Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2014, n. 3412
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Sentenza 16 ottobre 2014

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In tema di tutela delle aree protette, il rilascio da parte dell'Ente Parco di parere favorevole all'approvazione di un Piano di Assestamento Forestale (PAF), per la sua natura di atto a carattere generale, non esclude la necessità che ogni taglio boschivo sia preceduto da uno specifico nulla osta dell'Ente medesimo, finalizzato a verificare la conformità fra il singolo intervento richiesto e le disposizioni del piano, la cui violazione integra il reato di cui all'art. 30 della legge 394 del 1991. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il responsabile del taglio abusivo non può invocare la buona fede per aver agito nella erronea convinzione che, in base alla normativa regionale, l'autorizzazione dell'Ente Parco era già stata acquisita in sede di approvazione del PAF).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2014, n. 3412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3412
    Data del deposito : 16 ottobre 2014

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