Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 3, cod. pen.(aggiunto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001 n. 128) anche per il caso in cui il beneficio sia stato concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, stesso codice, non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della citata legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25531 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 09/05/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1942
3. Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 42363/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
avverso la ordinanza emessa il 19/10/01 dal Tribunale di Pordenone in composizione monocratica nei confronti di IC TO, n.2l/4/72;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
OSSERVA
con ordinanza in data 19/10/01 il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del Procuratore della Repubblica in sede di revocare la sospensione condizionale della pena concessa a IC TO con sentenza in data 12/4/99 del locale Pretore.
La richiesta di revoca era stata avanzata ai sensi del combinato disposto del comma 3 dell'art. 168 C.P. e del comma 1-bis dell'art.674 C.P.P., entrambi aggiunti all'art. 1 della legge 26/3/01 n. 128
(Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), per essere il beneficio stato concesso in violazione dell'art. 164 comma 4 C.P. avendolo il IC in precedenza già ottenuto due volte, con sentenza 4/6/91 del Tribunale di Pordenone e 18/3/96 del locale Pretore. Il giudice dell'esecuzione si è richiamato al principio della applicabilità della disposizione più favorevole al reo di cui all'art. 2 C.P. sul rilievo che il IC aveva ottenuto la terza sospensione condizionale prima dell'entrata in vigore delle nuove norme e queste avrebbero avuto sulla sua posizione effetti deteriori di natura sostanziale, venendo ad incidere sul concreto godimento dell'esecuzione della pena suscettibile tra l'altro di condurre alla estinzione della stessa.
Avverso questa pronuncia il P.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sull'assunto che le nuove norme avrebbero carattere esclusivamente processuale - non modificando la disciplina sostanziale dell'istituto della sospensione condizionale della pena, poiché già in precedenza la concessione per più di due volte del beneficio era vietata dalla legge, ma prevedendo solo come ius novum la possibilità di disporre in tal caso la revoca in fase esecutiva - e invocando quindi, in assenza di norme transitorie, l'applicazione del principio tempus regit actum.
La censura è priva di fondamento.
A parte gli indiscutibili effetti sostanziali, derivanti dalla natura stessa dell'istituto della sospensione condizionale della pena, delle nuove norme introdotte in materia dalla legge 128/2001, anche a voler privilegiare l'aspetto di carattere processuale evidenziato nel ricorso non è possibile invero pervenire a soluzione diversa da quella adottata dal giudice dell'esecuzione se si considera il principio tempus regit actum alla luce della sentenza delle Sezioni unite 1/10/91, Alleruzzo e altri, alla quale successiva giurisprudenza di questa Corte si è costantemente uniformata, secondo cui nel sistema di successioni di leggi nel tempo l'applicazione immediata di quelle processuali incontra un naturale e generale limite nel rispetto "degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero della legge anteriore".
Situazione, quella così descritta dalle Sezioni unite, che non si può negare si sia verificata nel caso di specie con il definitivo conseguimento da parte del IC, nel momento in cui in data 26/4/99 era divenuta irrevocabile la sentenza 12/4/99 del Pretore di Pordenone, di un beneficio che secondo le norme processuali allora vigenti, anche se concesso in violazione dell'art. 164 comma 4 C.P., si sarebbe potuto eliminare solo in fase di cognizione attraverso l'esperimento delle impugnazioni e quindi, non essendo ciò avvenuto, con il passaggio alla fase esecutiva era sotto questo profilo, alla stregua di detta precedente normativa processuale, diventato intangibile.
Si deve in conclusione escludere che l'ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 168 comma 3 C.P., aggiunto dall'art. 1 della legge 128/2001, possa operare anche per i benefici concessi con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2002