Sentenza 19 dicembre 2013
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto su ricorso del P.M., confermi l'originaria ordinanza di rigetto di istanza per la cessazione di efficacia della custodia cautelare per decorso dei termini, in un primo tempo invece accolta dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che a tale ipotesi non si estende per analogia l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., operando invece la regola generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2013, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 19/12/2013
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 2370
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 28897/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC SE n. a Crotone il 04/03/1953;
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 23/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio da annullamento della Corte di cassazione, ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del 13/07/2012 con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare in carcere per decorso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p., commi 1, lett. c), e comma 2 e dell'art. 304 c.p.p., comma 6. Il Tribunale, richiamando il principio dettato dalla Corte nella sentenza di annullamento secondo cui in caso di formazione del giudicato sulla responsabilità dell'imputato deve ritenersi applicabile, ai fini della determinazione dei termini massimi di durata, non già la disciplina dei cosiddetti termini di fase, bensì, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, lett. d), seconda parte, quella relativa ai termini complessivi di cui all'art.303 c.p.p., comma 4, ha rilevato ictu oculi la mancata decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare patita dall'imputato.
2. Ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore;
con un primo motivo sostiene che il termine nella specie applicabile, da raddoppiare per gli effetti dell'art. 304 c.p.p., comma 6, sarebbe quello, previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2, di anni uno con conseguente intervenuta cessazione di efficacia della misura essendo trascorsi oltre due anni dalla sentenza di condanna in primo grado.
Con un secondo motivo contesta inoltre che l'ordinanza impugnata, di ripristino della misura della custodia cautelare, potesse avere immediata efficacia esecutiva, come invece dichiarato dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è manifestamente infondato, venendo proposti assunti contrari alla corretta interpretazione degli artt. 303 e 304 c.p.p.. Come questa Corte ha già chiarito nella sentenza di annullamento con rinvio del 29/02/2013, il termine applicabile nella specie è quello, in relazione alla pena edittale prevista per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 sul quale si è già formato il giudicato (avendo la sentenza di annullamento del 03/02/2012 della pronuncia della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro in data 06/04/2011 coinvolto unicamente il punto della esclusione o meno della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7), di anni sei alla stregua della disposizione,
riguardante la disciplina dei termini massimi di custodia comunque non superabili, ex art. 304 c.p.p., comma 6, e non già, come invece sostenuto dal Difensore, di anni due.
Infatti, è ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, a seguito di annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza di appello conforme a quella pronunciata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, appunto, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal comma 4 dello stesso articolo, e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata (tra le altre, Sez. 6, n. 4971 del 15/01/2009, Mancuso, Rv. 242915; Sez. 4, n. 17037 del 14/02/2008, Alviano, Rv. 239609).
Ne consegue che, attesa la data di decorrenza della misura del 07/04/2008 riportata anche nella sentenza di annullamento del 29/02/2013, correttamente il Tribunale del riesame, facendo applicazione di detti principi, nuovamente ribaditi nella sentenza di annullamento con rinvio del 29/02/2013, non ha ritenuto cessata la efficacia della misura stessa.
4. Il secondo motivo, anche a prescindere dalla individuazione delle conseguenze che una non corretta attribuzione di efficacia esecutiva al provvedimento impugnato possa determinare sulla presente decisione, è comunque infondato. Questa Corte ha più volte affermato che l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto, su ricorso del P.M., dalla Corte di cassazione, confermi l'originaria ordinanza di custodia cautelare che in un primo tempo, in accoglimento della richiesta di riesame, era stata annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva, e determina il ripristino dello stato di custodia anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione, non estendendosi, per analogia, a tale ipotesi, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310 c.p.p., comma 3, ed operando invece la regola generale di cui all'art. 588 c.p.p., comma 2, secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo (tra le altre, da ultimo, Sez. 5, n. 39029 del 16/09/2008, Bruni, Rv. 242316; Sez. 6, n. 20479 del 12/05/2005, Laagoub, Rv. 232264; Sez. 1, n. 8722 del 03/12/2003, Malorgio ed altro, Rv. 228158; Sez. 1, n. 5163 del 21/10/1998, Nicolosi, Rv. 211890; Sez. 6 n. 1454 del 2/04/1996, PM in proc. Mastrangelo, Rv. 205463). Tale principio, in quanto fondato su una necessaria circoscritta interpretazione di una norma (l'art. 310, comma 3 cit.) di valenza eccezionale rispetto al principio generale espresso dall'art. 588, comma 2 cit., è da ritenersi preferibile rispetto ad altro espresso da una unica pronuncia, rimasta isolata (Sez. 6, n. 2312 del 15/05/2000, P.M. in proc. Reccia, Rv. 220542), che ha valorizzato, essenzialmente, accanto al generale principio del favor libertatis, quello di economia processuale, senza tuttavia considerare, appunto, il rapporto espressamente posto dal legislatore, e sintomatico di una precisa scelta interpretativa, tra norma eccezionale e norma generale (quest'ultima, anzi, ispirata, in caso di impugnazioni avverso provvedimenti restrittivi, ad esigenze evidentemente diverse dal favor libertatis).
Ritiene pertanto questa Corte che anche nel caso in questione, di conferma da parte del Tribunale, di ordinanza di rigetto di istanza volta a sostenere la cessazione di efficacia della custodia cautelare in carcere, e tanto più non essendo mai stata in discussione la legittimità dell'ordinaria applicativa della custodia in carcere quanto unicamente la questione del superamento dei termini di legge, di detto principio debba essere fatta applicazione, così come correttamente, ha ritenuto l'ordinanza impugnata.
5. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014