Sentenza 13 ottobre 1998
Massime • 1
Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in arte protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti: la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni affetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il D.L. 27 giugno n. 312 conv. con modificazioni con legge 8 agosto 1985 n.431, sia la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), in quanto le due discipline concorrono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/1998, n. 12917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12917 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 13/10/98
1. Dott. POSTIGLIONE Amedeo Consigliere SENTENZA
2. Dott. MORGIGNI Antonio Consigliere N. 3073
3. Dott. TERESI Alfredo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco Consigliere N. 19691/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AD AU ARTEMIO, n. 22.11.61 Torino
BRONDI MASSIMO, n. 01.05.55 Torino
avverso la sentenza 25.3.98 della corte d'appello di Torino Udita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale E. Scardaccione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità;
Udito il difensore avv. Rossomando, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 25 marzo 1998 la corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del pretore locale, che il 20 febbraio 1997 aveva condannato alla pena di giorni quindici d'arresto e lire ventuno milioni d'ammenda RO OR e AS ON, ritenuti colpevoli dei reati di costruzione (chiusura di un terrazzo con ampliamento di un'unità immobiliare, apertura di finestre con realizzazione di varianti prospettiche) senza concessione ed autorizzazione paesaggistica, in Givoletto il 22.9.94.
Ricorrono gli imputati, deducendo due motivi.
Con il primo propongono questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con modif. in L. 8 agosto 1985, n. 431 per contrasto con l'art. 25 Cost.. Assumono che l'indeterminatezza del precetto violerebbe il principio di tassatività, espressione della c.d. legalità sostanziale. Rilevano che nell'ipotesi in cui un soggetto, dopo avere richiesto l'autorizzazione ed avere aspettato quattro mesi, dia inizio ai lavori, non avrebbe la consapevolezza dell'illiceità della sua condotta, dell'insanabilità delle opere e dell'obbligo della demolizione.
Con il secondo lamentano l'erronea applicazione della citata legge n. 431. Ricordano che essi sono proprietari di due unità immobiliari contigue, nelle quali hanno eseguito lavori di chiusura di un preesistente terrazzo ed apertura di tre finestre ciascuno. Precisano che per tali opere i precedenti proprietari avevano richiesto concessione edilizia ed il comune aveva loro comunicato il parere favorevole della Commissione igienico edilizia con invito ad presentare il nulla-osta paesaggistico. I medesimi - aggiungono - avevano inoltrato l'istanza per tale autorizzazione il 17 marzo 1994. Rappresentano che, dopo quattro mesi di inutile attesa, avevano iniziato i lavori, dichiarati dal tecnico comunale conformi agli strumenti urbanistici e, sotto il profilo ambientale, al piano d'area della zona pre-parco del Parco La Mandria.
Assumono che il rilascio della concessione in sanatoria sarebbe vanificato dal vincolo ambientale, che determinerebbe l'obbligo della rimessione in pristino.
Asseriscono che la legge applicabile nella specie sarebbe soltanto quella sulle aree protette n. 394 del 1991, il cui art. 13 prescrive il rilascio del nulla-osta dell'Ente Parco ed assorbe l'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939. Contestano l'assunto della corte territoriale, secondo cui questa normativa riguarderebbe esclusivamente le aree protette nazionali e non i parchi regionali, come quello di specie.
Osservano che l'art. 30 comma 8 della legge n. 394 del 1991 amplia la punibilità anche alle condotte lesive delle prescrizioni contenute nei piani di area e nei regolamenti predisposti dai parchi regionali. Sarebbe, pertanto, configurabile il reato di cui all'art. 30 e non quello contestato. Ne deriverebbe l'inapplicabilità dell'ordine di rimessione in pristino.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato solo in parte.
Le questioni sostanzialmente prospettate sono tre. A) Contrasto dell'art. 1 sexies D.L. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con modif. in L. 8 agosto 1985, n. 431 con l'art. 25 Cost.. La questione è stata più volte devoluta all'esame della Corte costituzionale, che la ha dichiarata manifestamente infondata anche di recente con le decisioni n. 247 del 1997, n. 68 del 1998 e n. 158 del 1998. Il ricorrente non prospetta alcun motivo nuovo.
Ne deriva la manifesta infondatezza.
B) Pretesa mancanza dell'elemento soggettivo.
L'assunto è veramente pretestuoso.
Gli stessi ricorrenti dichiarano che avevano richiesto l'autorizzazione e, dopo avere atteso invano quattro mesi, avevano dato corso ai lavori.
Dimostrano in tal modo di essere perfettamente a conoscenza della legislazione vigente e della necessità di ottenere i titoli abilitativi prima di iniziare a costruire.
Sono stati impazienti ed hanno intrapreso i lavori in assenza dei menzionati provvedimenti amministrativi. Il reato sotto il profilo psicologico è integrato, data la piena consapevolezza della violazione posta in essere.
C) Applicabilità dell'art. 1 sexies alle costruzioni abusive realizzate nell'area dei parchi naturali regionali. In punto di fatto è pacifico che il fabbricato nel quale sono state realizzate le opere innanzi ricordate ricade nel parco regionale "La Mandria" ed in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il quesito sollevato dai ricorrenti attiene alla determinazione del regime giuridico delle costruzioni che si trovino nelle zone de quibus.
La legge invocata è quella sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394: secondo le deduzioni difensive si sarebbe verificata una successione di leggi nel tempo, nel senso che questa normativa (più favorevole, in quanto le sanzioni penali previste sono più miti rispetto a quelle stabilite dall'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985) sarebbe l'unica applicabile, poiché in astratto l'autorizzazione (tra l'altro mancante nella specie) dell'Ente parco assorbirebbe quella paesaggistica.
L'assunto è erroneo.
La legge n. 431 ha introdotto nel 1985 una disciplina del territorio sotto il profilo paesaggistico, al fine di garantire la piena attuazione dell'art. 9 Cost. Il paesaggio, come è stato più volte ripetuto, è concepito per la prima volta non soltanto sotto il profilo estetico-culturale ma anche come una risorsa fondamentale da tutelare nell'interesse della collettività, in quanto la sua "fruizione" determina anche rilevanti riflessi economici per il Paese. Di qui la necessità di apprestare idonei strumenti di programmazione e tutela, previsti attraverso la rivalutazione dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (cioè, dell'autorizzazione paesaggistica) e la previsione di altri strumenti di disciplina (piani paesistici o urbanistico-territoriali) e l'introduzione di aree determinate per categorie (coste, fino a trecento metri dal mare, fiumi, torrenti, ecc.).
Esiste, quindi, un'organica struttura normativa sufficientemente complessa con poteri ampi, affidati anche al magistrato penale, il quale con la sentenza di condanna deve disporre la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La legge n. 394 del 1991 ha, invece, introdotto la protezione di determinate aree, specificamente classificate nell'art.
2. Tra queste vanno ricordati i parchi nazionali, quelli regionali, le riserve naturali.
Questa legge rappresenta dichiaratamente (art. 1 comma 1) l'attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione ed ha la finalità di "garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese". Specifica, poi, la legge che il patrimonio (art. 1 comma 2) è costituito da "formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico ed ambientale- . Infine, l'art. 2 al comma 3 puntualizza con chiarezza lo speciale regime, previsto per "le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali ... di singolarità geologiche ... di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale ... ;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica ... nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.".
La legge n. 394, come è possibile constatare dall'esame delle suddette disposizioni, ha un amplissimo contenuto e mira ad assicurare una piena e totale protezione delle aree indicate sotto ogni profilo ipotizzabile. In questa visione il medesimo articolo 1 al comma 5 impone forme di cooperazione ed intesa tra Stato, regioni ed enti locali.
Nel quadro cosi delineato s'inserisce l'art. 13 relativo alla necessità del nulla-osta dell'Ente parco per l'esecuzione di "interventi, impianti ed opere" . Questo provvedimento, però, non sostituisce le concessioni ed autorizzazioni già richieste dalle altre leggi, poiché il rilascio di queste ultime è sottoposto al primo.
Per i parchi regionali l'art. 25 stabilisce che il piano del parco e quello pluriennale economico e sociale sono gli strumenti per l'attuazione delle finalità. Il primo "ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello" ed è approvato dalla regione.
Come è noto, le funzioni per la protezione delle bellezze naturali, in virtù dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616 (nel testo modificato dalla legge n. 431 del 1985 citata) sono state "delegate" alle regioni;
lo Stato mantiene, però, un potere concorrente, poiché ogni provvedimento relativo al rilascio od al diniego di autorizzazione deve essere comunicato al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale può esercitare un potere di sostituzione o di annullamento.
In questo quadro complessivo risulta evidente che le competenze in subiecta materia sono distinte ed autonome, nel senso che il nulla- osta introdotto dall'art. 13 per i parchi nazionali e quello eventualmente attribuito da leggi regionali ai singoli Enti dei parchi regionali non eliminano il controllo in materia paesaggistica da parte delle regioni e dello Stato.
Il nulla-osta dell'Ente parco e l'autorizzazione paesistica, infatti, sono atti amministrativi diversi, sia perché seguono distinti procedimenti sia perché tendono a conseguire finalità non collimanti: il primo mira ad accertare la compatibilità tra le disposizioni del piano e del regolamento e le opere da realizzare;
il secondo è volto a stabilire la possibilità d'inserimento di queste ultime nell'ambito panoramico.
Tali diversità non vietano, tuttavia, che la regione possa con propria legge stabilire l'unificazione dei due procedimenti, assegnando al nulla-osta anche il valore di autorizzazione paesaggistica. In questo caso l'organo designato deve compiere una duplice completa valutazione. In altri termini l'unificazione in capo ad unico soggetto deliberante ed in unico documento non determina l'unificazione dei due provvedimenti, che mantengono la loro autonomia sotto ogni altro profilo ed in particolare con riferimento ai controlli, ai vizi ed alle relative impugnazioni nonché alle sanzioni penali ed amministrative.
Deve, quindi, affermarsi che per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e riserve naturali) occorrono tre distinti autonomi provvedimenti e, cioè, la concessione edilizia, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla- osta dell'Ente parco. Questi ultimi due atti amministrativi possono essere attribuiti da legge regionale anche ad un organo unico, chiamato a compiere la duplice valutazione. Essi, però, mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, ivi compreso quello sanzionatorio. Ne deriva che in tali casi sono applicabili sia il D.L. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con modif. il L. 8 agosto 1985, n. 431 ("Tutela
delle zone di particolare interesse ambientale,9 sia la L. 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette"), in quanto le due discipline concorrono.
Nella specie il reato in esame è stato contestato e ritenuto correttamente. Eventualmente poteva essere formulata anche imputazione attinente alla violazione della legge n. 394, ove ve ne fossero stati gli estremi.
Consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali personali ed in solido per quelle comuni: si tratta di autonome costruzioni;
la riunione è avvenuta soltanto perché i due imputati hanno realizzato le opere in unico fabbricato, anche se in proprietà diverse.
P. Q. M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento solidale delle sole spese comuni e ciascuno al pagamento delle proprie spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998