Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, talché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione. (Nella specie, relativa all'intestazione di quote di società in favore di soggetto del tutto privo di capitali costitutivi nonchè di ogni capacità organizzativa e gestionale, la Corte ha affermato che anche l'essere socio effettivo di una società non osta alla configurazione della ipotesi criminosa).
Commentario • 1
- 1. Cosa è necessario per integrare il delitto di trasferimento fraudolento di valoriDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 settembre 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 512-bis) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, annullava il titolo cautelare in relazione al reato associativo (art. 416 bis cod. pen., capo a) ascritto a M. J. P. e confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. (capo Q), sostituendo la misura inflitta con quella degli arresti domiciliari. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il difensore dell'indagato impugnava il provvedimento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE NI - Presidente - del 11/12/2013
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2536
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 27927/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI AN, nato a [...] il [...], attualmente agli arresti domiciliari per questa causa, rappresentato e assistito dall'avv. Costarella FabriIO e dall'avv. D'Ascola Vincenzo Nico avverso l'ordinanza n. 304/2013 del Tribunale di Reggio Calabria in funIOne di giudice del riesame in data 12.04.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relaIOne svolta dal Consigliere Dott. Pellegrino Andrea;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Dott. Galli Massimo che ha chiesto il rigetto del ricorso nonché la discussione del difensore avv. D'Ascola che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 19.02.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria disponeva nei confronti di AI AN la misura cautelare della custodia in carcere in relaIOne alle seguenti incolpaIOni:
capo H): reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 quinquies conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (in Isca sullo Ionio il 30.01.2007);
capo I): reato di cui all'art. 81 cpv. c.p.., D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 quinquies conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 e L. n. 203 del 1991, art. 7 (in Isca sullo Ionio il 07.11.2006).
Secondo l'accusa, AI AN, in concorso con altre persone, al fine di eludere le disposiIOni di legge in materia di misure di prevenIOne patrimoniale, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, AQ RO e AQ IC RO:
a) soci occulti ed amministratori di fatto della GA CostruIOni s.r.l. sin dalla sua costituIOne, attribuivano in modo fittiIO la esclusiva titolarità formale delle quote sociali a AI AN, AR TO, CC NI AN, PI SI, OS AT e OP EN. Con l'aggravante dell'agevolaIOne dell'organizzaIOne mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare il locale degli AQ di Marina di Gioiosa Ionica (capo H);
b) soci occulti ed amministratori di fatto della Isca Dream s.r.l. sin dalla sua costituIOne, attribuivano in modo fittiIO la esclusiva titolarita' formale delle quote sociali a AI AN, AR TO, CC NI AN, e AQ NI.
Con l'aggravante dell'agevolaIOne dell'organizzaIOne mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare il locale degli AQ di Marina di Gioiosa Ionica (capo I).
1.1. Avverso la predetta ordinanza, AI AN proponeva ricorso per riesame chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la riforma dello stesso con applicaIOne di una misura meno afflittiva.
1.2. Con ordinanza in data 12.04.2013, il Tribunale di Reggio Calabria in funIOne di giudice del riesame, in parziale accoglimento del gravame, riformava l'ordinanza impugnata sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso per cassaIOne deducendo:
- motivo primo: violaIOne dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relaIOne agli artt. 125 e 273 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies;
- motivo secondo: violaIOne dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relaIOne agli artt. 125 e 273 c.p.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7. 2.1. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente lamenta come il Tribunale di Reggio Calabria abbia basato il giudiIO di gravita' indiziaria su un'interpretaIOne della fattispecie contestata non conforme al dato normativo con riferimento alla sussistenza dell'elemento materiale. A detta del ricorrente, sul presupposto che ai fini della configuraIOne del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, occorre che la condotta si sostanzi in un'attribuIOne fittizia e non in una mera gestione di fatto, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto dimostrare - e ciò non è avvenuto - che la quota di proprietà di AQ NI (cl. 1977), presunto intestatario fittiIO e nemmeno attinto da misura cautelare, fosse in realtà dovuta a conferimenti provenienti dall'omonima consorteria ed effettuati al fine di porre a riparo le somme di denaro dalla possibile applicaIOne di una misura di prevenIOne patrimoniale: da qui l'evidente illogicità di un costrutto che vede per un verso rispondere del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies colui che, secondo la stessa ordinanza, non sarebbe un prestanome ma un socio effettivo e, per altro verso, andare esente da ogni addebito colui che fungerebbe da trait d'union con la cosca e che avrebbe investito capitali e beni nelle società. Inoltre, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di motivaIOne circa la prova della consapevolezza del AI del fatto che la consorteria criminale denominata "cosca AQ" avrebbe inteso attribuire fittiziamente la titolarità di propri beni in capo all'AQ NI, restando tuttavia reale titolare dei cespiti patrimoniali conferiti traendo detto convincimento anche dai contenuti di conversaIOni intercettate a contenuto eteroaccusatorio non sottoposte a doveroso vaglio critico.
2.2. Con riferimento al secondo motivo, denuncia il ricorrente che la circostanza che l'impugnata ordinanza non avesse spiegato la consapevolezza del AI in ordine al ruolo di soci occulti degli AQ comporta, di conseguenza, anche un vuoto motivaIOnale sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non essendo stati dedotti gli elementi che hanno consentito al Tribunale di Reggio Calabria di affermare che l'attività di agevolaIOne da parte del AI è stata prestata in favore della consorteria mafiosa globalmente considerata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
4. Anzitutto è necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte delle decisioni adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi) ne' alcun potere di riconsideraIOne delle caratteristiche soggettive dell'indagato (ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate) trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicaIOne della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il controllo sulla motivaIOne della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità:
a) l'esposiIOne delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
b) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposiIOne, ossia la coerenza delle argomentaIOni rispetto al fine che le hanno determinate;
c) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass., Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992-dep. 26/05/1993, Verdelli ed altro, rv. 194203).
Con riguardo al tema dei limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutaIOne a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle consideraIOni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisiIOni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in consideraIOne, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuaIOne od un esame parcellizzato.
5. In diritto, va altresì preliminarmente rilevato come la L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies costituisca una fattispecie di reato a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuIOne fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposiIOni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenIOne patrimoniali (cfr. Cass., Sez. 1, 15/10/2003-dep. 11/11/2003, p.m. in proc. Fiorisi, rv. 226607). Lineamento essenziale della "figura criminis" di cui trattasi è, insomma, la consapevole determinaIOne - in qualsiasi forma realizzata - di una situaIOne di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzaIOne fraudolente normativamente descritta. Per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenIOne non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato -conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo.
6. L'impugnato provvedimento, invero, risulta intrinsecamente logico, coerente ai dati di causa, correttamente informato ai principi normativi e giurisprudenziali in materia, e dunque ben resiste alle censure formulate in questa sede di legittimità. Invero, lo stesso da conto degli esiti di complesse attività investigative condotte dalla competente DireIOne Distrettuale Antimafia che hanno consentito di far luce su un fenomeno di chiara matrice criminale riguardante gli investimenti nel settore della realizzaIOne e successiva vendita di complessi edilizi aventi destinaIOne turistico- residenziale ed avviati a partire dal 2005, prevalentemente lungo la costa ionica. Le organizzaIOni criminali hanno maturato la convinIOne di poter lucrare notevoli benefici - non solo economici - nel predetto settore e di poter inoltre ottenere il consenso sociale grazie alla creaIOne di nuova occupaIOne ed alle opportunità di investimento generate. Questa strategia ha visto la fattiva partecipaIOne di esponenti di vertice di importanti famiglie del territorio, come quelle dei TO e degli AQ che, per poter realizzare detta attività, hanno fatto leva non solo sulla forza propria dell'organizzaIOne criminale di appartenenza, ma anche sull'indispensabile ricorso a specifiche figure imprenditoriali e professionali senza le quali le organizzaIOni criminali mafiose, nonostante la loro notoria capacità di controllo del territorio, non avrebbero potuto avviare e portare avanti. Il contributo fornito da dette figure è avvenuto nella consapevolezza del contesto, teso a favorire le stesse organizzaIOni criminali: nella realizzaIOne di tale fine, un ruolo di primaria importanza hanno rivestito le attività di intestaIOne fittizia di beni ed aziende, con riferimento alle quali la reale signoria emerge in maniera chiara dalla congerie di ponderosi esiti investigativi di cui si da atto nel provvedimento impugnato.
Con motivaIOne congrua e priva di vizi, il Tribunale di Reggio Calabria evidenzia che, sebbene il fenomeno possa sembrare frutto della capacità imprenditoriale di determinati soggetti apparentemente estranei alle consorterie criminali, le indagini avevano ampiamente dimostrato l'esistenza di uno "sciagurato" connubio tra l'adduIOne di ingenti capitali dall'estero - che, allo stato, non trovano giustificaIOne se non in quella di far fare al denaro provento di attività illecite giri vorticosi ("psicopatici", come da espressione usata da uno degli indagati) - e la capacità delle organizzaIOni criminali di governare il territorio, attraverso l'acquisiIOne dei terreni ed il conseguimento, grazie ad iter amministrativi preferenziali e comunque compiacenti, dei necessari permessi per poter portare avanti l'attività e realizzare ingenti profitti. Invero - ritengono i giudici di merito - la forza motrice del fenomeno economico è conseguita non solo dall'arrivo di denaro contante dalla Spagna ma anche, e soprattutto, dall'accordo tra coloro che sono stati portatori delle capacità di sviluppare gli investimenti (garantendo la vendita degli immobili all'estero con una certa celerità) e gli esponenti della criminalità organizzata locale che hanno monopolizzato il settore, consentendo così solo a determinati compiacenti soggetti, ed a determinate condiIOni, la possibilità di poter partecipare alla realizzaIOne dei complessi immobiliari oggetto d'indagine. Per la maggior parte di questi ultimi, i finanziamenti sono pervenuti dalle società spagnole Fausdom s.l. e Italia EC Properties s.l. nonché dalla società italiana Bella Calabria 2005 s.r.l.; per il complesso immobiliare "Gioiello del Mare" i capitali esterni sono stati forniti dalla società irlandese V.F.I. Overseas Property e dai suoi soci, TZ RY e Velardo AN.
7. Va preliminarmente rilevato come l'addebito mosso all'odierno ricorrente sia di intestaIOne fittizia di beni, reato necessariamente concorsuale, del quale il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere nel concreto - allo stato ed a questi fini cautelari - tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi:
il AI ha, in piena coscienza e volontà, accettato l'intestaIOne di quote delle società GA CostruIOni s.r.l. e Isca Dream s.r.l., benché fosse privo, in proprio, sia dei capitali costitutivi che di ogni capacità organizzativa e gestionale, all'evidente fine di eludere possibili provvedimenti di prevenIOne di tipo ablativo, di fatto rimanendo del tutto estraneo a qualsiasi fase ed aspetto della vita delle predette società.
8. L'ordinanza impugnata, nella ricostruIOne fattuale, ben motiva in relaIOne all'accertata capacità di AQ RO di far lavorare alcuni soggetti nella costruIOne di case in corso di realizzaIOne per gli acquirenti stranieri. Ed ancora. Nel corso del colloquio in carcere del 19.04.2008, AQ RO spiegava allo IO AQ LV il meccanismo delle aIOni imbastite e l'ausilio fornito nella vendita degli immobili da due agenzie, mostrandosi ben addentro a tali dinamiche e facendo persino riferimento all'anticipo del 40% versato dalle società intermediarie ai costruttori secondo lo schema operativo di Bella Calabria 2005 s.r.l.; del resto, AQ RO, nel rappresentare la bontà dell'affare allo IO detenuto, affermava espressamente di aver costruito tramite "i ragazzi", immobili poi venduti da una delle predette agenzie. Il Tribunale, dopo aver evidenziato lo stretto collegamento tra la Italian EC Properties s.r.l. e la famiglia AQ, evidenzia il ruolo di subalternità dei prestanome - tra cui il AI - ricavandolo dal contenuto delle conversaIOni n. 10306 del 18.01.2011 e 10315 del 19.01.2011. Ma non solo. Il Tribunale evidenzia come la Isca Dream s.r.l. e la GA CostruIOni s.r.l. fossero state beneficiarie di somme di denaro da parte della Bella Calabria 2005 s.r.l. (quest'ultima a sua volta finanziata dalla Italian EC Properties s.l.) oltre che direttamente da quest'ultima (vedi accredito di Euro 600.000,00 del 13.02.2007 in favore della GA CostruIOni, solo apparentemente giustificato quale "anticipo su vendita immobiliare in Isca sullo Ionio", atteso che a quella data non sussisteva ancora alcun preliminare di vendita e la GA CostruIOni era stata costituita solo tredici giorni prima del bonifico): circostanze di fatto che inducevano il Tribunale a concludere che si era in presenza, non di somme provenienti da clienti stranieri, bensì di elargiIOni prive di concreta e legittima giustificaIOne sotto il profilo imprenditoriale e dalla provenienza occulta, se non illecita. A sostegno di tale valutaIOne si pone anche il comportamento del AI che, insieme ad altri, prende parte alla riunione con i soci di Bella Calabria 2005 s.r.l. in data 12.05.2010 presso l'Hotel Miramare di Gioiosa Ionica, nella disponibilità della famiglia AQ e con cui il AI è in diretto contatto telefonico (v. conv. n. 2272 del 12.05.2010 alle ore 10,20 in entrata sull'utenza di AQ RA ed in uscita dall'utenza di AI AN.
9. Il ricorrente ha contestato sotto il profilo oggettivo la ricorrenza della fattispecie in contestaIOne sostenendo che la partecipaIOne alle predette società sarebbe stata effettiva e non fittizia, tanto potendosi desumere, da una parte, dalla circostanza di aver effettivamente versato nelle casse sociali le quote di capitale di propria pertinenza e, dall'altra, dall'aver conferito alla Isca - in relaIOne al complesso immobiliare "Isca Calabretta" - parte dei terreni sui quali venne poi edificata la predetta struttura oltre al fatto di aver apportato in seguito alla costituIOne della società nuove risorse finanziarie con l'effettuaIOne di prestiti infruttiferi di discrete somme di denaro ammontanti a circa Euro 25.000,00, cui andrebbe ad aggiungersi il valore dei terreni pari ad Euro 55.000,00.
10. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il Tribunale di Reggio Calabria abbia sviluppato una linea argomentativa immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica riconoscendo come il materiale indiziario raccolto consentisse di ritenere la fondatezza dell'accusa.
Eloquenti e giustificative al riguardo sono le consideraIOni svolte dal Tribunale di Reggio Calabria a pag. 80 e ss. del provvedimento impugnato.
Condivisibili sono poi le argomentaIOni di diritto fatte proprie dai giudici del riesame secondo cui: a) sotto il profilo oggettivo:
- l'essere socio effettivo di una determinata società non osta alla configuraIOne della fattispecie oggetto d'incriminaIOne, nella misura in cui comunque altri soggetti, passibili di essere sottoposti a provvedimenti ablativi del patrimonio, rivestano all'interno della compagine sociale il ruolo di soci occulti;
- non è necessario accertare la sussistenza di un formale trasferimento giuridico di un bene attraverso un negoIO affetto da simulaIOne assoluta o relativa, essendo al contrario sufficiente dimostrare che il soggetto agente, trovandosi con il bene in un rapporto di signoria di fatto o di diritto, crei in qualsiasi forma la situaIOne di apparenza per cui risulti, ma solo fittiziamente, che ad esercitare tale signoria sul bene sia un altro soggetto, mentre in realtà il bene rimane nel suo esclusivo dominio. Ne consegue che l'attività del concorrente, si può estrinsecare:
- sia in capo al soggetto che risulti formalmente intestatario della quota, che nella realtà appartiene al socio occulto;
- sia in capo al soggetto che, essendo socio effettivo e non mero prestanome, accetta consapevolmente che nella sua società entri un soggetto come socio occulto attraverso la presenza di un prestanome;
b) sotto il profilo soggettivo:
- solo la totale inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, può assumere rilievo al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Invero, in piena sintonia con la ratio della disposiIOne in questione, la cui finalità è anche quella di contrastare l'infiltraIOne della criminalità organizzata nei gangli vitali dell'economia nonché l'illecita accumulaIOne da parte delle organizzaIOni malavitose di patrimoni di qualsiasi natura solo apparentemente nella titolarità di soggetti terzi, nell'ipotesi in cui si sussume l'intestaIOne fittizia di enti e/o società di capitali, non osta alla configurabilità del reato la circostanza che i soci formali coltivino un proprio interesse effettivo nella partecipaIOne alla vita della società o comunque mantengano presso di sè l'amministraIOne ordinaria dell'attività di impresa, se risulta dimostrata (come accaduto nella fattispecie) la compartecipaIOne allo svolgimento dell'attività di impresa stessa e, quindi, all'incameramento degli utili di soggetti che, in realtà, non avrebbero nessun titolo formale per rivendicare ed esercitare attivamente tali prerogative. Nè queste conclusioni possono essere messe nel nulla sulla base della rivendicata autonomia gestionale e decisionale nella conduIOne della attività d'impresa delle società Isca s.r.l. e GA CostruIOni s.r.l. fin dalla data della loro costituIOne: invero, detta autonomia risulta "inconciliabile" con il contenuto della conversaIOne telefonica (n. 5970) intervenuta in data 23.05.2008 tra l'altro socio CC NI AN, persona del tutto inesperta del settore immobiliare, e tale ON TE, nella quale il primo spiegava che i suoi "compari" (identificati grazie ad altre conversaIOni in AQ RO cl. 1960, AQ IC RO cl. 1949 ed AQ RA cl. 1977) gli avevano anticipato il nuovo affare da poter iniziare insieme a loro riguardante la realizzaIOne di complessi immobiliari da destinare agli "inglesi" che li avrebbero acquistati sulla carta, tanto che lui si era attivato subito nel reperire i terreni per costruire abitaIOni per gli inglesi avendogli i "compari" garantito la possibilità di avviare i lavori in breve tempo sulla base di una progettaIOne già esistente. Da qui l'evidente ed assolutamente condivisibile conclusione tratta dal Tribunale di Reggio Calabria che il AI, come del resto gli altri soci formali della Isca s.r.l. e della GA CostruIOni s.r.l., fosse pienamente consapevole che altri (e da lui perfettamente conosciuti) fossero i soggetti aventi un effettivo potere decisionale sulle scelte d'impresa.
11. Analoga conclusione di infondatezza si deve trarre in relaIOne alle censure mosse con riferimento alla contestata circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n.203 del 1991. Sul punto il Tribunale di Reggio Calabria, con motivaIOne immune da vizi logici, ha riconosciuto come la consapevolezza da parte del AI del ruolo di soci occulti assunti dagli AQ e della strumentalità della complessiva operaIOne di intestaIOne fittizia alla realizzaIOne di svariati complessi immobiliari a vocaIOne turistico-residenziale, solo apparentemente di proprietà di soggetti terzi ma in realtà ad appannaggio degli esponenti apicali della cosca di 'ndrangheta, fosse incontestabile nella misura in cui il ricorrente si era rappresentato che il proprio contributo ridondasse a vantaggio di tutta la consorteria.
I giudici del riesame danno inoltre piena contezza circa la loro adesione a quell'orientamento giurisprudenziale, peraltro condiviso da questo Collegio, secondo cui la contestata circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, abbia natura oggettiva, essendo sufficiente che il requisito del dolo specifico di "agevolaIOne" dell'attivita' dell'associaIOne mafiosa sussista in capo ad uno dei correi e che i restanti concorrenti siano messi nella possibilità di conoscere che "altri" perseguano il fine ultimo stigmatizzato dalla norma penale in parola (cfr., Cass., Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012-dep. 18/06/2012, Di Mauro, rv. 253114): circostanza aggravante che può trovare applicaIOne anche in relaIOne al delitto di trasferimento fraudolento di valori in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestaIOne ad altri, implementa la forza del sodaliIO di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posiIOne sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (cfr., Cass., Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012-dep. 08/03/2012, rv. 252282). 12. In conclusione, il proposto ricorso è infondato in quanto fondato su motivi che si risolvono nella sostanziale reiteraIOne di quelli già dedotti in sede di gravame e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funIOne tipica di critica puntuale avverso il provvedimento oggetto di ricorso (v., tra le tante, Cass., Sez. 5, n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Cass., Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, rv. 244181;
Cass., Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che, a fronte di un provvedimento di secondo grado che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduIOne di essi come motivi di ricorso per cassaIOne non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice dell'impugnaIOne di merito:
in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) che impone la esposiIOne delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass., Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009-dep. 14/05/2009, Arnone e altri, rv. 243838).
13. Alla pronuncia di rigetto consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014