Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1999, n. 83
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Sentenza 23 novembre 1999

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Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti con legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il D.L.. 27 giugno 1985 n. 312 conv. in legge 8 agosto 1985 n. 431, sia la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), in quanto le due discipline concorrono. Infatti la istituzione del parco regionale non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/1999, n. 83
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 83
    Data del deposito : 23 novembre 1999

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