Sentenza 1 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri, anche in relazione alla percezione di eventuali cespiti reddituali relativi ad elargizioni a carico della pubblica assistenza (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano configurato il reato nella arbitraria riduzione da parte del genitore dell'assegno per il mantenimento del figlio minore handicappato stabilito in sede di separazione dei coniugi, ritenendo non sufficienti ad elidere lo stato di bisogno la percezione da parte del minore di una modesta pensione di invalidità e la circostanza che fosse assistito economicamente dal genitore affidatario, che svolgeva un'attività lavorativa).
Commentario • 1
- 1. Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili…https://www.filodiritto.com/ · 6 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 01/12/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 159
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 3771/2003
Riuniti in Camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Rosario PISANO, n. Gioia Tauro il 13 ottobre 1948, nei confronti della sentenza in data 19 settembre 2002 della Corte d'Appello di Roma;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Ciampoli Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma di quella in data 4 maggio 1999 del Pretore della città, appellata da Rosario Pisano, condannava il medesimo alla pena di mesi due di reclusione e di euro 200 di multa (con il beneficio della sospensione condizionale) in ordine al reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2, c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore MI, portatore di handicap (commesso in Roma, dal mese di ottobre 1995).
Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 570 c.p.) perché il mancato adempimento relativo all'obbligo di versare l'assegno stabilito in sede civile non integrerebbe gli estremi del reato contestato. Censura, altresì, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte avrebbe omesso di argomentare su punti decisivi della controversia, quali la capacità economica dell'obbligato (punto sul quale era stato proposto apposito motivo di appello) e sulla esistenza di uno stato di bisogno dell'obbligato, anche perché il minore godeva di una pensione di invalidità ed era anche economicamente assistito dalla madre, che percepiva un proprio reddito. Lamenta anche il fatto che la Corte d'Appello non avrebbe ritenuto la mancanza di dolo desumibile dalla esistenza delle fonti economiche anzidette di cui godeva il figlio.
Il ricorso è inammissibile.
Si propongono, invero, da un lato mezzi non consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto volti alla contestazione di fatti accertati in sede di merito e di valutazioni non sindacabili da parte della Corte di Cassazione sullo stato di bisogno e sulla capacità economica dell'obbligato, e, in genere, sugli elementi soggettivi e oggettivi del reato, e dall'altro doglianze infondate nella parte in cui sono rivolte a censurare la sentenza sulle affermazioni di principio relative allo stato di bisogno e alla corresponsione dei mezzi di sussistenza da parte di persone diverse da quella tenuta al mantenimento.
Quanto al primo profilo, sulla violazione dell'obbligo di mantenimento il Giudice di merito ha accertato che l'imputato ha corrisposto, per un figlio handicappato, l'assegno di mantenimento di lire duecentomila mensili, così riducendo arbitrariamente e pesantemente quello di lire seicentomila stabilito in sede civile, chiaramente mostrando - il decidente - di ritenere che il versamento dell'irrisoria somma di duecentomila lire mensili integrasse la violazione dell'obbligo di non far mancare i mezzi di sussistenza (indipendentemente da qualsiasi rapporto con l'assegno stabilito dal giudice); che non poteva elidere lo stato di bisogno l'importo della modesta pensione di invalidità, appena sufficiente per soddisfare una minima parte delle esigenze del minore;
che, comunque, la proposta fatta alla moglie di prendere il figlio a vivere con sè, in cambio della rinuncia in favore della stessa della pensione di invalidità del minore, dimostrava inequivocabilmente la sua capacità di reddito, anche in ragione del fatto che era provato che egli fosse percettore di emolumenti da lavoro.
Per quel che attiene al secondo aspetto, i Giudici di merito hanno ribadito principi ormai stabiliti dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte - condivisi dal Collegio decidente - secondo cui: a) lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento non vengono meno quando i figli minori siano in qualche modo assistiti economicamente da altri (anche in relazione alla percezione di eventuali cespiti reddituali relativi a elargizioni a carico della pubblica assistenza) e b) che a nulla poteva rilevare il fatto che la moglie svolgeva attività lavorativa, gravando su entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere la prole.
Il ricorso va dunque rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004