Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. g) della l. n. 157 del 1992, l'abbattimento, posto in essere senza rispettare le modalità di caccia di selezione previste, di un esemplare di capriolo, in quanto appartenente alla tipica fauna stanziale alpina, quantunque avvenuto in territorio riconducibile in ambito destinato alla caccia programmata (nella specie la Riserva di Caccia Alpina del Comelico Superiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2011, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 04/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2328
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 20578/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO RI PE, N. IL 04/11/1941;
avverso la sentenza n. 159/2010 TRIB.SEZ.DIST. di PIEVE DI CADORE, del 14/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA
RB AR GI ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale Ordinario di Belluno - sezione distaccata di Pieve di Calore ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per il reato p. e p. dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. g) per aver abbattuto un esemplare di capriolo femmina tipico della fauna stanziale alpina del quale era vietato l'abbattimento". In particolare, secondo la contestazione, l'esemplare veniva abbattuto senza rispettare le modalità di caccia di selezione perché in assenza dell'accompagnamento di un esperto selezionatore e in assenza dell'esposizione in bacheca ufficiale della riserva alpina di caccia della relativa autorizzazione (art. 5 reg. provinciale per la disciplina della caccia nelle riserve alpine della Provincia di Belluno Delib. C.P. n. 52/ 461 del il 6.5.1994 e succ. mod., legge Reg. Veneto n. 50/1993). In Comelico Superiore il 7.10.2007.
Deduce in questa sede il ricorrente con motivo unico l'insussistenza dei presupposti integrativi della fattispecie di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. g, nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il RB, infatti, reiterando le censure mosse dinanzi al tribunale, contesta l'affermazione della sentenza secondo cui l'abbattimento di femmine o piccoli di capriolo, in quanto avvenuto nel libero territorio comunale e non già in uno dei particolari ambiti indicati dalla L. n. 157 del 1992, art. 31, comma 1, lett. d), doveva ritenersi, sanzionato penalmente a norma della L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. g), ritenendo apodittica l'affermazione di non riconducibilità del territorio compreso nella Riserva di Caccia Alpina di Comelico Superiore in un ambito o comprensorio destinato alla caccia programmata. In proposito richiama, tra l'altro, la L.R. Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 che all'art. 24 espressamente stabilisce che "Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali... e che, il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano provinciale ai sensi dell'art. 9, comma 3". Osserva inoltre che la pianificazione dell'attività di caccia si realizza, tra l'altro, mediante la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali di Caccia, dedicati all'esercizio venatorio programmato e che nella zona faunistica delle Alpi, in omaggio alle consuetudini e tradizioni locali, è prevista, in alternativa, la costituzione di c.d. Comprensori Alpini che, di fatto, sostituiscono gli Ambiti Territoriali, organizzando l'esercizio della caccia programmata. Richiama infine il Regolamento per la disciplina della caccia nelle riserve alpine della Provincia di Belluno, approvato con Delib. Consiglio Provinciale n. 52 del 6.5.1994, successivamente modificato con deliberazioni n. 51 del 27.7.2005 e n. 80 del 20.7.2007 ed in vigore dal mese di luglio 2007 , testualmente dispone al proprio art. 1: "1) Il territorio della Provincia di Belluno destinato alla pianificazione faunistico-venatoria ed individuato secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 1 e ad. 23 - 2 comma della L.R. n. 50 del 1993 è ripartito in Comprensori alpini. ... 3) Ogni Comprensorio alpino è costituito in Riserva alpina di caccia secondo gli usi e le consuetudini della Provincia di Belluno". E, dunque, si conclude, poiché la Riserva di Caccia Alpina di Comelico Superiore rappresenta territorio destinato alla caccia programmata, la condotta contestata rientra nella previsione della L. n. 157 del 1992, art.31, lett. d), che rappresenta appunto illecito amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere anzitutto convertito in ricorso per cassazione in quanto, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., è inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda.
Fatta tale premessa, rileva il Collegio quanto segue. La L. n. 157 del 1992, art. 31 al comma 1 prevede che "1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
d) sanzione amministrativa da... a.....per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico- venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata....". È chiaro, pertanto, che intanto è configurarle l'illecito amministrativo in quanto il fatto non sia previsto dalla legge come reato.
Nella specie la L. n. 157 del 1992, art. 30, prevede alla lettera g) la condanna all'ammenda per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; È evidente dalla lettura di quest'ultima disposizione che la fauna alpina stanziale rappresenti l'oggetto di particolare disciplina ed a riprova di ciò è sufficiente citare la disposizione dell'art. 11 della medesima legge che disciplina specificamente la zona faunistica delle Alpi e che al comma 1 significativamente recita: "1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a se stante".
E del resto anche l'art. 14 concernente la gestione programmata della caccia detta una specifica disciplina al comma 4 per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi. Ciò che va sottolineato è come al citato art. 11, comma 2, si preveda che: "2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali".
Vi sono dunque specifiche ragioni alla base della scelta operata dal legislatore di tutelare la fauna alpina e l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone alpine.
La Provincia di Belluno nel regolamento provinciale per la disciplina della caccia nelle riserve alpine della provincia, si allinea a tale impostazione evidenziando nella parte tecnica, al l'art. 1 che "La disciplina dell'esercizio venatorio nel territorio della Provincia di Belluno, interamente compreso nella zona faunistica delle Alpi, si uniforma ai principi contenuti nelle direttive CEE, nelle convenzioni di Parigi e Berna, nella L. n. 157 del 1992 e nella L.R. n. 50 del 1993 ed è finalizzata alla tutela della specifica fauna alpina, alla selezione degli specifici habitat naturali, alla selezione e al miglioramento della specie". All'art. 4 (Indirizzi gestionali) si prevede espressamente che "La gestione faunistico - venatoria si propone di favorire la tutela e l'incremento del patrimonio faunistico di ogni Riserva ...". L'art. 5, infine, detta specifiche disposizioni per il prelievo del capriolo oltre che per il camoscio, il cervo, daino ed il muflonè, prevedendo per l'attività venatoria degli esemplari femmine appunto la presenza di esperti selezionatori iscritti all'albo provinciale per la specie o da un agente del Corpo della Polizia Provinciale. Se l'esperto non è socio di riserva occorre anche una ulteriore specifica autorizzazione del Presidente il quale comunque stabilisce le modalità ed i criteri per il prelievo". Senza indugiare oltre sulle restanti disposizioni tutte finalizzate a disciplinare rigorosamente l'attività di prelievo venatorio degli esemplari indicati, si può quindi senz'altro concludere rilevando l'esistenza di peculiari ragioni che inducono alla introduzione di specifiche limitazioni all'attività venatoria ed alle modalità di essa per alcune tipologie di animali della fauna alpina (compreso il capriolo, come detto) che rendono comprensibile la scelta del legislatore di sanzionare comunque penalmente la violazione delle disposizioni introdotte a loro tutela. Di conseguenza è da ritenere fuorviante l'impostazione di parte ricorrente che fa invece leva sulla natura di zona programmata per la caccia del territorio in questione per invocare la natura amministrativa dell'illecito, in quanto non tiene evidentemente conto delle considerazioni in precedenza sviluppate ne' del dato normativo che non lascia ambiti di incertezza sulla rilevanza penale dell'attività contestata.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2012