Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 2243
CASS
Sentenza 11 dicembre 2013

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Il delitto di trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, talché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione. (Nella specie, relativa all'intestazione di quote di società in favore di soggetto del tutto privo di capitali costitutivi nonchè di ogni capacità organizzativa e gestionale, la Corte ha affermato che anche l'essere socio effettivo di una società non osta alla configurazione della ipotesi criminosa).

Commentario1

  • 1Cosa è necessario per integrare il delitto di trasferimento fraudolento di valori
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 settembre 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 512-bis) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, in riforma dell'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, annullava il titolo cautelare in relazione al reato associativo (art. 416 bis cod. pen., capo a) ascritto a M. J. P. e confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. (capo Q), sostituendo la misura inflitta con quella degli arresti domiciliari. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Il difensore dell'indagato impugnava il provvedimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 2243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2243
Data del deposito : 11 dicembre 2013

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