Sentenza 5 febbraio 2003
Massime • 1
Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare al vincitore rientrano anche le somme da quest'ultimo dovute al proprio difensore a titolo di IVA e di contributo Cassa Previdenza Avvocati, sicché la sentenza di condanna generica "al pagamento delle spese processuali" costituisce titolo esecutivo per conseguire il predetto rimborso, anche se non contenga esplicita menzione della relativa somma, trattandosi di onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari perfino nel caso in cui manchi un'espressa domanda in tal senso.
Commentario • 1
- 1. Soccombenza delle spese nel processo tributarioAvv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2003, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU EL, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI;
- ricorrente -
contro
LA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato VIRGINIO FRATTARELLI MANFREDI, difeso dall'avvocato STEFANO GIANNINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 51/00 del Tribunale di RIMINI, depositata il 27/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato GIANNINI STEFANO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per inammissibilità doc. sub. n. 4 e rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 aprile 1997 il Pretore di Rimini rigettò l'opposizione proposta da IO LA avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 28 marzo 1984, avente per oggetto il pagamento all'avvocato GU ER della somma di lire 2.033.500, come corrispettivo di prestazioni professionali;
compensò tra le parti le spese di giudizio.
Impugnata in via principale da GU ER (in ordine al regolamento delle spese) e incidentalmente da IO LA (relativamente al merito), la decisione è stata riformata dal Tribunale di Rimini, che con sentenza del 27 gennaio 2000, respingendo il primo gravame e accogliendo parzialmente il secondo, ha revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato il LA a pagare la somma di lire 986.250 al ER, ha posto a carico di quest'ultimo le spese del giudizio di appello, confermando la compensazione per quelle di primo grado. A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): la parcella fatta valere dal ER, sebbene "opinata" dal Consiglio dell'ordine, non costituisce prova delle prestazioni che vi sono indicate, poiché queste sono state contestate dal LA, anche se in maniera generica;
l'onere di dimostrare il loro compimento gravava quindi sul professionista, il quale ha soltanto prodotto la copia di una comparsa di costituzione e risposta redatta nell'interesse del cliente;
gli onorari, i diritti e le spese, pertanto, vanno liquidati con esclusione di quelli relativi ad attività successive, per le quali difetta la prova.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione GU ER, in base a due motivi. IO LA si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso GU ER, dolendosi di "violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 636 c.p.c", lamenta che il Tribunale non ha ritenuto senz'altro provato il compimento di tutte le prestazioni professionali in questione, le quali avrebbero dovuto essere considerate come "fatti incontroversi", stante la genericità delle contestazioni che erano state sollevate in proposito dal LA, peraltro soltanto in occasione della precisazione delle conclusioni in primo grado, in contrasto con l'atteggiamento precedentemente tenuto anche in sede stragiudiziale e con "violazione dei doveri di correttezza imposti dall'art. 88 c.p.c.": genericità che quindi poteva "ben costituire rilevante indizio della esattezza dei fatti dedotti a fondamento della domanda".
La censura non è fondata.
In materia, la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. 1 settembre 2000 n. 11495) si è univocamente orientata nel senso che "una generica contestazione non può... equivalere ad una ammissione, da parte del convenuto, della sussistenza dei fatti affermati (dall'attore, ma può eventualmente integrare violazione del dovere di lealtà processuale, sanzionabile ai sensi degli art. 88 e 92 c.p.c, e comunque essere discrezionalmente valutata, attenendo al contegno della parte nel processo, come semplice argomento di prova, ai sensi del 2^ comma dell'art. 116 c.p.c, e pertanto, in quanto tale, solo come elemento aggiuntivo e integrativo rispetto alle risultanze dei veri e propri mezzi di prova". Nè vi sono ragioni per discostarsi da tale principio, stante la sua piena coerenza con i basilari canoni che regolano l'onere della prova e la sua distribuzione. Lo stesso ricorrente, del resto, non ha prospettato alcun argomento contrario, ma anzi ha riconosciuto che le difese dell'altra parte, per come erano state svolte, davano luogo a un "indizio". Si verte quindi nel campo di apprezzamenti eminentemente di merito, per definizione insindacabili in sede di legittimità.
Per analoghe ragioni non può essere accolto neppure il secondo motivo di ricorso, con cui si sostiene che il giudice di secondo grado è incorso in "violazione dell'art. 2727 c.c. e del decreto Ministero grazia e giustizia 5 ottobre 1994, n. 585", sia per non avere "tenuto conto di alcune presunzioni ricavabili da fatti noti perché provati, od ammessi dal LA", da cui doveva desumersi lo svolgimento anche di altre attività professionali, precedenti e successive alla redazione della comparsa per la quale unicamente sono stati liquidati i compensi e le spese, sia per aver "omesso di indicare che sulle prestazioni professionali riconosciute è dovuta l'iva ed il cap", con la conseguenza che "la sentenza impugnata presenta anche omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".
Come il desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo, così anche il ricorrere a presunzioni semplici, per risalire da un fatto noto a uno ignorato, dipende da valutazioni riservate al giudice del merito, sicché il mancato esercizio del relativo potere ugualmente non può formare oggetto di alcun sindacato da parte di questa Corte (v., per tutte, Cass. 1 marzo 2001 n. 2948: "La omessa utilizzazione, da parte del giudice di merito, di una presunzione semplice, che è rimessa alla prudenza del giudice, non può essere denunciata in cassazione"). Quanto poi all'iva e al contributo previdenziale, la doglianza è inconferente, poiché si tratta di oneri accessori dovuti per legge, sicché debbono intendersi senz'altro inclusi, anche se non vengano menzionati, nella condanna al pagamento degli onorari (v., tra le altre, Cass. 2 maggio 1996 n. 4023). Nel ricorso, all'illustrazione dei due motivi addotti a suo sostegno, viene fatta seguire la esposizione delle "ragioni della impugnativa della sentenza pretorile", nel presupposto che "stante la illegittimità della sentenza contro cui si ricorre, ... dovranno comunque essere esaminate": si sostiene che incongruamente ed erroneamente il primo giudice aveva compensato le spese di quel grado di giudizio, in violazione del principio della soccombenza. Se deve intendersi riferita direttamente alla sentenza di primo grado, la censura è senz'altro inammissibile. Ma neppure potrebbe essere accolta, ove potesse considerarsi rivolta a quella di appello, nella parte in cui è stato confermata la compensazione disposta dal Pretore, poiché "in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad (accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;
pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi" (Cass. 3 luglio 2000 n. 8889). Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna de ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 62,00 euro, oltre a 500,00 euro per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2003