Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di tutela delle aree protette, il rilascio da parte dell'Ente Parco di parere favorevole all'approvazione di un Piano di Assestamento Forestale (PAF), per la sua natura di atto a carattere generale, non esclude la necessità che ogni taglio boschivo sia preceduto da uno specifico nulla osta dell'Ente medesimo, finalizzato a verificare la conformità fra il singolo intervento richiesto e le disposizioni del piano, la cui violazione integra il reato di cui all'art. 30 della legge 394 del 1991. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il responsabile del taglio abusivo non può invocare la buona fede per aver agito nella erronea convinzione che, in base alla normativa regionale, l'autorizzazione dell'Ente Parco era già stata acquisita in sede di approvazione del PAF).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2014, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 16/10/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 3277
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 18784/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU AN nato il [...];
avverso l'ordinanza del 7.4.2014 del Tribunale di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sost.proc.gen. Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Barbato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 7.4.2014, in accoglimento dell'appello del P.M. di Vallo della Lucania avverso il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania il 19.2.2014, con cui era stata rigettata la richiesta di sequestro preventivo di aree boscate individuate nel PAF (piano di assestamento forestale) del Comune di Rofrano, disponeva il sequestro preventivo di dette aree.
Premetteva il Tribunale che, in forza di contratto stipulato con il Comune di Rofrano, rappresentato dall'indagato TU AN, l'impresa boschiva di IO GI aveva dato inizio al taglio di alberi di alto fusto nella sezione 9 del PAF e si accingeva ad effettuarlo anche nelle sezioni 11 e 19, senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Ente Parco nazionale del Cilento (come richiesto dalla L. n. 394 del 1991, art. 13, comma 1). Con provvedimento in data 6.2.2014 il GIP aveva rigettato la richiesta del P.M. di convalida del sequestro effettuato dalla p.g. e di emissione di decreto di sequestro preventivo, ritenendo insussistente il fumus del reato di cui alla L. n. 394 del 1991, art. 30, comma 1, dal momento che il PAF del Comune di Rofrano era stato approvato dalla Regione Campania il 9.2.2007 sulla base di parere favorevole dell'Ente Parco in data 15.2.2006; essendo stato tale parere espresso già in via preventiva, non era necessario, secondo il GIP, il nulla osta previsto dalla L. n. 394 del 1991, art. 13, comma 1. Tanto premesso e dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, riteneva il Tribunale fondato l'appello del P.M..
Come evidenziato anche nelle note dell'Ente Parco nazionale del Cilento del 24.1.2014 e 7.2.2014, il parere espresso in via preventiva non esclude la necessità di nulla osta in ordine a quanto previsto, in modo dettagliato, soltanto nei progetti di taglio;
inoltre il taglio previsto nel PAF, approvato dalla Regione, poteva essere in contrasto, anche solo per modalità e tempi, con le norme sopravvenute contenute nel Piano del Parco e del relativo regolamento.
Ricorreva, quindi, sia il fumus del reato ipotizzato che il periculum in mora (dovendosi impedire il taglio di altri alberi).
2. Ricorre per cassazione TU AN, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione alla L. n. 394 del 1991, art. 13, ed alla L.R. n. 11 del 1996, art. 22, nonché
la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Come evidenziato nella memoria, depositata all'udienza del 7.4.2014, e come emergeva dalla documentazione agli atti, l'intervento operato dalla ditta boschiva del IO era perfettamente legittimo, essendo stato il nulla osta del Parco Nazionale del Cilento reso ai sensi della L.R. n. 11 del 1996, art. 22, che richiama espressamente la L. n. 394 del 1991. Con la L. n. 394 del 1991, lo Stato ha dettato la disciplina ed i principi direttivi in relazione alle aree protette nazionali e la Regione Campania con la L. n. 11 del 1996, ha adeguato la propria normativa a quella nazionale in tema di interventi di bonifica, forestazione e riforestazione e quindi del taglio di alberi. L'iter previsto dalla L.R. in questione è stato perfettamente rispettato ed in particolare prima dell'approvazione del PAF è stato acquisito il parere favorevole dell'Ente Parco (n. 1665 del 15.2.2006). L'intervento di taglio di alberi, previsto dal contratto con l'impresa boschiva IO, non richiedeva quindi alcun ulteriore nulla osta.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, poi, i tagli di alberi indicati nel PAF non sono affatto generici, ma specifici e dettagliati;
costituisce inoltre una mera ipotesi che l'approvazione del PAF possa essere in contrasto con le norme sopravvenute, contenute nel piano o nel regolamento del Parco.
Non ricorre l'ipotizzata violazione neppure sotto il profilo soggettivo, essendo l'indagato convinto dell'esistenza dell'autorizzazione dell'Ente Parco.
Non sussistendo, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il fumus del reato, il sequestro preventivo deve ritenersi illegittimo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Risulta pacificamente, in punto di fatto, che a) il Comune di Rofrano, rappresentato dall'indagato TU, stipulava, in data 18.7.2013, con l'impresa boschiva di IO GI, contratto per il taglio di alberi di alto fusto da eseguirsi all'interno della sezione 9 del PAF (piano di assestamento forestale) ed anche delle sezioni 11 e 19; b) il PAF del Comune di Rofrano era stato approvato in data 9.2.2007 dalla Regione Campania sulla base di parere favorevole dell'Ente Parco del Cilento, reso il 15.2.2006; c) il taglio di alberi di alto fusto di cui al contratto con l'impresa IO non era stato preceduto da nulla osta dell'Ente Parco. Tanto premesso va verificato se, come assume il ricorrente (e come del resto già sostenuto dal GIP che aveva rigettato la richiesta di convalida del sequestro operato dalla p.g.) il rilascio, in via preventiva, del parere dell'Ente Parco in relazione al PAF debba ritenersi "sufficiente", con conseguente non configurabilità del fumus del reato previsto dalla L. n. 394 del 1991, art. 30, comma 1. 3. A norma della L. n. 394 del 1991, art. 13, "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta".
Ed il mancato conseguimento del nulla osta dell'Ente Parco, in relazione ad opere effettuate nell'ambito dello stesso, è sanzionato dalla L. n. 394 del 1991, art. 30. Secondo il ricorrente la disciplina dettata dalla legge statale va "affiancata" a quella contenuta nella L.R. Campania 7 maggio 1996, n. 11, art. 22 allegato 2, all. B, che prevede: "Per i boschi di alto fusto, ricadenti in aree protette ex L. n. 394 del 1991, si applica la seguente normativa:i Piani di assestamento forestale prima di essere approvati dalla Giunta Regionale dovranno acquisire il parere favorevole degli organi istituzionali preposti alla gestione;
b) i progetti di taglio non regolati da un Piano di Assestamento forestale devono conseguire analogo parere favorevole prima del rilascio dell'autorizzazione".
Si assume, cioè, pur riconoscendosi che, sotto l'aspetto ambientale, boschi e foreste costituiscono un bene giuridico di valore primario ed assoluto, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, che "spetta allo Stato emanare le linee guida in materia di ambiente ed alle Regioni definire le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale, nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e revisione dei piani forestali" (pag. 6 ricorso).
3.1. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 214 del 6.5.2008, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della L.R. Emilia e Romagna 1 giugno 2006, art. 5, per violazione dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. s), ha affermato: "Il perseguimento di finalità di tutela ambientale da parte del legislatore regionale può ammettersi solo ove sia un effetto indiretto e marginale della disciplina adottata dalla Regione nell'esercizio di una propria legittima competenza e comunque non si ponga in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che proteggono l'ambiente. La disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato costituisce, infatti, un limite alla disciplina per le Regioni e le Province autonome, le quali non possono in alcun modo derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, neppure per disporre una più rigorosa disciplina, spettando alla legislazione statale di tener conto degli altri interessi costituzionalmente rilevanti contrapposti alla tutela dell'ambiente. Pertanto, la norma regionale, che ha per oggetto diretto e specifico la tutela dell'ambiente, si pone in violazione di tali principi in evidente contrasto con quanto statuito dal legislatore statale". Perfino in materia urbanistica-edilizia con la sentenza n. 303/2003 la Corte Costituzionale ha affermato che "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia" e che "costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione". Le leggi Regionali, quindi, devono (ex art. 117 Cost., anche come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e quindi in ogni caso devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi (Corte Cost. sent. n. 187/1997; Cons. giust. amm. Reg. Sic. 28.2.1995 n. 73; Cass. sez. 3 9.12.2004, Garufi;
Cass. sez. 3, 11.1.2002, Castiglia;
Cass. sez. 3 n. 2017 del 25.10.2007, Giangrasso).
Anche di recente è stato ribadito che, in materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia, la relativa legislazione deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi (Cass. pen. sez. 3 n. 28560 del 26.3.2014). A maggior ragione tali principi valgono in una materia come quella della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" riservata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117 Cost., comma 2, lett. s)).
3.2. Secondo l'interpretazione prospettata dal ricorrente, la L.R. Campania n. 11 del 1996, finirebbe per derogare alla normativa statale che prevede, come si è visto, che, per ogni intervento da eseguirsi in aree protette, sia richiesto il nulla osta dell'Ente Parco (L. n. 394 del 1991, art. 13). Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente Parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio (cfr. ex multis Cass. sez. 3 n. 12917 del 13.10.1998; Cass. sez. 3 n. 83 del 23.11.1999, Cass. sez. 3 n. 26863 del 30.5.2005; Cass. sez. 3 n. 33966 del 12.7.2006). Una volta reso il parere in via preventiva in ordine al Piano di assestamento Forestale che, per sua natura, non può che avere carattere generale, l'Ente Parco, secondo l'assunto del ricorrente, verrebbe per così dire "espropriato" di ogni potere di controllo sui singoli, specifici interventi di taglio di alberi di alto fusto. Eppure, secondo quanto segnalato nelle note dell'Ente Parco, già richiamate dal Tribunale, "Solo un progetto dettagliato, consente, infatti, di evidenziare gli estremi utili a verificare la possibilità di aprire eventuali piste di esbosco, le reali strutture di soprassuolo boscato presenti e la effettiva biomassa esistente, la loro adeguatezza al prelievo legnoso previsto e progettato e, in generale, la conformità di taglio con le previsioni del Piano del Parco, in ragione della zonizzazione dell'intervento e dei criteri di gestione forestale sostenibile e di conservazione della biodiversità di cui agli artt. 8, 12 e 13 della Norme di Attuazione" (cfr. Nota n. 1985 del 7.2.2014). Come ha anche sottolineato il Tribunale, un controllo "attuale" e "specifico" (possibile solo in presenza di un dettagliato progetto di taglio) è ancor più necessario ove l'intervento venga ad essere eseguito a distanza di anni dalla approvazione del PAF e quindi in presenza di mutate condizioni fattuali o normativa regolamentare sopravvenuta.
3.3. Ma, a ben vedere, ricorrendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata secondo quanto in precedenza evidenziato, la normativa regionale non esclude la necessità del nulla osta dell'Ente Parco per il taglio di alberi di alto fusto all'interno di aree, in riferimento alle quali sia stato approvato un Piano di assestamento Forestale.
La L.R. n. 11 del 1996, art. 22, è inserito nel Capo 2 (Boschi di proprietà di Comuni ed Enti), allegato 2, allegato B - Taglio di Boschi - Norme per il taglio e interventi di bonifica montana, di forestazione e riforestazione. Tale capo prevede che "Il comune o l'ente che intende tagliare un bosco di sua proprietà deve farne istanza entro il 1 marzo alla Comunità montana o all'Amministrazione Provinciale" (art. 4), la necessità di Parere del Settore tecnico (art. 5), l'Autorizzazione dell'Ente delegato (art. 6) e, soprattutto, il Progetto di taglio (art. 7) che deve essere deve essere costituito dai seguenti elaborati: "1) relazione, nella quale sono indicati, tra l'altro, i riferimenti necessari per la determinazione dell'entità del prelievo ed il tipo di intervento da realizzare;
2) piedilista di martellata, per i boschi d'alto fusto e per le matricine dei cedui;
3) aree di saggio con l'esatta individuazione e quantificazione della superficie di riferimento, per i boschi cedui;
4) raggruppamento delle piante martellate distinte per classi diametriche e per specie con la indicazione per ciascuna classe diametrica, dell'altezza media stimata o misurata;
5) determinazione della massa legnosa ricavabile dal lotto boschivo, distinta per assortimenti;
6) corografia al 25.000 con ivi riportate le piste di esbosco esistenti e quella che eventualmente si ritiene di dover costruire in quanto già autorizzate nella istruttoria della domanda;
7) analisi per la determinazione del prezzo di macchiatico di ciascun assortimento di cui al n. 5; 8) stima del lotto sulla base degli elementi di cui ai punti 5), 6) e 7); 9) verbale di individuazione, assegno e stima;
10) capitolato d'oneri". È la stessa legge regionale a prevedere, quindi, che, pur in presenza di un PAF regolarmente approvato, il Comune che intenda tagliare un bosco di sua proprietà richieda le necessarie autorizzazioni ed adotti un progetto di taglio dettagliato. E tale progetto non può che essere sottoposto al nulla osta dell'Ente Parco.
Risultando pacificamente che il taglio effettuato dall'impresa IO, a seguito di contratto con il Comune di Rofrano, era sprovvisto del nulla osta, deve ritenersi sussistente, come correttamente ha rilevato il Tribunale, il fumus del reato ipotizzato (art. 30 comma 1 L. 394/91).
4. In ordine all'elemento psicologico, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, non menzionando l'art. 321 c.p.p., gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro e non potendosi ritenere applicabile l'art. 273 c.p.p., (dettato per le misure cautelari personali e non richiamato per quelle reali), ai fini dell'adozione del sequestro è sufficiente la presenza del fumus boni iuris e cioè
l'ipotizzabilità in astratto del reato (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1 n. 2396 del 25.3.1997). Sicché "il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale" (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 6 n. 10618 del 23.2.2010;
conf. sez. 1 n. 15298 del 4.4.2006). Anche la parte minoritaria della giurisprudenza che "valorizza" l'elemento psicologico, assume che, nella valutazione del fumus commissi delicti, possa rilevare l'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, sempre che sia di "immediata evidenza" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 2808 del 2.10.2008).
5. Peraltro non può neppure essere invocata la "buona fede" per avere l'indagato agito nel convincimento che l'autorizzazione dell'Ente Parco fosse stata già acquisita in sede di approvazione del PAF.
A parte il fatto che la normativa statale non era neppure, come si è visto, "contraddetta" da quella regionale, è pacifico che l'errore di diritto scusabile, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 24.3.1998, sia configurabile solo se incolpevole a cagione della sua inevitabilità. Secondo le sezioni unite di questa Corte "Per il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qual volta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto" (cfr. Cass. pen. sez. un, 18.7.1994 n. 8154). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall'errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi da mero errore di interpretazione che diviene scusabile quando è determinato da un atto della p.a. o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante da cui l'agente tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 4951 del 17.12.1999; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 28397 del 16.4.2004; sez. 3 n. 4991 del 4.11.2009; sez. 6 n. 6991 del 25.1.2011).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015