Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11786
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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Massime1

Ai fini della determinazione del risarcimento del danno spettante, ex art. 18 legge n. 300 del 1970, al lavoratore licenziato illegittimamente per il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di annullamento del medesimo, la mancata iscrizione del lavoratore nelle liste del collocamento non è idonea a configurare una colpevole inerzia del creditore nel ridurre il danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., posto che il lavoratore, una volta assolto l'onere di proporre tempestivamente la domanda giudiziale intesa all'annullamento dell'illegittimo recesso, non è soggetto ad ulteriori oneri di diligenza, costituiti dalla ricerca di un nuovo lavoro, i quali eccedono l'ambito della pur doverosa cooperazione che la parte deve prestare, nell'esercizio del proprio diritto, per evitare danni alla controparte.

Commentario1

  • 1Licenziamento illegittimo, concorso colposo del creditoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11786
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11786
Data del deposito : 6 agosto 2002

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