TAR Palermo, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 913
TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 32 bis del d.Lgs. 286/1998

    Il Collegio ha ritenuto fondata la doglianza, richiamando la giurisprudenza amministrativa che interpreta l'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. 286/1998. Ha evidenziato che i presupposti per la conversione sono tassativamente prefigurati dalla norma e che la mancanza della relazione di fine affidamento dei servizi sociali non dimostra il difetto di un presupposto normativamente stabilito. Ha inoltre sottolineato che il parere ministeriale è un atto endoprocedimentale da acquisire a cura dell'amministrazione e non ha carattere vincolante, spettando alla Questura la valutazione complessiva degli elementi.

  • Accolto
    Violazione di legge per mancanza di motivazione

    La fondatezza di questo motivo è assorbita dall'accoglimento del primo motivo, che ha portato all'annullamento del provvedimento per violazione di legge sostanziale.

  • Accolto
    Violazione di legge per lesione del principio di proporzionalità

    La fondatezza di questo motivo è assorbita dall'accoglimento del primo motivo, che ha portato all'annullamento del provvedimento per violazione di legge sostanziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 913
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 913
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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