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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 12065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12065 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. CC PA nato a [...] il [...] 2. TI CO nato a [...] il [...] 3. TI IU TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza EL 20/03/2025 ELla Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore, Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo annullamento ELla sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, per un nuovo giudizio sulle posizioni di PA CC e IU TO TI ed ii rigetto EL ricorso di CO TI;
Letta la memoria depositata telematicamente dall’avv.Michele Savasta Fiore, nell’interesse di PA CC, il quale ha insistito nell’accoglimento EL ricorso chiedendo l’annullamento ELla sentenza impugnata con o senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 20 marzo 2025, la Corte di appello di Torino, in riforma ELla sentenza emessa dal Tribunale di Aosta, ha ridotto la durata ELle pene accessorie di cui all’art. 216, ult.comma, Legge fall., confermando la condanna di Penale Sent. Sez. 5 Num. 12065 Anno 2026 Presidente: RO CH Relatore: CC DR Data Udienza: 27/02/2026 2 CO TI, IU TO TI e di PA CC (oltre che di CR OS non impugnante) per il reato di cui all’art. 223, secondo comma, nn. 1 e 2, legge fall. in relazione all’ art. 2621 cod. civ., commesso in qualità di amministratori, in differenti periodi, ELla società ICOVAL s.rl., dichiarata fallita con sentenza EL Tribunale di Aosta EL 12 febbraio 2024, per avere cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto ELla società, falsificando i bilanci, a partire dall'esercizio 2008 e sino al 2011, per nascondere il disavanzo patrimoniale, anziché adottare le misure prescritte dalla legge per ricapitalizzare o per evitare l'aggravamento EL dissesto. 2. Preliminarmente, ai fini di una migliore comprensione ELle doglianze difensive articolate nell’interesse dei ricorrenti, appare opportuno considerare che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito ha preso le mosse dal riscontro di due distinti profili di falsità in bilancio, riguardanti, per un verso, l’omessa indicazione – fra i costi nel bilancio al 31 dicembre 2010 - ELla posta di euro 240.000,00 pagata alla società Allianz s.p.a., in via transattiva, con riferimento ad una precedente polizza fideiussoria;
per altro verso, l’erronea ed indebita capitalizzazione di costi, nel bilancio al 31 dicembre 2011, attraverso lo storno ELla somma di euro 600.000,00, corrispondente al costo EL personale, iscritta a titolo di “incremento ELla voce fabbricati”. In particolare, a sostegno ELle accuse mosse agli imputati, sono state richiamate le relazioni a firma EL dott. Gibelli, datate 30 gennaio 2010 e 31 marzo 2011, effettuate in occasione di un accordo quadro sottoscritto tra la nuova proprietà, riconducibile ai fratelli TI e subentrata nel 2010, e quella precedente riconducibile al OS «nell'ambito EL piano di risanamento ELla società fallita concernente la promessa di compravendita ELl'ottanta percento ELla società e una serie di pattuizioni tra cui appunto l'effettuazione di una due diligence»( pag.8 ELla sentenza impugnata). A CR OS, non ricorrente, è stato contestato di avere omesso l’annotazione di costi, nei bilanci dal 2008 al 2009, che gli avevano consentito di presentare un patrimonio netto contabile positivo ELla società fallita, nonché di avere impegnato la stessa in operazioni di project financing prive di prospettive e senza ELibera assembleare oltre che di avere concorso nelle condotte di falso riferite agli anni 2010 e 2011; agli altri imputati, odierni ricorrenti, è stato contestato di avere omesso di indicare quale costo, negli anni 2010 e 2011, la somma di euro 240.000,00 pagata alla società Allianz s.p.a. in via transattiva in riferimento ad una polizza fideiussoria precedentemente stipulata (per l’anno 2010) nonché di avere effettuato lo storno, dal costo EL personale, ELla somma di euro 600.000,00, indicandola quale “incremento” ELla voce “fabbricati”, in tal 3 modo operando una capitalizzazione di costi scorretta e indebita ( per l’anno 2011). È stato, in particolare, sottolineato che, con la prima relazione, era già emerso che, al 31 Dicembre 2009, il patrimonio netto ELla società era pesantemente negativo e che pertanto era stato introdotto “un pesante segnale d'allarme” che gli imputati non potevano ignorare, essendosi trovati nelle condizioni di percepire i segnali di allarme ed avrebbe potuto attivare i controlli sull'andamento ELla gestione sociale. 3. PA CC ha proposto ricorso, con atto a firma EL suo difensore. 3.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 223 legge fall. e vizio di motivazione. Deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuta dimostrata la responsabilità ELl’imputato senza considerare che: il CC è stato chiamato a fare parte EL Consiglio di amministrazione ELla società fallita nel mese di luglio 2010 ed ha partecipato all'approvazione EL primo bilancio solo nel giugno 2011; il medesimo è stato membro EL Consiglio di amministrazione dal luglio 2010 al settembre 2012 e non vi è prova che fosse stato messo a conoscenza ELle condotte fraudolente da parte dei precedenti componenti, e EL OS in particolare;
l'omessa indicazione in bilancio ELla somma di euro 240.000, relativa al pagamento effettuato alla società Allianz, non potrebbe essergli imputata, non essendo stata acquisita la prova di una sua conoscenza ELla transazione con la suddetta società Allianz o che egli sarebbe stato in grado di percepire l'incongruenza ELl'indicazione ELla polizza fra crediti diversi;
le irregolarità riportate nel bilancio ELl'anno 2011 non sarebbero state determinanti il dissesto, che la stessa Corte di Appello aveva riconosciuto come già conclamato al 31 dicembre 2009; è stata negata ogni efficacia alle prove offerte dalla difesa senza indicare sulla base di quali contrari elementi specifici. 3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Deduce che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso l'idoneità ELle dichiarazioni dei testi, IC e ET, a dimostrare l'estraneità ai fatti EL ricorrente, il quale ha agito privo di ELega;
sarebbe illogica la valorizzazione ELla circostanza ELl’assunzione contemporanea ELla carica di amministratore in altra società per ritenere l’imputato “persona non sprovveduta”, non sussistendo la prova che il ricorrente sia stato messo a conoscenza EL contenuto ELla relazione EL dott. Gibelli;
la sentenza impugnata non sarebbe conforme all'insegnamento espresso da questa Corte rispetto all'elemento soggettivo nel reato di bancarotta impropria da falso in bilancio. 4 3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 40 cod. pen. e vizio di motivazione deducendo che in assenza di prove sull'effettiva consapevolezza ELle condotte illecite altrui si sarebbe al più potuto ipotizzare una responsabilità colposa EL ricorrente;
non si potrebbe sostenere la prova EL dolo in quanto sarebbe stato necessario acquisire la prova che i segnali d'allarme individuati fossero stati percepiti come tali e che vi fosse stata la volontà di non intervenire. 3.4. Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione ELla possibilità di assolvere l'imputato, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per la mancanza di certezza sull’elemento soggettivo EL reato. 4. IU TO TI ha proposto ricorso con atto a firma EL suo difensore articolato in unico motivo. Denuncia vizio di motivazione in relazione al ritenuto elemento psicologico EL reato. Deduce, in particolare, che l'imputato è stato consigliere di amministrazione privo di ELega;
che i fatti si collocano nell'anno 2014, in epoca antecedente all'entrata in vigore ELla legge n. 69/2015 e che, in relazione al reato societario da falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., avrebbe dovuto essere accertato, oltre che il dolo generico di falso, anche il dolo intenzionale ELl'inganno rivolto ai soci o al pubblico ed il dolo specifico di conseguire un giusto profitto;
la Corte di appello avrebbe erroneamente operato un'equiparazione tra conoscenza e conoscibilità dei segnali di allarme, erroneamente individuati nelle due relazioni a firma EL dott. Gibelli, senza considerare che, relativamente all’omessa indicazione ELla somma di euro 240.000 pagata alla società Allianz, la prima relazione era di contenuto neutro mentre la seconda relazione era stata realizzata “a valle ELla cessione” ELle quote di partecipazione sociale ELla società fallita, e comunque non era entrata nella sfera di conoscenza EL ricorrente;
la motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di appello sarebbe apparente e congetturale;
anche rispetto all'ulteriore illecita omessa indicazione EL costo EL personale, per un importo di euro 600.000, le relazioni EL dott. Gibelli non potrebbero essere considerate come segnale d'allarme e, inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare l'apporto fornito dal consulente di parte;
la Corte di appello ha ignorato che la mancata acquisizione ELle informazioni può dipendere anche da un atteggiamento colposo e non necessariamente da una consapevole abdicazione al dovere di agire informato. 5. CO TI ha proposto ricorso con atto a firma EL suo difensore articolato in unico motivo. 5 Denuncia vizio di motivazione relativamente all'elemento psicologico la cui valutazione avrebbe dovuto essere parametrata alla fattispecie incriminatrice vigente all'epoca ELla dichiarazione di fallimento ELla società. Deduce, inoltre, la mancata valutazione di elementi che potrebbero consentire di qualificare come erronea, e non come intenzionalmente artificiosa, l’omessa indicazione in bilancio EL pagamento effettuato in favore di Allianz s.p.a. oltre che di valutare l'effettività dei lavori realizzati sull’immobile oggetto di capitalizzazione;
travisamento di prova in relazione al contestato costo EL personale ELl'importo di euro 600.000, sostenendosi che la Corte di appello avrebbe adottato motivazioni nuove rispetto a quelle dedotte nella sentenza di primo grado, omettendo, peraltro, di valutare la relazione di consulenza di parte a firma EL prof. Bava e gli ulteriori documenti attestanti gli incrementi di valore ELl'immobile, corrispondenti ai costi capitalizzati. 6. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento ELla sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, per un nuovo giudizio sulle posizioni di PA CC e IU TO TI ed il rigetto EL ricorso di CO TI. Il difensore ELl’imputato PA CC, avv. Michele Savasta Fiore, ha depositato memoria telematica con la quale ha insistito nel ricorso chiedendo l’annullamento ELla sentenza impugnata con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PA CC è fondato, per le ragioni di seguito indicate, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione ELla Corte di appello di Torino. I ricorsi di IU TO TI e di CO TI sono infondati. 2. In via preliminare, occorre ricordare che l'art. 223, secondo comma, n. 1 legge fall., contestato agli odierni ricorrenti, punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto ELla società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod. civ. Si tratta di reato di evento, nel senso che - a differenza ELle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma ELl'art. 223 legge fall., strutturate come reati di pericolo— nella fattispecie in esame il dissesto è evento 6 EL reato che, come tale, deve essere causalmente ricollegabile ai reati presupposti e investito EL necessario elemento soggettivo. Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta ELl'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione ELl'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie ELittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento EL dissesto (Sez. 5 n. 1754 EL 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537; Sez. 5, n. 42811 EL 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759;). Sotto il profilo soggettivo si è affermato che, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione ELla probabile diminuzione ELla garanzia dei creditori e EL connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 47900 EL 13/10/2023, Rv. 285558 – 03; Sez. 5, n. 50489 EL 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01; Sez. 5, n. 35093 EL 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 42257 EL 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 EL 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804); inoltre, In con riferimento a condotte realizzate in epoca anteriore alle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 69 EL 2015, come nel caso in esame, quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione ELla probabile diminuzione ELla garanzia dei creditori e EL connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale ELl'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico EL fine di conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 47900 EL 13/10/2023, Rv. 285558 – 03; Sez. 5, n. 46689 EL 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673 - 01). 2.1. Con specifico riferimento alle condotte poste in essere dall’amministratore senza ELega, per ciò che rileva ai fini ELla posizione degli imputati PA CC e IU TO TI, è stato, inoltre, espresso da questa Corte il principio secondo cui, ai fini ELla configurabilità EL concorso ELl'amministratore privo di ELeghe in bancarotta patrimoniale per omesso impedimento ELl'evento, è necessaria la prova ELla sua concreta conoscenza EL fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme", dai quali è desumibile l'accettazione EL rischio EL verificarsi ELl'evento illecito, nonché ELla volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo (Sez. 5., n. 33582 EL 13/06/2022, Rv. 284175 – 01; Sez. 5, n. 32352 EL 7 marzo 2014, Tanzi, Rv. 261938; Sez. 5, n. 42519 ELl'8 giugno 2012, Bonvino, RV. 253765; Sez. 5, n. 21581 EL 28 aprile 7 2009, Mare, Rv. 243889; Sez. 5, n. 36595 EL 16 aprile 2009, Bossio, Rv. 245138). Tale interpretazione deriva dagli obblighi di agire informato nella gestione di società per capitali, previsto dall’ultimo comma ELl'art. 2381 cod. civ. - già ritenuto applicabile, per analogia, alle società a responsabilità limitata dalle sezioni civili di questa Corte (Sez. 5, n. 25085 EL 07/12/2016, Rv. 641741 - 01), in particolare quando la gestione è affidata a un Consiglio di amministrazione, ed attualmente espressamente richiamato dall’art. 2475, sesto comma, cod.civ. a seguito ELla modifica di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 - secondo cui, come ritenuto dalle Sezioni civili di questa Corte, il diritto di tutti gli amministratori di richiedere agli organi ELegati che, in consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione ELla società si contrappone ad un obbligo generale ELl'agire informati (in questo senso, Sez. 1, n. 17441 EL 31/08/2016, Rv. 641165 - 01). Nella consapevolezza di tale assetto normativo, mutato per effetto ELla riforma EL diritto sostanziale ELle società di capitali e cooperative recata dal d.lgs. n. 6 EL 2003, applicabile ai fatti successivi al 10 gennaio 2004, la giurisprudenza di legittimità ha ELineato la possibile responsabilità penale (di natura dolosa) per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di società per azioni, privi di ELeghe gestorie, riconducendola all’art. 40, secondo comma, cod. pen., affermando la configurabilità di una responsabilità per omesso impedimento ELl'evento illecito anche a titolo di dolo eventuale, a condizione che sussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali "perspicui e peculiari" ELl'evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità. Solo la prova ELla conoscenza EL fatto illecito, ovvero ELla concreta conoscibilità ELlo stesso anche mediante l'attivazione EL potere informativo di cui all'art. 2381, ultimo comma, cod. civ. in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l'obbligo giuridico degli amministratori privi di ELeghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi ELl'evento: la volontaria mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione ELla penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l'evento dannoso (Sez. 1, n. 1473 EL 09/03/2018, Rv. 272614 – 01). D’altra parte, tuttavia, la posizione di garanzia EL consigliere non operativo rende configurabile a suo carico il concorso omissivo in fatti di bancarotta, ex artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen., solo nella misura in cui il suo omesso intervento abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione EL reato da parte dei consiglieri con ELega. 3. Sulla scorta ELle superiori indicazioni ermeneutiche deve ritenersi fondato il ricorso di PA CC. 8 La responsabilità ELl'amministratore senza ELeghe, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta degli altri componenti EL collegio di amministrazione, non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia e discendere, per effetto di automatismi, dal mancato esercizio dei relativi doveri di intervento, postulando, invece, l'esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati EL necessario spessore indiziario, dimostrativi di un'omissione esorbitante dalla dimensione meramente colposa ed espressiva, piuttosto, di una volontaria partecipazione alle condotte illecite degli amministratori con ELega, nella forma EL dolo eventuale. In tale ottica, anche il rilievo ELl'esistenza di segnali di allarme esige una loro considerazione contestualizzata: tale rilievo non può non essere accompagnato dall'accertamento ELl'elaborazione che degli stessi sia stata fatta dal consigliere non operativo, ben essendo possibile che questi li abbia sottovalutati o non adeguatamente percepiti, con la conseguenza di indirizzare, in tale ultima ipotesi, verso un suo comportamento colposo e non certo doloso. In definitiva, dei segnali di allarme ELla situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale ELla società occorre effettuare una valutazione alla luce di tutte le circostanze EL caso concreto, tale da rendere affidabilmente dimostrato il moto interiore ELl'amministratore senza ELega, nel senso che egli si sia «rappresentata la significativa possibilità di verificazione ELl'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi», secondo quanto statuito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 38343 EL 24/0412014, Espenhahn e altri. La prova EL dolo eventuale, anche ai fini ELla distinzione rispetto alla colpa cosciente, esige la rigorosa dimostrazione EL fatto che il soggetto agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. Nella fattispecie in esame, la decisione ELla Corte di appello si è informata a una errata ricostruzione ELl'elemento soggettivo EL reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., in quanto incentrata solo sulla copertura soggettiva ELl'evento EL reato, così dimenticando che anche il reato presupposto di falso in bilancio deve essere integrato nelle sue componenti soggettive (cfr. sopra paragrafo 2.2.2). Invero, oltre alla "volontà protesa al dissesto" come sopra intesa, deve sussistere anche l'atteggiamento psicologico richiesto dal reato societario, nella specie dall'art. 2621 cod. civ. che, nel testo vigente al momento EL fatto, richiedeva: il dolo generico EL falso, il dolo intenzionale ELl'inganno rivolto a soci o al pubblico, il dolo specifico EL fine di conseguire un ingiusto profitto ( Sez.5,n. 46689 EL 30/06/2016, cit.). 9 L'errore di impostazione si è tradotto in vuoto motivazionale, dato che il giudice di merito ha EL tutto pretermesso di esaminare il profilo soggettivo nella sua struttura complessa. Per tale ragione si impone un annullamento con rinvio. 4. Il ricorso di IU TO TI non è fondato. 4.1. La sentenza impugnata, a sostegno ELle accuse mosse ad entrambi i fratelli TI, ha richiamato le relazioni a firma EL dott. Gibelli, che hanno condotto al risultato di ritenere che gli stessi siano stati consapevoli ELl'entità EL dissesto quantomeno dal 31 Marzo 2011, data dal rilascio ELla seconda relazione che aveva evidenziato un patrimonio netto negativo, già al 31 dicembre 2009, per una somma superiore ad un milione di euro. È stato evidenziato che la polizza fideiussoria era stata stipulata, nel marzo 2008, dalla società fallita per un importo di quasi euro 1.340.000 a garanzia di obbligazioni contratte da altro Consorzio di cui la società fallita (nel periodo in cui era riconducibile al OS) faceva parte, nell’ambito di un più vasto progetto imprenditoriale, tuttavia di gran lunga superiore alle possibilità e capacità ELla società; a seguito di un sinistro, la società Allianz s.p.a. aveva azionato la polizza fideiussoria e la società fallita aveva transatto versando la somma di euro 240.000; nel bilancio 2010, oltre a non essere stata fatta menzione EL pagamento transattivo, la somma è stata iscritta sotto la voce depositi cauzionali, e nel bilancio EL 2011 riclassificata sotto la voce “crediti verso altri”; soltanto nel 2011, la medesima posta è stata annotata quale sopravvenienza passiva all'evidente scopo di “pulire” la situazione contabile, in vista ELl’imminente procedura concorsuale. Con specifico riferimento alla diversa annotazione relativa al “costo EL personale”, effettuata nel bilancio 2011 a titolo di “incrementi di valore” di immobili, è stato evidenziato che la consulenza di parte non ha apportato alcun elemento idoneo a comprovare in ogni caso l'effettività dei lavori sui medesimi beni, per mancanza di fatture relative e risultando soltanto allegati nominativi e preventivi privi di riscontro oggettivo. 4.2. Rispetto a tale percorso logico motivazionale, le censure difensive – volte a sostenere l’estraneità EL ricorrente IU TO TI all’acquisto ELla società fallita in quanto riconducibile esclusivamente al fratello - non si confrontano con gli argomenti posti a fondamento ELla motivazione ed appaiono sostanzialmente reiterative ELle doglianze già espresse con atto di appello, oltre che declinate in fatto e volte ad ottenere un’inammissibile reinterpretazione degli esiti valutativi compiuti dai giudici di merito. La motivazione espressa dalla Corte di appello in ordine alla componente psicologica EL reato nei confronti EL ricorrente appare esaustiva, essendo stati 10 evidenziati elementi indicativi di un suo concorso nei confronti ELl'operato EL fratello in ragione EL vincolo familiare esistente e ELl’acquisizione ELla società Icoval s.r.l. da parte ELla sua famiglia, così da prospettare un quadro di cointeressenza economica e da supportare in maniera logica la conclusione che il medesimo ha avuto cognizione dei contorni ELl’operazione; inoltre, il ricorrente ha svolto un ruolo decisionale operativo, come desunto dalle dichiarazioni ELlo stesso consulente aziendale che ha riferito di essersi indifferentemente rapportato con entrambi i fratelli ed è rimasto nel Consiglio di amministrazione ELla società fino alla messa in liquidazione ovvero fino al maggio 2013; il medesimo, in quanto componente EL consiglio di amministrazione, interessato all’acquisto ELla società per ragioni familiari, ha avuto logicamente conoscenza ELla relazione a firma EL dott. Gibelli da cui era emerso che, già al 31 dicembre 2009, il patrimonio netto ELla società era pesantemente negativo. Ad avviso EL decidente di merito, pertanto, l’imputato si è trovato nelle condizioni di percepire i segnali di allarme ed avrebbe potuto attivare i controlli sull'andamento ELla gestione sociale e le deduzioni difensive non riescono ad evidenziare profili di criticità nella motivazione ELla sentenza impugnata. 5. Il ricorso di CO TI è infondato. La motivazione resa dai giudici di merito risulta priva di vizi logici e giuridici, avendo, peraltro, evidenziato che l’imputato ha ammesso che le scelte di bilancio sono state riconducibili alla sua persona. Le deduzioni difensive evocano l’insussistenza di condotte riconducibili nell’alveo ELla fattispecie incriminatrice contestata, ma risultano prive di decisività rispetto alla motivazione resa dalla Corte, essendo stato sottolineato che l'annotazione corretta ELla somma di euro 240.000 versata ad Allianz s.p.a. avrebbe reso negativo il risultato per l'anno 2010, per euro 219.000; tale dato è stato ritenuto indicativo ELla consapevole rappresentazione ELla probabile diminuzione ELle garanzie dei creditori quale effetto EL procrastinare le misure dovute attraverso una manipolazione dei dati contabili;
analogo ragionamento è stato effettuato relativamente alla somma di euro 600.000, erroneamente indicata quale incremento di immobilizzazione per lavori interni, essendo stata sul punto evidenziata l’insussistenza di documenti oggettivi (quali fatture) idonei a dimostrare, comunque, l’effettività dei lavori di ristrutturazione dei capannoni ELla società. Gli apporti di denaro effettuati dall’imputato sono stati ritenuti inidonei a dimostrare l'assenza EL dolo, essendo stati seguiti dai suindicati artifici contabili, considerata la loro inadeguatezza. La motivazione resa dalla Corte di appello appare immune da vizi e deve ritenersi priva di decisività la censura espressa dalla difesa in ordine al possibile travisamento ELla relazione di consulenza di parte, essendo prive di decisività le 11 allegazioni effettuate dalla difesa in quanto relative ad mere attestazioni di stima EL valore degli immobili, e non tali da sovvertire il ragionamento logico compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza di elementi oggettivi idonei, comunque, a comprovare l’effettività dei lavori dedotti. 6. In conclusione, pertanto, devono rigettarsi i ricorsi di CO TI e di IU TO TI, che ai sensi ELl’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. devono essere condannati al pagamento ELle spese processuali. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PA CC con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione ELla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CC PA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione ELla Corte di appello di Torino. Rigetta i ricorsi di TI CO e TI IU TO che condanna al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il 27/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DR CC CH RO
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore, Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo annullamento ELla sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, per un nuovo giudizio sulle posizioni di PA CC e IU TO TI ed ii rigetto EL ricorso di CO TI;
Letta la memoria depositata telematicamente dall’avv.Michele Savasta Fiore, nell’interesse di PA CC, il quale ha insistito nell’accoglimento EL ricorso chiedendo l’annullamento ELla sentenza impugnata con o senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza EL 20 marzo 2025, la Corte di appello di Torino, in riforma ELla sentenza emessa dal Tribunale di Aosta, ha ridotto la durata ELle pene accessorie di cui all’art. 216, ult.comma, Legge fall., confermando la condanna di Penale Sent. Sez. 5 Num. 12065 Anno 2026 Presidente: RO CH Relatore: CC DR Data Udienza: 27/02/2026 2 CO TI, IU TO TI e di PA CC (oltre che di CR OS non impugnante) per il reato di cui all’art. 223, secondo comma, nn. 1 e 2, legge fall. in relazione all’ art. 2621 cod. civ., commesso in qualità di amministratori, in differenti periodi, ELla società ICOVAL s.rl., dichiarata fallita con sentenza EL Tribunale di Aosta EL 12 febbraio 2024, per avere cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto ELla società, falsificando i bilanci, a partire dall'esercizio 2008 e sino al 2011, per nascondere il disavanzo patrimoniale, anziché adottare le misure prescritte dalla legge per ricapitalizzare o per evitare l'aggravamento EL dissesto. 2. Preliminarmente, ai fini di una migliore comprensione ELle doglianze difensive articolate nell’interesse dei ricorrenti, appare opportuno considerare che il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito ha preso le mosse dal riscontro di due distinti profili di falsità in bilancio, riguardanti, per un verso, l’omessa indicazione – fra i costi nel bilancio al 31 dicembre 2010 - ELla posta di euro 240.000,00 pagata alla società Allianz s.p.a., in via transattiva, con riferimento ad una precedente polizza fideiussoria;
per altro verso, l’erronea ed indebita capitalizzazione di costi, nel bilancio al 31 dicembre 2011, attraverso lo storno ELla somma di euro 600.000,00, corrispondente al costo EL personale, iscritta a titolo di “incremento ELla voce fabbricati”. In particolare, a sostegno ELle accuse mosse agli imputati, sono state richiamate le relazioni a firma EL dott. Gibelli, datate 30 gennaio 2010 e 31 marzo 2011, effettuate in occasione di un accordo quadro sottoscritto tra la nuova proprietà, riconducibile ai fratelli TI e subentrata nel 2010, e quella precedente riconducibile al OS «nell'ambito EL piano di risanamento ELla società fallita concernente la promessa di compravendita ELl'ottanta percento ELla società e una serie di pattuizioni tra cui appunto l'effettuazione di una due diligence»( pag.8 ELla sentenza impugnata). A CR OS, non ricorrente, è stato contestato di avere omesso l’annotazione di costi, nei bilanci dal 2008 al 2009, che gli avevano consentito di presentare un patrimonio netto contabile positivo ELla società fallita, nonché di avere impegnato la stessa in operazioni di project financing prive di prospettive e senza ELibera assembleare oltre che di avere concorso nelle condotte di falso riferite agli anni 2010 e 2011; agli altri imputati, odierni ricorrenti, è stato contestato di avere omesso di indicare quale costo, negli anni 2010 e 2011, la somma di euro 240.000,00 pagata alla società Allianz s.p.a. in via transattiva in riferimento ad una polizza fideiussoria precedentemente stipulata (per l’anno 2010) nonché di avere effettuato lo storno, dal costo EL personale, ELla somma di euro 600.000,00, indicandola quale “incremento” ELla voce “fabbricati”, in tal 3 modo operando una capitalizzazione di costi scorretta e indebita ( per l’anno 2011). È stato, in particolare, sottolineato che, con la prima relazione, era già emerso che, al 31 Dicembre 2009, il patrimonio netto ELla società era pesantemente negativo e che pertanto era stato introdotto “un pesante segnale d'allarme” che gli imputati non potevano ignorare, essendosi trovati nelle condizioni di percepire i segnali di allarme ed avrebbe potuto attivare i controlli sull'andamento ELla gestione sociale. 3. PA CC ha proposto ricorso, con atto a firma EL suo difensore. 3.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 223 legge fall. e vizio di motivazione. Deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuta dimostrata la responsabilità ELl’imputato senza considerare che: il CC è stato chiamato a fare parte EL Consiglio di amministrazione ELla società fallita nel mese di luglio 2010 ed ha partecipato all'approvazione EL primo bilancio solo nel giugno 2011; il medesimo è stato membro EL Consiglio di amministrazione dal luglio 2010 al settembre 2012 e non vi è prova che fosse stato messo a conoscenza ELle condotte fraudolente da parte dei precedenti componenti, e EL OS in particolare;
l'omessa indicazione in bilancio ELla somma di euro 240.000, relativa al pagamento effettuato alla società Allianz, non potrebbe essergli imputata, non essendo stata acquisita la prova di una sua conoscenza ELla transazione con la suddetta società Allianz o che egli sarebbe stato in grado di percepire l'incongruenza ELl'indicazione ELla polizza fra crediti diversi;
le irregolarità riportate nel bilancio ELl'anno 2011 non sarebbero state determinanti il dissesto, che la stessa Corte di Appello aveva riconosciuto come già conclamato al 31 dicembre 2009; è stata negata ogni efficacia alle prove offerte dalla difesa senza indicare sulla base di quali contrari elementi specifici. 3.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Deduce che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso l'idoneità ELle dichiarazioni dei testi, IC e ET, a dimostrare l'estraneità ai fatti EL ricorrente, il quale ha agito privo di ELega;
sarebbe illogica la valorizzazione ELla circostanza ELl’assunzione contemporanea ELla carica di amministratore in altra società per ritenere l’imputato “persona non sprovveduta”, non sussistendo la prova che il ricorrente sia stato messo a conoscenza EL contenuto ELla relazione EL dott. Gibelli;
la sentenza impugnata non sarebbe conforme all'insegnamento espresso da questa Corte rispetto all'elemento soggettivo nel reato di bancarotta impropria da falso in bilancio. 4 3.3. Con terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 40 cod. pen. e vizio di motivazione deducendo che in assenza di prove sull'effettiva consapevolezza ELle condotte illecite altrui si sarebbe al più potuto ipotizzare una responsabilità colposa EL ricorrente;
non si potrebbe sostenere la prova EL dolo in quanto sarebbe stato necessario acquisire la prova che i segnali d'allarme individuati fossero stati percepiti come tali e che vi fosse stata la volontà di non intervenire. 3.4. Con quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione ELla possibilità di assolvere l'imputato, ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per la mancanza di certezza sull’elemento soggettivo EL reato. 4. IU TO TI ha proposto ricorso con atto a firma EL suo difensore articolato in unico motivo. Denuncia vizio di motivazione in relazione al ritenuto elemento psicologico EL reato. Deduce, in particolare, che l'imputato è stato consigliere di amministrazione privo di ELega;
che i fatti si collocano nell'anno 2014, in epoca antecedente all'entrata in vigore ELla legge n. 69/2015 e che, in relazione al reato societario da falso in bilancio previsto dall'art. 2621 cod. civ., avrebbe dovuto essere accertato, oltre che il dolo generico di falso, anche il dolo intenzionale ELl'inganno rivolto ai soci o al pubblico ed il dolo specifico di conseguire un giusto profitto;
la Corte di appello avrebbe erroneamente operato un'equiparazione tra conoscenza e conoscibilità dei segnali di allarme, erroneamente individuati nelle due relazioni a firma EL dott. Gibelli, senza considerare che, relativamente all’omessa indicazione ELla somma di euro 240.000 pagata alla società Allianz, la prima relazione era di contenuto neutro mentre la seconda relazione era stata realizzata “a valle ELla cessione” ELle quote di partecipazione sociale ELla società fallita, e comunque non era entrata nella sfera di conoscenza EL ricorrente;
la motivazione fornita, sul punto, dalla Corte di appello sarebbe apparente e congetturale;
anche rispetto all'ulteriore illecita omessa indicazione EL costo EL personale, per un importo di euro 600.000, le relazioni EL dott. Gibelli non potrebbero essere considerate come segnale d'allarme e, inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare l'apporto fornito dal consulente di parte;
la Corte di appello ha ignorato che la mancata acquisizione ELle informazioni può dipendere anche da un atteggiamento colposo e non necessariamente da una consapevole abdicazione al dovere di agire informato. 5. CO TI ha proposto ricorso con atto a firma EL suo difensore articolato in unico motivo. 5 Denuncia vizio di motivazione relativamente all'elemento psicologico la cui valutazione avrebbe dovuto essere parametrata alla fattispecie incriminatrice vigente all'epoca ELla dichiarazione di fallimento ELla società. Deduce, inoltre, la mancata valutazione di elementi che potrebbero consentire di qualificare come erronea, e non come intenzionalmente artificiosa, l’omessa indicazione in bilancio EL pagamento effettuato in favore di Allianz s.p.a. oltre che di valutare l'effettività dei lavori realizzati sull’immobile oggetto di capitalizzazione;
travisamento di prova in relazione al contestato costo EL personale ELl'importo di euro 600.000, sostenendosi che la Corte di appello avrebbe adottato motivazioni nuove rispetto a quelle dedotte nella sentenza di primo grado, omettendo, peraltro, di valutare la relazione di consulenza di parte a firma EL prof. Bava e gli ulteriori documenti attestanti gli incrementi di valore ELl'immobile, corrispondenti ai costi capitalizzati. 6. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento ELla sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, per un nuovo giudizio sulle posizioni di PA CC e IU TO TI ed il rigetto EL ricorso di CO TI. Il difensore ELl’imputato PA CC, avv. Michele Savasta Fiore, ha depositato memoria telematica con la quale ha insistito nel ricorso chiedendo l’annullamento ELla sentenza impugnata con o senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PA CC è fondato, per le ragioni di seguito indicate, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame a diversa sezione ELla Corte di appello di Torino. I ricorsi di IU TO TI e di CO TI sono infondati. 2. In via preliminare, occorre ricordare che l'art. 223, secondo comma, n. 1 legge fall., contestato agli odierni ricorrenti, punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto ELla società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 cod. civ. Si tratta di reato di evento, nel senso che - a differenza ELle ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria di cui al primo comma ELl'art. 223 legge fall., strutturate come reati di pericolo— nella fattispecie in esame il dissesto è evento 6 EL reato che, come tale, deve essere causalmente ricollegabile ai reati presupposti e investito EL necessario elemento soggettivo. Quanto all'elemento oggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta ELl'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione ELl'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie ELittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento EL dissesto (Sez. 5 n. 1754 EL 20/09/2021, dep. 2022, Bevilacqua, Rv. 282537; Sez. 5, n. 42811 EL 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759;). Sotto il profilo soggettivo si è affermato che, in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione ELla probabile diminuzione ELla garanzia dei creditori e EL connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 47900 EL 13/10/2023, Rv. 285558 – 03; Sez. 5, n. 50489 EL 16/05/2018, Nicosia, Rv. 274449 - 01; Sez. 5, n. 35093 EL 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446; Sez. 5, n. 42257 EL 06/05/2014, Solignani, Rv. 260356; Sez. 5, n. 23091 EL 29/03/2012, Baraldi, Rv. 252804); inoltre, In con riferimento a condotte realizzate in epoca anteriore alle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 69 EL 2015, come nel caso in esame, quest'ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive, con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione ELla probabile diminuzione ELla garanzia dei creditori e EL connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale ELl'inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico EL fine di conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 47900 EL 13/10/2023, Rv. 285558 – 03; Sez. 5, n. 46689 EL 30/06/2016, Coatti, Rv. 268673 - 01). 2.1. Con specifico riferimento alle condotte poste in essere dall’amministratore senza ELega, per ciò che rileva ai fini ELla posizione degli imputati PA CC e IU TO TI, è stato, inoltre, espresso da questa Corte il principio secondo cui, ai fini ELla configurabilità EL concorso ELl'amministratore privo di ELeghe in bancarotta patrimoniale per omesso impedimento ELl'evento, è necessaria la prova ELla sua concreta conoscenza EL fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme", dai quali è desumibile l'accettazione EL rischio EL verificarsi ELl'evento illecito, nonché ELla volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo (Sez. 5., n. 33582 EL 13/06/2022, Rv. 284175 – 01; Sez. 5, n. 32352 EL 7 marzo 2014, Tanzi, Rv. 261938; Sez. 5, n. 42519 ELl'8 giugno 2012, Bonvino, RV. 253765; Sez. 5, n. 21581 EL 28 aprile 7 2009, Mare, Rv. 243889; Sez. 5, n. 36595 EL 16 aprile 2009, Bossio, Rv. 245138). Tale interpretazione deriva dagli obblighi di agire informato nella gestione di società per capitali, previsto dall’ultimo comma ELl'art. 2381 cod. civ. - già ritenuto applicabile, per analogia, alle società a responsabilità limitata dalle sezioni civili di questa Corte (Sez. 5, n. 25085 EL 07/12/2016, Rv. 641741 - 01), in particolare quando la gestione è affidata a un Consiglio di amministrazione, ed attualmente espressamente richiamato dall’art. 2475, sesto comma, cod.civ. a seguito ELla modifica di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 - secondo cui, come ritenuto dalle Sezioni civili di questa Corte, il diritto di tutti gli amministratori di richiedere agli organi ELegati che, in consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione ELla società si contrappone ad un obbligo generale ELl'agire informati (in questo senso, Sez. 1, n. 17441 EL 31/08/2016, Rv. 641165 - 01). Nella consapevolezza di tale assetto normativo, mutato per effetto ELla riforma EL diritto sostanziale ELle società di capitali e cooperative recata dal d.lgs. n. 6 EL 2003, applicabile ai fatti successivi al 10 gennaio 2004, la giurisprudenza di legittimità ha ELineato la possibile responsabilità penale (di natura dolosa) per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di società per azioni, privi di ELeghe gestorie, riconducendola all’art. 40, secondo comma, cod. pen., affermando la configurabilità di una responsabilità per omesso impedimento ELl'evento illecito anche a titolo di dolo eventuale, a condizione che sussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali "perspicui e peculiari" ELl'evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità. Solo la prova ELla conoscenza EL fatto illecito, ovvero ELla concreta conoscibilità ELlo stesso anche mediante l'attivazione EL potere informativo di cui all'art. 2381, ultimo comma, cod. civ. in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l'obbligo giuridico degli amministratori privi di ELeghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi ELl'evento: la volontaria mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione ELla penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l'evento dannoso (Sez. 1, n. 1473 EL 09/03/2018, Rv. 272614 – 01). D’altra parte, tuttavia, la posizione di garanzia EL consigliere non operativo rende configurabile a suo carico il concorso omissivo in fatti di bancarotta, ex artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen., solo nella misura in cui il suo omesso intervento abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione EL reato da parte dei consiglieri con ELega. 3. Sulla scorta ELle superiori indicazioni ermeneutiche deve ritenersi fondato il ricorso di PA CC. 8 La responsabilità ELl'amministratore senza ELeghe, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta degli altri componenti EL collegio di amministrazione, non può fondarsi sulla sola posizione di garanzia e discendere, per effetto di automatismi, dal mancato esercizio dei relativi doveri di intervento, postulando, invece, l'esistenza di puntuali elementi sintomatici, dotati EL necessario spessore indiziario, dimostrativi di un'omissione esorbitante dalla dimensione meramente colposa ed espressiva, piuttosto, di una volontaria partecipazione alle condotte illecite degli amministratori con ELega, nella forma EL dolo eventuale. In tale ottica, anche il rilievo ELl'esistenza di segnali di allarme esige una loro considerazione contestualizzata: tale rilievo non può non essere accompagnato dall'accertamento ELl'elaborazione che degli stessi sia stata fatta dal consigliere non operativo, ben essendo possibile che questi li abbia sottovalutati o non adeguatamente percepiti, con la conseguenza di indirizzare, in tale ultima ipotesi, verso un suo comportamento colposo e non certo doloso. In definitiva, dei segnali di allarme ELla situazione di squilibrio finanziario e patrimoniale ELla società occorre effettuare una valutazione alla luce di tutte le circostanze EL caso concreto, tale da rendere affidabilmente dimostrato il moto interiore ELl'amministratore senza ELega, nel senso che egli si sia «rappresentata la significativa possibilità di verificazione ELl'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi», secondo quanto statuito dal diritto vivente con la sentenza Sez. U, n. 38343 EL 24/0412014, Espenhahn e altri. La prova EL dolo eventuale, anche ai fini ELla distinzione rispetto alla colpa cosciente, esige la rigorosa dimostrazione EL fatto che il soggetto agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa. Nella fattispecie in esame, la decisione ELla Corte di appello si è informata a una errata ricostruzione ELl'elemento soggettivo EL reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fall., in quanto incentrata solo sulla copertura soggettiva ELl'evento EL reato, così dimenticando che anche il reato presupposto di falso in bilancio deve essere integrato nelle sue componenti soggettive (cfr. sopra paragrafo 2.2.2). Invero, oltre alla "volontà protesa al dissesto" come sopra intesa, deve sussistere anche l'atteggiamento psicologico richiesto dal reato societario, nella specie dall'art. 2621 cod. civ. che, nel testo vigente al momento EL fatto, richiedeva: il dolo generico EL falso, il dolo intenzionale ELl'inganno rivolto a soci o al pubblico, il dolo specifico EL fine di conseguire un ingiusto profitto ( Sez.5,n. 46689 EL 30/06/2016, cit.). 9 L'errore di impostazione si è tradotto in vuoto motivazionale, dato che il giudice di merito ha EL tutto pretermesso di esaminare il profilo soggettivo nella sua struttura complessa. Per tale ragione si impone un annullamento con rinvio. 4. Il ricorso di IU TO TI non è fondato. 4.1. La sentenza impugnata, a sostegno ELle accuse mosse ad entrambi i fratelli TI, ha richiamato le relazioni a firma EL dott. Gibelli, che hanno condotto al risultato di ritenere che gli stessi siano stati consapevoli ELl'entità EL dissesto quantomeno dal 31 Marzo 2011, data dal rilascio ELla seconda relazione che aveva evidenziato un patrimonio netto negativo, già al 31 dicembre 2009, per una somma superiore ad un milione di euro. È stato evidenziato che la polizza fideiussoria era stata stipulata, nel marzo 2008, dalla società fallita per un importo di quasi euro 1.340.000 a garanzia di obbligazioni contratte da altro Consorzio di cui la società fallita (nel periodo in cui era riconducibile al OS) faceva parte, nell’ambito di un più vasto progetto imprenditoriale, tuttavia di gran lunga superiore alle possibilità e capacità ELla società; a seguito di un sinistro, la società Allianz s.p.a. aveva azionato la polizza fideiussoria e la società fallita aveva transatto versando la somma di euro 240.000; nel bilancio 2010, oltre a non essere stata fatta menzione EL pagamento transattivo, la somma è stata iscritta sotto la voce depositi cauzionali, e nel bilancio EL 2011 riclassificata sotto la voce “crediti verso altri”; soltanto nel 2011, la medesima posta è stata annotata quale sopravvenienza passiva all'evidente scopo di “pulire” la situazione contabile, in vista ELl’imminente procedura concorsuale. Con specifico riferimento alla diversa annotazione relativa al “costo EL personale”, effettuata nel bilancio 2011 a titolo di “incrementi di valore” di immobili, è stato evidenziato che la consulenza di parte non ha apportato alcun elemento idoneo a comprovare in ogni caso l'effettività dei lavori sui medesimi beni, per mancanza di fatture relative e risultando soltanto allegati nominativi e preventivi privi di riscontro oggettivo. 4.2. Rispetto a tale percorso logico motivazionale, le censure difensive – volte a sostenere l’estraneità EL ricorrente IU TO TI all’acquisto ELla società fallita in quanto riconducibile esclusivamente al fratello - non si confrontano con gli argomenti posti a fondamento ELla motivazione ed appaiono sostanzialmente reiterative ELle doglianze già espresse con atto di appello, oltre che declinate in fatto e volte ad ottenere un’inammissibile reinterpretazione degli esiti valutativi compiuti dai giudici di merito. La motivazione espressa dalla Corte di appello in ordine alla componente psicologica EL reato nei confronti EL ricorrente appare esaustiva, essendo stati 10 evidenziati elementi indicativi di un suo concorso nei confronti ELl'operato EL fratello in ragione EL vincolo familiare esistente e ELl’acquisizione ELla società Icoval s.r.l. da parte ELla sua famiglia, così da prospettare un quadro di cointeressenza economica e da supportare in maniera logica la conclusione che il medesimo ha avuto cognizione dei contorni ELl’operazione; inoltre, il ricorrente ha svolto un ruolo decisionale operativo, come desunto dalle dichiarazioni ELlo stesso consulente aziendale che ha riferito di essersi indifferentemente rapportato con entrambi i fratelli ed è rimasto nel Consiglio di amministrazione ELla società fino alla messa in liquidazione ovvero fino al maggio 2013; il medesimo, in quanto componente EL consiglio di amministrazione, interessato all’acquisto ELla società per ragioni familiari, ha avuto logicamente conoscenza ELla relazione a firma EL dott. Gibelli da cui era emerso che, già al 31 dicembre 2009, il patrimonio netto ELla società era pesantemente negativo. Ad avviso EL decidente di merito, pertanto, l’imputato si è trovato nelle condizioni di percepire i segnali di allarme ed avrebbe potuto attivare i controlli sull'andamento ELla gestione sociale e le deduzioni difensive non riescono ad evidenziare profili di criticità nella motivazione ELla sentenza impugnata. 5. Il ricorso di CO TI è infondato. La motivazione resa dai giudici di merito risulta priva di vizi logici e giuridici, avendo, peraltro, evidenziato che l’imputato ha ammesso che le scelte di bilancio sono state riconducibili alla sua persona. Le deduzioni difensive evocano l’insussistenza di condotte riconducibili nell’alveo ELla fattispecie incriminatrice contestata, ma risultano prive di decisività rispetto alla motivazione resa dalla Corte, essendo stato sottolineato che l'annotazione corretta ELla somma di euro 240.000 versata ad Allianz s.p.a. avrebbe reso negativo il risultato per l'anno 2010, per euro 219.000; tale dato è stato ritenuto indicativo ELla consapevole rappresentazione ELla probabile diminuzione ELle garanzie dei creditori quale effetto EL procrastinare le misure dovute attraverso una manipolazione dei dati contabili;
analogo ragionamento è stato effettuato relativamente alla somma di euro 600.000, erroneamente indicata quale incremento di immobilizzazione per lavori interni, essendo stata sul punto evidenziata l’insussistenza di documenti oggettivi (quali fatture) idonei a dimostrare, comunque, l’effettività dei lavori di ristrutturazione dei capannoni ELla società. Gli apporti di denaro effettuati dall’imputato sono stati ritenuti inidonei a dimostrare l'assenza EL dolo, essendo stati seguiti dai suindicati artifici contabili, considerata la loro inadeguatezza. La motivazione resa dalla Corte di appello appare immune da vizi e deve ritenersi priva di decisività la censura espressa dalla difesa in ordine al possibile travisamento ELla relazione di consulenza di parte, essendo prive di decisività le 11 allegazioni effettuate dalla difesa in quanto relative ad mere attestazioni di stima EL valore degli immobili, e non tali da sovvertire il ragionamento logico compiuto dalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza di elementi oggettivi idonei, comunque, a comprovare l’effettività dei lavori dedotti. 6. In conclusione, pertanto, devono rigettarsi i ricorsi di CO TI e di IU TO TI, che ai sensi ELl’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. devono essere condannati al pagamento ELle spese processuali. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PA CC con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione ELla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CC PA con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione ELla Corte di appello di Torino. Rigetta i ricorsi di TI CO e TI IU TO che condanna al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il 27/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente DR CC CH RO