Sentenza 21 ottobre 1998
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal tribunale della libertà, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento cautelare sia proposto nuovamente ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/1998, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 21.10.1998
1.Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2.Dott. DE PASCALIS DARIO " N.5163
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.21941/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS RI n. il 10.12.1966
2) IA OV n. il 28.08.1968
avverso ordinanza del 04.05.1998 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dr. CARMINE DI ZENZO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
A seguito di rinvio da parte di questa Corte, che su ricorso del P.M. aveva annullato l'ordinanza 13.1.1997 del Tribunale del Riesame di Catania - il quale, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, aveva revocato la misura, della custodia cautelare in carcere a suo tempo applicata a OS RI e IA EN, indagati di associazione mafiosa ed altro - il predetto Tribunale, con ordinanza del 4.5.1998, confermava il provvedimento applicativo della misura custodiale e ne ordinava il ripristino, osservando che, non avendo nulla da aggiungere a quanto osservato con la precedente pronuncia, non poteva che adeguarsi al rilievi della Corte di legittimità.
Ricorrono per cassazione, con atti separati, i predetti NI e CO, denunciando:
1) l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, avendo il giudice di rinvio praticamente abdicato ai suoi poteri, uniformandosi apoditticamente ed acriticamente al dictum della Corte di legittimità;
2) la inesistenza, in capo al tribunale, del potere di ordinare il ripristino della custodia cautelare ancor prima che il provvedimento divenisse esecutivo
I ricorsi sono fondati nei limiti di cui appresso.
L'ordinanza impugnata, in quanto totalmente carente di motivazione, in accoglimento del primo motivo di gravame non può che essere annullata.
Non si può, infatti, ritenere che il tribunale del riesame di Catania abbia osservato la disposizione precettiva di cui all'art.125 c.p.p., che impone la motivazione. a pena di nullità, delle sentenze e delle ordinanze, con il semplice riferimento alla pronuncia di questa Corte, che aveva annullato la precedente ordinanza, e con la dichiarata intenzione di adeguarsi ai rilievi mossi con la medesima pronuncia.
Come è ovvio e come è normativamente prescritto dall'art.627 c.p.p., il giudice del rinvio, pur dovendosi adeguare alla decisione della Corte di legittimità per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso, mantiene pur sempre gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Egli, pertanto, fermo restando l'obbligo di uniformarsi al decisum della Cassazione in ordine alle questioni di diritto, ha il potere sia di riconfermare il precedente provvedimento sia di modificarlo, purché adempia, in entrambi i casi, all'obbli00 della motivazione. Nella specie il tribunale si è sottratto a tale ultimo obbligo, non potendosi ravvisare nella dichiarata pura e semplice acquiescenza "ai rilievi della Corte" neanche la parvenza di una motivazione per relationem, dato che, come è ovvio, la motivazione della sentenza della corte non può che riguardare gli aspetti e i principi di diritto, cui il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi, ma non certo gli aspetti fattuali riservati alla cognizione del giudice di merito.
L'obbligo della motivazione viene soddisfatto solo quando il giudice abbia valutato criticamente tutti ali elementi di giudizio, indicando quelli salienti dal quali abbia tratto il proprio convincimento. Fra l'altro, omettendo la motivazione, gli indagati sono stati privati della possibilità di conoscere quale sia stato l'iter logico seguito dal giudice nel decidere come ha deciso e di proporre eventualmente ricorso, rilevandone la illogicità a norma dell'art.606, comma primo lett.e), c.p.p.- Conseguentemente, l'ordinanza, va annullata con rinvio, per nuovo esame, al medesimo tribunale di Catania.
Infondato appare. invece, il secondo motivo di gravame. Infatti, nell'ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione per vizio della motivazione di una decisione del tribunale del riesame che ha revocato un provvedimento coercitivo, spetta al giudice del giudizio rescissorio, e all'esito di questo, dichiarare l'esecutività della misura.
A tal proposito, questa Corte ha già statuito, che "l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di rinvio da parte della Cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. e annullata una prima volta dal tribunale della libertà è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 3 10, comma terzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento cautelare sia proposto nuovamente ricorso per Cassazione." (In tal senso, v. Cass., Sez. VI, sent. n. 1454 del 28-05-1996, Mastrangelo). E suddetto principio è condiviso da questo Collegio, per cui nessun altro provvedimento va emesso oltre quello di annullamento con rinvio.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1998