Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8199 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
8199/0 1 REPUBBLICA LA CORTI NUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITY ST PARAGGIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G. N. 4477/91 Cron. 18926 - Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 20/04/01 - - Consigliere GOLDONI Dott. Umberto ha pronunciato la seguente S EN TENZA IL SOLE 24 ORE 3405 sul ricorso proposto da: 18 GIU, 2001 D'AM IL, AC NE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR N.17, presso lo dell'avvocato DONZELLI GIULIO, che li difende,studio CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NZ TR;
intimato avversO la sentenza n. 2063/90 del Tribunale di ROMA, emessa il 14/02/90, depositata il 14/02/90; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 684 udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo -1- | CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto da LL D'IC e IR AC contro quella del Pretore di Subiaco del 14 dicembre 1987, che li aveva condannati a reintegrare PI ZI nel possesso della servitù di passaggio esercitata sul loro fondo. Il Tribunale ha in particolare affermato che l'eccezione di nullità, proposta dagli appellanti, dell'atto notorio, in base al quale il Pretore aveva concesso l'interdetto, era priva di rilievo, perché quest'ultimo aveva poi fondato la sua decisione definitiva sulle prove che aveva raccolto nel corso del giudizio di merito;
e che tali prove, testimoniali e presuntive, nel dettaglio indicate, davano conto della tempestività dell'azione di reintegrazione proposta, e della sua fondatezza. LL D'IC e IR AC hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per quattro motivi. PI ZI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso LL D'IC e IR AC rilevano che nell'epigrafe della sentenza impugnata non sono trascritte le conclusioni rassegnate dalle parti, e denunziano violazione dell'art. 132 cod. proc. civ.. La censura è inammissibile. La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza, occorrendo a tale fine --- che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, ossia abbia determinato o la mancata pronuncia sulle domande od eccezioni, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (vedi da ultimo la sentenza di questa Corte, sez. III, 10 novembre 1999, n. 12475). Nel caso di specie i ricorrenti non hanno allegato omesse pronunzie o difetti di motivazione conseguenti alla mancata trascrizione delle conclusioni delle parti. Con il secondo motivo del loro ricorso LL D'IC e IR AC denunziano alcune irregolarità dell'attività istruttoria svolta dal Pretore, in particolare che aveva interrogato come teste un soggetto che non era stato indicato come tale dalle parti. La censura è inammissibile, perché il ricorrente non ha specificato qual è il teste in discorso, & non ha dato conto della rilevanza atëdella sua deposizione, her tempestivamente dichotts Hirntualità delle assemzroue (Cfr. Cours 18-12,1987 4.9427 Con gli ultimi due motivi i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha valutato correttamente le prove raccolte, e svolgono una serie di considerazioni volte a dimostrare che esse suffragano conclusioni uguali e contrarie a quelle alle quali quest'ultimo è pervenuto. Anche queste censure sono inammissibili;
hanno infatti ad oggetto l'accertamento dei fatti di causa, riservato alla competenza esclusiva del giudice del merito, che questa Corte può sindacare solo se la relativa motivazione è inadeguata, illogica o contraddittoria;
ma vizi di tale tipo i ricorrenti non hanno specificamente denunziato, essendosi limitari a contrapporre una loro ricostruzione dei fatti di causa a quella del Tribunale. Nulla sulle spese, poiché PI ZI non si è costituito. 2
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 20 aprile 2001 L'estensore (Carlo Cioffi)10 Wan IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 G1U./2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Il presidente (Franco Pontorien) Wowow : 29002