Sentenza 4 marzo 2009
Massime • 1
L'obbligo di comunicazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non sussiste qualora, per esigenze di sicurezza e d'ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso, coincidendo in tal caso l'avvio del procedimento amministrativo con l'emanazione del provvedimento di rimpatrio.
Commentario • 1
- 1. Misura di prevenzione com motivazione apparente (Tr. Trento, 14.10.2015)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
In tema di misure di prevenzione, il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della n. 1423 del 1956, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso: non basta la commissione di un solo reato, seppur grave, per legittimare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio prevista dal d.lgs. 159/2011, che va quindi annullata. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2009, n. 13002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13002 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2009
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 240
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043518/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA DR, n. il 6 agosto 1969;
avverso la sentenza 5 novembre 2008 del Corte di Appello di Venezia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. FRATICELLI MA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 5 novembre 2008, depositata in cancelleria il 12 novembre 2008, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza 12 ottobre 2007 del Tribunale di Padova assolveva SA DR dal reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 perché il fatto non sussiste.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata il SA veniva sorpreso dalle forze dell'ordine procedenti nel territorio del comune di Padova nonostante il provvedimento del Questore gli imponesse di non farvi ritorno per il periodo di anni tre.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio assolutorio, l'aver rilevato che nella fattispecie il provvedimento del Questore era del tutto privo di motivazione in punto di estrinsecazione delle ragioni di particolare celerità che avrebbero giustificato la mancata comunicazione dell'avvio di procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7. 2. - Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale chiedendone l'annullamento ed eccependo la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Pur avendo la Corte di merito dato conto del fatto che il SA si trovasse nel luogo di non residenza, in luogo frequentato da tossicodipendenti, in possesso di quanto necessario per assumere sostanze stupefacenti, e dunque in una situazione di per sè pericolosa per l'ordine pubblico, non ne aveva tratto le debite conclusioni anche in punto di urgenza nel provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. - Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale che questa Corte condivide (sentenza n. 210/1995; Cass. sez. 1, n. 10103 del 25/9/1998, proc. Cantarella, rv. 211398; Cass. sez. 1 n. 11716 del 13/10/1999, proc. Pacella, rv. 214287) - non sussiste l'obbligo di comunicazione all'interessato, prescritto dalla L. n. 241 del 1990, art. 7, dell'avvio del procedimento per l'emanazione del provvedimento del Questore di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2, qualora, per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, ricorra la necessità di provvedere all'immediato allontanamento del soggetto giudicato pericoloso. Infatti in tal caso la comunicazione dell'avvio del procedimento può essere omesso, in quanto - concretizzandosi l'attività svolta dall'Autorità di Polizia direttamente con l'emanazione del provvedimento stesso per la mancanza di adempimenti intermedi - l'avvio del procedimento amministrativo coincide con l'emanazione del provvedimento di rimpatrio, di guisa che l'interessato non ha la possibilità di interloquire con memorie e produzione di documenti a propria difesa.
3.2. - Nella fattispecie l'urgenza di provvedere era in re ipsa essendo ravvisabile dalla stessa descrizione operata dalla Corte di merito, che ha evidenziato la circostanza che fosse in atto il pericolo che il soggetto, tossicodipendente, con precedenti specifici in tema di violazione al Testo Unico sugli stupefacenti, in possesso della strumentazione idonea ad assumere droga, si trovasse nelle concrete condizioni per poter commettere violazioni a rilevanza penale che ben avrebbe potuto perpetrare qualora il procedimento amministrativo non fosse stato immediato, bensì fatto precedere dall'avviso di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 7. 4. - Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009