Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 1
Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il D.L.. 27 giugno 1985 n. 312 conv. in legge 8 agosto 1985 n. 431, sia la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), in quanto le due discipline concorrono. Infatti la istituzione del parco regionale non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1999, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA CAVA PASQUALE Presidente del 23/11/1999
1. Dott. TERESI ALFREDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA " N. 03887/1999
3. Dott. CECCHERINI ALDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI ALFREDO MARIA " N. 13117/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SA NT n. il 15.08.1941;
avverso sentenza del 17.12.1998 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CECCHERINI ALDO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. DE NUNZIO, che ha concluso per A.S.R. per prescrizione art. 20 legge 47/82 e 74/74 - A.S.R. per concessione in sanatoria art. 20 legge 47/85, rigetto nel reato.
Udito il difensore Avv.to BARBIERI NI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 dicembre 1997, il Pretore di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, ha condannato NI De OS alla pena di giorni dieci di arresto e L. 10.000.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa, ed ha ordinato la demolizione dell'opera abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi. L'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 20 lett. b l. 20 marzo 1985 n. 47 e 20 l. n.64 del 1974, e agli artt. 6 e 30 l. 6 dicembre 1991 n. 394, unificati dal vincolo della continuazione, per fatti accertati in Cusano Mutri in data 4 e 8 novembre 1996.
Contro questa sentenza l'imputato ed il Pubblico Ministero hanno proposto appello, e la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 - 31 dicembre 1998, ha respinto l'appello dell'imputato, e accogliendo l'appello del P.M. ha ritenuto che la fattispecie contestata ricadesse nella previsione dell'art. 20 lett. c. l. n. 47 del 1985; ha quindi ritenuto sussistenti le attenuanti generiche e ha aumentato la pena inflitta in primo grado a giorni dieci di arresto e L. 20.500.000 di ammenda.
Avverso tale sentenza l'imputato ha prodotto ricorso alla Corte, chiedendone l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia l'erronea applicazione delle leggi nn. 394 del 1991, 431 del 1985 e 47 del 1985, che aveva portato a qualificare il fatto come violazione dell'art. 20 lett. c. (ipotesi più grave), invece che lettera b (come aveva ritenuto il Pretore) della legge n. 47 del 1985. Con l'istituzione del parco naturale regionale del Matese, avvenuta con l. regionale 1 settembre 1993 n. 33, in attuazione della legge n. 394 del 1991, e con la successiva perimetrazione provvisoria (d. Pres.
Regione Campania 2 giugno 1995 n. 5572) era cessata la vigenza degli originari vincoli di immodificabilità ex art. 1 quinquies l. n. 431 del 1985, sicché non poteva trovare applicazione l'art. 1 della stessa legge, ma - contrariamente all'assunto della Corte di Napoli - soltanto l'art. 23 della l. n. 394 del 1991, che prevede le misure di salvaguardia introdotte dalla normativa regionale. Con il secondo motivo si denuncia la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di Napoli ritenuto necessaria la concessione edilizia, benché l'opera realizzata fosse definita dalla stessa Corte una pertinenza. Tale qualificazione escludeva la necessità della concessione, e postulava solo l'autorizzazione sindacale, perché a norma dell'art. 7 del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in legge con l. 25 marzo 1982 n. 94, tanto basta quando si tratti di pertinenze di immobili non sottoposti a vincolo paesistico o storico ex art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Il ricorrente ritiene, in base al primo motivo, che tale vincolo non fosse sopravvissuto alla legge regionale istitutiva del parco, e che pertanto fosse richiesta solo l'autorizzazione del sindaco, in mancanza del quale peraltro il reato contestato non è configurabile. In ordine al capo c), relativo alla contravvenzione di cui all'art. 20 l. n. 64 del 1974, che è punibile con la sola ammenda, e che è stata consumata il 4 novembre 1996, è intervenuta una causa di estinzione rilevabile a norma dell'art. 609 cpv. e 129 c.p.p., essendosi il reato prescritto in data 4 novembre 1999. Per detta contravvenzione, non essendovi in atti la prova evidente che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso che il fatto non costituisce reato ed essendo da escludere che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, deve conseguentemente dichiararsi l'estinzione del reato.
In ordine al capo a, relativo alla contravvenzione di costruzione senza concessione edilizia di cui all'art. 20 l. 28 febbraio 1985 n. 47, la produzione all'odierna udienza della concessione edilizia, emessa dal Comune di Cusano Mutri in data 28 settembre 1999 in favore del ricorrente per l'opera oggetto di contestazione, prova l'intervenuta sanatoria dell'abuso e la conseguente estinzione del reato.
Quanto al capo b, avente ad oggetto la contravvenzione di cui agli artt. 6 e 30 della l. 6 dicembre 1991 n. 394, le doglianze del ricorrente non hanno fondamento. Occorre a questo riguardo premettere che a norma dell'art. 82, comma quinto lett. f del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (comma aggiunto aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312), sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, oltre ai parchi e le riserve nazionali, anche quelli regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Non può conseguentemente accedersi alla tesi che la creazione di un parco regionale, in un'area già vincolata a norma del citato art. 82 D.P.R. n. 616 del 1977, avrebbe come conseguenza il venir meno della tutela apprestata da quest'ultima norma di legge. Ora, come questa Corte suprema ha già avuto modo di osservare (sent. 13 ottobre 1998 n. 12917, Adorno, m. 515001), per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il D.L. 27 giugno n. 312 conv. con modificazioni con legge 8 agosto 1985 n. 431, sia la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), in quanto le due discipline concorrono. Non può dunque sostenersi che, agli effetti sanzionatori, la legge più recente renderebbe inapplicabile quella precedente, tutte le volte che nella stessa area un vincolo derivante dall'istituzione di un parco regionale si sovrapponga ad un vincolo paesaggistico, sol perché il piano, come dispone l'art. 12, comma settimo l. 6 dicembre 1991 n. 394, "sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione", con la conseguenza, illogica e manifestamente contraria all'intento del legislatore, che all'aggravamento del vincolo si accompagnerebbe la cessazione della tutela penale. Invece, l'istituzione del parco regionale, non facendo venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, non consente neppure l'esecuzione di opere edili costituenti pertinenze senza la concessione edilizia.
Ora, poiché a norma dell'art. 22 ult. comma della l. 28 febbraio 1985, n. 47 il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non anche quelli previsti dalle norme in materia di tutela del paesaggio (con disposizione la cui legittimità costituzionale è stata ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale, che con ordinanza 18-22 luglio 1996, n. 294 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
successivamente la stessa Corte, con ordinanza 26 30 aprile 1999, n. 149, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione), è escluso che nella fattispecie oggetto del giudizio possa invocarsi la sanatoria dell'abuso consistito nell'esecuzione dell'opera edile senza autorizzazione, sol perché la concessione (richiesta malgrado la natura pertinenziale dell'opera, e in ragione dell'esistenza del vincolo paesistico) è stata successivamente rilasciata in sanatoria.
Per questo capo, quindi, come per tutto quanto non concerne le due contravvenzioni estinte, la sentenza impugnata deve essere confermata. E poiché le pene relative ai reati estinti devono essere eliminate, l'unica pena applicabile è quella relativa alla contravvenzione di cui agli artt. 6 e 30 della l. n. 394 del 1991, la cui determinazione è ricavabile dalle medesime statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'appello di Napoli, e non richiede pertanto un apposito giudizio di rinvio. Infatti la pena detentiva è stata applicata nella misura minima di giorni cinque di arresto, sicché non potrebbe essere ulteriormente ridotta. Quanto alla pena pecuniaria, essa è stata applicata dalla Corte di Napoli nella misura di L. 500.000 per i due reati giudicati in continuazione, vale a dire per quello di cui al capo c, prescritto, e per quello di cui al capo b, e deve essere imputata in ugual misura a questi due reati. La pena da applicare per il reato di cui al capo b, in conclusione, è di giorni cinque di arresto e L. 250.000 di ammenda. Resta ferma, in relazione a questo reato, la sanzione della demolizione dell'opera in funzione della riduzione in pristino dello stato dei luoghi, dovendo demandarsi alla fase dell'esecuzione la valutazione dell'eventuale sopravvenienza della autorizzazione da parte delle autorità amministrative competenti in ordine alla tutela del paesaggio e del parco regionale.
Copia della presente sentenza deve essere inviata all'Ufficio tecnico della Regione Campania.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'art. 20 l. n. 64 del 1974 perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente al reato di cui all'art. 20 lett. c. l n. 47 del 1985 perché estinto per concessione edilizia in sanatoria. Rigetta il ricorso nel resto, ed elimina le pene relative ai reati estinti, determinando la pena per il reato di cui agli artt. 6 e 30 l. n. 394 del 1981 in giorni cinque di arresto e L. 250.000 di ammenda. Dispone
che copia della sentenza sia inviata all'Ufficio tecnico della Regione Campania.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2000