Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 13002
CASS
Sentenza 4 marzo 2009

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Massime1

L'obbligo di comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non sussiste qualora, per esigenze di sicurezza e d'ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso, coincidendo in tal caso l'avvio del procedimento amministrativo con l'emanazione del provvedimento di rimpatrio.

Commentario1

  • 1Misura di prevenzione com motivazione apparente (Tr. Trento, 14.10.2015)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    In tema di misure di prevenzione, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso: non basta la commissione di un solo reato, seppur grave, per legittimare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dal d.lgs. 159/2011, che va quindi annullata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 13002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13002
Data del deposito : 4 marzo 2009

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