Sentenza 15 maggio 2000
Massime • 1
La rimessione in libertà dell'indagato disposta per motivi di merito dal tribunale del riesame ha efficacia immediata e, in caso di impugnazione della relativa decisione, lo "status libertatis" permane, restando immutati i presupposti di fatto, fino all'esaurimento dei giudizi di impugnazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha rigettato il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice della esecuzione cautelare che aveva sospeso l'esecuzione della statuizione di ripristino della custodia cautelare contenuta nella ordinanza del tribunale del riesame - impugnata con ricorso per cassazione, - la quale, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione di una prima ordinanza con la quale era stato accolto il riesame, aveva confermato l'ordinanza applicativa). (V. Corte cost., ord. n. 324 del 20 luglio 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2000, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 15/05/2000
Dott. RENATO NZ - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - N. 2312
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 48081/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica nei confronti di IA RE avverso l'ordinanza 18.10.99 del tribunale di Napoli, letti gli atti l'ordinanza impugnata e il ricorso,
udita la relazione del cons. RE NZ,
udito il PM nella persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni GALATI, che ha concluso per il rigetto,
OSSERVA
Con ordinanza 11.10.96 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli disponeva la custodia cautelare in carcere di RE IA, ravvisando nei cui confronti l'esistenza di gravi indizi di partecipazione al sodalizio criminoso denominato "clan dei casalesi".
Il provvedimento non veniva confermato dal tribunale del riesame, ma su ricorso del PM la 2^ Sezione di questa Corte, con sentenza 19.2.97, annullava questa decisione perché non sufficientemente motivata sulle ragioni che avevano indotto il tribunale a ritenere insufficienti i riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone concernenti la contiguità al clan dei casalesi di tutta la famiglia IA.
Il 17.7.97 in sede di rinvio il tribunale di Napoli confermava il provvedimento restrittivo emesso dal GIP nei confronti del IA, il quale proponeva a sua volta ricorso per cassazione (tuttora pendente presso questa Sezione) e incidente di esecuzione contro l'ordinanza 17.7.97 nella parte in cui aveva disposto l'immediato ripristino nei suoi confronti della misura coercitiva.
Deliberando sull'incidente, in data 18.10.99 il tribunale di Napoli sospendeva l'esecuzione dell'ordinanza 17.7.97. Avverso questo provvedimento ricorre il procuratore della Repubblica, che deduce erronea applicazione degli artt. 588/2 e 670 CPP richiamando alcune decisioni di questa Corte nelle quali in casi identici si è ritenuto che l'ordinanza del tribunale del riesame sia immediatamente esecutiva anche quando venga proposto nuovo ricorso per cassazione.
Effettivamente questa Corte ha affermato (da ult. Sez. 6^, 2.4.96, PM in proc. Mastrangelo, rv. 205463; Sez. 1^, 21.10.98, Nicolosi, rv. 211890) che l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di rinvio da parte della corte di cassazione, conferma l'originaria provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP e annullato una prima volta dal tribunale della libertà, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche se contro di essa sia proposto nuovamente ricorso per cassazione.
Va anche rilevato che le decisioni menzionate nell'ordinanza in esame a sostegno della tesi contraria (Sez. 6^, 8.1.96, Marsicano, rv.204005; Sez. 6^, 11.12.95, Esposito, rv. 204138; Sez. 6^, 10.4.98, Macrì, rv. 211592), riguardano fattispecie in cui si era data esecuzione alla misura cautelare prima che il tribunale decidesse in sede di rinvio.
Questo collegio ritiene peraltro che il ricorso del PM debba essere rigettato, in quanto la decisione impugnata appare più conforme non solo al principio del favor libertatis, ma anche a quello di economia processuale.
Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Sez. 6^, 18.10.95, Chiodo, in Arch. n. proc. pen. 1996, p. 85 ss.) la Corte costituzionale, valorizzando il profilo della ragionevolezza insito normalmente in ogni scelta legislativa, ha rilevato (sent. N. 324/94) che "il diverso regime di eseguibilità dei provvedimenti cautelari concernenti la libertà personale non si basa su una arbitraria determinazione del legislatore nel connotare i provvedimenti adottati dal GIP in modo difforme da quelli di competenza del tribunale della libertà in sede di appello" (o, può aggiungersi, in sede di riesame) bensì trova ragionevole spiegazione "nella ontologica diversità" che sussiste tra il momento genetico della cautela ed il momento, successivo, del controllo sulla legittimità della stessa. Diversa, infatti, è nei due casi "l'intensità dell'urgenza dell'esecuzione del provvedimento, in ragione della presenza solo nel primo caso, e non nel secondo, dell'elemento della c.d. sorpresa", cui deve coerentemente seguire un diverso atteggiarsi dell'eseguibilità del provvedimento.
Ritiene in conclusione questo collegio che la rimessione in libertà dell'indagato, comunque disposta dall'autorità giudiziaria per motivi di merito (in sede di revoca della misura coercitiva, in sede di appello o in sede di riesame), ha efficacia immediata e, in caso d'impugnazione della relativa decisione, tale efficacia conserva, nella immutazione dei presupposti di fatto, fino all'esaurimento dei giudizi di impugnazione, il cui esito definitivo soltanto potrà eventualmente modificare la situazione attinente allo status libertatis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2000