Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7376
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Sentenza 30 maggio 2001

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Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.. Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ampiamente dimostrata la crisi dell'azienda che aveva giustificato gli impugnati licenziamenti essendosi accertato che vi fu una consistente diminuzione del fatturato complessivo, senza attribuire alcun rilievo alla duplice circostanza che: a) nell'anno precedente i licenziamenti, erano stati corrisposti al personale premi di produzione; b) il fatturato dei singoli addetti alle vendite, rimasti dopo l'effettuata riduzione del personale, era aumentato nel periodo immediatamente successivo ad essa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7376
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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