Sentenza 6 ottobre 1999
Massime • 1
Il potere di applicare una misura coercitiva rientra nella sfera della competenza funzionale derogatoria individuata dall'art. 390, primo comma, cod. proc. pen., ai fini della convalida del fermo o dell'arresto, con la conseguenza che, se il luogo dell'arresto o del fermo è diverso da quello della consumazione del reato, il giudice che l'abbia disposta ex art. 391, quinto comma, cod. proc. pen., non deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 291, secondo comma, cod. proc. pen., ma deve limitarsi a restituire gli atti al PM e la misura stessa non è soggetta alla ratifica e, in mancanza, alla caducazione prevista dall'art. 27 cod. proc. pen. Ed invero, l'intervento del giudice della convalida non ha carattere surrogatorio, ma rappresenta l'esercizio di giurisdizione da parte di un organo funzionalmente competente, con esclusione dell'operatività del disposto dell'art. 27 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1999, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 6/10/1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " UG Candela " N. 3094
3. " Nicola Milo (rel.) " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti " N. 21863/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ON CC, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, l'8.4.1999 dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Giuseppe Nucera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed eventuale riunione con ricorso fissato per il 18.10.1999.
Fatto e diritto
Avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata, in data 8.4.1999, dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria a carico di CC ON, indagato in ordine ai reati di cui agli art. 416 bis e 81 cpv. - 629/2^ c.p., ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il medesimo indagato, sollecitando, innanzitutto, la declaratoria d'inefficacia della misura, per nullità dell'interrogatorio, espletato il 12.4.1999 senza la presenza del difensore di fiducia, non tempestivamente avvertito, e deducendo, inoltre, i vizi della violazione di legge e del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza sia degli indizi che delle esigenze cautelari.
All'odierna udienza camerale, il P.G. e il difensore hanno concluso come da epigrafe.
Non ricorrono valide ragioni per disporre la sollecitata riunione del presente procedimento con altro fissato per il giorno 18 p.v. e avente a oggetto il ricorso relativo ad altro provvedimento. Il gravame, per un verso manifestamente infondato e, per altro verso, generico, va dichiarato inammissibile.
Va chiarito, innanzitutto, che il ON, proprio per i fatti oggetto dell'ordinanza impugnata, fu sottoposto, in data 20.3.1999, a fermo di polizia giudiziaria da parte del Commissariato della Polstato di Cinisello Balsamo. Il fermo venne convalidato, il successivo giorno 22, dal GIP del Tribunale di Monza, che procedette al rituale interrogatorio del fermato (assistito dal difensore di fiducia avv. Pizzone di Reggio C.; sostituto dell'avv. Nucera) e adottò a carico del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere. Il P.M. presso il tribunale di Monza, in data 29 marzo 1999, trasmise gli atti, per competenza territoriale, alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria. Venne, quindi, emessa dal GIP di quest'ultimo Tribunale, su conforme richiesta del P.M., l'ordinanza custodiale impugnata, ripetitiva, in sostanza, di quella già in atto e adottata, il 22.3.1999, dal GIP di Monza. Ciò posto e invertendo l'ordine delle questioni devolute, con ricorso "per saltum", al sindacato di questa Suprema Corte, va rilevato che non è dato riscontrare, nell'ordinanza cautelare impugnata, alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile, ex art. 311/2^ c.p.p., in questa sede. Ed invero, il provvedimento è diffusamente e logicamente motivato, con specifico richiamo, a dimostrazione della ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario, dei vari elementi di accusa, rappresentati dalle dettagliate e univoche dichiarazioni delle vittime dell'attività estorsiva riferibile alla cosca mafiosa "ON - Gaietti", operante nella zona di Scilla, nonché dal contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche tra personaggi inseriti nell'organizzazione criminale o, comunque, a questa collegati;
anche in ordine alle esigenze cautelari, tra l'altro presunte ex art. 275/3^ c.p.p., si è fatto specificamente leva su quelle di cui alle lettere a) e c) dell'art. 274 stesso codice, evidenziate, in termini di concretezza e attualità, dal tenore delle conversazioni intercettate. D'altra parte, le censure mosse dal ricorrente sui punti testè citati appaiono vaghe e generiche, perché non evidenziano alcuna specifica violazione di legge, ma si limitano a porre apoditticamente in discussione l'iter motivazionale su cui riposa l'ordinanza impositiva della misura, senza, però, considerarlo e analizzarlo nei suoi articolati e incisivi passaggi.
Quanto alla dedotta perdita di efficacia della misura per asserita nullità dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., questione che fisiologicamente avrebbe dovuto essere proposta, ex art. 306 c.p.p., dinanzi al Giudice procedente (GIP Tribunale Reggio C.), va rilevato che doverosamente questa Corte deve occuparsene, perché, essendo stata investita del sindacato sulla validità del titolo custodiale, non può, per "vis attractiva", eludere il problema relativo all'efficacia del titolo medesimo, che va, invece, immediatamente verificata, per definire, almeno allo stato, la prospettata "quaestio libertatis".
L'assunto del ricorrente, al riguardo, è manifestamente infondato.
È pur vero che l'interrogatorio dell'indagato, espletato in data 12.4.1999 (dopo l'adozione della misura cautelare impugnata), è nullo per omesso avviso al difensore di fiducia, ma è altrettanto vero che ciò non ha inciso sulla efficacia della misura, considerato che comunque l'indagato era stato già interrogato sugli stessi fatti in data 22.3.1999, assistito regolarmente dal proprio difensore di fiducia, in sede di convalida del fermo di polizia giudiziaria, con l'effetto che il successivo interrogatorio (nullo) del 12 aprile deve ritenersi superfluo e, quindi, inidoneo ad incidere in senso negativo sull'efficacia della misura, ripetitiva - per altro - di quella analoga emessa dal Giudice della convalida.
Va, anzi, aggiunto, a maggiore chiarimento, che rientra nella sfera della competenza funzionale derogatoria, individuata dall'art. 390/1^ c.p.p., ai fini della convalida del fermo o dell'arresto, anche il potere di applicare una misura coercitiva, con la conseguenza che, se il luogo dell'arresto o del fermo è diverso da quello della consumazione del reato, il Giudice che l'abbia disposta ex art. 391/5^ c.p.p. non deve dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 291/2^ s.c., ma deve limitarsi a restituire gli atti al P.M. e la misura stessa non è soggetta alla ratifica e, in mancanza, alla caducazione prevista dall'art. 27 c.p.p.; l'intervento del Giudice della convalida, in sostanza, non ha carattere surrogatorio, ma rappresenta l'esercizio di giurisdizione da parte di organo funzionalmente competente, con esclusione dell'operatività del disposto dell'art. 27 c.p.p.. L'eventuale traslazione degli atti, in difetto di una qualunque pronuncia giurisdizionale sulla competenza, dal P.M. procedente ad altro presso il Giudice che egli ritenga competente (art. 54/1^ c.p.p.) non vale a infirmare la validità della misura cautelare già disposta, ne' ad attribuirle una efficacia meramente interinale, ne' vi è ragione di ritenere che ad essa debba necessariamente sovrapporsi un nuovo provvedimento del Giudice presso il quale è incardinato il P.M. al quale gli atti sono stati trasmessi (cfr. sentenza Corte Cost. n. 262 del 12.6.1991). Ciò posto, poiché la misura cautelare impugnata è
superfluamente ripetitiva di quella legittimamente disposta dal Giudice competente per l'incidente di convalida, il quale dette corso al regolare e rituale interrogatorio dell'indagato, devesi concludere che l'ulteriore e successivo interrogatorio di costui sugli stessi fatti non era necessario, secondo il chiaro disposto dell'art. 294 c.p.p. come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 13/'91; consegue che l'espletamento di tale superfluo e non necessario interrogatorio, avvenuto in violazione del diritto di difesa (mancato avviso tempestivo al difensore), non ha reso inefficace la misura, proprio perché l'indagato, già in precedenza, era stato sottoposto a valido e rituale interrogatorio sui fatti per cui si procede e in ordine ai quali era stata emessa analoga misura cautelare.
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di L. 1.000.000.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposto l'adempimento di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 1999