Sentenza 7 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10917 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
t IN NOME DEL P OLO109 17/01 o REPUBBLICA ITALIANA f LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Ребось зіще SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G. N. 1815/01 Cron. 23532 Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Rep. 3229 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Consigliere Dott. Ennio MALZONE Ud. 14/06/01 . . . . . Consigliere - | Dott. Antonio SEGRETO C.C. ha pronunciato la seguente S ENTENZA IL SOLE 24 OR sul ricorso proposto da: 3000 ARREDAMENTI FLLI LIBIANCHI SNC, in persona del legale 07.900 2001- rappresentante pro tempore, con sede in Palestrina (RM), elettivamente domiciliata in ROMA CSO TRIESTE CANCELLERIA | 16, presso lo studio dell'avvocato PIETRO FEDERICO, che la difende, giusta delega in atti;
| - ricorrente
contro
BUCALOSSI NELLO ARREDA SRL, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Fernando OS, con sede in Certaldo (FI), elettivamente domiciliata in ROMA VIA DARDANELLI 37, presso 10 studio dell'avvocato 2001 STEFANO TRALDI, che la difende anche disgiuntamente 1328 -1- all'avvocato FRANCESCO OLIVIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12666/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, emessa il 15/05/00 e depositata il 25/09/00 (R.G. 6417/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/06/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore ............... Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha chiesto si il ricorso con le conseguenze dichiari inammissibile di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 31 marzo 1999 la S.n.c. AR F.LL AN proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza 17 settembre 1998 con cui il Tribunale di Roma -nella causa per risarcimento danni da inadempimento contrattuale promosso dalla stessa AN contro la S.r.l. OS Nello Arreda- aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, stante la competenza del Tribunale di Firenze. La OS, nel costituirsi, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivamente notificato, e comunque la sua Element infondatezza. Con sentenza 25 maggio 2000 la Corte di cassazione, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale, dichiarava inammissibile il ricorso. Contro tale decisione la AR F.LL AN proponeva ricorso per revocazione sulla base di un motivo illustrato da memoria. La OS resisteva con controricorso. P.M. ha concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando errore di fatto ex art 395 4 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte di cassazione, n investita della cognizione del ricorso per regolamento di competenza, abbia fissato l'udienza di discussione per il 3 giorno 15 maggio 2000, omettendo tuttavia di darne avviso al suo difensore domiciliatario, avv. Pietro Federico, in violazione degli artt. 377 co. 2 e 170 c. p. c. In particolare -sebbene la comunicazione dell'avviso d'udienza non avesse avuto esito positivo, poiché, dopo il deposito del ricorso, l'avv. Federico aveva trasferito il proprio studio, in Roma, da Corso Trieste 61 a Corso Trieste 16- la stessa Corte, senza disporre il rinnovo della comunicazione, in seguito "irritualmente depositata in Cancelleria", aveva nondimeno proceduto all'esame dello stesso ricorso in assenza del difensore, con conseguente vulnus del diritto di difesa Quierent Osserva il Collegio che la doglianza, prima ancora che infondata, è inammissibile. 395 n. 4 Basti invero considerare che -se, a norma dell'art c.p.c., sono revocabili le sentenze (ivi comprese quelle della Corte di cassazione. ex art. 391 bis c.p.c.) che siano "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa", consequenzialità è sicuramente daun tale rapporto di escludere nella specie, giacché la comunicazione dell'avviso de quo non doveva essere fatto, a norma di legge. E' chiaro in tale senso il tenore dell'art. 377 c.p.c.. che dispone: "Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del canceLLere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per | ricorsi assegnati alle sezioni semplici 4 provvede allo stesso modo il presidente della sezione (co. 1). Dell'udienza è data comunicazione dal canceLLere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima" (co. 2). In sostanza, se dev'essere data comunicazione al difensore della sola udienza di discussione, e non anche dell'adunanza in camera di consiglio, in correlazione con i diversi poteri attribuiti al difensore nell'una e nell'altra ipotesi, ciò che fu fatto dalla cancelleria in relazione allo specifico procedimento camerale -del che si duole oggi la ricorrente-, costitui un (inutile) di più. Si può anche notare, indipendentemente da ciò, che -per Glievent pacifica giurisprudenza- l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n 4 c.p.c., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza d'un fatto decisivo che risulti invece incontrastabilmente escluso od accertato alla stregua degli atti e dei documenti di causa, e non può pertanto riguardare l'interpretazione dei fatti, la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche o l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali. Ebbene, pur in questa prospettiva, si sarebbe fuori della denunciata ipotesi di revocazione, dato che la censura formulata avrebbe per oggetto non già un errore di fatto -che presuppone un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello 5 stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza o l'altra dagli atti e dai documenti processuali, sebbene un errore di diritto (peraltro escluso dalla рій recente giurisprudenza di legittimità: Cass. sez un ord. 14 giugno 1999 n. 92). Né, dal medesimo angolo visuale, varrebbe obbiettare che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituisce motivo di revocazione della sentenza la mancata al difensore della data dell'udienza per la comunicazione trattazione dell'appello, poiché tale diversa soluzione è ELLrent riconducibile (come chiarito da Cons. Stato 22 aprile 1999 n. 695) alle peculiarità proprie del sistema processuale amministrativo. in esso mancando un mezzo impugnatorio equivalente al ricorso "per nuLLtà della sentenza e del procedimento" ex art. 360 n. 4 c.p.c., onde "la rilevanza dell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. p(uò) essere estesa con prudente apprezzamento anche al 'fatto' processuale laddove (...) rifletta la violazione di fondamentali regole procedurali poste a tutela dell'effettività del contraddittorio". Così dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per le spese di lite su dispone che seguano la soccombenza della ricorrente, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in lire179.000 oltre 6 onorari, liquidati in lire 2.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 14 giugno 2001. IL ELERUE IL PRESIDENTE Garan FiduciaЯзаба IL CANCELLIERE C1 OV GI 1097 Depositata In Cancefforia - 7 AGO, 2001 hoooo одр CAE C1 ni Gry pattista TOT 230000 1037 129, 11 4567 80,56 3067 1200 161,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 23 8. 2011 serie 4 al n. 42053 versate € 161,77 apposta in calce alla copía autentica (art. 278 T.U. n°115 30/5/2002) ---- U 111