Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la carica pubblica, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, realizzò la condotta criminosa. L'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., infatti, fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede. (Fattispecie in tema di reati commessi da pubblico ufficiale aggravati dall'art. 7 legge n. 203 del 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 33928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33928 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2654
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 019725/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA VA, N. IL 30/06/1952;
avverso ORDINANZA del 17/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Nei confronti di LA SA, già presidente dell'IACP (Istituto autonomo case popolari) di Agrigento, veniva emessa dal G.I.P. del tribunale di quella città ordinanza di custodia cautelare in carcere per i delitti di cui ai capi d) e f) aggravati dalla L. n.203 del 1991, art. 7 (uso del metodo mafioso). Successivamente il tribunale di Agrigento concedeva al LL la misura degli arresti domiciliari, che veniva però revocata a seguito di pronuncia di annullamento della corte di cassazione.
Con l'ordinanza qui impugnata (che è del 17 marzo 2006), il tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza di reiezione della richiesta di revoca della ripristinata ordinanza di custodia cautelare in carcere, rigettava l'appello proposto dal LL, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento incidentale de libertate. Si osservava nell'ordinanza che il titolo genetico della misura custodiate era coperto da giudicato cautelare, e, al riguardo, si richiamava l'ordinanza del 16 aprile 2004 dello stesso tribunale adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., che conteneva l'intero compendio accusatorio, ad onta di talune generiche affermazioni difensive (come quella che il valore delle intercettazioni risulterebbe "assai meno incisivo"); si osservava inoltre che l'attività istruttoria svolta nel dibattimento risultava ancora in una fase prodromica non essendo stati ancora ben focalizzati i fatti relativi all'imputato nell'ambito delle vicende in cui risultava coinvolto;
che il decorso del tempo e l'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 201 del 1991, art. 7 per altri coimputati che avevano optato per un diverso tipo di procedimento non potevano giocare alcun ruolo sulla posizione specifica dell'imputato LL;
e che la dismissione dalla carica di presidente dello IACP di Agrigento non poteva dirsi idonea a scalfire la sua propensione delittuosa, avuto riguardo all'estrema gravità delle condotte emerse dalle disposte intercettazioni telefoniche, indicative di Una logica sparatoria di appalti pubblici tra diversi ambienti (politico, imprenditoriale, enti pubblici operanti nel settore).
Ricorre per cassazione il LL a mezzo del suo difensore, il quale si duole, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, che, per un imputato di reati comuni aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 come il suo assistito, la prova della rescissione dei rapporti con il sodalizio criminale come esige l'art. 275 c.p.p., comma 3 risultava "diabolica" e che, in ogni caso, essendo in presenza di condotte delittuose connesse esclusivamente e rigorosamente alla ricoperta funzione di presidente dello IACP, la dimissione dalla carica faceva venir meno la sua pericolosità sociale, tanto più che tutti i collaboratori di giustizia avevano escluso di conoscere l'imputato e quindi nessun legame personale esisteva tra lui e gli ambienti di mafia.
2. Il ricorso propone motivi diversi da quelli consentiti in sede di legittimità, sicché deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente, il tribunale di Palermo ha dato una risposta completa ed esauriente a tutte le doglianze del LL, facendo leva su due argomenti fondamentali. Il primo è che non si può più far richiamo in sede cautelare alla valenza accusatola del compendio indiziario, che è rimasto cristallizzato nell'ordinanza emessa il 16 aprile 2004, essendosi formato su di essa il giudicato cautelare. Il secondo argomento riguarda la permanenza di quelle esigenze cautelari che avevano giustificato in un primo tempo l'adozione della custodia cautelare in carcere e poi la revoca della più blanda misura concessa dal tribunale di Agrigento, in ragione della presunzione di carattere generale posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Sotto il primo profilo, va da sè che nessuna concreta rilevanza può attribuirsi al fatto che nessuno dei collaboratori di giustizia abbia fatto menzione del LL nelle sue dichiarazioni, basandosi gli elementi di prova acquisiti nei suoi confronti essenzialmente se non esclusivamente sul tenore delle disposte intercettazioni telefoniche. Per quanto concerne le esigenze cautelari, il tribunale ha spiegato perché ne' la dismissione dalla carica di presidente dell'IACP di Agrigento ne' il decorso del tempo ne' il diverso trattamento riservato ad altri coimputati che hanno scelto di definire il procedimento in modo diverso da quello ordinario possono incidere sulla posizione specifica del ricorrente, che è "correlata all'elemento obiettivo e anche al coefficiente psicologico dell'aggravante" contestata della L. n. 203 del 1991, art. 7. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la circostanza che l'imputato abbia dismesso l'ufficio o la carica pubblica nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinatosi, ha realizzato la condotta addebitatagli non impedisce, in tema di esigenze cautelari, la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quello o di quelli per cui si procede, in quanto il referente normativo dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) è attestato sulla probabile commissione di reati che offendono o possono offendere lo stesso bene giuridico, e non già di fattispecie omologhe a quelle per le quali si procede (Cass., Sez. 6^, 10 settembre 1992, n. 3163, Glazner, RV 191905; Id., Sez. 6^, 3 settembre 1992, n. 3134, Furlan, RV 191974). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 611 e 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2006