Sentenza 17 giugno 2016
Massime • 1
La prescrizione contenuta nell'art. 238, comma primo, cod. proc. pen., che limita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento ai casi di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, è applicabile soltanto in sede dibattimentale e non anche in sede di riesame ai fini di verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2016, n. 31995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31995 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2016 |
Testo completo
W 3 1 9 95 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATILDE CAMMINO - Presidente - SENTENZA N. 1139 - Consigliere - Dott. DOMENICO GALLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA N. 15597/2016 - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI VI N. IL 12/06/1951 avverso l'ordinanza n. 98/2016 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 19/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fulvio Balo, il quale tia chiests I rigetts del ricorso. Udit i difensor Avv.; TO Petronio, il quale insuite pee l'accogliments del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 7.1.2016 il G.I.P. del Tribunale di Palermo applicava nei confronti di CE RA la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di concorso, unitamente ad LO e ES RA, in intestazione fittizia di beni in relazione alla IGM s.r.l., nelle modalità ivi analiticamente declinate ai capi c), d) ed e) dell'imputazione provvisoria;
alla SICINVEST s.r.l. degli undici/diciannovesimi del cantinato di via Corradini n. 40 (capo g); ad un attico in via Guido Jung, n. 7. (capo i). Con l'aggravante di avere commesso tali fatti al fine di agevolare l'attività dell'associazione denominata SA NO.
2. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 19/2/2016, rigettava la richiesta di riesame, confermando la misura disposta dal G.I.P.
3. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre per cassazione difensore, nell'interesse dell'indagato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce: 1) "Illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e in relazione all'art. 12 quinques L. n. 356/1992". In particolare, l'ordinanza è censurabile poiché da un lato opera un ingiustificato travisamento dei fatti e dall'altro presenta una palese illogicità della parte motiva laddove afferma la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo all'indagato. Quanto al primo profilo, si è erroneamente fatto riferimento, sin dall'ordinanza applicativa della misura, alla mafiosità della famiglia RA (quale beneficiaria delle ipotizzate intestazioni fittizie relativa alla I.G.M. realizzate in favore prima di ES US e RI IG e poi di AJ AR e, infine, di AJ IO), in forza del pregiudizio derivante dalla circostanza che il ricorrente abbia riportato una condanna interamente espiata per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., in un'ottica di carattere pluralistico che "perde di vista il principio della responsabilità penale, inoltrandosi in un terreno in cui la responsabilità diviene di tipo familiare", omettendosi qualsiasi riferimento al contributo causale di carattere individualizzante che l'indagato avrebbe prestato, trovandosi, peraltro, il RA CE detenuto all'epoca della costituzione della I.G.M. Riguardo al secondo profilo (relativo all'elemento psicologico del reato), si sono valutate le risultanze di altra indagine preliminare nei confronti dell'indagato, che nulla attengono ai reati contestati nel presente procedimento, operando una sorta di motivazione per relationem. Al riguardo, del tutto inconferente a fini di prova è il contenuto degli appunti sequestrati presso il figlio ES. Nessuna valenza indiziante può logicamente trarsi dal contenuto di 2 : un'annotazione rinvenuta in un quaderno arancione ("7.500 euro papà e 750 euro dati a papà"), che il Tribunale legge come uscite che la società I.G.M. abbia concesso al RA CE, quale effettivo dominus della società, potendo trattarsi, più verosimilmente, di elargizioni economiche che il figlio avrebbe concesso al padre. Inoltre, anche laddove la quantità di documenti rinvenuti nell'abitazione del RA ES relativi alla costituzione, alla vita e alle trasformazioni della I.G.M., deponessero nel senso ritenuto dal Tribunale che "i proprietari della compagine societaria non fossero i soggetti che via via si sono succeduti nella titolarità delle quote", l'ordinanza impugnata non spiega perché il RA ES avrebbe dovuto intestare fittiziamente ad altri la società I.G.M., pur essendo asseritamente il dominus, e ciò non abbia fatto invece per la ZA IO, società che il coindagato ha aperto proprio in pendenza del procedimento di prevenzione;
2) "illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e in relazione all'art. 12 quinques L. n. 356/1992 relativamente al capo g) della rubrica". In particolare, anche nel : presente caso l'illogicità motivazionale è ravvisabile nell'avere omesso il : Tribunale qualunque spiegazione del contributo concorsuale materiale e psicologico rispetto all'atto di compravendita con il quale si sarebbe realizzata la scissione tra gli effettivi domini del bene in questione LO e ES RA e i cc.dd. prestanome AR e IO AJ, posto che il - ricorrente anche in quella data (l'intestazione fittizia si sarebbe realizzata il 16/1/2009) era detenuto. Né valenza decisiva possono avere, ai fini della consumazione del reato, il ricorso "ad eventi precedenti e successivi al momento in cui il presunto reato sarebbe stato realizzato", tra cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia VI GA, all'epoca dei fatti anch'egli detenuto, e l'ulteriore cessione che la società Sicinvest s.r.l. avrebbe effettuato in data 5/7/2012 (e dunque in epoca successiva alla compravendita tra AFG e SICINVEST) a favore della I.G.M. Osserva poi come il Tribunale abbia omesso, altresì, di considerare che poco senso aveva una vendita parziale (gli 11/19) di un immobile (un vano cantinato) per sfuggire ad un'eventuale e futura misura di prevenzione (tanto che successivamente, nel novembre 2010 nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 134/2010, veniva sequestrata proprio la società AGF che era proprietaria di un box costruito in quel vano cantinato); 3) "illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e in relazione all'art. 12 quinques L. n. 356/1992 relativamente al capo i) della rubrica". Anche in questa vicenda si sottolinea come il ricorrente era detenuto all'atto dell'emissione degli assegni (per lo più intestati a componenti familiari 3 1 della famiglia RA), utilizzati per creare la provvista necessaria affinché il AJ AR, prestanome, potesse acquistare l'immobile. L'ordinanza impugnata presenta, quindi, carenza motivazionale non spiegando quali siano state le modalità attraverso le quali il ricorrente avrebbe incaricato il proprio figlio ES di commettere l'intestazione fittizia, ammesso che di tale reato si . tratti, considerato che il AJ risulta avere anche utilizzato per pagare l'immobile risorse "proprie" (prelevando illecitamente denaro dalle casse fallimentari della Kemonia di cui ai tempi era amministratore). Inoltre, se l'intento del AJ era quello di dissimulare un acquisto in favore del ricorrente, non avrebbe utilizzato assegni (peraltro anche circolari) direttamente riconducibili ai soggetti di cui si pretende di occultare l'effettiva titolarità del . bene. A conferma della realità dell'acquisto effettuato dal AJ il ricorrente cita il contenuto di una intercettazione, con la quale il Tribunale ha omesso di confrontarsi, dalla quale emergerebbe che l'acquirente ha utilizzato degli assegni all'insaputa dei RA (quelli che costoro avevano emesso a fini transattivi per l'estinzione del vecchio mutuo gravante sull'immobile ed il rifinanziamento dell'operazione che vedeva la costituzione di un nuovo mutuo per l'importo mancante) ed al fine di stipulare un atto di compravendita nel suo interesse. Infine, difetta qualunque elemento motivazionale sull'elemento soggettivo del reato, posto che all'epoca nei confronti del ricorrente venivano sequestrati numerosi altri beni anche di maggior valore, di cui si sarebbe certamente spogliato prima dell'immobile di via Jung qualora avesse avuto il sentore della futura ed imminente misura di prevenzione patrimoniale;
4) "illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. e in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1992". Il Tribunale del riesame ha omesso di dare conto delle ragioni che denotano, in termini di stretta attualità, l'ipotizzata condotta volta ad agevolare l'associazione mafiosa SA NO, non essendo sufficiente, a tal fine, il pregresso inserimento del ricorrente in tale compagine illecita, da cui non può farsi discendere una sorta di applicazione automatica dell'aggravante in parola. Peraltro, le condotte di intestazione fittizia sarebbero, semmai (ed in ipotesi) volte a conseguire un vantaggio economico di carattere personale o tutt'al più da apportare alla propria cerchia familiare. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è infondato. 1. 7 4 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso relativo all'intestazione fittizia a ES US e RI IG delle quote della società I.G.M. a r.I., va chiarito, anzitutto, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, talché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione (Sez. 2, sent. n. 2243 del 11/12/2013, Rv. 259822). Nel caso in esame, sono chiamati a rispondere di tale reato sia coloro ai quali sono state attribuite fittiziamente le quote della società I.G.M. (US ES e IG RI, rispettivamente padre e figlio), sia coloro nel cui interesse tale operazione di schermatura risulta effettuata (RA LO, RA ES e RA CE); la I.G.M. viene ritenuta, infatti, una società creata ad hoc per gestire il patrimonio immobiliare della famiglia mafiosa dei RA, strumentale ad una schermatura societaria volta ad eludere, in primis, l'applicazione di eventuali provvedimenti di prevenzione patrimoniale. In particolare, RA CE, per il tramite di RA ES, avrebbe dato vita alla I.G.M. al fine di occultare risorse illecite da lui accumulate nei suoi trascorsi mafiosi, sottraendole così ai vari provvedimenti di sequestro emessi - nell'ambito dell'applicazione di misure di prevenzione a carattere patrimoniale - che hanno colpito negli ultimi anni, secondo quanto precisato dallo stesso Tribunale, i diversi esponenti della famiglia.
1.2. Tanto premesso, risulta, pertanto, coerente e logica la lettura di "insieme" che il Tribunale del riesame opera degli elementi di investigazione raccolti, la quale, lungi dal sottrarsi dall'obbligo di motivare sulla esistenza della gravità indiziaria di una reale compartecipazione del ricorrente, è volta a dare maggiormente conto delle forme sotto cui essa si è presentata, alla luce proprio del contesto associativo, giudizialmente accertato, da cui muove la condotta illecita. L'esigenza di occultare la presenza del RA CE nella compagine sociale viene, dunque, logicamente dedotta dal Tribunale dalla necessità che aveva l'organizzazione di scongiurare il rischio di aggressione del bene che potenzialmente poteva derivare dai precedenti penali che lo avevano visto coinvolto. In proposito questa Corte ha chiarito che il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma 1, del d.l. n. 306/1992, può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio e ciò tanto più in considerazione del fatto che il 5 1 ' T RA CE annovera, per come precisato dal Tribunale, due condanne definitive per associazione a delinquere di stampo mafioso, in qualità di uomo d'onore di SA NO ("fino al maggio 1993" e "dal giugno 1993 e fino al gennaio 2008") ed è stato sottoposto a misura di prevenzione, dallo stesso in più occasioni violata. Inoltre, l'intraneità del ricorrente nell'associazione mafiosa di cui sopra ha trovato una conferma di "attualità" anche in quanto riferito da un recente collaboratore di giustizia, del quale il Tribunale del riesame ha puntualmente vagliato la credibilità anche in altro procedimento sempre a carico dell'odierno ricorrente e le cui affermazioni sono state riportate nell'ordinanza G cautelare (GA CE, con funzioni di capo del mandamento mafioso di Resuttana, nel quale è inserito il ricorrente con funzioni di vice). Di conseguenza, il riferimento operato dal Tribunale alla mafiosità del ricorrente ed agli interessi economici della famiglia RA non assurge a presupposto fattuale di una sorta di "colpa di autore" o di responsabilità di "posizione" dalla quale poi lo stesso Tribunale fa discendere per ciò solo la gravità indiziaria in ordine al delitto in contestazione, ma svolge una funzione di necessario antecedente che consente di dare una logica lettura alle operazioni negoziali oggetto di investigazione. Inoltre, rivela il probabile interesse che il ricorrente avesse a non risultare formalmente titolare di beni o di attività economiche allo scopo di evitare il rischio della sottoposizione ad ulteriori misure di prevenzione. Peraltro, sul punto, va altresì rilevato che il Tribunale del riesame lega l'appartenenza del ricorrente all'associazione SA NO e, dunque, l'interesse che aveva a non risultare soggetto a misure di prevenzione patrimoniale, alle ulteriori propalazioni rese dal collaboratore riguardo la figura del RA ES, figlio del ricorrente, indicato come soggetto volutamente reso estraneo all'associazione al fine di curare proprio gli interessi economici in nome e per conto del padre. Di conseguenza, i molteplici elementi di investigazione, puntualmente evocati dall'ordinanza impugnata (pagg. 5-8), dai quali il Tribunale ha desunto, sul piano della gravità indiziaria, che l'attribuzione a ES US e RI IG delle quote di capitale sociale della "I.G.M. s.r.l." (nella misura indicata in imputazione) sia opera del RA ES, si legano, sul piano concorsuale, alla figura del ricorrente in quanto istigatore morale della condotta materiale posta in essere dal figlio. Con la conseguenza che, a tali fini, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della compartecipazione nel reato, lo stato di detenzione del RA CE al momento dell'intestazione fittizia, posto che il conferimento al figlio del ruolo di "gestore" "dei soldi di suo padre" (cfr. dichiarazioni del GA) risponde, logicamente e per quanto affermato con cognizione diretta 6 į dal collaboratore, proprio al disegno di assicurare la continuità nella gestione e preservazione del patrimonio "familiare" in caso di arresto del ricorrente ("RA ES non è uomo d'onore, però suo padre l'ha voluto lasciare fuori, perché un domani in carcere, come si usa, lo lasciamo a lui fuori e lo aiutiamo a gestire i soldi, ha sempre gestito i soldi di suo padre"). Peraltro, il mero arresto nei confronti di un concorrente nel reato non costituisce una causa automatica di cessazione del vincolo criminoso, dovendosi accertare caso per caso se le vicende processuali dell'imputato abbiano determinato la risoluzione del legame volto alla realizzazione del delitto avuto di mira. E al riguardo, nessun elemento in tal senso è stato evocato dal ricorrente (cfr. Sez. 2, sent. n. 8027 del 13/11/2013, Rv. 258789, in tema di valutazione della permanenza del vincolo derivante dalla partecipazione ad una associazione mafiosa e nel senso che l'arresto o l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un affiliato non costituisce causa automatica di cessazione del vincolo associativo, dovendosi accertare caso per caso se le vicende processuali dell'imputato abbiano determinato la risoluzione del legame associativo).
1.3. Manifestamente infondata è poi la censura di avere valorizzato, ai fini del giudizio sulla gravità indiziaria, le risultanze di altro procedimento nei confronti dell'indagato che nulla attengono ai reati oggetto dell'odierna contestazione. Invero, il richiamo che il Tribunale opera, a proposito alla attendibilità del collaborante GA, all'ordinanza n. 1000/2014 assunta in data 13/1/2015 sempre nei confronti dell'indagato in altro procedimento, risulta poi trovare nel percorso argomentativo dei giudici del riesame un preciso riferimento nel contenuto dell'ordinanza cautelare, richiamata sul punto, nonché in un apprezzamento di rinnovazione autonoma del giudizio di positiva attendibilità. Peraltro, in tema di utilizzazione delle dichiarazioni rese in altri procedimenti penali, le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 238 cod. proc. pen. sono applicabili solo in sede dibattimentale, mentre le limitazioni da esse imposte non operano quando si tratti di valutazione da parte del Tribunale del riesame ai fini della verifica in ordine alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 stesso codice, i quali sono distinti dalle risultanze probatorie utilizzabili a seguito del dibattimento, sottoposte, quest'ultime, alla più rigorosa normativa di cui agli artt. 187 e seguenti di detto codice. (Sez. 1, sent. n. 4418 del 21/11/1991, Rv. 189025 e Sez. 3, sent. n. 49595 dell'1/12/2009, Rv. 245746). 7 1.4. Manifestamente infondato è anche il motivo con cui il ricorrente contesta la valenza probatoria della documentazione rinvenuta presso : l'abitazione del figlio ES che, a detta del Tribunale, dimostra la riconducibilità alla famiglia RA delle quote della società I.G.M. Al riguardo, va innanzitutto precisato che il ricorrente, dinanzi ad una puntuale rassegna, da parte del Tribunale, della valenza indiziante di tutta la documentazione sequestrata, ha incentrato le censure attinenti al giudizio sulla gravità indiziaria soltanto su una parte dei documenti sequestrati, omettendo peraltro di confrontarsi con la restante parte del compendio e con le ulteriori argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata sulla natura meramente formale dell'intestazione delle quote (pagg. 8-11). In tal caso, il motivo finisce per risultare aspecifico in quanto genericamente riferito alle fonti di prova, in assenza di alcun riferimento alla relativa pregnanza contenutistica. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Sez. 1, sent. n. 23308 del 18/11/2014, Rv. 263601).
1.5. Inoltre, altro profilo di inammissibilità della censura deriva dal fatto : che il ricorrente propone, sul punto, una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono, infatti, precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata che : l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (ex multis Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260). Peraltro, il Tribunale, con riferimenti puntuali ed esaustivi, ha specificatamente indicato tra gli elementi a carico non solo il complesso della documentazione sequestrata presso l'abitazione del figlio del ricorrente, ma anche il contenuto di alcune intercettazioni ambientali dalle quali emerge la evidente preoccupazione degli interlocutori della riconducibilità delle diverse operazioni negoziali che vedevano coinvolta la I.G.M. proprio alla famiglia RA e allo stesso ricorrente. Quanto alla documentazione, attenendo questa proprio alla costituzione, alla vita e alla trasformazione della società, è ragionevole la conclusione alla 8 quale pervenuto il Tribunale di ritenere che i proprietari di detta compagine non fossero coloro che via via si sono formalmente succeduti nella titolarità delle quote. Riguardo alle intercettazioni, sono state indicate quelle ambientali che vedono coinvolti rispettivamente l'ing. CC e l'avv. AJ (alcune eseguite presso il suo studio), dalle quali si ricava la riconducibilità ai RA delle diverse operazioni immobiliari che vedevano coinvolta la I.G.M. (acquisto di alcuni magazzini in via Corradini e vendita di box auto) e di come il legale fosse in affari sin dal 2003 con ES RA. E' stata, poi, anche indicata altra telefonata ambientale eseguita in carcere il 30/6/2014 che vede protagonista il ES RA nella realizzazione di trenta villette a schiera in località Marino, nella provincia di Roma che proprio la I.G.M. stava curando. .
1.6. Quanto, infine, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ultimo profilo di censura del primo motivo di ricorso, la difesa ne fonda l'esclusione sul rilievo che se realmente RA CE avesse agito con l'intenzione di sottrarre i beni dall'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, avrebbe evitato di intestare al figlio la ZA IO, società costituita nell'ottobre 2011. Come coerentemente affermato dal Tribunale del riesame, la circostanza "prova troppo", in quanto non è dimostrato che detta società sia riconducibile al RA CE o se si tratti di impresa realmente del figlio ES. In ogni caso, l'acquisizione di società schermo non è di per sé incompatibile con l'esistenza di altre attività imprenditoriali, soprattutto se si considera che la ZA IO è una piccola impresa individuale, a differenza invece di quella investigata, con forma societaria ed operante da tempo in modo diffuso sul mercato immobiliare. Pertanto, plausibile è l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui "con riferimento ad altre attività imprenditoriali i RA possano avere sentito l'esigenza di occultare la reale proprietà societaria, anche perché la ZA IO è sora nel 2011 e verosimilmente non aveva una solidità economica paragonabile a quella della I.G.M. s.r.l. già da molti anni operativa".
2. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di ricorso relativo all'intestazione fittizia alla società SICINVEST s.r.l. di una porzione di un vano cantinato (undici/diciannovesimi) sito a Palermo in via Corradini, acquistato dalla A.G.F. IO di RA LO e ES (capo g dell'imputazione f provvisoria). Il Tribunale ha, infatti, puntualmente specificato le fonti di prova dalle quali emerge la gravità indiziaria sulla riconducibilità dell'intera operazione 9 all'indagato, avendo fatto innanzitutto riferimento alle precise dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia GA CE, il quale ha indicato nel CE RA il soggetto che aveva l'effettiva disponibilità dei beni ceduti alla Sicinvest. Inoltre, ha specificatamente dato conto degli elementi fattuali e documentali dai quali emerge (ictu oculi) la natura fittizia dell'operazione, posto che la Sicinvest è divenuta proprietaria dell'immobile senza investire alcuna effettiva risorsa finanziaria. Inoltre, la finalità "elusiva" risulta confermata dal fatto che l'interposizione di Sicinvest ha consentito alla A.G.F. IO di RA LO e ES di sottrarre l'immobile al sequestro di prevenzione successivamente eseguito nei confronti di RA CE. Peraltro, va dato anche atto che l'accusa individua l'elemento finalistico dell'azione non solo nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ma anche in quella di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. Invero, tra le modalità con cui si è formata la provvista che ha consentito alla Sicinvest s.r.l. di acquistare dalla A.G.F. IO s.r.l. parte del locale, risultano utilizzate somme (pari a 135.000,00 euro) provenienti dal conto intestato al fallimento "Kemonia", di cui il curatore, l'avv. AJ, all'epoca anche legale rappresentante della Sicinvest s.r.l., si è appropriato (così riciclandosi o impiegandosi denaro provento del delitto di peculato. Nel senso che integra il delitto di peculato la condotta del curatore che si appropri dei beni di una società fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico, isolandoli dal patrimonio fallimentare e spostandoli dal luogo in cui sono custoditi al fine di poterli utilizzare "uti dominus", cfr. ex multis Sez. 6, sent. n. 37750 del 23/9/2010, Rv. 248600). Infine, a conferma della natura fittizia dell'operazione e della sua riconducibilità ai RA, il Tribunale evidenzia anche come i box acquisiti dalla Sicinvest siano stati da essa successivamente venduti e di come alcuni (quelli identificati ai sub 253 e sub 255) siano stati trasferiti proprio alla società I.G.M. a suo tempo rappresentata da ES US, ritenuto un prestanome del ricorrente. Il successivo trasferimento alla I.G.M. seppur post factum rispetto all'intestazione fittizia rivela la piena "circolarità" dell'operazione negoziale e ne avvalora, sul piano logico, la riconducibilità al ricorrente, indicato anche quale soggetto a cui “…. fa capo il patrimonio familiare illecitamente accumulato in virtù della lunga militanza in "cosa NO" e che più di ogni altro componente della famiglia aveva interesse alla fittizia attribuzione a terzi di quote societarie e di immobili" (pag. 17). 10 Quanto, poi, all'eccezione di estraneità del RA CE in ragione del suo stato detentivo, per come evidenziato nel primo paragrafo della motivazione, essa si rivela non decisiva, tenuto conto che la strategia elusiva e di schermatura dei beni riconducibili alla famiglia RA trova il suo antecedente, per come spiegato dal collaboratore, in una scelta "strategica" operata a monte (nel lontano 2003 si colloca l'inizio dei rapporti tra RA ed il AJ) da seguirsi proprio in caso di arresto, tanto che lo stesso GA ebbe a prendere parte direttamente all'affare in contestazione proprio nel periodo in cui era detenuto. Né decisiva risulta l'obiezione secondo cui se davvero RA avessero avuto intenzione di effettuare una intestazione fittizia alla Sicinvest s.r.l. avrebbero dismesso dalla A.F.G. l'intero locale di via Corradini e non solo gli undici/diciannovesimi. Al riguardo, il Tribunale, con motivazione plausibile, ha spiegato come l'interesse sotteso all'operazione non consistesse nella tutela in sé del vano cantinato, ma "nella salvaguardia, da eventuali sequestri, di quella parte di esso funzionale alla costruzione dei box in vista di una successiva vendita e, dunque, dell'ottenimento di consistenti profitti".
3. Infondato è il motivo di ricorso relativo alla simulazione della compravendita dell'appartamento sito in Palermo in via Guido Jung.
3.1. Innanzitutto, risulta ben delineata, anche per l'espressa declinazione contenuta nel capo di imputazione, la condotta ascrivibile al ricorrente, consistita "nel predisporre la provvista dell'assegno di cui alla lettere J) intestato alla propria figlia ED e negli assegni di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) addebitati sul conto corrente intestato alla propria nipote NN Di IA. Inoltre, il Tribunale risulta avere indicato gli elementi fattuali dai quali ha tratto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla natura fittizia della compravendita ed al coinvolgimento del ricorrente. Al riguardo, ha valorizzato sia l'utilizzo di assegni dei RA come mezzi di pagamento dell'immobile, logicamente rivelatore della riconducibilità dell'operazione ai medesimi, sia il contenuto di diverse intercettazioni ambientali captate nello studio dell'avv. AJ, quale prestanome della fittizia intestazione dell'appartamento, nel corso delle quali il legale manifesta la preoccupazione per fatto che gli inquirenti potessero accertare che l'appartamento era stato da lui acquistato utilizzando assegni dei RA, dimostrando così di essere pienamente consapevole della rilevanza penale della sua condotta, ma di contare sul fatto che il reato potesse estinguersi per prescrizione. 11 3.2. In tale contesto, quindi, non risultano decisive ad escludere la natura simulata della compravendita le diverse prospettazioni difensive, compiutamente disattese dal Tribunale, tenuto conto che la superficialità con cui ha agito il legale, il quale ha acconsentito da fungere da prestanome senza preoccuparsi della tracciabilità dei mezzi di pagamento utilizzati, non è elemento idoneo ad escludere la sussistenza del reato in esame, se si considera, invece, che tale modus operandi appare ben più ascrivibile alla sua spregiudicata leggerezza, posto che lo stesso si è appropriato di notevoli somme di denaro dal fallimento di cui era curatore, senza alcun autorizzazione del giudice delegato e per finalità del tutto estranee alla tutela degli interessi della massa fallimentare. Parimenti non decisiva si rivela, allo stato e nell'ambito delle valutazioni proprie della sede cautelare, la circostanza che una parte della provvista pari a 50.000,00 euro provenga da un assegno circolare emesso su indicazione del legale dalle casse del fallimento Kemonia, di cui era curatore, posto che anche la parte venditrice apparteneva, per come specificato dal Tribunale, alla famiglia RA che, dunque, ne ha ricavato un vantaggio economico. Né tantomeno risulta pregnante, ai fini dell'esclusione della gravità indiziaria, la lettura alternativa che del contenuto delle telefonate captate all'interno dello studio del professionista in data 9 e 10/3/2015 offre la difesa (nel senso di ricondurre a realità l'acquisto effettuato dal AJ). Innanzitutto, perché in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, sent. n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784). E sul punto si sono già evidenziate le molteplici rationes che rendono ben plausibile la lettura di tali propalazioni che il Tribunale opera nel senso contestato dall'accusa. Inoltre, la prospettazione alternativa risulta, allo stato, sfornita di certe basi contenutistiche, in quanto dalla stessa telefonata,cche avrebbe carattere "liberatorio", non risulta in modo certo quale sarebbe stata la destinazione degli assegni che il professionista deteneva per conto dei RA e se tali titoli, che paiono comunque essere stati rilasciati in favore di familiari del ricorrente e non direttamente al RA CE, fossero stati già utilizzati a garanzia della transazione intervenuta con la Banca per il rifinanziamento dei mutui concessi sull'immobile. 12 Non risultando affatto illogica la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici del riesame, essa risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.).
3.3. Quanto poi alla censura di estraneità sollevata in forza dello stato detentivo del ricorrente al momento della stipulazione dell'atto di compravendita, il Tribunale risulta avere valorizzato altre intercettazioni ambientali che confermano come dietro le diverse operazioni culminate nel perfezionamento delle varie intestazioni fittizie contestate vi fosse il RA CE, sebbene il soggetto che gestisse direttamente le operazioni fosse il RA ES. A conferma di tale assunto, il Tribunale cita anche una conversazione intervenuta tra l'avv. AJ e il collega Giandomenico Bondì, dalla quale emerge la preoccupazione che nutriva RA CE a causa del comportamento "spregiudicato" del figlio che operava continui prelevamenti dalle casse della società I.G.M., così esponendolo al duplice rischio di non poter terminare i lavori che erano stati commissionati all'impresa e, di conseguenza, di non poter ricevere alcun utile di esercizio. Il riferimento alla distribuzione degli utili di esercizio presuppone, infatti, l'assunzione della qualità di socio (occulto) e, dunque, conferma, sul piano logico-fattuale, la sussistenza dell'interesse del ricorrente alla conservazione del patrimonio familiare illecitamente accumulato in virtù della lunga militanza in SA NO. Inoltre, il riferimento che il Tribunale del riesame e le stesse imputazioni fanno ai "RA", si connota di materiale significato anche in virtù del contenuto di altre intercettazioni che il Tribunale cita a corredo della gravità indiziaria: da un lato assume rilievo la telefonata in cui l'ing. UC, altro professionista coinvolto nella vicenda, sottolinea il rischio che l'avv. AJ correva nel continuare ad avere rapporti con "i RA"; dall'altro, quella in cui l'avv. Giandomenico Bondì, nell'approntare una possibile linea difensiva a tutela del collega AJ, focalizza la necessità che il rapporto venga circoscritto al solo RA ES. E logica risulta, quindi, la conclusione raggiunta dal Tribunale laddove dall'esigenza di una delimitazione soggettiva dei rapporti al solo RA ES ne trae logicamente l'esistenza della consapevolezza che, invece, quel rapporto non fosse stato affatto bilaterale e che il RA CE fosse direttamente interessato e partecipe negli affari gestiti dal figlio. Del resto, a conferma di tale assunto, il Tribunale indica anche le dirette propalazione del collaboratore GA, il quale riconduce ad un'ottica "familiare" unitaria gli affari realizzati dal RA ES, così superandosi anche quella "delimitazione" temporale eccepita dalla difesa, posto che le cointeressenze tra 13 AJ ed i RA, per stessa ammissione del AJ, avevano avuto inizio nel lontano 2003. Resta, infine, una mera asserzione quella secondo cui l'operata simulazione sarebbe da escludere tenuto conto che all'epoca al ricorrente furono sequestrati anche altri beni di maggior valore, di cui si sarebbe certamente spogliato prima dell'immobile in contestazione se avesse avuto il sentore della futura ed imminente misura di prevenzione. Il sequestro di prevenzione, infatti, è stato effettuato a distanza di anni nel dicembre 2010 e riguarda soprattutto beni localizzati al di fuori della Sicilia (in Friuli Venezia Giulia), ubicazione che secondo l'accusa rispondeva all'esigenza di sfuggire ai controlli dell'autorità giudiziaria siciliana. Nel caso in esame, poi, la contestazione riguarda anche l'agevolazione alla commissione del delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen., considerato che, per come precisato dal Tribunale, gli investimenti operati nel tempo dai RA costituiscono reimpiego di capitali di illecita provenienza ovvero di capitali geneticamente viziati.
4. Manifestamente infondato risulta anche l'ultimo motivo di ricorso, avendo il Tribunale correttamente desunto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa dal ruolo rivestito dal ricorrente all'interno dell'organizzazione criminale denominata "SA NO", in forza dei due precedenti giudiziali connotati anche da irrevocabilità per la partecipazione a tale sodalizio (che ne "documentano un inserimento lungo un esteso arco temporale, ossia, quantomeno, dall'inizio del 1990 sino al gennaio del 2008) e dagli elementi di cui ai provvedimenti restrittivi anche recenti eseguiti nei suoi confronti sempre per il delitto di partecipazione a SA NO, che ne denotano l'attualità, anche per quanto specificatamente riferito dal collaboratore di giustizia VI GA che ha indicato il RA CE quale soggetto continuamente intraneo alla famiglia mafiosa dell'Acquasanta, evidenziando, per come già comprovato dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia (CE RA e TO LA), gli interessi che legavano la famiglia dei GA e quella dei NI agli investimenti immobiliari dei RA. Al cospetto di una così lunga militanza in SA NO del ricorrente, con un ruolo non marginale, coerente e logica risulta l'ordinanza impugnata allorché riconduce la commissione dei diversi reati di intestazione fittizia al fine di agevolare la suddetta associazione mafiosa, essendo plausibile che i beni da schermare siano stati acquisiti col patrimonio della mafia, frutto di quelle cointeressenze tra i RA, i GA e i NI di cui hanno riferito i 14 collaboratori, la cui matrice ed il comune denominatore era, appunto, l'appartenenza a SA NO. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di precisare che l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 Maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso, in quanto strumentale alla stessa conservazione e protezione del patrimonio che costituisce il substrato materiale su cui può contare l'associazione per perseguire i propri fini illeciti. In tal caso, infatti, le operazioni di schermatura risultano oggettivamente funzionali all'associazione criminale. Né l'aggravante può escludersi in ragione dell'eventuale sussistenza di un interesse patrimoniale facente capo alla singola cerchia familiare, sia perché non esclusivo e semmai concorrente in quanto volto a rafforzare la presenza proprio di quella cerchia all'interno del sodalizio di riferimento.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PLUG IL DICASS CANCELLIERE Claudia Planelli * 15