Sentenza 12 maggio 2005
Massime • 2
È inquadrabile nella disciplina dettata in materia di esecuzione dagli artt. 666 e 670 cod. proc. pen. e non in quella dettata per l'appello in materia cautelare dall'art.310 cod. proc. pen. l'atto con il quale l'interessato intenda impugnare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che abbia respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dallo stesso interessato sull'assunto della pretesa illegittimità dell'avvenuta riapplicazione della custodia cautelare in carcere avvenuta in esecuzione di ordinanza non ancora definitiva emessa dal tribunale del riesame in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della corte di cassazione, in accoglimento di ricorso proposto dal P.M., della precedente ordinanza dello stesso tribunale che aveva annullato quella con la quale la suddetta misura era stata originariamente applicata.
L'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio disposto, su ricorso del P.M., dalla Corte di cassazione, confermi l'originaria ordinanza di custodia cautelare che in un primo tempo, in accoglimento della richiesta di riesame, era stata annullata dal medesimo tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, anche in caso di nuova proposizione di ricorso per cassazione, non estendendosi, per analogia, a tale ipotesi l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen. ed operando invece la regola generale di cui all'art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che tale principio non contrasta con quello affermato in altre pronunce di legittimità in cui si esclude l'immediata esecutività, ai fini del ripristino della misura cautelare, non dell'ordinanza emessa dal tribunale a seguito del giudizio di rinvio ma di quella di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione).
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2005, n. 20479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20479 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 12/05/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 887
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 5018/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO ER;
avverso ordinanza del g.i.p. di Brescia in data 28.1.2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto la conversione del ricorso in appello.
OSSERVA
Al cittadino HI GO ER era stata applicata dal g.i.p. di Brescia, con ordinanza in data 27.2.2004 la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 270 bis c.p., ascrittogli in concorso con altri indagati. L'ordinanza veniva annullata dal Tribunale in sede di riesame, con conseguente immediata liberazione dell'indagato. Accogliendo il ricorso del p.m., questa Corte annullava il provvedimento del Tribunale, con rinvio allo stesso Tribunale di Brescia, che confermava con ordinanza in data 21.1.2005 la misura cautelare applicata in origine e disponeva contestualmente l'immediata cattura dell'indagato, poi in effetti eseguita.
Il GO, oltre a presentare a parte ricorso per l'annullamento dell'ordinanza, adiva il g.i.p. in sede chiedendo l'immediata liberazione: a suo avviso l'ordinanza non poteva ritenersi esecutiva per non essere ancora decorso il termine per il ricorso per cassazione, cui avrebbe dovuto attribuirsi efficacia sospensiva. Impugna ora il provvedimento di rigetto del g.i.p., con atto qualificato dal Tribunale di Brescia come ricorso per cassazione. Deduce erronea applicazione dell'art. 588 c. 2 c.p.p., sostenendo che a seguito dell'annullamento dell'ordinanza impositiva lo stato di custodia cautelare non potrebbe essere ripristinato se non dopo l'esaurimento di tutti i mezzi di impugnazione, in applicazione analogica dell'art. 310 c. 3 c.p.p.. Deve ritenersi esatta la qualificazione giuridica data dal Tribunale al mezzo di impugnazione, trattandosi di questione attinente non al fondamento ma all'esecutività del titolo di custodia, come tale riconducibile alla previsione degli artt. 666 e 670 c.p.p. (in tal senso Cass., Sez. 5^, 14.9.1991, Cesario;
Sez. 5^, 24.2.2000, Bonomo).
Il ricorso, se pure ammissibile, non può peraltro ritenersi fondato. Il principio stabilito dal secondo comma dell'art. 588 c.p.p. ha una portata di ordine generale ed è coerente con la natura delle misure cautelari, che presuppongono un pericolo rilevante e la correlativa necessità di un rimedio immediato. Norma eccezionale è invece quella dell'art. 310 c. 3 c.p.p., che deroga al principio generale con l'attribuire all'impugnazione, nel caso di accoglimento di appello del p.m. contro il diniego dell'applicazione di una misura cautelare, effetto sospensivo dell'esecuzione. Essa non può pertanto trovare applicazione al di fuori della ipotesi per cui è dettata;
e non riguarda la diversa ipotesi in cui, dopo l'annullamento dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva fatto venir meno l'efficacia del provvedimento impositivo, sia intervenuta in sede di giudizio di rinvio una decisione di conferma dell'ordinanza applicativa della misura.
Tale indirizzo, già affermato da questa Corte con le sentenze citate nella motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6^, 28.5.1996 n. 1454, Mastrangelo;
Sez. 1^, 10.12.1998 n. 5163, Nicolosi), è stato confermato da più recente decisione (Sez. 1^, 3.12.2003 n. 8722, Malorgio), che ha ribadito l'inapplicabilità analogica dell'art. 310 c. 3 c.p.p. al caso in cui il giudice di riesame abbia confermato in sede di rinvio l'originaria ordinanza applicativa della custodia cautelare e la conseguente esecutività immediata di questa pronuncia. Non contrastano con esso le decisioni (Sez. 6^, 18.10.1995 n. 3654, Chiodo;
8.1.1996 n. 31, Marsicano) con cui si è negata esecutività immediata all'annullamento con rinvio dell'ordinanza del giudice del riesame, trattandosi di ipotesi ad ogni evidenza diversa (la decisione rescindente non fa rivivere automaticamente la misura impositiva, ma demanda al giudice del riesame la valutazione dei suoi presupposti); ed anzi si afferma esplicitamente anche in esse che il giudizio rescissorio fa rivivere l'originaria misura coercitiva, ove ne ravvisi i presupposti, ciò che comporta la sua immediata esecutività. Non ha, infine, alcuna attinenza con la fattispecie la decisione di questa Corte (sez. 6^, 15.5.2000 n. 2313, Panigada), che nega la persistenza dell'interesse al ricorso contro la decisione di conferma di misura interdittiva di cui sia scaduto nel frattempo il termine massimo di durata.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2005