Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1998, n. 5163
CASS
Sentenza 21 ottobre 1998

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Massime1

L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal tribunale della libertà, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento cautelare sia proposto nuovamente ricorso per cassazione.

Commentario1

  • 1Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo quale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1998, n. 5163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5163
Data del deposito : 21 ottobre 1998

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