Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2013, n. 2888
CASS
Sentenza 19 dicembre 2013

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L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del P.M., confermi l'originaria ordinanza di rigetto di istanza per la cessazione di efficacia della custodia cautelare per decorso dei termini, in un primo tempo invece accolta dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che a tale ipotesi non si estende per analogia l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., operando invece la regola generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2013, n. 2888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2888
Data del deposito : 19 dicembre 2013

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