Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
L'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, a seguito di rinvio della Corte di cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal predetto Tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., anche se avverso il provvedimento "de libertate" sia stato proposto nuovamente ricorso per cassazione, dal momento che, per regola generale ex art. 588, comma secondo, cod. proc. pen., le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo e che al procedimento di riesame non è applicabile, per analogia, il disposto dell'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 8722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8722 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/12/2003
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 5744
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 024400/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RG OL N. IL 20/03/1955;
2) D'IC RO N. IL 22/03/1979;
avverso ORDINANZA del 14/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI Giovanni, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 6 maggio 2002 il G.i.p. del Tribunale di Lecce emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di RG PA e D'IC RO siccome indagati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 e 56- 629 cod. pen., aggravati ex art. 7 legge 12.7.1991 n. 203.
A seguito di richiesta di riesame il Tribunale di Lecce con ordinanza in data 31 maggio 2002 sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento ricorreva per Cassazione il competente Pubblico Ministero e la Corte di Cassazione con sentenza 21 marzo 2003 annullava con rinvio la sopra citata ordinanza tribunalizia per vizio di motivazione.
Il giudice del rinvio con ordinanza in data 14 marzo 2003 disponeva, per quanto interessa in questa sede, il ripristino della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei sunnominati indagati per i reati rientranti nella previsione di cui al terzo comma dell'art. 275 C.P.P., rilevando che detta statuizione era immediatamente esecutiva non essendo applicabile alla specifica fattispecie l'effetto sospensivo di cui al terzo comma dell'art. 310 C.P.P.. 2. Ricorrono per Cassazione la RG e il D'IC, i quali, per il tramite del comune difensore e con un unico atto di ricorso, deducono erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 309 stesso codice), asserendo che deve escludersi l'immediata esecutività dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame in sede di rinvio, allorquando, come nella specie, il procedimento cautelare non sia divenuto definitivo in quanto avverso il provvedimento del tribunale è stato proposto ricorso per Cassazione.
3. Il ricorso non è fondato.
Invero, questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le tante, Sez. 1^, 10.12.1998 (c.c. 21.10.1998), Nicolosi e altro, rv. n. 211890;
Sez. 6^, 28.5.1996 (c.c. 2.4.1996), P.M. in proc. Mastrangelo, rv. n. 205463) che l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, conferma l'originaria ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. e annullata una prima volta dal predetto tribunale, è immediatamente esecutiva e determina il ripristino dello stato di custodia, non estendendosi, per analogia, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 310 co. 3^ C.P.P., anche se avverso il provvedimento de libertate sia stato proposto nuovamente ricorso per Cassazione, dal momento che, per regola generale ex art. 588 co. 2^ C.P.P., "...le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo..." e che al procedimento di riesame non è applicabile, per analogia, il disposto dell'art. 310 co. 3^ C.P.P. (...l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva...) trattandosi di norma avente natura speciale, perché prevista per il solo appello de libertate.
Per completezza la Corte precisa che le decisioni di contrario avviso (Cass. Sez. 6^, 8.1.1996, Morsicano, Giust. pen. 1997, 3, 123; Sez. 6^, 11.12.1995 (c.c. 18.10.1995), Chiodo, rv. n. 203321) indicate dal ricorrente, oltre a effettuare un'errata lettura dell'art. 588 co. 2^ C.P.P. e del procedimento interpretativo per analogia, risultano superate, siccome risalenti nel tempo e del tutto minoritarie rispetto alla più recente e costante giurisprudenza di questa Corte, di guisa che vanno disattese per le ragioni sopra evidenziate. Il ricorso va, pertanto, respinto con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^ ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1^-ter disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004