Sentenza 28 giugno 2011
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la mera notifica o comunicazione all'interessato della richiesta di consegna formulata dall'autorità giudiziaria emittente (del nostro Paese o di altro Stato membro dell'U.E.) non è di per sè idonea a determinare uno stato di restrizione della libertà per l'intera durata della procedura di consegna, essendo comunque indispensabile l'adozione di una misura custodiale interna, emessa dall'autorità giudiziaria nazionale chiamata a deliberare sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'autorità giudiziaria italiana ed eseguito in Olanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2011, n. 27199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27199 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/06/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1038
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 16004/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NZ NS N. IL 01/01/1956;
avverso l'ordinanza n. 824/2010 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 09/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO Carlo;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Senese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. NS ZI ricorre, a mezzo del difensore avv. Senese, avverso l'ordinanza con la quale in data 9-17.2.2011 il Tribunale del RI di Salerno ha confermato il provvedimento 10.10.2010 della locale Corte d'appello, di rigetto dell'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini cautelari.
L'ZI è stato arrestato in Olanda, per reati commessi in quello Stato, il 25 novembre 2006. Tale arresto fu comunicato alle autorità italiane il successivo giorno 27. Il 30 novembre l'autorità giudiziaria di Salerno ha emesso il mandato di arresto Europeo, notificato all'ZI, secondo il ricorrente, il 5.1.2007, secondo il Tribunale comunque "in data antecedente e prossima al 27 febbraio 2007", data in cui venne celebrata un'udienza del procedimento di consegna, il ricorrente in particolare precisa poi che il procedimento per la consegna davanti al Tribunale di Amsterdam sarebbe iniziato il 13.2.2007. Il 20 luglio 2007 il medesimo Tribunale di Amsterdam disponeva la consegna dell'ZI, accogliendo la richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo.
La consegna veniva tuttavia eseguita solo il 5 gennaio 2008 (secondo il Tribunale;
il giorno 4, secondo il ricorrente), perché l'ZI era rimasto ininterrottamente detenuto dal giorno dell'originario arresto (25 novembre 2006) al 29 novembre 2007 (giorno della sentenza olandese che lo condannava per i reati commessi in quel territorio, ordinandone la scarcerazione) proprio per il procedimento penale "interno" olandese, sulla base di autonomo ed efficace titolo "interno". Dal 30 novembre 2007 al 5 (o 4) gennaio 2008 l'ZI rimaneva detenuto solo per il titolo costituito dal mandato di arresto Europeo del Giudice di Salerno.
1.1 Risulta dal provvedimento impugnato che la sentenza di primo grado è stata emessa (nel procedimento per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 80) il 29.5.2009 e che la Corte d'appello ha ritenuto che la custodia cautelare all'estero non fosse computabile per la decorrenza dei termini di fase, sicché quest'ultima era iniziata dal 4 gennaio 2008.
Il RI, dopo avere dato conto di varie pronunce di questa Corte di legittimità, ed in particolare di quelle 21056/2010 (richiamata dall'appellante), 11496/2010 e 24583/2010, nonché delle sentenze della Corte costituzionale 253 del 2004 (sull'art. 722 c.p.p.) e 143 del 2008 (sulla L. n. 69 del 2005, art. 33), osservato inoltre che parte della custodia all'estero era stata espiata in esecuzione di titoli detentivi propri dell'autorità giudiziaria olandese, ha argomentato che la decorrenza dei termini di fase all'estero presupponeva un elemento positivo (la conclusione della procedura di consegna con la messa a disposizione del consegnando) ed un elemento negativo (la non concorrenza di titoli custodiali esteri). Ha pertanto concluso che nel caso concreto, ed in relazione ai titoli di reato per cui si procede in Italia, il termine biennale di fase di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. B, n. 3, quale modificato dalla L. n. 4 del 2001 decorreva dal 29 novembre 2007, sicché non si era consumato alla data della deliberazione della sentenza di primo grado.
2. il ricorso con unico articolato motivo deduce violazione di legge in relazione all'individuazione del dies a quo per la decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
Secondo il ricorrente, il concorso delle due condizioni indicate dal RI (in adesione alle ricordate sentenze 11496/10 e 24583/10) condurrebbe alla vanificazione ed abrogazione dei principi di cui all'art. 297 c.p.p. e L. n. 69 del 2005, art. 33 ed alla stessa sentenza 143/2008 della Corte costituzionale. Per questo sarebbe invece condivisibile il diverso insegnamento della sentenza 21056/2010, consapevole e dichiarato ripensamento della pronuncia 11496/10, dovendosi affermare il principio della piena parificazione della condizione del detenuto all'estero con quella del ristretto in Italia, quindi con la contemporanea decorrenza dei due titoli, cautelare e di espiazione pena, secondo le stesse comuni regole di cui agli artt. 297 e 298 c.p.p.. Conseguentemente, secondo il ricorrente la decorrenza dei due anni di fase dovrebbe essere individuata nel 5 gennaio 2007 (data della notificazione del mae) o comunque al 13 febbraio 2007 (data certa di inizio del procedimento per la consegna), trovando quindi compimento prima del 28.5.2009.
Deduce infine il ricorrente che, ove questo Collegio non dovesse condividere l'insegnamento della sentenza 21056/2010, occorrerebbe sollecitare la pronuncia delle Sezioni unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., altrimenti dovendosi prospettare la -rilevante nel presente giudizio ai fini della decisione questione di legittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 33 in relazione all'art.3 Cost., perché l'interpretazione secondo cui per il soggetto detenuto all'estero i termini di custodia cautelare, massimi e di fase, non decorrerebbero qualora lo stesso fosse contemporaneamente detenuto anche a cagione di un titolo custodiale straniero discriminerebbe la posizione dell'imputato detenuto all'estero rispetto all'imputato in custodia cautelare nazionale.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile nei termini che seguono.
Le importanti questioni proposte dal ricorso, infatti, non possono essere esaminate perché non sono rilevanti nel caso concreto.
1.1 Sia dalle deduzioni del ricorso e dalle argomentazioni del RI - che si limitano a riferire di una notifica/comunicazione del mandato di arresto Europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana all'NZ mentre questi era già detenuto per altra causa nazionale olandese - sia dalla lettura degli atti di procedura mae olandese - allegati con la traduzione in lingua italiana nel fascicolo del Tribunale del riesame - che, soprattutto, dalla stessa sentenza 20.7.2007 del Tribunale di Amsterdam / Camera Assistenza Giuridica Internazionale - quella che ha disposto la consegna di NZ all'Italia, in accoglimento della richiesta - risulta che in effetti l'NZ non è mai stato destinatario di misura cautelare olandese disposta in relazione alla procedura di consegna:
in altri termini, lo stesso è stato sottoposto a tale procedura in stato di libertà, essendo e rimanendo detenuto sempre e solo per la causa nazionale olandese.
Non solo, come detto, manca agli atti alcuna ordinanza custodiale olandese che abbia disposto un autonomo titolo restrittivo per la procedura di consegna, in esecuzione del mae nazionale, ma la circostanza è smentita definitivamente dalla richiamata sentenza 20.7.2007, che espressamente, dopo aver indicato le generalità ed il recapito di NZ, attesta "ora, per altro titolo, tenuto in detenzione nell'Istituto Penitenziario Vught a Vught". Del resto, anche la nostra Legge Nazionale n. 69 del 2005 considera del tutto fisiologico che la procedura per verificare l'accoglibilità della richiesta di consegna possa svolgersi con il richiesto in stato di libertà ovvero con misure anche non custodiali, essendo atti del tutto differenti - e tra loro autonomi e con diversa efficacia - il mandato di arresto Europeo che chiede la consegna e l'eventuale provvedimento custodiale interno emesso dall'autorità giudiziaria nazionale che deve deliberare su tale richiesta (artt. 9, 10 e 17).
In particolare, la mera notifica/comunicazione all'interessato del mandato di arresto Europeo, emesso da autorità giudiziaria di altro Stato, non è affatto idonea a determinare uno stato di restrizione della libertà per tutta la durata della procedura, essendo indispensabile comunque una deliberazione dell'autorità giudiziaria richiesta, unica con la giurisdizione sul punto.
Nè a diversa conclusione può condurre la possibilità riconosciuta eventualmente alla polizia giudiziaria di provvedere all'arresto provvisorio, sulla base della notizia della pendenza del mandato di arresto Europeo, trattandosi di atto del tutto temporaneo, che lascia integro ogni potere di autonoma determinazione dell'autorità giudiziaria richiesta (nella ns L. n. 69 del 2005, si vedano gli artt. 12 e 13).
3.2 Non essendovi mai stata una custodia all'estero relativa alla procedura mae, se non per i giorni che vanno dalla condanna e scarcerazione per la causa nazionale olandese (unico titolo restrittivo), il 29.11.2007, alla data di effettiva consegna, tutte le problematiche sollevate nel ricorso (e già affrontate dal RI) non sono qui rilevanti. Sia pure per ragioni diverse da quelle argomentate nel provvedimento impugnato, è pertanto corretto concludere che la custodia cautelare, ai fini interni, decorreva proprio dal 29.11.2007, con la conseguente già deliberata infondatezza dell'istanza.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011