Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza di appello conforme a quella pronunciata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal quarto comma dello stesso articolo, e non invece quelli di fase rapportati alla pena in concreto irrogata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2009, n. 4971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4971 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/01/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 109
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 032410/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US SM CH N. IL 25/08/1949;
avverso ORDINANZA del 24/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Casola Carlo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
e quelle del difensore avv. Lo Iacono Francesco che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del Riesame di Catanzaro, adito dall'imputato CU CO HE, ha confermato l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia delle misura cautelare della custodia in carcere originariamente inflittagli per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. (capo 1) e art. 629 c.p., comma 2 L. n. 203 del 1991, art. 7 (capi 57 e 58). Per tali reati la Corte di Appello con sentenza in data 12/6/06 aveva rideterminato la pena in anni otto di reclusione in luogo degli anni dieci inflitti dal G.I.P. a seguito di giudizio abbreviato. La Corte di cassazione annullava la sentenza di secondo grado con rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p., rigettando nel resto il ricorso. In seguito a tale pronuncia la difesa presentava istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) e art. 304 c.p.p., comma 4, rigettata parzialmente dalla Corte di Appello con ordinanza, nella quale dichiarava la perdita di efficacia del titolo custodiale, limitatamente al delitto associativo, sul rilievo che per i residui reati, in quanto puniti con la reclusione superiore nel massimo ai venti anni, il termine complessivo di durata della custodia cautelare di sei anni, previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c) non era ancora decorso.
Il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di appello dall'imputato, condivideva le argomentazioni e i rilievi del giudice di prima istanza, osservando che ai fini della decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per i residui reati di estorsione aggravata, trovava esclusiva applicazione il disposto del cit. art. 303 c.p.p., comma 4, al quale per le ipotesi di doppia conforme espressamente rinviava all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), con la conseguenza che il computo dei termini complessivi di custodia cautelare di cui all'art. 303 cit. c.p.p., comma 4 era ancorato alla pena prevista dalla legge per il reato per cui è intervenuta condanna, dovendosi escludere che debba tenersi conto al fine de quo della pena in concreto inflitta. Escludeva infine ogni ipotesi di applicazione dell'art. 299 c.p.p., comma 2, dal momento che solo lo smembramento della consorteria mafiosa o l'inequivoca e definitiva dissociazione della stessa, nella specie non dimostrata potevano produrre l'effetto di fare ritenere cessata ogni esigenza cautelare.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore e ne denunzia nell'unico motivo a sostegno la violazione della legge penale e processuale in riferimento all'art. 78 c.p. e artt. 303 e 304 c.p.p. e il vizio di motivazione, testualmente rilevabile, censurando l'operato dei giudici dell'appello, che avevano omesso di spiegare le ragioni, per cui nella fattispecie doveva prevedersi la durata massima complessiva di sei anni di carcerazione preventiva, trascurando che a norma dell'art. 78 c.p. la pena della reclusione non può eccedere i trent'anni, che per effetto della riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato scende a venti anni, di guisa che la durata complessiva della custodia cautelare a norma dell'art.303 c.p.p., comma 4, lett. b) non poteva superare i quattro anni,
termine quest'ultimo ampiamente decorso. Il CU infatti era stato condannato per estorsione aggravata solo ex art. 7 cit. per la quale è prevista la pena della reclusione massima di anni dieci, maggiorata sino alla metà, onde nel caso in esame la pena massima non superava i quindici anni. Ad avviso della difesa il giudice del gravame non aveva risposto a tale ultimo rilievo, così come non aveva dato risposta al quesito, concernente la adeguatezza e la proporzionalità della misura in atto rispetto all'entità dei fatti contestati e alla sanzione che poteva essere irrogata all'esito del giudizio di rinvio, nonché al quesito concernente la inosservanza dell'art. 300 c.p.p., comma 4 in riferimento alla durata della carcerazione presofferta correlata alla nuova pena infliggenda. Osserva il collegio che va anzitutto condivisa la premessa, da cui è partito il giudice del riesame, che si rileva in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale nel caso in cui il giudice di legittimità abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena della sentenza pronunciata in grado di appello, conforme a quella pronunciata in primo grado, deve ritenersi che sull'affermazione della responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare, cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) seconda parte, non quelli di fase rapportati alla pena in concreto inflitta, bensì quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal comma 4, cit. art. (Cass. Sez. 4^ 14/2-24/4/08 n. 17037 Rv. 239609; Sez. 1^ 5/5-10/5/04 n. 22293 Rv. 228199). Nel caso in esame quindi è corretto il riferimento operato dai giudici del riesame ai termini di durata massima di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., comma 4, ma non appare tuttavia chiaro il riferimento al titolo e alla durata massima della pena edittale prevista per i reati di estorsione aggravata contestati ai capi nn. 57 e 58, per cui vi è stata condanna;
se cioè si tratti del titolo di reato ex art. 629 c.p., comma 1, aggravato solo dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, come sostiene la difesa, nel qual caso la pena edittale massima non supererebbe i quindici anni di reclusione e troverebbe applicazione l'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), che stabilisce la durata massima della custodia cautelare in anni quattro, secondo la difesa già decorsa, ovvero se si tratti, come sembra dare per scontato il tribunale, del reato di cui all'art. 629 c.p., comma 2 aggravato dal cit. art. 7, nel qual caso la pena edittale massima supera i venti anni di reclusione e troverebbe applicazione l'ipotesi di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. d), che stabilisce la durata massima della custodia in anni sei. Sul punto non vi è chiarezza da parte del Tribunale, ne' maggior chiarezza deriva dalla lettura della sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, allegata agli atti. La cartella biografica dell'imputato menziona come titolo del reato, per cui vi è stata condanna, l'art. 629 c.p.p., comma 2 e L. n. 203 del 1991, art. 7, ma non è dato sapere se si tratti del reato contestato ovvero del reato ritenuto in sentenza.
Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto, in esso assorbita ogni altra questione, e il rinvio al Tribunale di Catanzaro, affinché provveda ad eliminare la evidenziata lacuna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2009