Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00913/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Ganci, con domicilio eletto presso il suo studio in Agrigento, via Manzoni, 175;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione permesso emessa dal questore di Agrigento n. prot.-OMISSIS- permesso soggiorno in affidamento n.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS- sulla domanda cautelare;
Visto il provvedimento n. -OMISSIS- di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. TO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato in data 06.12.2024 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento la pratica n. -OMISSIS- al fine di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di “affidamento”.
Il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva emesso in precedenza il decreto del 03/09/2024, il quale stabiliva che -OMISSIS- venisse affidato al servizio sociale territoriale con permanenza presso un SAI anche dopo la maggiore età e sino al ventunesimo anno di età, elaborando un concreto programma per la sua autonomia, di intesa con il responsabile della struttura ospitante e con il tutore volontario.
Veniva quindi rilasciato il permesso di soggiorno con validità fino al 3/9/2025.
In data 26/08/2025 il ricorrente chiedeva la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
L’Amministrazione appurava che l’interessato era fuoriuscito dal programma in quanto non era rientrato nei termini dal permesso accordato. Veniva quindi affidato al Servizio sociale fino al 21 anno di età.
Dal ché la proposizione dell’odierno ricorso affidato tre motivi di censura con cui si contesta: 1) la violazione dell’art. 32 bis del d.Lgs. 286/1998; 2) la violazione di legge per mancanza di motivazione; 3) la violazione di legge per lesione del principio di proporzionalità.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata accolta.
La Commissione con provvedimento n. -OMISSIS- ha ammesso il ricorrente provvisoriamente al patrocinio delle spese dello Stato.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione su conforme richiesta delle parti presenti, come da verbale.
In primo luogo, ritiene il Collegio di non poter utilizzare la “memoria di replica” depositata dalla parte ricorrente in data 14/02/2026 in violazione dei termini a ritroso previsti dal codice del processo amministrativo.
Ciò posto, ritiene il collegio di dover dare continuità a quanto già dedotto in sede cautelare.
Data la connessione, i tre motivi di censura possono essere contestualmente scrutinati.
Le doglianze risultano fondate.
La giurisprudenza amministrativa, (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 21 marzo 2025, n. 1010, a differenti fini invocata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato; cfr. anche Cons. St., sez. III, 14/07/2022, n. 6015; id. 14 maggio 2020, n. 3082; id 21 aprile 2020, n. 2546), ha infatti chiarito che l’art. 32, comma 1- bis , del t.u. immigrazione prefigura in maniera tassativa i presupposti per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai minori non accompagnati in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, correlandoli alternativamente:
a)-per i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2, l. 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, al previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri (oggi di competenza della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
b)-per i minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 52, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.
Nel caso di specie, il ricorrente era un minore affidato sicché la mancanza della relazione di fine affidamento dei servizi sociali non dimostra il difetto di un presupposto normativamente stabilito per conseguire il permesso per lavoro in conversione.
La medesima giurisprudenza sopra riportata ha per altro precisato come il parere ministeriale costituisca solo un atto endoprocedimentale che va, quindi, acquisito a cura dell'amministrazione procedente e non deve, invece, considerarsi adempimento a carico del richiedente (sul punto cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 424/2022).
Nella materia in esame, in altri termini, anche l’eventuale parere ministeriale assume carattere non vincolante, spettando all’Amministrazione dell’Interno il potere decisorio sulla conversione del titolo di soggiorno (cfr. Cons. St., sez. III, 25 marzo 2021, n. 2525).
Secondo la giurisprudenza qui condivisa:
- l’amministrazione è comunque tenuta ad effettuare un’autonoma valutazione, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie, come l’inserimento lavorativo, la situazione alloggiativa, la condotta civile e sociale, l’inesistenza di pericolosità sociale, al fine di confermare o superare le criticità riscontrate nel parere ministeriale;
- il testo vigente dell’art. 32, comma 1 bis, del d.l.vo 1998 n. 286 non attribuisce carattere vincolante al parere ministeriale, che, del resto, è diretto alla valutazione di specifici profili e non del complesso degli elementi che presiedono alla conversione del titolo, la cui valutazione resta riservata alla Questura.
Quanto sopra riportato, depone per la fondatezza del ricorso, che va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistendone allo stato i presupposti per la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione da parte dell’interessato in ordine al mutamento dei limiti reddituali connessi al mantenimento del beneficio, impregiudicato ogni ulteriore accertamento da parte della competente Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto della natura della controversia le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO VA, Presidente, Estensore
LL SA RU, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.