Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
È configurabile il tentativo del delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 617-quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Se l'intercettazione del dato informatico avviene, il reato di cui all'art. 617-quinquies resta assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell'intercettazione, in uno dei modi che realizzano l'alterazione nel funzionamento o comunque l'intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell'art. 640-ter (Sez. 5, 42183/2021). L'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazione informatiche (art. 617-quater) presuppone la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione (art. 617-quinquies); e se è possibile la installazione senza l'intercettazione, non è possibile che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2011, n. 40035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40035 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 14/10/2011
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2345
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 11280/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA UD e SA LA AN;
avverso la sentenza 17.11.10 della Corte d'Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udita la difesa - Avv. Faranda Furio -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui ai ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 17.11.10 la Corte d'Appello di Bologna confermava la condanna emessa il 13.2.08 all'esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Modena nei confronti di EA UD e SA LA AN per i delitti di tentata falsificazione di carte bancomat e di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di tentata installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni informatiche o telematiche.
Questi, in sintesi, i fatti accertati in sede di merito: a seguito di perquisizione dell'auto su cui viaggiavano, al EA e al SA (di nazionalità rumena) erano sequestrati, fra l'altro, un PC portatile, un frontalino in rame per alloggiamento di tessere bancomat, schede telefoniche, svariati caricabatteria, nastro isolante, un foglietto di carta contenente gli indirizzi di istituti di credito di Modena e provincia;
nel PC erano memorizzate diverse ore di filmati prodotti da microcamere poste al di sopra di sportelli bancomat, documenti contenenti codici di carte bancomat e di carte di credito e programmi idonei alla lettura di carte con banda magnetica. Ricorrevano personalmente il EA e il SA con separati ricorsi di identico contenuto contro detta sentenza, di cui chiedevano l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) la strumentazione sequestrata ai ricorrenti non era idonea a realizzare la clonazione di carte bancomat o di carte di credito, mancando un dispositivo tale da perfezionare il passaggio del dato captato alla carta magnetica vergine;
b) nel materiale sequestrato mancavano fissanti idonei ad installare un frontalino ad uno sportello bancomat, non ricordando i ricorrenti che vi fossero nei reperti anche due cinte biadesive, sebbene se ne facesse esplicita menzione nel verbale di perquisizione e sequestro;
inoltre, il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni informatiche o telematiche non era configurabile nella mera forma tentata;
c) non vi erano gli estremi del contestato concorso di persone, a tal fine non bastando il mero fatto che i ricorrenti viaggiassero sulla stessa autovettura al momento della perquisizione dell'abitacolo da parte della Polstrada di Modena;
la pena era comunque troppo severa;
d) mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella verifica dell'idoneità di tutti i codici di attività trovati in possesso dei ricorrenti, essendo stato compiuto un accertamento tecnico irripetibile sui telefoni in sequestro e non anche sugli altri materiali;
e) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
1 - Osserva questa S.C. che il motivo che precede sub a) è meramente assertivo e generico, perché non confuta specificamente le considerazioni a riguardo già svolte dai giudici del merito, che hanno desunto la concreta ed effettiva idoneità del materiale sequestrato dall'essere i ricorrenti in possesso di carte donate e di indirizzi di sportelli bancomat di Modena e zone limitrofe, nonché dalla verifica effettuata dalla Polizia postale, vale a dire da organo provvisto di specifiche competenze a riguardo, oltre che dal rilievo che nel PC e nella memory card vi erano filmati registrati da microcamere poste al di sopra degli sportelli bancari e programmi per l'elaborazione dei codici, mentre nelle bande magneti che delle carte di credito erano impressi codici di carte già donate. A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581, lett. c) - il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n.
19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).
2 - Il motivo che precede sub b) - nella parte in cui nega che nel materiale sequestrato vi fossero anche due cinte biadesive idonee a fissare un frontalino a sportelli bancomat (pur ammettendo i ricorrenti che se ne faceva esplicita menzione nel verbale di perquisizione e sequestro) - si colloca all'esterno del novero delle censure spendibili ex art. 606 c.p.p., perché sostanzialmente sollecita una nuova lettura in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, operazione ovviamente preclusa in sede di legittimità.
Laddove, invece, contesta la configurabilità del tentativo in relazione al delitto p. e p. ex art. 617 quinquies c.p., la doglianza trascura - senza addurre ragioni contrarie - che la giurisprudenza di questa S.C. da lungo tempo ammette in linea di principio la configurabilità del tentativo rispetto ai delitti di pericolo (cfr., ad es., Cass. Sez. 6^ n. 4169 del 13.2.95, dep. 19.4.95).
3 - Il motivo che precede sub c) è generico nella parte in cui lamenta l'eccessività della pena e manifestamente infondato laddove nega gli estremi del concorso di persone per il solo fatto che i ricorrenti viaggiassero sulla stessa autovettura al momento della perquisizione dell'abitacolo da parte della Polstrada: in realtà il concorso ex art. 110 c.p. è stato ravvisato non soltanto perché il EA e il SA viaggiavano sulla stessa auto su cui era caricato il materiale oggetto di sequestro, ma anche perché il EA era nel diretto possesso di codici e di carte donate - al punto da affrettarsi a rompere, alla vista della polizia, due schede in suo possesso- e il SA deteneva nel proprio trolley il frontale e il personal computer che dovevano servire alla clonazione;
ad entrambi, poi, correttamente è stata attribuita la detenzione di tutti gli altri materiali sopra descritti, contenuti in una borsa, in quanto collegati funzionalmente agli altri rinvenuti.
4 - Il motivo che precede sub d) è infondato sotto due profili. Sotto un primo, perché non si è in presenza di una violazione del diritto alla prova spendibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), che ricorre soltanto quando la parte ne abbia fatto richiesta limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 2, vale a dire di prove a discarico tempestivamente dedotte nella fase degli atti introduttivi al dibattimento. Dunque, il caso non ricorre ove il mezzo di prova sia stato sollecitato attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 603 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 26085 del 16.6.05, dep. 14.7.05, rv. 231753, Ziu;
Cass. Sez. 4^ n. 45998 del 29.9.03, dep. 28.11.03, rv. 227369, Collina;
Cass. Sez. 1^ n. 4177 del 27.10.03, dep. 4.2.04, Balsano e altri;
Cass. Sez. 6^ n. 33105 dell'8.7.03, dep. 5.8.03, rv. 226534, Pacor;
Cass. Sez. 6^ n. 12539 del 12.10.2000, dep. 1.2.2000, rv. 218171, Porcacchia).
Sotto un secondo profilo, la censura dimentica che nel caso di specie il processo era stato celebrato con rito abbreviato e che, fin dal celebre arrè t delle Sezioni Unite n. 930 del 13.12.95, dep. 29.1.96, rv. 203427, Clarke (seguito da uniforme giurisprudenza, fra cui - ad es. - Cass. Sez. 1^ n. 7246 del 5.3.99, dep. 8.6.99, rv. 213702, Brollo), questa Corte Suprema ha statuito che nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 3; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa della parte in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, ha definitivamente rinunciato al diritto alla prova.
Si veda ancora, da ultimo e più di recente, Cass. Sez. 2^ n. 3609 del 18.1.2011, dep. 1.2.2011, che ha ribadito che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, esclude tuttavia che l'imputato abbia diritto di chiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e che il giudice abbia un corrispondente obbligo di motivare il diniego di tale richiesta.
5 - Anche il motivo che precede sub e) è generico perché - a fronte delle specifiche considerazioni svolte dai giudici del merito in ordine a comportamento processuale e precedenti degli imputati, nonché ad obiettiva gravità dei fatti in quanto sintomatici di inserimento in strutture organizzate e professionalmente dedite alla tipologia di reati de quibus - i ricorrenti non chiariscono in base a quali parametri avrebbero meritato un più clemente trattamento sanzionatorio.
6 - In conclusione, i ricorsi vanno rigettati. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011