Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7803 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORT 78 03/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G. N. 1836/99 Consigliere Cron.•17908 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 08/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI UFFICIO COME ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig.IL-SOLE-24-ORE-- S ENTENZA per diritti L از 8-GIU, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIZIN FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso 10 studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA PP;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 576/98 del Tribunale di NAPOLI, 1090 depositata il 28/01/98 R.G.N. 41256/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Napoli con sentenza del 20 febbraio 1995 accoglieva la domanda proposta da PP AN contro le Ferrovie dello Stato s.p.a. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità. L'appello proposto da detta società era dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli con sentenza del 28 gennaio 1998. Secondo il giudice d'appello era stato violato il principio secondo cui la rappresentanza processuale di cui all'art. 77 c.p.c., con la relativa facoltà di nomina dei difensori può essere conferita solo a colui che sia già stato investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Nella specie, invece, la procura alle liti era stata rilasciata dal dott. Raffaele Rubino, che era stato nominato procuratore speciale della società dall'amministratore delegato con un atto che, nonostante un accenno al conferimento di poteri di rappresentanza anche sostanziale, ad un adeguato esame risultava attributivo di un potere di rappresentanza meramente processuale. Contro tale sentenza la Soc. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia violazione dell'art. 77 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di rappresentanza formale e sostanziale del procuratore generale e dell'institore, ed in generale di conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa, nonché violazione degli artt. 1365 e 1367 c.c. e vizio di motivazione. Osserva in particolare che la sentenza impugnata aveva ingiustificatamente valutato in maniera riduttiva la clausola enunciante il conferimento al procuratore di "tutti i necessari poteri di rappresentanza, STA 3 processuale e sostanziale, della società", valorizzando la locuzione "a tal fine" che precede la frase contenente l'atto di attribuzione dei poteri, in relazione allo scopo di conferire al procuratore il potere di rappresentanza della società in giudizio. La critica della sentenza impugnata era sviluppata con il richiamo delle argomentazioni contenute in Cass. S.U. n. 4666/1998 sulla specifica questione. Il ricorso è fondato. Occorre premettere che, stante il carattere processuale della questione che ne costituisce l'oggetto, sussiste il potere di questa Corte di procedere anche al diretto accertamento del fatto (cfr. Cass. n. 618/1990 e Cass. n. 86/1998). Come è stato osservato nella citata sentenza delle Sezioni Unite con riferimento alla medesima procura notarile in data 23 maggio 1993, la reale intenzione della società mandante di conferire effettivamente anche poteri di carattere sostanziale trova conferma non solo nella lettera della procura, ma anche nel complesso delle clausole, da cui è desumibile una preposizione institoria dei procuratori speciali ivi designati "ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere -come parimenti osservato nella citata oggetto di controversia". In altri termini sentenza delle S.U. "l'ausiliare dipendente dell'imprenditore, il quale vanti - poteri dirigenziali e di gestione di un determinato settore aziendale, sì da venire in relazione con terzi per la conclusione di affari pertinenti al medesimo settore, implicitamente agisce nel presupposto di una contemplatio domini, ed impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dallo specifico conferimento di procure, in quanto il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della sua collocazione nell'organizzazione dell'impresa". 4 Deve quindi ritenersi che il vizio di rappresentanza processuale affermato nella sentenza impugnata non sussista. Ne consegue l'erroneità della consequenziale dichiarazione di inammissibilità dell'appello. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio della causa ad altro giudice, anche relativamente alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma l'8 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Marino Santoja mm Samo TM. ене IL CANCELLIERE 8.614 2001 394 I D A , S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T T O , 5 R B A . A I S ' E N D L P L S A E 3 I T 7 D S N - I 8 O G S - P O 1 N M 1 E A I S D I A E E D A , G O E G O R T E T T N L T S I I E R S G I A E E L D R L E O D 5