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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32129 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) DEAG AN, nato a [...] il [...] 2) OL ID, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 22/12/2022 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/10/2020, la Corte d'Appello di Milano disponeva, in accoglimento di un'istanza presentata da DEAG AN e OL ID, la restituzione ai predetti di alcuni immobili ed autovetture ad essi intestati, in relazione ai quali era stata disposta la confisca per equivalente in un procedimento per reati tributari;
la restituzione era stata accordata sul presupposto, esplicitato nell'ordinanza, dell'avvenuta revoca della confisca dei beni "diversi dal danaro e beni fungibili" disposta nella sede di merito (in particolare, dal giudice di primo grado con sentenza che, sul punto, non era stata oggetto di riforma in appello). Penale Sent. Sez. 3 Num. 32129 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/05/2023 2. Con ordinanza del 28/01/2021, emessa all'udienza camerale fissata con decreto in data 07/01/2021, la Corte d'Appello revocava la restituzione dei beni immobili (previa correzione dei dati catastali) e delle autovetture disposta con il provvedimento in data 27/10/2020. Tale decisione veniva motivata sulla scortadi quanto emerso in sede di concreta esecuzione di tale precedente ordinanza, in ordine alla effettiva portata delle decisioni di merito: in particolare, la Corte d'Appello poneva in evidenza il fatto che il giudice di primo grado, con sentenza del 18/07/2016, aveva disposto la confisca di tutti i beni, sia quelli intestati alla DA.DA. s.r.l. sia quelli intestati agli imputati, mentre la sentenza d'appello, emessa in data 08/03/2018, aveva accolto solo parzialmente le istanze difensive, disponendo la revoca della confisca dei beni della DA.DA. s.r.l. limitatamente ai beni diversi dal denaro e dagli altri beni fungibili, e confermando nel resto la sentenza di primo grado. La successiva sentenza del 30/10/2019 (l'unica citata nel primo provvedimento di esecuzione) era stata emessa in sede di rinvio, ed aveva avuto ad oggetto la sola rideterminazione della misura della confisca. Su tali basi, la Corte territoriale osservava, da un lato, che il provvedimento di restituzione del 27/10/2020 era stato emesso sull'erroneo presupposto della revoca della confisca degli immobili e delle autovetture intestate agli imputati. D'altro lato, si poneva in evidenza il permanere del giudicato sfavorevole sul punto, dato che la questione non era stata posta in cassazione né nel giudizio di rinvio. 3. Con sentenza n. 34409 del 02/07/2021, questa Sezione annullava senza rinvio l'ordinanza in data 28/01/2021 del giudice dell'esecuzione, attribuendo rilievo assorbente al fatto che la Corte territoriale si era attivata ex officio al di fuori dei casi previsti dalla legge. 4. Con ordinanza in data 30/11/2021, emessa all'esito dell'udienza camerale fissata dopo la richiesta di restituzione dei beni formulata dal difensore del DEAG e del OL, la Corte d'Appello emetteva una statuizione analoga a quella del 28/01/2021 (revoca della già disposta restituzione degli immobili correttamente individuati e delle autovetture degli istanti), osservando che la confisca per equivalente, disposta con sentenza divenuta irrevocabile, non poteva essere revocata in sede esecutiva, e che l'ordinanza del 27/10/2020 - priva di contenuto decisorio - si era limitata a dare attuazione alle decisioni di merito sulla base di un erroneo presupposto (avvenuta revoca della confisca), e non poteva perciò prevalere sulle statuizioni di merito, né ritenersi irrevocabile. 5. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale ordinanza veniva qualificato da questa Sezione, con ordinanza n. 32495 del 19/05/2022, quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso. 2 2 L'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello in data 22/12/2022, all'esito dell'udienza camerale fissata per il giudizio di opposizione al provvedimento del 30/11/2021, ha disatteso le doglianze difensive. In particolare, è stato escluso che la Corte d'Appello si fosse attivata ex officio, essendo stata disattesa un'istanza di restituzione dei beni formulata dal difensore dei condannati. Inoltre, ha ritenuto infondata la richiesta difensiva sulla scorta delle considerazioni già espresse nell'ordinanza opposta (assenza di contenuto decisorio nel provvedimento del 27/11/2020; mancata revoca, nella sede propria di merito, della confisca dei beni oggetto dell'istanza). 6. Anche avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il difensore dei condannati, deducendo carenza di motivazione sul motivo concernente l'essersi la Corte territoriale attivata ex officio, e sulla deduzione concernente l'irrevocabilità dell'ordinanza emessa in data 27/10/2020. 7. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza del percorso argomentativo tracciato nell'ordinanza della Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve condividersi quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine al fatto - del tutto pacifico (cfr. all.ti 7 e 8 agli odierni ricorsi) - che l'odierno procedimento nasce da una specifica istanza degli odierni ricorrenti, che ha dato luogo all'udienza camerale definita con ordinanza del 30/11/2021, soggetta ad opposizione come chiarito da questa Suprema Corte con la sentenza n. 32495 del 19/05/2022. Va dunque disattesa la prospettazione difensiva secondo cui la decisione oggetto degli odierni ricorsi sarebbe stata emessa all'esito di un procedimento avviato ex officio. 3. In relazione alla residua censura, è opportuno prendere le mosse dai principi affermati da questa Suprema Corte, in termini del tutto pacifici, secondo cui «la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491 - 01). In termini ancora più aderenti alla fattispecie oggetto degli odierni ricorsi, si è precisato che «la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata 3 3 disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva» (cfr. Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163 - 01, la quale, in motivazione, la Corte ha affermato che tale preclusione sussiste anche in relazione alle questioni di legittimità costituzionale che, parimenti, avrebbero potuto sollevarsi in sede di cognizione). 3.1. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, non può che pervenirsi ad una valutazione di infondatezza dei ricorsi. Non è stato invero in alcun modo contestato, neanche negli odierni atti di impugnazione, quanto emerge con assoluta chiarezza dalle stesse allegazioni difensive, ed in particolare dall'ordinanza in data 28/01/2021 (all. 4 ai ricorsi). Si allude al fatto che il provvedimento in data 27/10/2020, che aveva disposto in sede esecutiva la restituzione dei beni personali sollecitata dal DEAG e del OL, si fondava su un vero e proprio equivoco in cui era caduto il Giudice dell'esecuzione: ovvero l'intervenuta revoca, nel corso del giudizio di merito, della confisca disposta in primo grado (sent. 17/07/2016 del Tribunale di Busto Arsizio) sui predetti beni personali (cfr. pag. 2 dell'ordinanza 28/01/2021). Al contrario, come già accennato nell'esposizione della vicenda processuale, il giudice di appello (sent. 08/03/2018 della Corte d'Appello di Milano) aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado disponendo la revoca della sola confisca di una parte dei beni della DA.DA. s.r.I., e non anche la revoca della confisca dei beni personali. La circostanza emerge in termini del tutto inequivoci da pag. 4 dell'ordinanza 28/01/2021, nella quale era stato compiutamente ricostruito l'iter processuale evidenziando - per ciò che rileva in questa sede - che, da un lato, la revoca della confisca limitata ad una parte dei beni della DA.DA. s.r.l. (con esclusione quindi dei beni personali), era stata disposta in parziale accoglimento di un'istanza formulata dagli odierni ricorrenti (all'epoca imputati) in sede di conclusioni in appello;
d'altro lato, che tale statuizione era rimasta ferma anche all'esito del successivo giudizio di cassazione e di quello di rinvio, concernente solo la determinazione dell'importo della confisca. 3.2. Risulta allora pienamente condivisibile la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato, nella parte in cui evidenzia che l'ordinanza del 27/10/2020 "non aveva alcun contenuto decisorio, limitandosi a dare attuazione alla decisione di merito e non risulta che la sentenza (irrevocabile) abbia mai disposto la revoca della confisca disposta sui beni originariamente intestati agli istanti" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 4 4 È infatti evidente che detta valutazione risulta perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, e si fonda su un sostrato fattuale che non è stato oggetto di contestazione alcuna neanche nella sede odierna: la difesa si è infatti limitata a sostenere l'irrevocabilità della statuizione del 27/10/2020, ma la tesi deve ritenersi del tutto priva di fondamento, avuto riguardo alla già richiamata impossibilità di porre in discussione, in sede esecutiva, le statuizioni in tema di confisca assunte nell'ambito di un processo cui il soggetto interessato aveva - come nel caso di specie - regolarmente partecipato. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 maggio 2023 Il Consiglie stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/10/2020, la Corte d'Appello di Milano disponeva, in accoglimento di un'istanza presentata da DEAG AN e OL ID, la restituzione ai predetti di alcuni immobili ed autovetture ad essi intestati, in relazione ai quali era stata disposta la confisca per equivalente in un procedimento per reati tributari;
la restituzione era stata accordata sul presupposto, esplicitato nell'ordinanza, dell'avvenuta revoca della confisca dei beni "diversi dal danaro e beni fungibili" disposta nella sede di merito (in particolare, dal giudice di primo grado con sentenza che, sul punto, non era stata oggetto di riforma in appello). Penale Sent. Sez. 3 Num. 32129 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/05/2023 2. Con ordinanza del 28/01/2021, emessa all'udienza camerale fissata con decreto in data 07/01/2021, la Corte d'Appello revocava la restituzione dei beni immobili (previa correzione dei dati catastali) e delle autovetture disposta con il provvedimento in data 27/10/2020. Tale decisione veniva motivata sulla scortadi quanto emerso in sede di concreta esecuzione di tale precedente ordinanza, in ordine alla effettiva portata delle decisioni di merito: in particolare, la Corte d'Appello poneva in evidenza il fatto che il giudice di primo grado, con sentenza del 18/07/2016, aveva disposto la confisca di tutti i beni, sia quelli intestati alla DA.DA. s.r.l. sia quelli intestati agli imputati, mentre la sentenza d'appello, emessa in data 08/03/2018, aveva accolto solo parzialmente le istanze difensive, disponendo la revoca della confisca dei beni della DA.DA. s.r.l. limitatamente ai beni diversi dal denaro e dagli altri beni fungibili, e confermando nel resto la sentenza di primo grado. La successiva sentenza del 30/10/2019 (l'unica citata nel primo provvedimento di esecuzione) era stata emessa in sede di rinvio, ed aveva avuto ad oggetto la sola rideterminazione della misura della confisca. Su tali basi, la Corte territoriale osservava, da un lato, che il provvedimento di restituzione del 27/10/2020 era stato emesso sull'erroneo presupposto della revoca della confisca degli immobili e delle autovetture intestate agli imputati. D'altro lato, si poneva in evidenza il permanere del giudicato sfavorevole sul punto, dato che la questione non era stata posta in cassazione né nel giudizio di rinvio. 3. Con sentenza n. 34409 del 02/07/2021, questa Sezione annullava senza rinvio l'ordinanza in data 28/01/2021 del giudice dell'esecuzione, attribuendo rilievo assorbente al fatto che la Corte territoriale si era attivata ex officio al di fuori dei casi previsti dalla legge. 4. Con ordinanza in data 30/11/2021, emessa all'esito dell'udienza camerale fissata dopo la richiesta di restituzione dei beni formulata dal difensore del DEAG e del OL, la Corte d'Appello emetteva una statuizione analoga a quella del 28/01/2021 (revoca della già disposta restituzione degli immobili correttamente individuati e delle autovetture degli istanti), osservando che la confisca per equivalente, disposta con sentenza divenuta irrevocabile, non poteva essere revocata in sede esecutiva, e che l'ordinanza del 27/10/2020 - priva di contenuto decisorio - si era limitata a dare attuazione alle decisioni di merito sulla base di un erroneo presupposto (avvenuta revoca della confisca), e non poteva perciò prevalere sulle statuizioni di merito, né ritenersi irrevocabile. 5. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale ordinanza veniva qualificato da questa Sezione, con ordinanza n. 32495 del 19/05/2022, quale opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso. 2 2 L'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello in data 22/12/2022, all'esito dell'udienza camerale fissata per il giudizio di opposizione al provvedimento del 30/11/2021, ha disatteso le doglianze difensive. In particolare, è stato escluso che la Corte d'Appello si fosse attivata ex officio, essendo stata disattesa un'istanza di restituzione dei beni formulata dal difensore dei condannati. Inoltre, ha ritenuto infondata la richiesta difensiva sulla scorta delle considerazioni già espresse nell'ordinanza opposta (assenza di contenuto decisorio nel provvedimento del 27/11/2020; mancata revoca, nella sede propria di merito, della confisca dei beni oggetto dell'istanza). 6. Anche avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il difensore dei condannati, deducendo carenza di motivazione sul motivo concernente l'essersi la Corte territoriale attivata ex officio, e sulla deduzione concernente l'irrevocabilità dell'ordinanza emessa in data 27/10/2020. 7. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza del percorso argomentativo tracciato nell'ordinanza della Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, deve condividersi quanto osservato dalla Corte territoriale in ordine al fatto - del tutto pacifico (cfr. all.ti 7 e 8 agli odierni ricorsi) - che l'odierno procedimento nasce da una specifica istanza degli odierni ricorrenti, che ha dato luogo all'udienza camerale definita con ordinanza del 30/11/2021, soggetta ad opposizione come chiarito da questa Suprema Corte con la sentenza n. 32495 del 19/05/2022. Va dunque disattesa la prospettazione difensiva secondo cui la decisione oggetto degli odierni ricorsi sarebbe stata emessa all'esito di un procedimento avviato ex officio. 3. In relazione alla residua censura, è opportuno prendere le mosse dai principi affermati da questa Suprema Corte, in termini del tutto pacifici, secondo cui «la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale» (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491 - 01). In termini ancora più aderenti alla fattispecie oggetto degli odierni ricorsi, si è precisato che «la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata 3 3 disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva» (cfr. Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163 - 01, la quale, in motivazione, la Corte ha affermato che tale preclusione sussiste anche in relazione alle questioni di legittimità costituzionale che, parimenti, avrebbero potuto sollevarsi in sede di cognizione). 3.1. In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, non può che pervenirsi ad una valutazione di infondatezza dei ricorsi. Non è stato invero in alcun modo contestato, neanche negli odierni atti di impugnazione, quanto emerge con assoluta chiarezza dalle stesse allegazioni difensive, ed in particolare dall'ordinanza in data 28/01/2021 (all. 4 ai ricorsi). Si allude al fatto che il provvedimento in data 27/10/2020, che aveva disposto in sede esecutiva la restituzione dei beni personali sollecitata dal DEAG e del OL, si fondava su un vero e proprio equivoco in cui era caduto il Giudice dell'esecuzione: ovvero l'intervenuta revoca, nel corso del giudizio di merito, della confisca disposta in primo grado (sent. 17/07/2016 del Tribunale di Busto Arsizio) sui predetti beni personali (cfr. pag. 2 dell'ordinanza 28/01/2021). Al contrario, come già accennato nell'esposizione della vicenda processuale, il giudice di appello (sent. 08/03/2018 della Corte d'Appello di Milano) aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado disponendo la revoca della sola confisca di una parte dei beni della DA.DA. s.r.I., e non anche la revoca della confisca dei beni personali. La circostanza emerge in termini del tutto inequivoci da pag. 4 dell'ordinanza 28/01/2021, nella quale era stato compiutamente ricostruito l'iter processuale evidenziando - per ciò che rileva in questa sede - che, da un lato, la revoca della confisca limitata ad una parte dei beni della DA.DA. s.r.l. (con esclusione quindi dei beni personali), era stata disposta in parziale accoglimento di un'istanza formulata dagli odierni ricorrenti (all'epoca imputati) in sede di conclusioni in appello;
d'altro lato, che tale statuizione era rimasta ferma anche all'esito del successivo giudizio di cassazione e di quello di rinvio, concernente solo la determinazione dell'importo della confisca. 3.2. Risulta allora pienamente condivisibile la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato, nella parte in cui evidenzia che l'ordinanza del 27/10/2020 "non aveva alcun contenuto decisorio, limitandosi a dare attuazione alla decisione di merito e non risulta che la sentenza (irrevocabile) abbia mai disposto la revoca della confisca disposta sui beni originariamente intestati agli istanti" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 4 4 È infatti evidente che detta valutazione risulta perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in precedenza richiamati, e si fonda su un sostrato fattuale che non è stato oggetto di contestazione alcuna neanche nella sede odierna: la difesa si è infatti limitata a sostenere l'irrevocabilità della statuizione del 27/10/2020, ma la tesi deve ritenersi del tutto priva di fondamento, avuto riguardo alla già richiamata impossibilità di porre in discussione, in sede esecutiva, le statuizioni in tema di confisca assunte nell'ambito di un processo cui il soggetto interessato aveva - come nel caso di specie - regolarmente partecipato. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 maggio 2023 Il Consiglie stensore Il Presidente