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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17487 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 8935/2021 del R.G., pendente tra già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con gli Avv.ti D'ALESSIO ANTONIO e RINALDI STEFANIA,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
(già (C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
AL RG,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Distribuzione
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Roma:
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 18971/2020 (n. 12808/2020 R.G.) provvisoriamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 01/12/2020
e notificato l'11/12/2020;
e per l'effetto: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente , (già Parte_1
C
alla , per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per Parte_2
l'effetto, rigettare le domande formulate nel relativo ricorso per decreto ingiuntivo.
Pagina 1 di 7 Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Per parte opposta: «nel merito, Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra dedotte o ogni altra rilevabile d'ufficio, con la condanna di controparte al pagamento delle somme richieste in sede monitoria, con gli interessi al tasso commerciale come ivi richiesto, e con inoltre la condanna all'anatocismo al medesimo tasso sugli interessi maturati da almeno 6 mesi.
Con il favore delle spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della causa.
La vicenda oggetto del presente giudizio può essere così sintetizzata: la Parte_1
[... (già , acquistava, nel corso degli anni, diversi prodotti petroliferi Parte_2
C dalla TO ER SP (ora , per brevità anche ), in particolare nel corso Controparte_1 degli anni 2012-2013.
Alcuni di questi acquisti riguardavano “gasolio bunker” e venivano eseguiti in regime di sospensione delle accise e dell'IVA, avendo l'acquirente (quindi, l'odierna attrice opponente dichiarato che erano destinati all'esportazione fuori dal territorio Parte_2 dell'Unione Europea;
i prodotti venivano stoccati presso un deposito fiscale della società
AF di Roma SP (appartenente, a quanto risulta, al gruppo TO ER) e da qui spediti e smistati ai vari destinatari, per essere imbarcati nei porti di Napoli o Bari e poi spediti all'estero; le consegne ed i trasporti avvenivano “franco partenza”, ovvero con spese, oneri ed organizzazione della spedizione a carico dei terzi acquirenti.
Successivamente, nel 2015, l' effettuava dei controlli Parte_3
presso la AF di Roma, all'esito dei quali veniva contestata l'irregolarità (per quanto qui interessa) di 29 operazioni di acquisto e smistamento di gasolio, eseguite in regime di sospensione IVA ed accise, in quanto non risultavano emessi i documenti comprovanti la consegna del gasolio all'estero e, quindi, in assenza di “appuramento” delle esportazioni, riteneva le operazioni assoggettabili alle imposte indirette e calcolava l'accisa dovuta per le suddette transazioni, in € 674.306,21 (comprensivi di interessi); per tale somma, veniva emesso avviso di pagamento nei confronti della AF di Roma SP, che versava l'importo richiesto, poi successivamente rimborsatole dalla TO ER;
la stessa TO ER
Pagina 2 di 7 veniva raggiunta da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che, in forza della contestazione dell' richiedeva il pagamento dell'IVA sulle medesime Parte_3 operazioni (oltre che una maggiorazione dell'IRAP, che in questa sede non interessa); a tale accertamento la TO ER prestava adesione e versava le somme richieste, per complessivi €
353.602,40; successivamente, la TO ER emetteva due fatture, che azionava in sede monitoria, esercitando sulla la rivalsa ex artt. 16 D.L.vo 504/95 (per le accise) e Parte_2
60 DPR 633/72 (per l'IVA), per una somma totale di € 879.576,31, ottenendo l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione la svolgendo diverse contestazioni, Parte_2 sia in diritto, sia in fatto e chiedendo, pertanto -previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del DI- la revoca dell'ingiunzione opposta.
La causa è stata istruita sulla sola base della documentazione allegata dalle parti e, all'esito, all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. con decorrenza dal 15 maggio 2025.
Fatti dimostrati o acquisiti in giudizio. Diritto di rivalsa.
Orbene, è assolutamente non contestato, e comunque provato documentalmente, che la abbia versato le somme richieste dalla PA a titolo di accisa e IVA sulle Parte_4
operazioni di vendita di gasolio alla (le prime, rimborsandole alla AF di Parte_2
Roma, che le aveva pagate all' le seconde, versandole direttamente all'Agenzia delle CP_4
Entrate), a seguito dell'accertamento eseguito, che ha ritenuto non applicabile il regime di sospensione, che era stato dichiarato al momento delle operazioni di cessione del gasolio.
A fronte di tale pagamento, deve riconoscersi il diritto della IP ad esercitare la rivalsa sul cessionario, non essendo fondate, sul punto, le contestazioni giuridiche della Parte_2 secondo cui non sussisterebbe, nel nostro ordinamento, un diritto generale di rivalsa sulla vendita di prodotti petroliferi o gasolio.
In primo luogo, si evidenzia come le predette contestazioni giuridiche sono sollevate dall'opponente soltanto sulla lettura ed interpretazione dell'art. 16 D.L.vo n. 504 del
26.10.1995, ovvero in relazione alle accise e non anche, invece, sull'art. 60 DPR n. 633 del
26.10.1972, in relazione all'IVA.
Pagina 3 di 7 Dal che discende che, per la parte del decreto ingiuntivo in cui si chiede il rimborso delle somme pagate a titolo di IVA (oltre a sanzioni), non è ravvisabile una contestazione in diritto da parte della del resto, il testo della norma citata appare assolutamente Parte_2
chiaro ed univoco, nello stabilire il diritto di chi ha versato l'imposta, a rivalersi sul consumatore finale o sul cessionario del bene («Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi»).
Alle stesse conclusioni, tuttavia, deve giungersi con riferimento alle accise sul gasolio o sui prodotti petroliferi, dal momento che il testo del citato art. 16 -e la consolidata giurisprudenza su di esso- appare alquanto chiaro nel prevedere il diritto del soggetto inciso dal pagamento delle imposte indirette a rivalersi sui cessionari dei beni venduti;
invero, secondo la normativa e la giurisprudenza, è noto come l'accisa -secondo il meccanismo tipico di tutte le imposte indirette- gravi sul soggetto che compie l'atto dal quale sorge l'obbligo di pagare l'imposta (la produzione o fabbricazione, l'immissione in commercio, la vendita etc.; cfr. art. 2 TU Accise), soggetto che ha il rapporto diretto con l'amministrazione e che, però, include gli importi pagati a titolo di imposte indirette nel prezzo finale, mediante il meccanismo della c.d. traslazione;
tale meccanismo, che è di natura economica, si traduce, sotto il profilo giuridico, appunto nel diritto di rivalsa, che spetta al fornitore/venditore, nei confronti dell'acquirente, nell'ambito del rapporto contrattuale privatistico tra loro esistente (Cass. sez. 5, n. 28675 del 7/11/2019; SU, n. 1837 dell'1/02/2016 e n. 6589 del 19/03/2009).
Tale interpretazione, del resto, risulta accolta ed affermata, tra l'altro, anche da questo stesso
Tribunale, nonché dalla Corte di Appello di Roma, pronunciatisi in altre tre controversie tra le medesime parti, riguardanti vicende in tutto analoghe, ma per periodi diversi da quello C oggetto del presente giudizio (si vedano le sentenze allegate dall' alla comparsa di costituzione ed alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.09.2022, depositate il
22.09.2022).
Si era già osservato, nell'ordinanza in data 29.10.2022 (di rigetto dell'istanza di sospensione del DI ex art. 649 c.p.c.), come non apparisse decisiva l'unica pronuncia favorevole alle ragioni della odierna opponente (allegato 2 all'atto di citazione in opposizione), non solo perché si trattava di pronuncia solo in primo grado e non passata in giudicato, ma,
Pagina 4 di 7 soprattutto, perché riguardava i rapporti con la , quale garante della Controparte_5
C e fondava il rigetto delle pretese della essenzialmente sulla ritenuta non Parte_2 inclusione nella garanzia, degli addebiti a titolo di imposte;
ebbene, come risulta dalla pronuncia prodotta dall'opposta in sede di memoria di replica (ammissibile, in quanto trattasi di giurisprudenza e di documento sopravvenuto ai termini ex art. 183 cpc), tale sentenza di primo grado è stata peraltro annullata dalla Corte di Appello, che ha ulteriormente confermato la correttezza dell'interpretazione giuridica qui accolta, C ravvisando la sussistenza del diritto di rivalsa in capo alla .
Altre contestazioni ed eccezioni dell'opponente.
Non sono poi conferenti le contestazioni dell'opponente, fondate sul fatto che l'accertamento dell' è stato svolto nei soli confronti della AF di Parte_3
Roma SP, che poi ha proceduto al pagamento delle accise nei confronti della PA;
l'accertamento è stato eseguito dall' in base alla documentazione Parte_3 acquisita, da cui risultava che il depositario dei prodotti petroliferi fosse la AF, mentre dagli atti non emergeva il nominativo della (come risulta, ad esempio, Parte_2 dalla testimonianza resa dal funzionario accertatore e citata dalla medesima opponente).
Il fatto che sia stata, in prima battuta, la AF a pagare le accise (e, ancora una volta, la contestazione riguarda solo queste imposte indirette e non anche l'IVA) non esclude il C diritto di rivalsa in capo alla , la quale era comunque obbligata solidale in garanzia con la società depositaria (proprio perché soggetto che aveva immesso il gasolio in commercio e, quindi, tenuto anch'esso al pagamento delle imposte) e, in forza di tale rapporto, ha restituito quanto pagato alla AF, in tal modo surrogandosi nei suoi diritti.
Né appare idonea a respingere le pretese dell'opposta l'argomentazione difensiva dell'opponente secondo cui non sarebbe imputabile a sua responsabilità l'esito dell'accertamento dell' e la conseguente applicazione delle imposte: in Parte_3
primo luogo, si osserva come tale deduzione non sia pertinente in ambito prettamente civilistico e per obbligazioni tributarie, ove non rilevano propriamente i profili di responsabilità personale;
e infatti, le somme di cui si controverte non sono state comminate a titolo di sanzioni per irregolarità o mancanze commesse dalla AF o dalla TO ER, ma si tratta di meri accertamenti, dai quali è risultato che il regime di sospensione / esenzione dall'IVA e dalle accise dichiarato per le transazione, non era in realtà applicabile,
Pagina 5 di 7 non sussistendone i presupposti e, pertanto, una volta appurato che si trattava di operazioni assoggettabili alle imposte indirette, è corretto applicare il regime ordinario delle imposte indirette (esattamente come sarebbe avvenuto se le operazioni fossero state dichiarate soggette ad imposizione sin dall'inizio), ivi compreso il meccanismo della traslazione ed il diritto di rivalsa.
Del resto, ragionando in termini di responsabilità ed imputabilità dell'obbligazione insorta Co nei confronti della , se è vero che non può essere ritenuta responsabile la tanto Parte_2 meno lo possono essere la e la TO ER, emergendo dagli atti che gli Controparte_7
unici responsabili sono gli acquirenti finali dei prodotti, che non hanno fornito la richiesta documentazione comprovante la reale destinazione dei prodotti all'estero.
Tale considerazione, tuttavia, potrebbe legittimare una richiesta risarcitoria nei confronti dei suddetti terzi acquirenti, ma non incide sulla vicenda in esame, poiché non elide l'obbligo di pagamento delle imposte indirette, assolto dalla IP/TO ER ed il conseguente già affermato diritto di rivalsa.
Del tutto sfornita di prova, infine, è la circostanza per cui l'accertamento in questione sarebbe stato addirittura frutto di una condotta penalmente illecita da parte del funzionario accertatore.
Il decreto ingiuntivo deve essere quindi integralmente confermato, con conseguente acquisizione della definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 21.500,00 (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per quella introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria ed € 8.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 8935/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 18971/2020 dell'1/12/2020, emesso nel procedimento monitorio NRG 58940/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condanna la parte opponente alla refusione, in favore Parte_1 della parte opposta , delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 21.500,00, oltre accessori di legge (spese generali forfettarie al 15%, IVA e
CPA, ove dovuti).
Così deciso in Roma, in data 12/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 8935/2021 del R.G., pendente tra già (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con gli Avv.ti D'ALESSIO ANTONIO e RINALDI STEFANIA,
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
(già (C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 CP_2 P.IVA_2
AL RG,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Distribuzione
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale di Roma:
- revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 18971/2020 (n. 12808/2020 R.G.) provvisoriamente esecutivo, concesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 01/12/2020
e notificato l'11/12/2020;
e per l'effetto: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente , (già Parte_1
C
alla , per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per Parte_2
l'effetto, rigettare le domande formulate nel relativo ricorso per decreto ingiuntivo.
Pagina 1 di 7 Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa”.
Per parte opposta: «nel merito, Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'avversa opposizione, siccome infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni sopra dedotte o ogni altra rilevabile d'ufficio, con la condanna di controparte al pagamento delle somme richieste in sede monitoria, con gli interessi al tasso commerciale come ivi richiesto, e con inoltre la condanna all'anatocismo al medesimo tasso sugli interessi maturati da almeno 6 mesi.
Con il favore delle spese di lite».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della causa.
La vicenda oggetto del presente giudizio può essere così sintetizzata: la Parte_1
[... (già , acquistava, nel corso degli anni, diversi prodotti petroliferi Parte_2
C dalla TO ER SP (ora , per brevità anche ), in particolare nel corso Controparte_1 degli anni 2012-2013.
Alcuni di questi acquisti riguardavano “gasolio bunker” e venivano eseguiti in regime di sospensione delle accise e dell'IVA, avendo l'acquirente (quindi, l'odierna attrice opponente dichiarato che erano destinati all'esportazione fuori dal territorio Parte_2 dell'Unione Europea;
i prodotti venivano stoccati presso un deposito fiscale della società
AF di Roma SP (appartenente, a quanto risulta, al gruppo TO ER) e da qui spediti e smistati ai vari destinatari, per essere imbarcati nei porti di Napoli o Bari e poi spediti all'estero; le consegne ed i trasporti avvenivano “franco partenza”, ovvero con spese, oneri ed organizzazione della spedizione a carico dei terzi acquirenti.
Successivamente, nel 2015, l' effettuava dei controlli Parte_3
presso la AF di Roma, all'esito dei quali veniva contestata l'irregolarità (per quanto qui interessa) di 29 operazioni di acquisto e smistamento di gasolio, eseguite in regime di sospensione IVA ed accise, in quanto non risultavano emessi i documenti comprovanti la consegna del gasolio all'estero e, quindi, in assenza di “appuramento” delle esportazioni, riteneva le operazioni assoggettabili alle imposte indirette e calcolava l'accisa dovuta per le suddette transazioni, in € 674.306,21 (comprensivi di interessi); per tale somma, veniva emesso avviso di pagamento nei confronti della AF di Roma SP, che versava l'importo richiesto, poi successivamente rimborsatole dalla TO ER;
la stessa TO ER
Pagina 2 di 7 veniva raggiunta da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che, in forza della contestazione dell' richiedeva il pagamento dell'IVA sulle medesime Parte_3 operazioni (oltre che una maggiorazione dell'IRAP, che in questa sede non interessa); a tale accertamento la TO ER prestava adesione e versava le somme richieste, per complessivi €
353.602,40; successivamente, la TO ER emetteva due fatture, che azionava in sede monitoria, esercitando sulla la rivalsa ex artt. 16 D.L.vo 504/95 (per le accise) e Parte_2
60 DPR 633/72 (per l'IVA), per una somma totale di € 879.576,31, ottenendo l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione la svolgendo diverse contestazioni, Parte_2 sia in diritto, sia in fatto e chiedendo, pertanto -previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del DI- la revoca dell'ingiunzione opposta.
La causa è stata istruita sulla sola base della documentazione allegata dalle parti e, all'esito, all'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi mediante scambio di note scritte ex art. 127ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. con decorrenza dal 15 maggio 2025.
Fatti dimostrati o acquisiti in giudizio. Diritto di rivalsa.
Orbene, è assolutamente non contestato, e comunque provato documentalmente, che la abbia versato le somme richieste dalla PA a titolo di accisa e IVA sulle Parte_4
operazioni di vendita di gasolio alla (le prime, rimborsandole alla AF di Parte_2
Roma, che le aveva pagate all' le seconde, versandole direttamente all'Agenzia delle CP_4
Entrate), a seguito dell'accertamento eseguito, che ha ritenuto non applicabile il regime di sospensione, che era stato dichiarato al momento delle operazioni di cessione del gasolio.
A fronte di tale pagamento, deve riconoscersi il diritto della IP ad esercitare la rivalsa sul cessionario, non essendo fondate, sul punto, le contestazioni giuridiche della Parte_2 secondo cui non sussisterebbe, nel nostro ordinamento, un diritto generale di rivalsa sulla vendita di prodotti petroliferi o gasolio.
In primo luogo, si evidenzia come le predette contestazioni giuridiche sono sollevate dall'opponente soltanto sulla lettura ed interpretazione dell'art. 16 D.L.vo n. 504 del
26.10.1995, ovvero in relazione alle accise e non anche, invece, sull'art. 60 DPR n. 633 del
26.10.1972, in relazione all'IVA.
Pagina 3 di 7 Dal che discende che, per la parte del decreto ingiuntivo in cui si chiede il rimborso delle somme pagate a titolo di IVA (oltre a sanzioni), non è ravvisabile una contestazione in diritto da parte della del resto, il testo della norma citata appare assolutamente Parte_2
chiaro ed univoco, nello stabilire il diritto di chi ha versato l'imposta, a rivalersi sul consumatore finale o sul cessionario del bene («Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi»).
Alle stesse conclusioni, tuttavia, deve giungersi con riferimento alle accise sul gasolio o sui prodotti petroliferi, dal momento che il testo del citato art. 16 -e la consolidata giurisprudenza su di esso- appare alquanto chiaro nel prevedere il diritto del soggetto inciso dal pagamento delle imposte indirette a rivalersi sui cessionari dei beni venduti;
invero, secondo la normativa e la giurisprudenza, è noto come l'accisa -secondo il meccanismo tipico di tutte le imposte indirette- gravi sul soggetto che compie l'atto dal quale sorge l'obbligo di pagare l'imposta (la produzione o fabbricazione, l'immissione in commercio, la vendita etc.; cfr. art. 2 TU Accise), soggetto che ha il rapporto diretto con l'amministrazione e che, però, include gli importi pagati a titolo di imposte indirette nel prezzo finale, mediante il meccanismo della c.d. traslazione;
tale meccanismo, che è di natura economica, si traduce, sotto il profilo giuridico, appunto nel diritto di rivalsa, che spetta al fornitore/venditore, nei confronti dell'acquirente, nell'ambito del rapporto contrattuale privatistico tra loro esistente (Cass. sez. 5, n. 28675 del 7/11/2019; SU, n. 1837 dell'1/02/2016 e n. 6589 del 19/03/2009).
Tale interpretazione, del resto, risulta accolta ed affermata, tra l'altro, anche da questo stesso
Tribunale, nonché dalla Corte di Appello di Roma, pronunciatisi in altre tre controversie tra le medesime parti, riguardanti vicende in tutto analoghe, ma per periodi diversi da quello C oggetto del presente giudizio (si vedano le sentenze allegate dall' alla comparsa di costituzione ed alle note di trattazione scritta per l'udienza del 27.09.2022, depositate il
22.09.2022).
Si era già osservato, nell'ordinanza in data 29.10.2022 (di rigetto dell'istanza di sospensione del DI ex art. 649 c.p.c.), come non apparisse decisiva l'unica pronuncia favorevole alle ragioni della odierna opponente (allegato 2 all'atto di citazione in opposizione), non solo perché si trattava di pronuncia solo in primo grado e non passata in giudicato, ma,
Pagina 4 di 7 soprattutto, perché riguardava i rapporti con la , quale garante della Controparte_5
C e fondava il rigetto delle pretese della essenzialmente sulla ritenuta non Parte_2 inclusione nella garanzia, degli addebiti a titolo di imposte;
ebbene, come risulta dalla pronuncia prodotta dall'opposta in sede di memoria di replica (ammissibile, in quanto trattasi di giurisprudenza e di documento sopravvenuto ai termini ex art. 183 cpc), tale sentenza di primo grado è stata peraltro annullata dalla Corte di Appello, che ha ulteriormente confermato la correttezza dell'interpretazione giuridica qui accolta, C ravvisando la sussistenza del diritto di rivalsa in capo alla .
Altre contestazioni ed eccezioni dell'opponente.
Non sono poi conferenti le contestazioni dell'opponente, fondate sul fatto che l'accertamento dell' è stato svolto nei soli confronti della AF di Parte_3
Roma SP, che poi ha proceduto al pagamento delle accise nei confronti della PA;
l'accertamento è stato eseguito dall' in base alla documentazione Parte_3 acquisita, da cui risultava che il depositario dei prodotti petroliferi fosse la AF, mentre dagli atti non emergeva il nominativo della (come risulta, ad esempio, Parte_2 dalla testimonianza resa dal funzionario accertatore e citata dalla medesima opponente).
Il fatto che sia stata, in prima battuta, la AF a pagare le accise (e, ancora una volta, la contestazione riguarda solo queste imposte indirette e non anche l'IVA) non esclude il C diritto di rivalsa in capo alla , la quale era comunque obbligata solidale in garanzia con la società depositaria (proprio perché soggetto che aveva immesso il gasolio in commercio e, quindi, tenuto anch'esso al pagamento delle imposte) e, in forza di tale rapporto, ha restituito quanto pagato alla AF, in tal modo surrogandosi nei suoi diritti.
Né appare idonea a respingere le pretese dell'opposta l'argomentazione difensiva dell'opponente secondo cui non sarebbe imputabile a sua responsabilità l'esito dell'accertamento dell' e la conseguente applicazione delle imposte: in Parte_3
primo luogo, si osserva come tale deduzione non sia pertinente in ambito prettamente civilistico e per obbligazioni tributarie, ove non rilevano propriamente i profili di responsabilità personale;
e infatti, le somme di cui si controverte non sono state comminate a titolo di sanzioni per irregolarità o mancanze commesse dalla AF o dalla TO ER, ma si tratta di meri accertamenti, dai quali è risultato che il regime di sospensione / esenzione dall'IVA e dalle accise dichiarato per le transazione, non era in realtà applicabile,
Pagina 5 di 7 non sussistendone i presupposti e, pertanto, una volta appurato che si trattava di operazioni assoggettabili alle imposte indirette, è corretto applicare il regime ordinario delle imposte indirette (esattamente come sarebbe avvenuto se le operazioni fossero state dichiarate soggette ad imposizione sin dall'inizio), ivi compreso il meccanismo della traslazione ed il diritto di rivalsa.
Del resto, ragionando in termini di responsabilità ed imputabilità dell'obbligazione insorta Co nei confronti della , se è vero che non può essere ritenuta responsabile la tanto Parte_2 meno lo possono essere la e la TO ER, emergendo dagli atti che gli Controparte_7
unici responsabili sono gli acquirenti finali dei prodotti, che non hanno fornito la richiesta documentazione comprovante la reale destinazione dei prodotti all'estero.
Tale considerazione, tuttavia, potrebbe legittimare una richiesta risarcitoria nei confronti dei suddetti terzi acquirenti, ma non incide sulla vicenda in esame, poiché non elide l'obbligo di pagamento delle imposte indirette, assolto dalla IP/TO ER ed il conseguente già affermato diritto di rivalsa.
Del tutto sfornita di prova, infine, è la circostanza per cui l'accertamento in questione sarebbe stato addirittura frutto di una condotta penalmente illecita da parte del funzionario accertatore.
Il decreto ingiuntivo deve essere quindi integralmente confermato, con conseguente acquisizione della definitiva esecutività ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 21.500,00 (di cui € 3.500,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per quella introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria ed € 8.000,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 8935/2021, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Pagina 6 di 7 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 18971/2020 dell'1/12/2020, emesso nel procedimento monitorio NRG 58940/2020, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condanna la parte opponente alla refusione, in favore Parte_1 della parte opposta , delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi € 21.500,00, oltre accessori di legge (spese generali forfettarie al 15%, IVA e
CPA, ove dovuti).
Così deciso in Roma, in data 12/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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