Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 8722
CASS
Sentenza 3 dicembre 2003

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Massime1

L'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal predetto Tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento "de libertate" sia stato proposto nuovamente ricorso per cassazione, dal momento che, per regola generale ex art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo e che al procedimento di riesame non è applicabile, per analogia, il disposto dell'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo quale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 8722
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8722
Data del deposito : 3 dicembre 2003

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