Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14647
CASS
Sentenza 6 aprile 2023

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Il provvedimento analizzato è la Sentenza n. 14647/2023 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 14 marzo 2023. Le parti in causa hanno presentato ricorsi avverso un decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato le opposizioni di alcuni creditori contro l'esclusione dallo stato passivo di varie società sottoposte a confisca di prevenzione. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano principalmente la legittimità dell'esclusione dei crediti, la presunta mancanza di data certa per le cessioni di credito e la strumentalità dei crediti rispetto all'attività illecita del proposto.

Il giudice ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando il decreto impugnato per alcuni creditori e rinviando al Tribunale per un nuovo esame, evidenziando l'omessa valutazione di documenti probatori e la necessità di un'analisi più approfondita riguardo alla buona fede dei creditori e alla strumentalità dei crediti. La Corte ha sottolineato l'importanza di considerare le specifiche circostanze di ciascun caso, in particolare per quanto riguarda la legittimità delle riserve iscritte e la documentazione presentata dai creditori.

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In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, la presenza di riserve iscritte nel registro di contabilità di un appalto di lavori pubblici, formalmente regolari ed incontestate, ma non espressamente riconosciute dalla stazione appaltante, impone che il relativo credito, vantato dalla società esecutrice dei lavori, sia ricostruito ed accertato sulla base di tutti gli elementi di prova offerti e disponibili, occorrendo altresì la verifica dei presupposti di cui all'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, 159. (Fattispecie in cui la Corte, disponendo l'annullamento del decreto impugnato, ha rinviato al Tribunale della prevenzione per la valutazione delle allegazioni prodotte, costituite dalla fonte negoziale sottoscritta senza contestazioni dal consorzio affidatario, dai documenti di affidamento dei lavori, dai certificati di ultimazione e collaudo).

In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, l'iscrizione di riserve (per maggiori oneri e costi) nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore di lavori pubblici, pur avvenuta nel rispetto degli inderogabili oneri formali previsti dalla legge, è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento della relativa pretesa, il quale presuppone il previo accertamento giudiziale della sua fondatezza, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., ove non ricorrano gli alternativi rimedi di cui agli artt. 204 e ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (Fattispecie in tema di rapporti tra consorzio appaltante e società consorziata esecutrice delle opere, in cui la Corte ha ritenuto doversi individuare un principio di prova nell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dal direttore dei lavori, nei limiti dell'importo dallo stesso asseverato).

In tema di misure di prevenzione reali, ai fini della verifica dei diritti vantati dai terzi sui beni oggetto di confisca, non è inammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la domanda di riconoscimento del credito che non indichi il suo ammontare ma rimandi a tal fine ad un documento allegato da cui risulti l'importo richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14647
    Data del deposito : 6 aprile 2023

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