Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
La prescrizione dell'art. 238, comma primo, cod. proc. pen. che consente l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento, limitatamente alle prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, è applicabile soltanto in sede dibattimentale e non anche in sede di riesame ai fini della verifica da parte del Tribunale della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2009, n. 49595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49595 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1509
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 31679/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S., nato il (OMISSIS);
avverso Ordinanza del Tribunale di Palermo, emessa l'08/06/09;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per Inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Pietro Asta, difensore di fiducia del ricorrente, B.S..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa l'08/06/09 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di B.S. avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Sciacca in data 19/05/09, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del predetto B., indagato in ordine ai reati di cui all'art. 609 bis c.p. - respingeva il gravame previa riqualificazione del fatto contestato nell'ipotesi di cui all'art. 609 quater c.p., n.
2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che - essendo stato il fatto contestato a B.S.,
riqualificato ai sensi dell'art. 609 quater c.p., n.
2 - veniva meno la sussistenza dell'elemento obiettivo del reato de quo. Invero, il B. rivestendo la qualifica di dirigente scolastico dell'Istituto in esame e svolgendo in concreto tale funzione, non aveva la veste giuridica di soggetto, tutore cui erano affidate le due minori infrasedicenni, ritenute parti offese del reato in esame;
2. che erano inutilizzabili gli atti processuali appartenenti ad altri procedimenti penali, inseriti nel fascicolo del procedimento de quo, senza alcun provvedimento di acquisizione;
atti valutati dal Tribunale del Riesame ai fini della conferma della misura cautelare;
3. che la mancata trasmissione da parte del PM del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni audiovisive, effettuate fuori dai locali della Procura presso il Tribunale di Sciacca, rendeva inefficace l'ordinanza della misura cautelare ex art. 309 c.p.p., comma 10;
4. che non era stata valutata e motivata dal Tribunale la sussistenza dell'attenuante del fatto di minore entità in relazione al reato di cui all'art. 609 quater c.p.. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio dell'01/12/09, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Gip del Tribunale di Sciacca con ordinanza in data 19/05/09, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.S., quale dirigente dell'Istituto I.P.S.C.T. (con sede nel Comune di (OMISSIS)) perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, in danno di due alunne di detto Istituto (come individuate in atti), entrambi aventi un'età inferiore a 16 anni;
il tutto come contestato in fatto ed in diritto ai capi a) e b) della imputazione provvisoria. Il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, con ordinanza emessa l'08/06/09, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 609 quater c.p., n. 2, confermava la misura coercitiva della custodia in carcere. B.S. proponeva l'attuale ricorso per
Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame va affermato che il Tribunale di Palermo ha congruamente motivato in ordine sia alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari, ravvisate nel concreto pericolo del reiterarsi di ulteriori reati della stessa specie per cui si procedeva;
il tutto anche nell'ambito della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., 3 comma, come modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 2, comma 1, lett. a) bis, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
Per contro le censure dedotte nel ricorso - doglianze peraltro circoscritte nella sostanza ad eccezioni processuali o comunque in diritto senza contestazione specifica delle condotte materiali addebitate all'indagato, B.S. - sono infondate. In
particolare, per quanto attiene all'assunto difensivo secondo cui - essendo stato ravvisato nella fattispecie in esame la previsione legislativa di cui all'art. 609 bis quater c.p., comma 2, non sussisterebbe l'elemento obiettivo di detto reato poiché il B. esplicava la funzione di dirigente scolastico, si rileva che lo stesso è infondato.
Al riguardo va ribadito che in tema di atti sessuali con minore infrasedicenne, l'affidamento per ragioni di cura, educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, è configurabile anche quando il soggetto non sia l'insegnante della classe in cui è inserito il minore, ma appartenga alla stessa struttura scolastica con funzioni educative e di direzione del complesso medesimo, ricorrendo anche in questo caso il rapporto di affidamento contemplato dalla norma penale incriminatrice (vedi conforme Cass. Sez. 3^ Sent. n. 21815 del 05/06/07, rv 236735). Parimenti va disattesa l'ulteriore censura secondo cui sarebbero inutilizzabili i verbali di sommarie informazioni rese da altre alunne;
verbali appartenenti ad altro fascicolo e confluiti nel procedimento de quo.
All'uopo si ribadisce che, in tema di acquisizione di atti di altri procedimenti, le prescrizioni dell'art. 238 c.p.p., comma 1 (secondo cui l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale è ammesso, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento) sono applicabili solo in sede di dibattimentale. Consegue che le limitazioni da esse imposte non operano nel procedimento in materia di libertà, in sede di riesame, ai fini della verifica da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata vedi Cass. Sez. 6^ Sent. n. 3068 del 04/10/94, rv 199568; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1700 dell'11/08/93, rv 194462; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 4418 del 27/01/92, rv 189025). Per quanto attiene all'eccezione inerente alla mancata trasmissione al Tribunale del Riesame di Palermo del decreto del PM con cui si autorizzava ad eseguire le intercettazioni audiovisive (disposte dal Gip) presso il locale commissariato di PS, si osserva che la stessa non è pertinente e rilevante ai fini della validità dell'ordinanza de qua. Il Tribunale di Palermo ha esplicitamente escluso dalla sua valutazione le risultanze delle videoriprese contestate (vedi pag. 5 Ord. impugnata). In ordine, poi, alla censura relativa alla mancata applicazione dell'attenuante del fatto di minore gravità di cui all'art. 609 quater c.p., comma 4, si rileva che il Tribunale di Palermo, unitamente all'ordinanza genetica della misura della custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del 19/05/09 - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha indicato, anche se in modo implicito, le ragioni ostative all'applicazione di detta attenuante, ed ossia la riprovevole condotta del preside reiterata nel tempo in danno di alunne giovanissime aventi età inferiore a 16 anni;
con conseguente elevato rischio di danni psicologici. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da B.S.,
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009