Sentenza 6 aprile 2023
Massime • 3
In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, la presenza di riserve iscritte nel registro di contabilità di un appalto di lavori pubblici, formalmente regolari ed incontestate, ma non espressamente riconosciute dalla stazione appaltante, impone che il relativo credito, vantato dalla società esecutrice dei lavori, sia ricostruito ed accertato sulla base di tutti gli elementi di prova offerti e disponibili, occorrendo altresì la verifica dei presupposti di cui all'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, 159. (Fattispecie in cui la Corte, disponendo l'annullamento del decreto impugnato, ha rinviato al Tribunale della prevenzione per la valutazione delle allegazioni prodotte, costituite dalla fonte negoziale sottoscritta senza contestazioni dal consorzio affidatario, dai documenti di affidamento dei lavori, dai certificati di ultimazione e collaudo).
In tema di confisca di prevenzione, nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dai creditori esclusi, l'iscrizione di riserve (per maggiori oneri e costi) nel registro di contabilità, da parte dell'appaltatore di lavori pubblici, pur avvenuta nel rispetto degli inderogabili oneri formali previsti dalla legge, è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del riconoscimento della relativa pretesa, il quale presuppone il previo accertamento giudiziale della sua fondatezza, secondo i criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ., ove non ricorrano gli alternativi rimedi di cui agli artt. 204 e ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. (Fattispecie in tema di rapporti tra consorzio appaltante e società consorziata esecutrice delle opere, in cui la Corte ha ritenuto doversi individuare un principio di prova nell'atto di riconoscimento di debito sottoscritto dal direttore dei lavori, nei limiti dell'importo dallo stesso asseverato).
In tema di misure di prevenzione reali, ai fini della verifica dei diritti vantati dai terzi sui beni oggetto di confisca, non è inammissibile ai sensi dell'art. 58, comma 2, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la domanda di riconoscimento del credito che non indichi il suo ammontare ma rimandi a tal fine ad un documento allegato da cui risulti l'importo richiesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14647 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in relazione ai ricorsi di Sviluppo Investimenti SR;
LE MM SR (con riguardo alle censure svolte con i motivi dal secondo al settimo); di LI Credit ON SP e di NT AG TR SR e per rigetto degli altri ricorsi. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14647 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Sezione specializzata - Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma -, per quanto rileva in questa sede, ha rigettato ex art. 59 del d. 1gs. n. 159 del 2011 le opposizioni presentate da taluni creditori avverso l'esclusione dallo stato passivo, formato dal Giudice delegato, con riguardo a varie società sottoposte alla confisca di prevenzione, disposta nei confronti di PI ND IC. 2. Avverso il menzionato decreto hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art. 59, comma 9, d. 1gs. n. 159 del 2011, i suddetti opponenti. 3. Il ricorso di NI LI. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 58 e 59 d. 1gs. n. 159 del 2011 e dell'art. 34 cod. proc. pen. ritenendo la Presidente del collegio e relatrice incompatibile a decidere il provvedimento impugnato, in forza della giurisprudenza sul punto, avendo applicato la misura di prevenzione, personale e patrimoniale, a PI IC, così esaminando anche la posizione di NI LI, alle pagg. 12 e ss. del provvedimento, in quanto concorrente del proposto, ed esprimendo una valutazione di merito nell'ambito del medesimo procedimento. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 58 e 59 d. 1gs. n. 159 del 2011 e dell'art. 125 cod. proc. pen. in quanto il decreto del Tribunale, con argomentazione manifestamente illogica e travisando circostanze decisive, aveva erroneamente ritenuto che i contratti preliminari di vendita, recanti la data del 31 marzo 2011, stipulati per l'acquisto di immobili in Gioiosa Marea e conclusi tra il ricorrente e la società Investimento 1 SR, per i quali LI vanta un credito di euro 1.580.000 quale restituzione di importi versati, fossero contratti privi di data certa e l'acquirente non fosse in buona fede nonostante fosse stato l'unico ad essere inciso nel proprio diritto. 4.11 ricorso del NT IN TR SR. Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 2697 cod. civ. e 165, comma 4, d. P.R. n. 554 del 1999, in quanto il decreto del Tribunale, ritenendo tutto il credito privo di certezza, e dunque necessitante di un accertamento giudiziario in sede civile, non aveva considerato che la direzione dei lavori, in ottemperanza a detta ultima disposizione, avesse espresso valutazione positiva di consenso alle riserve iscritte 2 dall'appaltatore ente pubblico con ciò rendendo certo il credito e riconoscendo il debito nella misura di euro 46.872,39 per la riserva n. 8, in luogo dei richiesti euro 55.535,79, nel termine di legge di 15 giorni dalla formulazione delle riserve, come risulta dal registro della contabilità alla data del 30 aprile 2013, antecedente al decreto di confisca del Consorzio Stabile AR S.c.a r.I., originario esecutore dell'appalto da cui origina il credito. Il committente ente pubblico ha riconosciuto il credito, tanto da realizzare il requisito della certezza. 5. Il ricorso di DR DO. Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 58 e 59 d. Igs. n. 159 del 2011 e dell'art. 99 legge fallimentare in quanto il decreto impugnato, a fronte di un credito contenuto nella scheda riepilogativa allegata all'istanza di ammissione al passivo e di cui era stata documentalnnente dimostrata l'anteriorità, oltre che la buona fede e l'assenza di connivenza con l'attività del proposto, aveva erroneamente ritenuto che l'istanza fosse priva dell'indicazione dell'importo richiesto, in adesione ad una interpretazione formalistica dell'art. 58 d. Igs. n. 159 del 2011. 6. Il ricorso di LI Credit ON SP, mandataria dell'istituto di credito ipotecario Siena NPL 2018 SR. 6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. pen. La società premette di agire non in proprio, ma quale mandataria dell'istituto di credito ipotecario Siena NPL 2018 SR in virtù di procura speciale del Notaio RT CI di Roma del 3 luglio 2019 (all. 2 del ricorso), in relazione al credito vantato dall'istituto bancario nei confronti del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. Il Tribunale le aveva negato la legittimazione ritenendo erroneamente che in sede di verifica dei crediti avesse agito ex art. 58 d. Igs. n. 159 del 2011 in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. in forza del contratto di mutuo del 2 novembre 2006; mentre in sede di opposizione, ex art. 59 d. Igs. n. 159 del 2011, avesse agito solo quale mandataria di Siena NPL 2018 SR. Infatti, dai documenti in atti risulta che: l'istanza ex art. 58 d. Igs. n. 159 del 2011 è stata depositata il 02/05/2019 dalla LI Credit Servicing SP, in qualità di mandataria e procuratrice speciale di Siena NPL 2018 SR;
mentre LI Credit ON SP era solo procuratrice speciale di Siena NPL 2018 SR per la successiva fase dell'opposizione ex art. 59 d. Igs. n. 159 del 2011 3 6.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 50 e 58 legge n. 130 del 1999, 111 e 115 cod. proc. civ. per avere il Tribunale negato la legittimazione attiva della Siena NPL 2018 SR a richiedere l'ammissione del credito, quale titolare di quello cedutole dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, per assenza di prova dell'avvenuta cessione nonostante: a) il decreto del Tribunale di Roma del 16 febbraio 2021 avesse ammesso il credito per euro 89.631,83, così riconoscendone la legittimazione;
b) l'opponente avesse fornito l'intera documentazione (elencata a pagina 13 del ricorso) e comunque risultasse dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 6.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata rilevazione della buona fede della Siena NPL 2018 SR e dell'inconsapevole affidamento. Il ricorso censura il Tribunale per avere omesso qualsiasi valutazione sul merito dell'opposizione presentata per contestare il difetto di buona fede dell'istituto di credito ritenuta nel provvedimento di rigetto di ammissione al passivo. Infatti, la Banca Antonveneta, che aveva concesso il mutuo di credito fondiario al Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. prima della fusione per incorporazione con la banca Monte dei Paschi di Siena, che a sua volta aveva ceduto il portafoglio alla Siena NPL 2018 SR, non aveva avuto alcun rapporto con il proposto che, peraltro, non aveva mai ricoperto cariche all'interno del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. Inoltre, il provvedimento impugnato non aveva valutato e accertato la strumentalità del credito così disattendendo la giurisprudenza sul punto. Infine, la ricorrente ritiene di avere puntualmente dimostrato la buona fede della Siena NPL 2018 SR che aveva adempiuto agli obblighi di istruzione della pratica di concessione del mutuo dalla quale non erano emersi elementi dubbi sull'affidabilità del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. e di Larnbiase, proprio alla luce della documentazione da questi prodotta e specificamente indicata, non avendo peraltro i poteri di indagine degli organi inquirenti per svolgere accertamenti. 6.4. Violazione d legge e vizio di motivazione per mancata argomentazione circa la strumentalità del credito. 7. Il ricorso di LE MM SR. 7.1. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 59, comma 8, d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto il provvedimento che ha definito la procedura è datato 28 marzo 2022 mentre la trattazione dell'opposizione allo stato passivo, inizialmente fissata per detta data, era stata 4 rinviata, per legittimo impedimento del giudice relatore, all'udienza del 23 maggio 2022 in cui la difesa aveva svolto le deduzioni di cui al verbale. 7.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento. Il ricorso censura il Tribunale per avere respinto l'opposizione della società per assenza di data certa della cessione del credito del 15 maggio 2013, in forza della quale LE MM SR aveva acquistato dalla cedente SO.GE.IM. il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. Al contrario, LE MM SR, unitamente alla domanda di ammissione al passivo, aveva prodotto l'atto pubblico notarile del 31 luglio 2013 da cui risultava che SO.GE.IM. avesse già ceduto il proprio credito nei confronti di LE MM SR, atto da ritenersi equipollente a quelli previsti dall'ad. 2704 cod.civ. 7.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'ad. 1264 cod. civ. che, diversamente da quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, non subordina l'efficacia della cessione del credito alla sua notificazione al debitore sebbene, nella specie, questa fosse stata eseguita nei confronti del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. 7.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'ad. 112 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale, con un vizio di ultrapetizione, aveva rilevato d'ufficio l'inopponibilità della cessione del credito nonostante si trattasse di un'eccezione in senso stretto che avrebbe potuto far valere soltanto l'Amministratore giudiziario, parte interessata, che invece non lo aveva fatto. 7.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 1988, 2710, 2697, 1218 cod. civ. e 115 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale aveva escluso il credito vantato dalla società nei confronti del Consorzio Stabile AR S.c.a r.I., pari ad euro 3.455.873,65, a titolo di riserve ritualmente iscritte nel registro di contabilità ed inerenti al contratto di appalto aggiudicato per i lavori di riqualificazione del centro storico di Sassari, eseguiti da SO.GE .IM., in quanto aveva ritenuto non sufficiente l'iscrizione delle riserve alla luce di un precedente giurisprudenziale non conferente, vedendosi nel caso in esame in ipotesi di responsabilità da inadempimento ex art.1218 cod. civ. Invero, la società ricorrente aveva pienamente assolto al proprio onere probatorio dimostrando: a) la fonte negoziale (delibera consortile del 27 ottobre 2006 e atto notarile di assegnazione del 24 novembre 2006) con documenti dimostrativi dell'affidamento dei lavori dal Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. alla consorziata SO.GE .IM.; b) l'espletamento delle prestazioni che legittimavano le sue pretese economiche, comprovate da scritture contabili ricomprese nell'alveo dell'ad. 2710 cod. civ. quali il certificato di ultimazione dei lavori del 17 dicembre 5 2010 e il certificato di collaudo del 12 dicembre 2011; c) l'inadempimento del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. che non aveva pagato nulla. Le riserve iscritte da SO.GE.IM. nei registri di contabilità, inoltre, erano state sottoscritte dal Consorzio Stabile AR S.c.a r.I senza alcuna contestazione, in tal modo riconoscendo il credito successivamente ceduto a LE MM SR, con conseguente inversione dell'onere della prova da porsi definitivamente a carico del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. 7.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento a) alla sollevata eccezione preliminare di nullità dello stato passivo alla quale il provvedimento impugnato aveva risposto con un richiamo generico al parere dell'amministratore giudiziario, senza scrutinare le allegazioni della ricorrente;
b) ai crediti di SO.GE.IM. nei confronti del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. relativi ad un credito di euro 357.774,58 (in relazione ad appalti per i quali erano state emesse regolari fatture) e ad un credito di euro 289.697,38 relativo a consulenze fittizie fatturate dal Consorzio Stabile AR S.c.a r.I nei confronti di SO.GE.IM. ed illegittimamente compensati. 7.7. Con il settimo motivo la difesa lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione quanto alla ignorata richiesta istruttoria di ordinare al Consorzio Stabile AR S.c.a r.I la contabilità dimostrativa. 8.11 ricorso di Sviluppo Investimenti SR. 8.1. Il primo motivo censura il decreto impugnato per avere applicato retroattivamente l'art. 52 d. Igs. n. 159 del 2011 nella sua attuale formulazione, sebbene il contratto e l'attività di progettazione della società fossero avvenuti tra il 2013 e il 2014 e dunque nella vigenza della disciplina antecedente che faceva salvi i diritti dei terzi creditori, laddove il credito non fosse strumentale all'illecito, a meno che il creditore dimostrasse di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità. 8.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in quanto il Tribunale aveva ritenuto, apoditticamente, la strumentalità del credito di Sviluppo Investimenti SR e l'assenza di buona fede del creditore. La qualità di VI IE, legale rappresentante della società istante, quale prestanome del IC (destinatario della confisca) era stata desunta dal contenuto del decreto di confisca, ritenuto definitivo nonostante risulti proposto ricorso alla Corte EDU. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto della sentenza assolutoria per insussistenza del fatto, emessa nei confronti di IE, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, irrevocabile il 14 maggio 2021, in cui era imputato quale legale rappresentante della Investimento 1 SR, in concorso col proposto PI IC, amministratore di fatto della citata Società. 6 Infine, l'assunto della strumentalità del credito di Sviluppo Investimenti SR era illogico rispetto alla riconosciuta buona fede della Banca TE AN che aveva finanziato l'intera operazione immobiliare di costruzione di un villaggio turistico in Sicilia realizzata da Investimento 1 SR, società di cui lo IE era legale rappresentante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le presenti opposizioni allo stato passivo riguardano le domande di ammissione al credito presentate dai terzi creditori delle società sottoposte a confisca, fra l'altro il Consorzio Stabile AR S.c.a r.I., nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di PI IC, per i cui vizi denunciati, ai sensi dell'art. 59, comma 7, d. Igs. n. 159 del 20:11, non si applicano le ordinarie limitazioni previste per il ricorso in cassazione in materia di misure di prevenzione, così che possono essere dedotti vizi diversi da quelli della mera violazione di legge (Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, TE AN, Rv. 279627). 2. Per ragioni di logica espositiva vengono affrontati prima i motivi di ricorso proposti da NT IN TR SR e LE MM SR, le cui pretese riguardano il riconoscimento di un credito fondato su una riserva apposta in un appalto di lavori pubblici, in quanto pongono questioni che, pur diverse, rendono opportuna una premessa ricostruttiva comune, utile per risolverle. 2.1. Lo strumento della riserva, previsto già dall'art. 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (Regolamento sui lavori pubblici), successivamente riprodotto negli artt. 164 e ss. del d.P.R. n. 554 del 1999, ha lo scopo di consentire alle stazioni appaltanti di tenere sotto costante controllo l'andamento della spesa relativamente alla realizzazione delle opere pubbliche e di permettere alla parte privata di avanzare richieste per compensi, risarcimenti o indennizzi relativi ai lavori eseguiti. L'art. 31 del d.m. 19/04/2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109) prevede (art. 31) che «LL'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 2 Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore ... Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 7 3.Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;
qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento». Inoltre, l'art.190, comma 3, del d.P.R. n. 207 dei 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», applicabile ratione temporis al rapporto contrattuale che occupa le ricorrenti) definisce le richieste dell'appaltatore domande e utilizza il termine riserva quando, al momento della sottoscrizione degli atti contabili, l'appaltatore non sia in grado di formulare e quantificare le proprie domande («Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda»). Le domande formulate con le riserve si risolvono quindi in una richiesta di rettifica della contabilità e della sua integrazione con le somme e per i titoli che l'appaltatore ha l'onere di specificare. Si tratta di domande il cui oggetto son pretese di natura patrimoniale e, ove non accolte, possono dar luogo ad un procedimento contenzioso. 2.2. In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda richiedere maggiori compensi, corrispettivi, rimborsi, indennizzi o risarcimenti, per imprevisti emersi in stretta connessione alla tipologia dei lavori affidati o di altri fatti comunque incidenti sulle originarie previsioni contrattuali (per esempio: la necessità di lavorazioni aggiuntive;
gli aumenti dei costi di produzione per carenze od errori commessi in sede di progettazione;
la sospensione dei lavori per cause imputabili all'appaltante, con connesse maggiori spese di cantiere, ecc.), che hanno determinato esborsi superiori a quanto originariamente pattuito deve, a pena di decadenza, rispettare i seguenti requisiti formali previsti dalla legge: a) iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità; b) provvedervi entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integranti la fonte delle vantata in regioni;
c) esplicarle entro 15 giorni;
d) confermarle nel conto finale (tra le tante, Sez. 1 civ., n. 27451 del 20/09/2022, Rv. 665691; Sez. 1 civ., n. 22840 del 09/11/2016, ord. Sez. 1 civ. n. 11188 del 09/05/2018, Rv. 648925). 8 2.3. Poiché la riserva è essenzialmente un espediente tecnico, che consente all'appaltatore di firmare i documenti contabili facendo salve le domande di maggiori compensi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori, essa non è costitutiva di un diritto ma si configura come una mera "pretesa" soggetta alle forme sopra indicate (art.164 d.P.R. n. 554 del 1999; art. 31 d.nn. 145 del 2000; art.190 d.P.R. n. 207 del 2010) non sostituibili da atti equipollenti, quali l'invio di una lettera o di una diffida o il riconoscimento, al di fuori di una riserva, da parte della direzione lavori delle ragioni dell'appaltatore (Sez. 1 civ., n. 17702 del 02/09/2005 Rv. 587082; Sez. 1 civ., n. 1458 del 18/04/1975, Rv.375024). La ratio dell'iscrizione delle riserve, secondo la Corte costituzionale, è infatti quella di consentire «un monitoraggio costante, da parte della stazione appaltante, sull'esecuzione del contratto e, per questo, è stata configurata quale onere per l'appaltatore, che intenda far valere pretese nei confronti del committente, onere il cui mancato rispetto è sanzionato con la decadenza dalle relative azioni (art.190 del D.P.R. n. 207 del 2010)» (Corte cost., sent. n. 109 del 2021). Ma il suo scopo è anche quello di assicurare la continuazione dell'opera, rimandando ad un momento successivo la risoluzione delle controversie tra le parti sulle pretese dell'appaltatore relative a costi o oneri aggiuntivi, evitando ulteriori sospensioni dei lavori (Sez. 1 civ., n. 15693 del 12/06/2008,). Dunque, l'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità, sottoposta ad inderogabili oneri formali, è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro efficacia essendo indispensabile, a questo fine, anche la conferma all'atto della sottoscrizione sul conto finale (Sez.1 Civ., n.22840 del 09/11/2016, Rv.642403). In sostanza, l'scrizione della riserva, quale mera "pretesa" impone comunque all'appaltatore che intenda far valere il proprio diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2697 cod. civ. (Sez. 1 civ., n. 19802 del 04/10/2016, Rv.641840). Ad ulteriore conferma dell'inidoneità dell'iscrizione a riserva ad assumere efficacia costitutiva del diritto si può richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione civile sulla decorrenza degli interessi. Questi, infatti, essendo interessi corrispettivi, ex art. 1281 cod. civ., decorrono dal momento in cui l'obbligazione assume il carattere di liquidità e non sono quindi dovuti dalla data di formulazione della riserva, che "si esaurisce nella quantificazione di una pretesa di integrazione del corrispettivo e non implica un immediato soddisfacimento, ma resta soggetta, ad un successivo procedimento di verifica", ma vanno liquidati dalla data di costituzione in mora del debitore costituita, in assenza di precedenti atti di richiesta, dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio (Sez. 1 civ., ord. n. 727 del 15/01/2020, Rv. 656765 e Sez. 1 civ., n. 3768 del 21/02/2006, Rv. 586985). 9 2.4. Il riconoscimento delle richieste dell'appaltatore, che attraverso le iscrizioni delle riserve, come scritto, avanza mere pretese, può avvenire soltanto nelle forme previste dalla legge, cioè attraverso i rimedi alternativi previsti prima dagli artt. 239 e ss d. Igs. n. 163 del 2006 e poi dagli artt. 204 e ss d. Igs n. 50 del 2016 (accordo bonario, transazione, ecc.) oppure tramite l'accertamento giudiziale. 2.5. Quando l'appaltatore è un consorzio, che a sua volta fa eseguire i lavori ad una consorziata, nasce una triangolazione con l'ente appaltante che . può essere configurato già nel patto consortile tra consorzio e consorziata. Il consorzio può partecipare alla gara d'appalto in proprio ed eseguire in proprio le prestazioni oppure indicare per quali consorziate concorre, designandole anche con indicazione specifica delle loro prestazioni (art. 48 d. Igs. n. 50 di 2016). La valutazione nel merito di detti atti (patto consortile, tipo di offerta del consorzio nella gara pubblica, indicazione o meno delle consorziate, ecc.) costituiscono presupposti imprescindibili sia per stabilire se assuma o meno rilevanza esterna il negozio tra consorzio stabile e consorziata esecutrice, sia se avvenga o meno "il ribaltamento" integrale o parziale dei costi o dei ricavi derivanti dai lavori svolti dalla consorziata che ha eseguito i lavori (Sez. U. civ., n. 12190 del 14/06/2016, Rv. 630970). 3.11 ricorso di NT IN TR SR è fondato. Così delineati i tratti principali della disciplina è possibile esaminare il motivo di ricorso avverso il provvedimento impugnato che non ha riconosciuto l'intero diritto di credito del terzo da inquadrare, preliminarmente, nel suo preciso sviluppo e nella sua entità. 3.1. Con contratto del 12 settembre 2007 il Commissario delegato per l'emergenza socio-idrografica del fiume Sarno aveva affidato l'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche di completamento della rete fognaria del Comune di Sarno al Consorzio Stabile AR CA l che, nel 2011, aveva comunicato la variazione societaria in capo alla SILCEI SP, propria consorziata, successivamente sostituita con la ditta esecutrice dei lavori, IN TR SR, anch'essa consorziata, odierna ricorrente. Si era costituito, dunque, un rapporto trilatero tra l'ente pubblico/appaltatore, il Consorzio Stabile AR SC/affidatario dei lavori, la consorziata IN TR SR/esecutrice dei lavori. Quest'uitima, per i lavori effettuati alla data dell'il. aprile 2013, aveva comunicato al Consorzio Stabile AR CA riserve iscritte in contabilità, per maggiori oneri e costi, per un ammontare complessivo di euro 7.304.221,72, invano richieste dal Consorzio Stabile AR CA all'ente pubblico committente. 10 Con raccomandata del 24 giugno 2016 la IN TR SR, al fine di ottenere il pagamento del credito, aveva attivato la procedura di composizione bonaria del contenzioso ex art. 205 d. Igs. n. 50 del 2016, di cui al par. 2.4., nei confronti del Consorzio Stabile AR SC, ma questa non si era conclusa in quanto il citato Consorzio era stato attinto da interdittiva antimafia del 27 settembre 2013. La consorziata IN TR SR aveva quindi formulato istanza tardiva di accertamento del- credito vantato nei confronti del Consorzio. • 3.2. Il provvedimento impugnato ha accolto l'opposizione allo stato passivo con riferimento alla somma di euro 367.403,14 e l'ha rigettata per la somma di euro 7.304.221,72 trattandosi di riserva iscritta dal Consorzio Stabile AR CAl nella propria contabilità con riferimento ai lavori di appalto, ma da non ritenersi fatto costitutivo del diritto al compenso. In questa sede agisce il fallimento della IN TR SR, fallita con sentenza del 21 settembre 2021, chiedendo l'ammissione al passivo per la minore somma di euro 46.872,39 in quanto riconosciuta dal committente ente pubblico tramite la valutazione positiva del direttore dei lavori. Al riguardo il ricorrente richiama e allega il riconoscimento di debito dell'ente pubblico relativo alla riserva n. 8, con sottoscrizione del direttore dei lavori IM RI, per la minore somma in questa sede richiesta, già allegata nel fascicolo dell'opposizione. Il provvedimento impugnato si limita, come ricordato, a rigettare l'opposizione dell'intero credito sul presupposto che "la mera iscrizione della riserva nella contabilità non può ritenersi fatto costitutivo del diritto al compenso;
non è certo", ma non affronta il tema del riconoscimento di debito da parte dell'ente pubblico che è stato ribadito, in sede di ricorso, seppur limitatamente all'importo di euro 46.872,39 per il quale risulta un principio di allegazione \attraverso il richiamo a un documento che lo comproverebbe. L'omessa motivazione sul punto impone l'annullamento con rinvio. Il Tribunale dovrà colmare il difetto di motivazione esaminando la rilevanza del documento prodotto dal fallimento IN TR SR, tenuto conto dei principi che presiedono alla disciplina sui contratti di appalto pubblico ma anche di quelli che ineriscono ai rapporti tra consorzio e consorziata, dovendosi rilevare che nel caso di specie l'elemento valorizzato dalla ricorrente non si risolve in un generico riconoscimento da parte del direttore dei lavori ma in una definita e puntuale delimitazione da parte di quest'ultimo della pretesa formulata, formulata a fronte di riserve di cui non si contesta la validità formale, e valorizzabile dunque ai fini dell'assolvimento all'onere probatorio. 11 Deve ritenersi assorbita ogni questione in merito alla verifica della buona fede, già riconosciuta in sede di opposizione con riferimento ad altro credito vantato dalla IN TR SR, oggi fallimento IN TR SR. 4. Il ricorso di LE MM SR è fondato nei limiti di seguito indicati. 4..1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondal:o. Dalla lettura degli atti, consentita in ragione dell'eccezione svolta, risulta che il riferimento, contenuto nel decreto, alla data del 28 marzo 2022 quale • udienza in cui il collegio si era riservato di decidere, è un mero refuso in quanto, come rappresenta la stessa difesa a pag. 7 del ricorso, l'udienza del 28 marzo 2022 era stata fissata per la trattazione congiunta delle opposizione allo stato passivo e poi era stata differita, per legittimo impedimento del giudice relatore, al 23 maggio 2022, udienza nella quale, come riconosce la stessa ricorrente, il difensore aveva insistito per l'accoglimento dell'opposizione e, dunque, i suoi argomenti, così come quelli degli altri, erano stati puntualmente esaminati. 4.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 4.2.1. È necessario premettere che con contratto del 15 maggio 2013 la società costruttrice SO.GE .IM., consorziata al Consorzio Stabile AR S.c.a r.I., aveva ceduto alla società LE MM SR tutti i diritti, inclusi quelli di credito, derivanti dal contratto di appalto stipulato tra il Comune di Sassari e il Consorzio Stabile AR S.c.a r.I., oggetto di confisca, per lavori svolti all'aeroporto di Olbia. Il credito vantato dalla società costruttrice SO.GE .IM.,, nei confronti del Consorzio Stabile AR S.c.a r.I., era pari ad euro 4.103.345,6 di cui euro 3.455. 873,65 a titolo di riserve iscritte nel registro di contabilità per i lavori eseguiti ed euro 357.774,98 quale credito residuo fondato su fatture. 4.2.2. Il Tribunale ha respinto l'opposizione della società LE MM SR per l'ammissione del credito di euro 4.103.345,6 per l'assenza di data certa della cessione del credito del 15 maggio 2013, in forza della quale LE MM SR aveva acquistato dalla cedente SO.GE.IM. SR il credito oggetto della domanda di ammissione al passivo del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. L'argomento del Tribunale è che l'atto pubblico notarile del 31 luglio 2013, da cui risultava che SO.GE.IM. avesse già ceduto il proprio credito nei confronti di LE MM SR, non fosse equipollente agli atti previsti dall'art. 2704 cod.civ. e che "la cessione tra SO.GE.IM. SR e LE MM SR allegata in atti è priva di data certa". Premesso che la questione della data certa non era stata oggetto di opposizione, in quanto il Giudice delegato nel rigettare la richiesta di ammissione del credito non aveva menzionato l'assenza di tale presupposto, l'argomento del Tribunale non è corretto. 12 Al fine dell'opponibilità del credito alla procedura concorsuale e dell'ammissione del credito allo stato passivo l'art. 52, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano "aventi data certa", anteriore al sequestro. Per l'individuazione della "data certa" della scrittura privata nei confronti dei terzi soccorre la disciplina civilistica di cui all'art. 2704 cod. civ. per come interpretato dalla giurisprudenza civile di legittimità che ha contribuito a delineare l'ambito della disposizione. L'art. 2704 cod. civ., che non contiene un'elencazione tassativa di fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi certa, consente al giudice di merito di valutare, con il suo prudente apprezzamento, caso per caso, la sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idonea a dimostrare con certezza, secondo l'allegazione della parte, l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata (Sez. 6 civ., n. 17926 del 12/09/2016, Rv. 641344, Sez. 1 civ., n. 23425 del 17/11/2016, Rv. 642656; Sez. 5, n. 22618 del 07/03/2022, Gruppo e Ceramiche, Rv. 283137) restando, invece, affidata alle regole del diritto comune la prova del momento in cui un rapporto contrattuale ha avuto inizio, come pure quella della sua effettiva durata. Al di là del fatto che la questione inerisce al diritto di credito tra l'originario creditore e il proposto o terzo intestatario, in ogni caso, nella specie, vi è la prova della cessione del credito avvenuta con atto pubblico notarile del 31 luglio 2013 cioè un atto che è pacificamente equipollente a quelli previsti dall'art. 2704 cod.civ. 4.3. Il terzo ed il quinto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono anch'essi fondati. Il Tribunale ha escluso l'opponibilità alla procedura del credito di euro 3.455.873,65 sotto due profili: a) per omessa notifica della cessione agli enti debitori;
b) per assenza di prova che le riserve iscritte in contabilità fossero state accettate dal Comune di Sassari. Va premesso che così come precisato per il fallimento IN TR SR ai parr.
2.1. e ss e 3.1. e ss., anche qui si è costituito a monte un rapporto trilatero tra l'ente pubblico/appaltatore, il Consorzio Stabile AR SC/affidatario dei lavori, la consorziata SO.GE.IM. SR /esecutrice dei lavori. A seguito della cessione del credito vantato da SO.GE.IM. SR a favore della LE MM SR, quest'ultima si è sostituita alla consorziata quale titolare del diritto di credito vantato nei confronti del Consorzio Stabile AR CA. In presenza della situazione contrattuale ora descritta nessun rilievo assumono i sintetici argomenti utilizzati dal Tribunale per rigettare l'opposizione. L'omessa notifica all'ente pubblico della cessione del c:redito è elemento estraneo al credito azionato che riguarda soltanto il rapporto tra Consorzio Stabile 13 l;
AR CA l e la consorziata SO.GE.IM. SR ed oggi la cessionaria LE MM, al di là di elementi documentali, a partire dall'offerta della gara d'appalto da parte del Consorzio Stabile AR SC, da cui poter o meno desumere la valenza esterna del rapporto tra Consorzio ed esecutrice dei lavori. E' dunque errato l'apodittico richiamo operato dal Tribunale alla necessità della notifica all'ente pubblico debitore, come previsto dalla scrittura privata tra SO.GE.IM. SR e LE MM, e l'assunto dell'inopponibilità della cessione del credito al Consorzio Stabile AR CA l e quindi alla procedura, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., in quanto si confonde il rapporto tra Consorzio ed ente pubblico con il rapporto tra Consorzio e consorziata SO.GE.IM. SR, esecutrice dei lavori, il cui credito è oggi azionato dalla cessionaria LE MM che ha acquisito tutti i diritti vantati dalla cedente nei confronti del Consorzio. 4.4. Il motivo di ricorso riguardante l'iscrizione delle riserve è anche esso fondato alla luce degli argomenti di cui ai parr.
2.1. e ss. cui si rinvia. Il provvedimento impugnato si è limitato a rigettare l'opposizione sul presupposto che la mera iscrizione della riserva nella contabilità non possa ritenersi fatto costitutivo del diritto di credito, ma non ha affrontato il tema della complessiva consistenza e valenza probatoria delle allegazioni prodotte a sostegno del diritto di cui LE MM SR chiedeva il riconoscimento ovverosia la fonte negoziale, i documenti circa l'affidamento dei lavori, l'espletamento di questi, il certificato di ultimazione e il certificato di collaudo, la sottoscrizione del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. senza contestazioni e l'inadempimento di quest'ultimo. La sostanziale mancanza di motivazione sul punto impone l'annullamento e un nuovo esame in sede di rinvio. Il Tribunale dovrà colmare il difetto di motivazione esaminando la rilevanza dei documenti prodotti dalla ricorrente e delle relative argomentazioni, trattandosi di accertare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti del Consorzio per fatti costitutivi pacificamente anteriori al sequestro, sulla base di elementi che, pur inserendosi nel quadro di un appalto pubblico, sono comunque primariamente riferibili al rapporto tra parte creditrice e parte debitrice, la quale ha semmai l'onere di dar conto di elementi idonei a contrastare la pretesa creditoria, illustrando fra l'altro le ragioni della rilevanza, nello specifico quadro dei rapporti inter partes, del mancato riconoscimento delle riserve da parte dell'ente pubblico e i motivi per cui tale riconoscimento non è stato ottenuto. Qualora dunque il Tribunale ritenga rilevanti i documenti sopra menzionati al fine di suffragare la pretesa, dovrà comunque provvedere all'accertamento giudiziario, di sua competenza, occorrendo inoltre la verifica dei presupposti di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) d. Igs n. 159 del 2011. 4.5. Il quarto motivo è assorbito da quello precedente. 14 4.6. Il sesto e il settimo motivo di ricorso sono fondati. Il Tribunale ha rigettato l'istanza di ammissione di LE MM SR in relazione al credito di euro 357.774,98 (non derivante da contratto di appalto di opere pubbliche) vantato nei confronti del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. da SO.GE.IM. in forza di fatture che dalla contabilità del Consorzio Stabile AR S.c.a r.l. risultano pagate e, in parte, compensato con debiti di SO.GE.IM. per attività di consulenza. La ricorrente aveva contestato davanti. al Tribunale le fatture, sostenendone la fittizietà, e aveva chiesto di assumere una prova ritenuta decisiva, quale quella di ordinare al Consorzio Stabile AR S.c.a r.I la contabilità dimostrativa. Poiché su questo il Tribunale si limita ad una motivazione generica, nel presupposto della valenza dirimente delle ragioni pregiudiziali di rigetto dell'opposizione, risultate in realtà non giustificate, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale che dovrà specificamente valutate le deduzioni della ricorrente. 5. Il ricorso di DR DO è fondato. Il ricorrente, in sede di opposizione, ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del credito vantato nei confronti del Consorzio Stabile AR di euro 18.520,22 a titolo di compenso quale professionista incaricato dalla società per attività di direzione tecnica, progettazione e consulenza tecnica di parte in un giudizio civile. Il Tribunale ha rigettato la domanda in ragione dell'avvenuto deposito, da parte di DO, di una domanda priva della determinazione dell'importo del credito che era indicato solo nella scheda contabile riepilogativa allegata, in violazione dell'art. 58, comma 2 lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011. Si tratta di un'interpretazione formalistica della norma in quanto nell'originaria istanza di ammissione al passivo era richiesto il riconoscimento del credito con rinvio all'allegato da cui risultava l'importo, cosicchè non può dirsi che esso non fosse indicato soltanto per mancata sua trascrizione. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale, che dovrà chiarire anche in quali termini il credito preteso dal DO sia maturato, per il totale o per parte del quantum richiesto, prima o dopo il provvedimento di sequestro del 18 giugno 2015, oltre che i presupposti di cui all'art. 52 d. Igs n. 159 del 2011. 6.11 ricorso di LI Credit ON SP, mandataria dell'istituto di credito ipotecario Siena NPL 2018 SR, è fondato. 6.1. La società premette di agire non in proprio, ma quale mandataria dell'istituto di credito ipotecario Siena NPL 2018 SR in virtù di procura speciale del 15 Notaio RT CI di Roma del 3 luglio 2019 (all. 2 del ricorso), in relazione al credito vantato dall'istituto bancario nei confronti del Consorzio Stabile AR, oggetto di confisca, in forza di contratto di mutuo del 2 novembre 2006 stipulato dalla Banca Antonveneta, successivamente fusa per incorporazione nella Banca Monte dei Paschi di Siena che, a sua volta, cedeva il portafoglio crediti, incluso quello oggetto della domanda di verifica, a Siena NPL 2018 SR con cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il motivo è fondato in quanto il Tribunale, nella parte descrittiva del provvedimento, dopo avere denominato l'opponente semplicemente "LI" (senza indicare se LI Credit Servicing SP o LI Credit ON SP), ha operato la seguente scissione della sua posizione in questi termini: in sede di verifica dei crediti ex art. 58 d. Igs. n. 159 del 2011 LI Credit ON SP aveva agito in qualità di cessionaria del credito vantato dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei confronti del Consorzio Stabile AR SC e ceduto a Siena NPL 2018 SR;
in sede di opposizione ex art. 59 d. Igs. n. 159 del 2011 LI Credit ON SP aveva agito solo quale mandataria di Siena NPL 2018 SR. Si tratta di una scissione che non corrisponde ai documenti in atti dai quali, al contrario, risulta che: 1) l'istanza ex art. 58 d. Igs. n. 159 del 2011 è stata depositata il 02/05/2019 dalla LI Credit Servicing SP, in qualità di mandataria e procuratrice speciale di Siena NPL 2018 SR;
2) per la successiva fase dell'opposizione ex art. 59 d. Igs. n. 159 del 2011 l'odierna opponente, LI Credit ON SP, ha agito solo quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 SR;
3) in data 08/07/2019 Siena NPL 2018 SR con atto notarile ha revocato a LI Credit Servicing SP la qualità di mandataria e procuratrice speciale conferendole solo a LI Credit ON SP. Detto ultimo documento risulta essere stato allegato al ricorso in opposizione del 17 marzo 2021 dunque a disposizione del Tribunale che non vi ha fatto menzione. Ne consegue che LI Credit ON SP è legittimata a proporre opposizione quale procuratrice speciale di Siena NPL 2018 SR. 6.2. Anche il secondo motivo è fondato. 6.2.1. Il Tribunale ha negato la legittimazione attiva della Siena NPL 2018 SR a richiedere l'ammissione del credito, quale titolare di quello cedutole dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, per "insufficienza della documentazione relativa alla cessione". Si tratta di un mero inciso che, in quanto tale, costituisce motivazione apparente perché opera un mero rinvio alle "considerazioni svolte in sede di verifica" e non esamina i plurimi motivi posti dall'opposizione. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per omessa motivazione. 16 6.3. Gli ulteriori motivi di ricorso, concernenti la strumentalità del credito e la buona fede dell'istituto di credito, sono assorbiti dall'accoglimento dei motivi che precedono. 7. Il ricorso di Sviluppo Investimenti SR è infondato. 7.1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. E' necessario preliminarmente operare un inquadramento di carattere generale dei presupposti richiesti dall'art. 52, comma 1, lett.b) d.lgs. n. 159 del 2011. 7.1.1. E' noto che il d.lgs. n. 159 del 2011 ha innovativamente introdotto il principio per cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro e ha esteso la tutela che prima era riconosciuta dalla giurisprudenza ai soli titolari di diritti reali di garanzia. L'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 indica i presupposti per ottenere il riconoscimento del credito (nei limiti previsti dall'art. 53, digs. n. 159 del 2011 e attraverso il procedimento di cui agli artt. 57 e ss.) prevedendo alla lett. b), nel testo originario (in vigore fino alle modifiche apportate dalla I. n. 161/2017) « che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità». La giurisprudenza di questa Corte si è gradualmente consolidata nell'interpretazione del presupposto ora indicato, affermando che, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi, preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, e solo in questo caso il creditore che intenda far valere il proprio diritto ha l'onere di dimostrare l' ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.a., Rv. 265606). Quindi, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il Tribunale è tenuto innanzitutto a fornire analitica dimostrazione che il credito sia strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego. Una volta dimostrato tale nesso, il creditore può provare di averlo ignorato in buona fede (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, Rv. 282734, Sez. 6, n. 28034 del 8/6/2021, Greco, non massimata;
Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, De Luca, Rv. ,271190; Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare Di Sondrio S.c.p.a., Rv. 272232). La strumentalità, dunque, costituisce la precondizione per il successivo scrutinio circa la buona fede del creditore. 17 Per operare detto duplice accertamento il Tribunale deve partire dall'esame del ruolo e delle condotte illecite poste in essere dal proposto. Quando la confisca coinvolge imprese, individuali o c:ollettive, al fine di verificare la menzionata strumentalità è necessario: a) stabilire i legami tra il proposto e il creditore e le loro eventuali cointeressenze;
b) ricostruire la relativa vicenda negoziale, evidenziando gli elementi, in fatto, che consentono di pervenire a detta conclusione. 7.1.2. La questione, che si pone nel caso in esame, è se l'accertamento della strumentalità del credito, rispetto all' attività del prevenuto,, possa presumersi, fino a prova contraria, allorchè vi sia coincidenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale del proposto. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite (Sez. 6, n. 14143 del 06/02/2019, Banca Monte Paschi di Siena, Rv. 275533; Sez.5, n. 1869 del 17/11/2021, Rv. 282734). Si è ritenuto, altresì, pur non valorizzando direttamente la presunzione indicata, che l'onere di dimostrare la strumentalità del credito si moduli in modo diverso, a seconda delle dinamiche in fatto sottostanti la situazione in esame, anche ricorrendo a presunzioni semplici, rivenienti da elementi sintomatici dell'attività illecita del proposto già presenti nel momento in cui è sorto il credito o nel corso di snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio. Poiché si tratta di presunzioni semplici il provvedimento le deve esplicitare e dare sempre conto quantomeno del potenziale collegamento tra le ragioni dell'applicazione della confisca e la finalizzazione del credito in contestazione, avendo riguardo al ruolo e alle cointeressenze del proposto (in termini, Sez. 6, n. 28034 del 8/6/2021, Greco, non massimata). 7.1.3. A questo punto il terzo creditore ha l'onere di provare di avere ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità, prestando un affidamento incolpevole nella relativa operazione negoziale. L' art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 indica anche i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve 1:enere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». Si è condivisibilmente affermato che tale onere non è separato, ma strettamente legato al profilo della strumentalità - o meno - dell'operazione creditizia accertabile attraverso l'esame: della condizione soggettiva del terzo, degli elementi di fatto esistenti al sorgere e allo sviluppo del rapporto negoziale, 18 dei rapporti tra le parti. Si tratta di condizioni rilevanti per valutare l'assolvimento dell'onere della buona fede da parte del creditore (Sez. 6, n. 28034 del 8/6/2021, Greco, non nnassinnata). 7.1.4. La buona fede può ritenersi pacificamente esclusa nel caso di comprovata collusione del terzo nell'attività criminosa (ad esempio: quando sia coindagato o coimputato con questi, risulti intestatario fittizio dei suoi beni, ecc.) mentre può dirsi riconosciuta quando risulti una credibile inconsapevolezza delle attività svolte dal proposto, potendo soccorrere quella che in termini civilistici costituisce la tutela dell'affidamento incolpevole, espressamente richiamata dal legislatore. Il Tribunale, per accertarla deve operare un'indagine c:aso per caso e può escluderla nei confronti: a) di chi sia stato negligente (ad esempio per avere trascurato in modo evidente gli obblighi derivanti dal codice civile); b) di chi non abbia osservato comuni norme di prudenza affidandosi alla rnera apparenza dei fatti (Sez. 6, n. 28034 del 8/6/2021, Greco, non massimata;
Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, TE AN S.p.a., Rv. 265930; Sez. 2, n. 50770 del 29/01/2015, Island Refinancing S.r.l., Rv. 263297). 7.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La censura riguarda l'erronea applicazione retroattiva da parte del Tribunale dell'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011 che a seguito della I. n. 161/2017 ha assunto la seguente formulazione «b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità». Le originarie parole «a meno che» sono state sostituite con «sempre che». Sostiene il ricorrente che il Tribunale, applicando la nuova formulazione della norma, avrebbe valutato esclusivamente il requisito della buona fede del creditore e non anche quello della strumentalità del credito all'attività illecita del proposto, in quanto la modifica ha comportato un aggravamento dell'onere probatorio del terzo senza richiedere il previo accertamento della strumentalità del credito. Il provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per quanto si dirà nel paragrafo che segue, ha valutato entrambi i requisiti operando un adeguato accertamento sia della mancanza di buona fede della società creditrice che del requisito della strumentalità del credito all'attività illecita del proposto. Per quanto possa affermarsi che la nuova formulazione dell'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011 sia applicabile nel caso di verifica dello stato passivo eseguita in epoca successiva alla sua entrata in vigore (sul punto Sez. 6, n. 26751 19 del 16/06/2021, Banco BPM, non massimata), in ogni caso il tipo di valutazione del Tribunale, in realtà tale da dar conto di entrambi i profili, rende il tema evocato nel motivo di ricorso in concreto irrilevante. 7.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 7.3.1. Va prima inquadrata la vicenda contrattuale. Il credito, di cui la Sviluppo Investimenti SR ha chiesto il riconoscimento, trae origine dalla scrittura privata del 26 aprile 2013, sottoscritta con Palazzo Uffici di Taranto (PUT), •per la redazione del progetto di riqualificazione e gestione dell'omonimo immobile. A causa dell'omesso pagamento da parte della PUT del prezzo pattuito per l'attività compiuta Sviluppo Investimenti SR otteneva un decreto ingiuntivo in forza del quale chiedeva l'ammissione del credito di euro 767.053,39 in quanto, nelle more, la società PUT era stata ceduta al Consorzio Stabile AR S.c.a r.1, oggetto dell'odierna ablazione. In base alla ricostruzione contenuta nel decreto di confisca (le cui pagine da 44 a 63 descrivono la posizione di IE), correttamente richiamata dal Tribunale che, in parte, ne sintetizza il contenuto anche con rinvio al decreto del Giudice delegato, così delineando i collegamenti di cui dare conto ai fini della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, risulta attestato il fatto che IE, legale rappresentante della società Sviluppo Investimenti SR, svolgesse usualmente il ruolo di prestanome per conto del proposto IC in diverse società facenti capo a questi. Il Tribunale, in primo luogo, richiama il coinvolgimento di IE nelle vicende del Consorzio Stabile AR S.c.a r.1, di Investimento 1 SR e di Palazzo Uffici di Taranto (PUT), tutte oggetto di confisca, anche alla luce delle dichiarazioni del commercialista del Gruppo Mariano Totaro. In secondo luogo, illustra il decreto di confisca, divenuto definitivo, che dava conto di come la Palazzo Uffici di Taranto (PUT) fosse stata oggetto di cessione in favore del Consorzio Stabile AR proprio su pressione del proposto, divenuto creditore per 2 milioni cli euro di VA NI, già amministratore di PUT, costretto dal IC a dimettersi per sostituirlo proprio con IE. Attraverso detta operazione, non contestata, era confermata la qualità di prestanome rivestita da IE per conto del proposto. Inoltre, il Tribunale aveva dato atto anche che il NI aveva dichiarato di avere sottoscritto effetti cambiari su richiesta del IC, poi portati allo sconto in parte con la firma di girata dello studio IE e associati. In forza di detti elementi si era ritenuta provata la mancanza dei presupposti per l'ammissione del credito della Sviluppo Investimenti SR proprio perché: a) il legale rappresentante VI IE aveva svolto il ruolo sopra descritto di 20 prestanome nelle attività criminose del IC;
b) tra il Consorzio Stabile AR S.c.a r.1, nucleo dell'attività, anche economica, del proposto, e la PUT, società dell'odierno ricorrente, che vi aveva fatto confluire i propri crediti tramite Sviluppo Investimenti SR, vi era un collegamento immanente. A ben guardare l'inserimento di PUT nella diretta orbita del proposto in stretta correlazione con l'ambito di operatività del predetto, che ne connotava la pericolosità, era tale da dimostrare la strumentalità del credito, in funzione degli interessi propri del proposto, e nel contempo lo stretto rapporto intercorrente tra il proposto e IE precludeva il riconoscimento in capo a quest'ultimo della pur invocata buona fede. Il motivo di ricorso non si confronta con la puntuale ricostruzione, ora sinteticamente ripercorsa, in forza della quale IE è riconosciuto espressamente prestanome per conto del IC, fra l'altro in Investimento1 SR (società diversa dall'odierna ricorrente), e con il contenuto del decreto di confisca, richiamato dal provvedimento impugnato, dal quale risulta la richiesta di rinvio a giudizio nel proc. n. 44616/2010 RGNR per concorso col proposto nel delitto di usura ai danni del citato VA NI, esercizio abusivo del credito, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. 7.3.2. Del tutto inconferente l'assunto dell'inutilizzabilità del decreto di confisca, stante il proposto ricorso alla Corte EDU, in quanto è proprio la sua definitività a costituirne presupposto. 7.3.3. Altrettanto infondata la censura per omessa motivazione, da parte del provvedimento impugnato, in ordine alla rilevanza della sentenza assolutoria per insussistenza del fatto, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, irrevocabile il 14 maggio 2021, nei confronti di IE, con riferimento a due reati tributari contestatigli quale legale rappresentante della Investimento 1 SR, in concorso col proposto PI IC, amministratore di fatto della società, che escluderebbero la sua qualità di prestanome. Va premesso che non sono stati forniti specifici elementi per ritenere rilevante l'omissione valutativa, che può dar luogo a vizio deducibile con ricorso allorché la stessa riguardi un profilo decisivo, in quanto di immediata, oggettiva ed univoca valenza esplicativa e dunque idonea a disarticolare il costrutto argomentativo per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.5, n. 8450 del 14/10/2019, dep. 2020, Gammone, Rv.278795). In ogni caso, il riferimento alla sentenza di assoluzione, relativa esclusivamente a due contestazioni di reati tributari commessi negli anni 2011 e 2012 e riportata solo limitatamente ai capi di imputazione, senza alcun riferimento al contenuto della motivazione, non si confronta con la ritenuta contiguità tra il 21 proposto e IE, ampiamente motivata dal Tribunale attraverso plurimi elementi di fatto puntualmente indicati e in precedenza riportati. 7.3.4. Infine, il riferimento alla illogicità della decisione del provvedimento impugnato, per avere ammesso, in sede di opposizione, il credito vantato dalla Banca TE S.Paolo s.p.a. in relazione al credito vantato nei confronti della società Investinnento1 SR introduce un tema irrilevante, riguardando altra società rispetto a quella istante (Sviluppo Investimento SR). Peraltro, il Tribunale ha ammesso detto credito, pur in presenza dell'accertata strumentalità del credito, ritenendo provata la buona fede. 8. Il ricorso di NI LI è manifestamente infondato. 8.1. Il primo motivo, sulla composizione del collegio giudicante del provvedimento impugnato, riguarda la presunta incompatibilità della Presidente per avere emesso la misura di prevenzione, personale e patrimoniale, nei confronti del proposto, PI IC, con esame della posizione del ricorrente. Va premesso che la disciplina dell'accertamento dei diritti di terzi nelle procedure di prevenzione non prevede norme che stabiliscano detta incompatibilità. Deve aggiungersi che il giudizio pregiudicante e quello asseritamente pregiudicato risultano avere oggetto e presupposti del tutto diversi, giacché a seguito di opposizione dei creditori allo stato passivo si ha riguardo alla tutela dei coinvolti dalla misura di prevenzione patrimoniale, disciplinata dagli artt. 52 e ss del d. Igs. n. 159 del 2011. E' comunque dirimente il fatto che per far valere una causa di incompatibilità è comunque necessario denunciarla con la dichiarazione di ricusazione, in assenza della quale non è ravvisabile alcun profilo di nullità (Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852). 8.2. Il secondo motivo di ricorso è generico. NI LI ha chiesto l'ammissione allo stato passivo della società Investimento 1 SR, oggetto di confisca, sostenendo di vantare da questa un credito di euro 1.580.000 quale restituzione di importi versati a seguito della stipula di contratti preliminari di vendita per l'acquisto di immobili in Gioiosa Marea. Il provvedimento impugnato ha correttamente respinto l'opposizione ritenendo non sussistente il presupposto per il riconoscimento del credito previsto dall'art. 52, comma 1 lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, stante l'accertamento sia della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, PI IC, sia della mancanza di buona fede del creditore. Infatti, LI non solo risulta coindagato con il proposto per alcune fattispecie di reato, ma aveva perfetta 22 (LT-- conoscenza che questi fosse il vero dominus della promissaria venditrice società Investimento 1 SR. Su tale punto il ricorso nulla deduce limitandosi ad affermare, in termini apodittici, di essere in "indiscussa buona fede" senza confrontarsi con i dati di fatto riportati dal Tribunale. 9. In conclusione, alla luce degli argomenti che precedono, il decreto impugnato deve essere annullato nei confronti di LE MM SR, di DO DR, di LI Credit ON SP e, limitatamente all'importo di euro 46.872,39, nei confronti di NT IN TR SR, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Il ricorso di NI LI va dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa in rapporto al sottostante profilo di colpa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso di Sviluppo Investimenti SR va rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di LE MM SR, di DO DR, di LI Credit ON SP e limitatamente all'importo di euro 46.872,39, nei confronti di NT IN TR SR, e rinvia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti ricorrenti al Tribunale di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di LI NI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di Sviluppo Investimenti SR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/03/2023