la riduzione ad 1/3 del reparto donne del negozio di Porta Nuova cui erano addette le ricorrenti ET e LU;
la riduzione alla metà del reparto uomo del negozio River cui era addetta la ricorrente RO". Il motivo è infondato.
Il Tribunale, in proposito, ha dedotto testualmente: "la società ha dato prova dell'impossibilità di impiego alternativo delle lavoratrici licenziate nello stesso ambito territoriale - punti vendita di Pescara - e nella stessa qualifica (6^ livello: la OC come cassiera e le altre lavoratrici come commesse.). Invero, dai documenti e dalle testimonianze in atti (dep. Teste Rabottini) è, infatti, risultato che:
le mansioni di cassiera della OC, presso il negozio di Pescara Centrale, sono state soppresse ed assegnate direttamente alle commesse per le vendite da ciascuna rispettivamente compiute;
è stato ridotto il reparto uomo presso il negozio River ove era addetta come commessa la RO;
è stata ridotta a meno della metà la superficie di vendita del negozio di Porta Nuova ove erano addette come commesse la LU e la TI.
Orbene, risulta, dunque, che le circostanze di cui sopra non erano risultate dalle nuove deduzioni della NT di cui al verbale d'udienza del 17.10.95, bensì erano emerse "dalla documentazione e dalle testimonianze" a riprova della crisi strutturale eccepita sin dall'atto di costituzione.
Ne consegue il rigetto del motivo in esame.
Col quarto motivo si assume la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 n. 3 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, art. 360 n. 3 c.p.c.. Si afferma che non sarebbe stata data alcuna prova del giustificato motivo oggettivo posto a base dei licenziamenti;
che l'unico elemento obiettivo posto a base dei licenziamenti e l'unica motivazione sarebbero costituiti dalla riduzione di fatturato documentato dai raffrontati bilanci degli anni 91 e 92, che, però, dimostrerebbe l'incremento di fatturato per addetto nei negozi di Pescara nel 1992 (in detto anno - leggesi sotto il medesimo motivo - gli "occupati nei negozi di Pescara... erano diventati 21... mentre nel 91 erano 30)". Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato atto della crisi aziendale derivante dalla riduzione del fatturato, documentato dai bilanci prodotti, accompagnato ad una forte contrazione del volume delle vendite e, precisamente, di due miliardi e mezzo nel 92 rispetto al 91, con una graduale diminuzione delle vendite per gli anni successivi 93/96. Le ricorrenti non contestano tale fatto, pienamente dimostrativo della crisi patita dalla società, ma si trincerano dietro l'argomento relativo all'incremento "del fatturato per addetto nei negozi di Pescara nell'anno 92 rispetto a quelli precedenti", circostanza, questa, tutt'altro che decisiva, se si riflette a quanto affermato nello stesso presente motivo e cioè, che gli addetti nei negozi di Pescara erano diventati, nel 92, 21, rispetto ai 30 del 91;
dimodoché, a fronte di una diminuzione di quasi un terzo del numero dei dipendenti, l'immediata conseguenza non poteva che essere l'incremento di fatturato per addetto: non vi fu, cioè, un incremento di fatturato per negozio, o, addirittura, per tutta l'azienda, unica circostanza che sarebbe stata saliente, bensì un incremento a dipendente, ovvia conseguenza della riduzione del numero dei lavoratori.
In conseguenza, il motivo va rigettato.
Col quinto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 n. 3 c.p.c.- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Art. 360 n. 5 c.p.c.. Si assume che i premi di produzione pagati ai dipendenti fino alla fine dell'anno 91 non sarebbero stati adeguatamente ed esattamente valutati dal Tribunale.
Il motivo è infondato.
A fronte del dato incontroverso del marcato calo generalizzato del fatturato, della contrazione delle vendite, addirittura, in una anno, di due miliardi e mezzo, sempre proseguito negli anni successivi, la circostanza che fino al 91 fossero pagati premi di produzione non vale a smentire che il licenziamento fu dovuto a una grave crisi strutturale, non presentando utilità l'indagine sul perché fossero stati pagati detti premi e cioè, se fossero stati pagati perché, come dedotto dalla società, il premio non era altro che una componente da tempo entrata nel novero delle voci tabellari;
o perché come ritenuto dal tribunale, si volesse sensibilizzare il personale a fronte del calo delle vendite oppure per altra causa, quale ad esempio, una non sufficientemente oculata conduzione dell'azienda.
Quello che conta è unicamente che causa del licenziamento fu la dimostrata crisi aziendale e che tale crisi costituisce indubbiamente giustificato motivo obiettivo del licenziamento imponendo, a causa del calo degli affari e, quindi, del lavoro in azienda, la riduzione del personale.
Il motivo va, dunque, disatteso.
Col sesto motivo si assume violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
art. 360 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazioneart. 360 n. 5 c.p.c.. Le ricorrenti espongono di aver contestato, col quarto motivo di appello, l'omessa ed insufficiente valutazione da parte del primo giudice della radicale ristrutturazione aziendale con riduzione di personale intervenuta nel 1992 e, cioè, pochi mesi prima dei licenziamenti di cui ci si occupa;
che il Tribunale ha respinto detto motivo nell'assunto che l'Azienda avrebbe dimostrato il perdurare della crisi nel quinquennio 91-95; che tale motivazione sarebbe incongrua, specie a fronte dell'assunzione di nuovi lavoratori in un breve arco temporale successivo ai licenziamenti.
Il motivo è infondato.
I ricorrenti non contestano che dai bilanci prodotti risulti una graduale diminuzione di vendite negli anni 93-96: si richiamano, invece, al fatto che i licenziamenti in parola sarebbero seguiti a pochi mesi di distanza a precedenti licenziamenti.
Orbene, trattasi di argomento non concludente: non essendo, infatti, bastati i licenziamenti precedenti l'azienda si vide costretta ai licenziamenti in parola, stante il perdurare della crisi. Per quanto attiene alle nuove assunzioni, si trattò, giusta l'accertamento non contestato effettuato dal Tribunale, di contratti di formazione e lavoro delle lavoratrici Appignano e D'Alimonte, stipulato dalla società NT un anno e tre mesi dopo i licenziamenti contestati (maggio 94), che attenevano all'esercizio commerciale sito in Chieti (la domanda delle ricorrenti, come si è visto sotto i primo motivo, riguardava, invece, secondo l'interpretazione non sindacabile del Tribunale, la reintegra in Pescara) e, comunque, non furono mai stabilizzati o prorogati dalla stessa società.
Il che è come dire che si trattò di un fatto episodico,
circoscritto nel tempo, privo, di conseguenza, di particolare significato.
Per quanto attiene alla successiva apertura di due punti vendita, uno a Montesilvano e l'altro a S. Benedetto del Tronto, non ne è specificata l'epoca, ne', pur essendo in atti i libri matricola, che essa determinò nuove assunzioni ne', per il caso di eventuali assunzionì, che esse, per l'epoca del loro verificarsi, per la qualifica e le mansioni dei lavoratori assunti avessero significativa rilevanza ai fini di un possibile repechage delle attrici. Consegue da quanto esposto che il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti per cassazione, in solido, a pagare alla società intimata le spese sostenute per questa fase che liquida in L. 47.000, oltre lire quattromilioni di onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001