Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2005, n. 20479
CASS
Sentenza 12 maggio 2005

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È inquadrabile nella disciplina dettata in materia di esecuzione dagli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. e non in quella dettata per l'appello in materia cautelare dall'art.310 cod. proc. pen. l'atto con il quale l'interessato intenda impugnare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che abbia respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dallo stesso interessato sull'assunto della pretesa illegittimità dell'avvenuta riapplicazione della custodia cautelare in carcere avvenuta in esecuzione di ordinanza non ancora definitiva emessa dal tribunale del riesame in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della corte di cassazione, in accoglimento di ricorso proposto dal P.M., della precedente ordinanza dello stesso tribunale che aveva annullato quella con la quale la suddetta misura era stata originariamente applicata.

L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto, su ricorso del P.M., dalla Corte di cassazione, confermi l'originaria ordinanza di custodia cautelare che in un primo tempo, in accoglimento della richiesta di riesame, era stata annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione, non estendendosi, per analogia, a tale ipotesi l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen. ed operando invece la regola generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale principio non contrasta con quello affermato in altre pronunce di legittimità in cui si esclude l'immediata esecutività, ai fini del ripristino della misura cautelare, non dell'ordinanza emessa dal tribunale a seguito del giudizio di rinvio ma di quella di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione).

Commentario1

  • 1Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo quale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2005, n. 20479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20479
Data del deposito : 12 maggio 2005

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