CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 15441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15441 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6672/2022 R.G. proposto da: CASE D'ASTE BABUINO SRL, DE CRESCENZO ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato ND LU;
- ricorrenti -
contro PREFETTURA DELLA PROVINCIA di ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 212/2022 depositata il 13/01/2022; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. VINCENZO PICARO Consigliere Dott. DAVIDE DE GIORGIO Consigliere Ud. 22/01/2026 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 15441 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 20/05/2026 2 Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. EL DI AU che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti;
udito l’avvocato LAURA NERONI MERCATI in delega dell’avv.to ND LU per i ricorrenti;
FATTI DI CAUSA 1. La AS d'TE UI RL e IO De SC proponevano opposizione avverso l'ordinanza prot. N. 100/11/20120621 notificata il 23 luglio 2012 che aveva ingiunto loro - al secondo come trasgressore e alla prima come obbligata solidale - il pagamento della somma di euro 210.936,00 per la violazione degli artt. 152, comma 2, e 153 legge n. 633/41 sul diritto d'autore per non avere prelevato e trattenuto o per aver trattenuto in ritardo il compenso dovuto a titolo di diritto di seguito ai sensi dell’art.144 della stessa legge per le opere d'arte vendute per importo uguale o superiore a euro 3.000,00 nel periodo dal 12 aprile 2006 al 12 aprile 2011, come accertato nel verbale della Guardia di Finanza del 1° giugno 2011. 2. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione. 3. La AS d'TE UI RL e IO De SC proponevano appello avverso la suddetta sentenza 4. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. La Corte d’Appello, quanto al primo motivo circa la mancanza di legittimazione passiva quale trasgressore di IO de SC, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società 3 o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( (Cass. Sez. 2, 12/03/2012, n. 3879, Rv. 621466 - 01). Di conseguenza correttamente nel caso di specie il trasgressore era stato individuato in IO De SC per la sua qualità di legale rappresentante dell’Ente e colui che aveva agito per conto della casa d'aste. La Corte rigettava anche il secondo motivo di appello relativo all’erronea applicazione degli artt. 150 e 151 legge sul diritto d’autore per 32 delle operazioni contestate che, invece, dovevano considerarsi sotto la soglia di 3000 euro perché il prezzo di aggiudicazione doveva essere depurato dell’IVA. Secondo il giudice del gravame, invece, richiamato l’art. 40 bis del d.l. n. 41 del 1995 sul regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all’asta, l’IVA veniva applicata al solo utile lordo realizzato dall'operatore professionale. Sul margine lordo andava poi applicata l’aliquota Iva. 4 Nei casi di vendita all’asta il prezzo dovuto dal cessionario del bene era comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita. L'importo che l'organizzatore corrispondeva al cedente era invece costituito dal prezzo di aggiudicazione al netto della commissione che lo stesso organizzatore della vendita riceveva dal cedente in virtù del contratto di mandato. Pertanto, l'importo netto pagato dall'organizzatore era pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione. Era, quindi, esatto ritenere, in una con quanto affermato dal Tribunale, che la base imponibile fosse in realtà costituita dalle sole commissioni pagate dall'acquirente e dal venditore e che alla determinazione dell'imponibile concorrevano solo dette commissioni e non anche il prezzo battuto di aggiudicazione. Secondo la Corte d’Appello era corretto considerare come "soglia" il prezzo di aggiudicazione in quanto lo stesso, come spiegato, non concorreva a determinare la base imponibile lva che era costituita dalle sole commissioni. Il Terzo motivo di appello era infondato perché in atti non vi era la transazione del 18 ottobre 2010 asseritamente intercorsa tra la casa d’TE e la Siae e il consulente aveva evidenziato, con conclusione fatta propria dal giudicante, che i pagamenti da espungere dal calcolo operato nell’ordinanza ingiunzione erano comunque tutti successivi alla transazione o non riconducibili alla stessa. Il quarto motivo di appello era infondato perché il disposto dell’art. 144, comma 3, L.D.A. era chiarissimo circa l'onere di vincere la presunzione iuris tantum di risalenza della vendita oltre i tre anni dall'acquisto, prova che non poteva dirsi “diabolica” 5 essendo di facile acquisizione tramite certificazioni anagrafiche e fatture o ricevute di vendita. Il quinto motivo era infondato perché l’eccezione di prescrizione, essendo eccezione in senso stretto e non essendo stata proposta come motivo di opposizione, era tardiva. Il sesto motivo era infondato non potendosi applicare l’istituto della continuazione ma quello del cumulo formale ed essendo esclusa la materia in esame da quella previdenziale o assistenziale. Il settimo motivo proponeva anch’esso una questione inammissibile perché tardiva fondandosi sulla transazione che non costituiva un fatto sopravvenuto in quanto intervenuta con la Siae in data 22 aprile 2016 e, dunque ben prima della proposizione dell’atto di appello e potendo, quindi, la doglianza essere tempestivamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio. 5. AS d'TE UI RL e IO De SC hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi. 6. La Prefettura di Roma ha resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del controricorso formulata da parte ricorrente per tardività della notifica avvenuta in data 27/4/2022 e cioè oltre il termine stabilito dall’art. 370, primo comma, c.p.c. in vigore all’epoca, considerato che il ricorso era stato notificato in data 6 3/3/2022 e che quindi il termine per il deposito dello stesso scadeva il 23/3/2022, e il termine per il controricorso scadeva il 12/4/2022. L’avvocatura dello Stato ha replicato all’eccezione di parte ricorrente evidenziando che per un errore nella compilazione dell’indirizzo del destinatario (è stato indicato l’indirizzo PEC con l’estensione “.it” anziché “.org”) la notifica del controricorso non si è perfezionata e di aver tempestivamente riavviato il procedimento di notifica. 1.1 Il controricorso è inammissibile. Nel caso in esame, infatti, non può applicarsi la giurisprudenza richiamata nella memoria dell’Avvocatura che presuppone che la prima notifica non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante tra le quali non può farsi rientrare l’erronea digitazione dell’indirizzo PEC in quanto in tal caso il sistema fornisce immediatamente la risposta circa l’erronea digitazione, sicchè l’inutile decorso del termine è imputabile a negligenza (vedi Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, alla quale si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici tra le quali). Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato 7 nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare (Cass. Sez. 3, 07/12/2023, n. 34272, Rv. 669822 - 01). 1.2 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 150-151 Legge n. 633/1941 sul diritto di autore (di seguito L.d.A.) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La impugnata sentenza al capo II della motivazione, avrebbe violato e applicato erroneamente il combinato disposto dagli artt. 150-151 L.d.A., ritenendo che la base imponibile del compenso dovuto a titolo di diritto di seguito per le vendite di valore unitario non inferiore ad euro 3.000,00 e cioè "il prezzo di vendita al netto dell'imposta", sia costituita dal prezzo di aggiudicazione senza scorporo dell'imposta IVA dovuta dalla AS d'TE UI RL in applicazione del regime speciale di margine disciplinato dall'art. 40 bis del D.l. n. 41/1995. Al contrario, la corretta applicazione degli artt. 150-151 L.d.A comporterebbe che la base imponibile del compenso dovuto a titolo di diritto di seguito per le vendite di valore unitario non inferiore ad euro 3.000,00 e cioè "il prezzo di vendita al netto dell'imposta", sia costituita dal prezzo di aggiudicazione con scorporo dell'imposta IVA dovuta dalla AS d'TE UI srl in applicazione del suddetto regime speciale di margine. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. 8 La Corte d’Appello ha applicato correttamente gli artt. 150 e 151 della legge 22/04/1941, n. 633 recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L’art. 150, comma 1, della legge ora citata prevede che: Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro e l’art. 151 specifica che il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che il prezzo della vendita debba calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione senza tener conto delle somme che la casta d’aste percepisce a titolo di commissione sia dal committente (venditore) che dal cessionario (acquirente) e senza tener conto di quanto la AS d’TE deve pagare a titolo di IVA. Per una chiara esposizione delle ragioni del rigetto del motivo in esame nel senso sopra indicato è opportuno partire dal dato normativo. Infatti, la sanzione applicata riguarda, ai sensi dell’art. 172 della l. n. 633 del 1941, la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 della suddetta legge. Tale sanzione prevede la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro. L’art. 152, comma 2, l. n. 633 del 1941 pone a carico dei soggetti di cui all’art. 144, comma 2, (venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte) l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto 9 e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il medesimo art. 152, tuttavia, prevede al comma 1 che: «il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore» e che: «I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto» inoltre il comma 3 precisa che: «Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate». Dunque, le Case d’TE sono solo responsabili in solido con i venditori per il pagamento agli autori del c.d. “diritto di seguito” disciplinato dall’art. 144 della l.n. 633 del 1941 secondo cui «gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore» (primo comma) con la precisazione (al secondo comma) che «si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte». Pertanto, posto che, ai sensi delle norme sopra citate, il compenso relativo al c.d. “diritto di seguito” è a carico del venditore e la AS d’TE è solo obbligata in solido, ai fini dell’applicazione del tetto di vendita di 3000 euro oltre il quale nasce l’obbligo di pagare all’autore dell’opera il suddetto diritto di seguito deve farsi riferimento al prezzo percepito dal committente-venditore. 10 In altri termini, deve affermarsi che in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 150, comma 1, e 151 della Legge 22/04/1941, n. 633 secondo cui il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro, prezzo calcolato al netto dell'imposta, deve interpretarsi nel senso che nel prezzo di vendita non può tenersi conto dell’imposta che la AS d’TE paga sulle commissioni dovute dalle parti che si avvalgono della sua opera qualora quest’ultima svolga solo le funzioni di intermediario nel rapporto tra venditore e acquirente. La compravendita di opere d’arte in asta, infatti, non trova nell’ordinamento italiano una sua disciplina specifica ma generalmente il rapporto tra venditore e casa d’aste si riconduce alla disciplina del mandato a vendere e della commissione. Di norma, infatti, in caso di asta sorge un rapporto trilatero nel quale l’offerta al pubblico del venditore è veicolata tramite la casa d’aste che non acquista la proprietà del bene posto in vendita che passa dal venditore all’acquirente e la casa d’asta riceve solo un compenso per i servizi offerti tanto dal venditore quanto dall’acquirente, in base al rapporto contrattualmente di volta in volta stabilito. In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che l’obbligo di pagare il c.d. diritto di seguito grava sul venditore ed è con riferimento al prezzo da questi riscosso, al netto dell’imposta, che deve intendersi il limite di euro 3000,00 che esonera dal suddetto pagamento. La casa d’aste è solo depositaria delle somme prelevate e risponde in solido dell’obbligo che, comunque è a carico del venditore, infatti la norma è chiara nel fare riferimento al compenso da questi (venditore) dovuto. 11 Di conseguenza la commissione che l’ acquirente paga alla casa d’aste non deve essere ricompresa nel prezzo di aggiudicazione e allo stesso modo quella che paga il committente non può essere scorporata, essendo relativa all’autonomo rapporto contrattuale tra questi e la medesima AS d’TE. Infatti, il prezzo di aggiudicazione è la somma che il venditore ha incamerato e sulla quale si calcola la percentuale corrispondente al pagamento della commissione alla casa d’aste fondata su un autonomo obbligo contrattuale. Non assume rilevanza, pertanto, l’IVA che la AS d’TE paga sulla commissione disciplinata in base al c.d. regime del margine che è la modalità di calcolo dell’imposta ai sensi dell’art. 40 bis decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41. Risulta corretta pertanto la conclusione della Corte d’Appello secondo cui è irrilevante il calcolo della base imponibile della casa d’TE che, peraltro, è costituita dalle sole commissioni pagate dall'acquirente e dal venditore senza tener conto del prezzo battuto di aggiudicazione. D'altra parte, come evidenziato dalla Corte d’Appello oltre che dal c.t.u. e dal Tribunale in primo grado, la stessa AS d'TE nella dichiarazione di avvenuta vendita alla Siae ex art. 153 l.n. 633 del 1941 ha sempre esposto il prezzo di aggiudicazione senza tener conto dell'lVA sulle commissioni con ciò confermando che il diritto di seguito deve essere riconosciuto sul prezzo battuto di aggiudicazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 12 Secondo parte ricorrente, la impugnata sentenza al VI capo della motivazione, erroneamente ha ritenuto non applicabile il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 alle condotte della AS d'TE UI RL che hanno determinato le sanzioni irrogate. Al contrario, detto principio sarebbe applicabile a dette condotte, essendosi realizzata la condizione prevista dalla norma in questione dell'unicità dell'azione o omissione in violazione della stessa disposizione tenuto conto del carattere novativo della intervenuta definizione transattiva intervenuta nelle more con la SIAE con scrittura privata del 22/4/2016 relativamente al compenso dovuto a titolo di diritto di seguito per il periodo 12/4/2006- 12/4/2011 di cui al verbale di accertamento della G.d.F. da cui traggono origine le sanzioni irrogate dal Prefetto. In subordine, dovrebbero considerarsi l’unicità delle condotte poste in essere dalla AS d'TE UI RL prima dell'entrata in vigore del DPR 275/2007 e cioè prima del 5/3/2008. In ulteriore subordine, dovrebbe considerarsi l’unicità delle vendite effettuate dalla AS d'TE UI RL cumulativamente in ogni sessione di aste tenuta. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Nella specie la condotta della ricorrente rientra nel c.d. concorso materiale e non può applicarsi l’art. 8 della l. n. 689 del 1981 che prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale di violazioni (c.d. concorso eterogeneo o omogeneo), ossia nella commissione di più violazioni con un'unica azione o omissione. Infatti, ciò che è contestato alla parte ricorrente è l’aver omesso di versare il c.d. diritto di seguito che, ai sensi del 13 combinato disposto di cui si è detto con riferimento al primo motivo, era tenuta a versare per ogni vendita il cui prezzo era superiore a 3000 euro. Ai sensi dell’art. 172 della l. n. 633 del 1941 la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro. La fattispecie, pertanto, non può ricondursi al c.d. concorso formale limitato ai casi in cui la pluralità di violazioni della stessa o di più norme sanzionatorie è commessa con un’unica azione o omissione come prevede l’art. 8 della l. n. 689 del 1981. Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha fatto propri i principi espressi da questa Corte secondo cui: In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10890, Rv. 648176 – 01, vedi anche Cass., Sez. Lav., 13 maggio 2019, n. 12659; Cass. 22 giugno 2022, n. 20129; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32079). 14 Il fatto che successivamente alla commissione dell’illecito la parte ricorrente abbia raggiunto un accordo transattivo con la SIAE è del tutto irrilevante ai fini della pluralità delle condotte di violazione delle norme sopra indicate che già si erano consumate. L’accordo intervenuto, infatti, non può ricondurre le condotte già realizzate ad una unica azione o omissione, al più si potrebbe ipotizzare un’ulteriore violazione in caso di mancato pagamento della medesima transazione, pagamento che tuttavia risulta essere stato effettuato e che in ogni caso non è contestato. Allo stesso modo, il fatto che il DPR 275/2007 abbia disciplinato le modalità di pagamento del diritto di seguito in un momento successivo non unisce o scrimina le condotte poste in essere precedentemente, ma pur sempre nella vigenza della legge che imponeva alla AS d’TE di pagare il diritto di seguito per conto dei venditori, così come non è possibile ritenere che l’omessa dichiarazione con riferimento alle vendite effettuate durante un’asta possa considerarsi un’unica condotta. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La impugnata sentenza all’'ultimo capo della motivazione avrebbe erroneamente ritenuto tardivo e non sopravvenuto il motivo formulato nelle note conclusive dagli appellanti di intervenuta decadenza delle sanzioni accessorie ovvero loro riduzione per fatto sopravvenuto costituito dalla intervenuta dichiarazione della SIAE del 17/11/2021 nella quale si dichiara che la AS d'TE UI RL ha completato nei termini stabiliti le obbligazioni contenute nella scrittura privata transattiva del 22/4/2016 con la quale è stato ridefinito con effetto novativo il 15 compenso per diritto di seguito dovuto per il periodo in contestazione. In virtù di tale dichiarazione gli appellanti avevano chiesto la decadenza delle sanzioni irrogate o quantomeno la loro riduzione in misura proporzionale all'intervenuta minore definizione degli importi non corrisposti. Il motivo era sopravvenuto in quanto alla data di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di II° grado, la transazione in questione non aveva efficacia giuridica acquistata solo all'avveramento della condizione di avvenuto pagamento delle rate convenute (30/5/2020), confermata dalla dichiarazione della SIAE del 17/11/2021. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il Collegio condivide le conclusioni del P.G. secondo cui la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la ricorrente non potesse proporre un nuovo motivo di appello nella comparsa conclusionale, in quanto, come è noto, l’appellante, in virtù del principio di consumazione dell’impugnazione, deve dedurre tutte le sue censure, comprese le eccezioni, solo con l’atto di appello e non anche nell’ulteriore corso del giudizio di gravame. Sull’argomento questa Corte ha, infatti, affermato con orientamento consolidato e risalente nel tempo che: «L’appellante, diversamente dall’appellato che sia anche appellante incidentale, è tenuto a prospettare tutte le censure, anche quelle che attengono ad eccezioni, con l’atto di appello, e nulla può aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto di impugnazione si consuma con il detto atto, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenza della regola della specificità dei motivi di appello. L’art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente (applicabile nella specie) che 16 consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve infatti essere interpretato in collegamento con l’art. 342 cod. proc. civ., che pone la regola della specificità. D’altra parte, difetta anche l’interesse all’impugnazione sul punto, perché, come si è già detto, la transazione intercorsa tra la casa d’TE e la SIAE non può avere alcuna efficacia riflessa sull’applicazione delle sanzioni per le violazioni contestate. L’accordo con la SIAE intervenuto a distanza di molti anni dal compimento delle condotte omissive non può unificare la pluralità di illeciti commessi in una unica condotta ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico né può avere alcun effetto rispetto alle sanzioni accessorie. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 87/1953, degli artt. 416, 101 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La impugnata sentenza all’ultimo capo della motivazione ha erroneamente ritenuto la tardività e il difetto di contradditorio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma 3, della legge n.633/1941 per violazione dell'art. 3 della Costituzione sollevata dagli appellanti nelle note conclusive ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 87/1953. La questione di legittimità costituzionale può essere proposta da una delle parti nel corso del giudizio e può anche essere sollevata d’ufficio; pertanto, alla stessa non si applicano le preclusioni per le eccezioni in senso stretto stabilite dall’art. 416 c.p.c. e la sua proposizione delle note conclusive del giudizio di secondo grado non può essere considerata tardiva, mentre il principio del contradditorio di cui all'art. 101 c.p.c. è stato rispettato in quanto la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata 17 dagli appellanti nelle note conclusive depositate telematicamente in data 17/12/2021 e quindi l’appellata era nella condizione e aveva gli strumenti per controdedurre alla successiva udienza di discussione del 13/1/2022. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La impugnata sentenza all'ultimo capo della motivazione si è limitata a ritenere " non sufficientemente motivata" la questione di legittimità costituzionale sollevata dagli appellanti nelle note conclusive, di cui ai precedenti IV e V motivo. Con tale motivazione, la Corte di Appello ha disatteso il disposto dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in quanto non si può ritenere che con essa la Corte abbia assolto l'onere della concisa esposizione delle ragioni di diritto presupposti della decisione, non essendo illustrato, sia pure in modo conciso e sommario, il percorso logico seguito per giungere alla decisione. Detta norma alla lettera q) dispone l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni " in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazione identiche anche se riferite a tributi diversi." Al contrario, la disciplina sanzionatoria prevista dalla predetta norma della L.D.A non è equiparata ai principi generali suddetti e alle conseguenti disposizioni generali dettate in materia di mancati adempimenti da parte del sostituto di imposta dall'art. 13 D. Lgs n. 47111997 e dall'art. 13 D. Lgs n. 472/1997, all'epoca vigenti, oggi modificati dagli artt. 15 e 16 del D.lgs n. 158/2015, 5.1 Il quarto e il quinto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. 18 Come evidenziato dall’Ufficio di procura, infatti, non è consentito, con il motivo di ricorso di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dolersi del mancato esame della questione di legittimità costituzionale sollevata nei precedenti gradi di giudizio, sia perché la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale è frutto di un provvedimento a carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, sia perché la questione di legittimità non esaminata può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Sulla questione questa Corte ha, infatti, affermato: - «[…] la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. , in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf. Cass. n. 15879/2018)» (Cass., Sez. U., 29 luglio 2022, n. 23794); - «[…] non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio (Cass. 16 aprile 2018, n. 9284)» (Cass. 2 maggio 2023, n. 11325). 19 Nella specie, peraltro, non può dirsi sussistente il requisito del fumus quanto alla non manifesta infondatezza della questione in quanto il tertium comparationis non è conferente data la diversità rispetto alle sanzioni per la violazione delle norme tributarie dei beni tutelati dalla disciplina in esame posta a presidio dell’effettiva realizzazione degli scopi della direttiva 2001/84/CE del 27 settembre 2001, attuata in Italia con il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 [8], nonché con il d.P.R. 29.12.2007 n. 275 recante disposizioni modificative del capo IV del r.d. 18.05.1942, n. 1369, concernente il regolamento per l'esecuzione della l. 633/1941 allo scopo di dettare una armonizzazione nell'ambito dell'Unione Europea, del diritto di seguito a favore dell'autore dell'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. Peraltro, oltre a quanto detto in relazione alla diversità di ratio, deve evidenziarsi che le norme richiamate, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie, operano solo se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In particolare, con riferimento al ravvedimento operoso, si tratta di un istituto con il quale si procede volontariamente alla regolarizzazione di un inadempimento mediante il pagamento spontaneo di quanto dovuto a titolo di imposta, oltre agli interessi legali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in base al tempo che intercorre tra la violazione e la regolarizzazione stessa e in caso di omessa dichiarazione non è possibile procedere al ravvedimento. 6. Il ricorso è rigettato. 20 7. Nulla sulle spese considerata l’inammissibilità del controricorso dell’Amministrazione. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UC RR LE CH
- ricorrenti -
contro PREFETTURA DELLA PROVINCIA di ROMA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 212/2022 depositata il 13/01/2022; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dal Consigliere LUCA VARRONE;
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. MILENA FALASCHI Presidente SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. VINCENZO PICARO Consigliere Dott. DAVIDE DE GIORGIO Consigliere Ud. 22/01/2026 Dott. LUCA VARRONE Rel. Consigliere Dott. CRISTINA AMATO Consigliere Civile Sent. Sez. 2 Num. 15441 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 20/05/2026 2 Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. EL DI AU che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti;
udito l’avvocato LAURA NERONI MERCATI in delega dell’avv.to ND LU per i ricorrenti;
FATTI DI CAUSA 1. La AS d'TE UI RL e IO De SC proponevano opposizione avverso l'ordinanza prot. N. 100/11/20120621 notificata il 23 luglio 2012 che aveva ingiunto loro - al secondo come trasgressore e alla prima come obbligata solidale - il pagamento della somma di euro 210.936,00 per la violazione degli artt. 152, comma 2, e 153 legge n. 633/41 sul diritto d'autore per non avere prelevato e trattenuto o per aver trattenuto in ritardo il compenso dovuto a titolo di diritto di seguito ai sensi dell’art.144 della stessa legge per le opere d'arte vendute per importo uguale o superiore a euro 3.000,00 nel periodo dal 12 aprile 2006 al 12 aprile 2011, come accertato nel verbale della Guardia di Finanza del 1° giugno 2011. 2. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione. 3. La AS d'TE UI RL e IO De SC proponevano appello avverso la suddetta sentenza 4. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. La Corte d’Appello, quanto al primo motivo circa la mancanza di legittimazione passiva quale trasgressore di IO de SC, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società 3 o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( (Cass. Sez. 2, 12/03/2012, n. 3879, Rv. 621466 - 01). Di conseguenza correttamente nel caso di specie il trasgressore era stato individuato in IO De SC per la sua qualità di legale rappresentante dell’Ente e colui che aveva agito per conto della casa d'aste. La Corte rigettava anche il secondo motivo di appello relativo all’erronea applicazione degli artt. 150 e 151 legge sul diritto d’autore per 32 delle operazioni contestate che, invece, dovevano considerarsi sotto la soglia di 3000 euro perché il prezzo di aggiudicazione doveva essere depurato dell’IVA. Secondo il giudice del gravame, invece, richiamato l’art. 40 bis del d.l. n. 41 del 1995 sul regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all’asta, l’IVA veniva applicata al solo utile lordo realizzato dall'operatore professionale. Sul margine lordo andava poi applicata l’aliquota Iva. 4 Nei casi di vendita all’asta il prezzo dovuto dal cessionario del bene era comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita. L'importo che l'organizzatore corrispondeva al cedente era invece costituito dal prezzo di aggiudicazione al netto della commissione che lo stesso organizzatore della vendita riceveva dal cedente in virtù del contratto di mandato. Pertanto, l'importo netto pagato dall'organizzatore era pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione. Era, quindi, esatto ritenere, in una con quanto affermato dal Tribunale, che la base imponibile fosse in realtà costituita dalle sole commissioni pagate dall'acquirente e dal venditore e che alla determinazione dell'imponibile concorrevano solo dette commissioni e non anche il prezzo battuto di aggiudicazione. Secondo la Corte d’Appello era corretto considerare come "soglia" il prezzo di aggiudicazione in quanto lo stesso, come spiegato, non concorreva a determinare la base imponibile lva che era costituita dalle sole commissioni. Il Terzo motivo di appello era infondato perché in atti non vi era la transazione del 18 ottobre 2010 asseritamente intercorsa tra la casa d’TE e la Siae e il consulente aveva evidenziato, con conclusione fatta propria dal giudicante, che i pagamenti da espungere dal calcolo operato nell’ordinanza ingiunzione erano comunque tutti successivi alla transazione o non riconducibili alla stessa. Il quarto motivo di appello era infondato perché il disposto dell’art. 144, comma 3, L.D.A. era chiarissimo circa l'onere di vincere la presunzione iuris tantum di risalenza della vendita oltre i tre anni dall'acquisto, prova che non poteva dirsi “diabolica” 5 essendo di facile acquisizione tramite certificazioni anagrafiche e fatture o ricevute di vendita. Il quinto motivo era infondato perché l’eccezione di prescrizione, essendo eccezione in senso stretto e non essendo stata proposta come motivo di opposizione, era tardiva. Il sesto motivo era infondato non potendosi applicare l’istituto della continuazione ma quello del cumulo formale ed essendo esclusa la materia in esame da quella previdenziale o assistenziale. Il settimo motivo proponeva anch’esso una questione inammissibile perché tardiva fondandosi sulla transazione che non costituiva un fatto sopravvenuto in quanto intervenuta con la Siae in data 22 aprile 2016 e, dunque ben prima della proposizione dell’atto di appello e potendo, quindi, la doglianza essere tempestivamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio. 5. AS d'TE UI RL e IO De SC hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi. 6. La Prefettura di Roma ha resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 8. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del controricorso formulata da parte ricorrente per tardività della notifica avvenuta in data 27/4/2022 e cioè oltre il termine stabilito dall’art. 370, primo comma, c.p.c. in vigore all’epoca, considerato che il ricorso era stato notificato in data 6 3/3/2022 e che quindi il termine per il deposito dello stesso scadeva il 23/3/2022, e il termine per il controricorso scadeva il 12/4/2022. L’avvocatura dello Stato ha replicato all’eccezione di parte ricorrente evidenziando che per un errore nella compilazione dell’indirizzo del destinatario (è stato indicato l’indirizzo PEC con l’estensione “.it” anziché “.org”) la notifica del controricorso non si è perfezionata e di aver tempestivamente riavviato il procedimento di notifica. 1.1 Il controricorso è inammissibile. Nel caso in esame, infatti, non può applicarsi la giurisprudenza richiamata nella memoria dell’Avvocatura che presuppone che la prima notifica non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante tra le quali non può farsi rientrare l’erronea digitazione dell’indirizzo PEC in quanto in tal caso il sistema fornisce immediatamente la risposta circa l’erronea digitazione, sicchè l’inutile decorso del termine è imputabile a negligenza (vedi Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, alla quale si è attenuta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici tra le quali). Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione;
nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato 7 nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare (Cass. Sez. 3, 07/12/2023, n. 34272, Rv. 669822 - 01). 1.2 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 150-151 Legge n. 633/1941 sul diritto di autore (di seguito L.d.A.) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La impugnata sentenza al capo II della motivazione, avrebbe violato e applicato erroneamente il combinato disposto dagli artt. 150-151 L.d.A., ritenendo che la base imponibile del compenso dovuto a titolo di diritto di seguito per le vendite di valore unitario non inferiore ad euro 3.000,00 e cioè "il prezzo di vendita al netto dell'imposta", sia costituita dal prezzo di aggiudicazione senza scorporo dell'imposta IVA dovuta dalla AS d'TE UI RL in applicazione del regime speciale di margine disciplinato dall'art. 40 bis del D.l. n. 41/1995. Al contrario, la corretta applicazione degli artt. 150-151 L.d.A comporterebbe che la base imponibile del compenso dovuto a titolo di diritto di seguito per le vendite di valore unitario non inferiore ad euro 3.000,00 e cioè "il prezzo di vendita al netto dell'imposta", sia costituita dal prezzo di aggiudicazione con scorporo dell'imposta IVA dovuta dalla AS d'TE UI srl in applicazione del suddetto regime speciale di margine. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. 8 La Corte d’Appello ha applicato correttamente gli artt. 150 e 151 della legge 22/04/1941, n. 633 recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L’art. 150, comma 1, della legge ora citata prevede che: Il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro e l’art. 151 specifica che il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che il prezzo della vendita debba calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione senza tener conto delle somme che la casta d’aste percepisce a titolo di commissione sia dal committente (venditore) che dal cessionario (acquirente) e senza tener conto di quanto la AS d’TE deve pagare a titolo di IVA. Per una chiara esposizione delle ragioni del rigetto del motivo in esame nel senso sopra indicato è opportuno partire dal dato normativo. Infatti, la sanzione applicata riguarda, ai sensi dell’art. 172 della l. n. 633 del 1941, la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 della suddetta legge. Tale sanzione prevede la sospensione dell'attività professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro. L’art. 152, comma 2, l. n. 633 del 1941 pone a carico dei soggetti di cui all’art. 144, comma 2, (venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte) l'obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto 9 e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Il medesimo art. 152, tuttavia, prevede al comma 1 che: «il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore» e che: «I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore del pagamento del compenso da questi dovuto» inoltre il comma 3 precisa che: «Fino al momento in cui il versamento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di legge, delle somme prelevate». Dunque, le Case d’TE sono solo responsabili in solido con i venditori per il pagamento agli autori del c.d. “diritto di seguito” disciplinato dall’art. 144 della l.n. 633 del 1941 secondo cui «gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore» (primo comma) con la precisazione (al secondo comma) che «si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte». Pertanto, posto che, ai sensi delle norme sopra citate, il compenso relativo al c.d. “diritto di seguito” è a carico del venditore e la AS d’TE è solo obbligata in solido, ai fini dell’applicazione del tetto di vendita di 3000 euro oltre il quale nasce l’obbligo di pagare all’autore dell’opera il suddetto diritto di seguito deve farsi riferimento al prezzo percepito dal committente-venditore. 10 In altri termini, deve affermarsi che in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 150, comma 1, e 151 della Legge 22/04/1941, n. 633 secondo cui il compenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro, prezzo calcolato al netto dell'imposta, deve interpretarsi nel senso che nel prezzo di vendita non può tenersi conto dell’imposta che la AS d’TE paga sulle commissioni dovute dalle parti che si avvalgono della sua opera qualora quest’ultima svolga solo le funzioni di intermediario nel rapporto tra venditore e acquirente. La compravendita di opere d’arte in asta, infatti, non trova nell’ordinamento italiano una sua disciplina specifica ma generalmente il rapporto tra venditore e casa d’aste si riconduce alla disciplina del mandato a vendere e della commissione. Di norma, infatti, in caso di asta sorge un rapporto trilatero nel quale l’offerta al pubblico del venditore è veicolata tramite la casa d’aste che non acquista la proprietà del bene posto in vendita che passa dal venditore all’acquirente e la casa d’asta riceve solo un compenso per i servizi offerti tanto dal venditore quanto dall’acquirente, in base al rapporto contrattualmente di volta in volta stabilito. In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che l’obbligo di pagare il c.d. diritto di seguito grava sul venditore ed è con riferimento al prezzo da questi riscosso, al netto dell’imposta, che deve intendersi il limite di euro 3000,00 che esonera dal suddetto pagamento. La casa d’aste è solo depositaria delle somme prelevate e risponde in solido dell’obbligo che, comunque è a carico del venditore, infatti la norma è chiara nel fare riferimento al compenso da questi (venditore) dovuto. 11 Di conseguenza la commissione che l’ acquirente paga alla casa d’aste non deve essere ricompresa nel prezzo di aggiudicazione e allo stesso modo quella che paga il committente non può essere scorporata, essendo relativa all’autonomo rapporto contrattuale tra questi e la medesima AS d’TE. Infatti, il prezzo di aggiudicazione è la somma che il venditore ha incamerato e sulla quale si calcola la percentuale corrispondente al pagamento della commissione alla casa d’aste fondata su un autonomo obbligo contrattuale. Non assume rilevanza, pertanto, l’IVA che la AS d’TE paga sulla commissione disciplinata in base al c.d. regime del margine che è la modalità di calcolo dell’imposta ai sensi dell’art. 40 bis decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41. Risulta corretta pertanto la conclusione della Corte d’Appello secondo cui è irrilevante il calcolo della base imponibile della casa d’TE che, peraltro, è costituita dalle sole commissioni pagate dall'acquirente e dal venditore senza tener conto del prezzo battuto di aggiudicazione. D'altra parte, come evidenziato dalla Corte d’Appello oltre che dal c.t.u. e dal Tribunale in primo grado, la stessa AS d'TE nella dichiarazione di avvenuta vendita alla Siae ex art. 153 l.n. 633 del 1941 ha sempre esposto il prezzo di aggiudicazione senza tener conto dell'lVA sulle commissioni con ciò confermando che il diritto di seguito deve essere riconosciuto sul prezzo battuto di aggiudicazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 12 Secondo parte ricorrente, la impugnata sentenza al VI capo della motivazione, erroneamente ha ritenuto non applicabile il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 alle condotte della AS d'TE UI RL che hanno determinato le sanzioni irrogate. Al contrario, detto principio sarebbe applicabile a dette condotte, essendosi realizzata la condizione prevista dalla norma in questione dell'unicità dell'azione o omissione in violazione della stessa disposizione tenuto conto del carattere novativo della intervenuta definizione transattiva intervenuta nelle more con la SIAE con scrittura privata del 22/4/2016 relativamente al compenso dovuto a titolo di diritto di seguito per il periodo 12/4/2006- 12/4/2011 di cui al verbale di accertamento della G.d.F. da cui traggono origine le sanzioni irrogate dal Prefetto. In subordine, dovrebbero considerarsi l’unicità delle condotte poste in essere dalla AS d'TE UI RL prima dell'entrata in vigore del DPR 275/2007 e cioè prima del 5/3/2008. In ulteriore subordine, dovrebbe considerarsi l’unicità delle vendite effettuate dalla AS d'TE UI RL cumulativamente in ogni sessione di aste tenuta. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. Nella specie la condotta della ricorrente rientra nel c.d. concorso materiale e non può applicarsi l’art. 8 della l. n. 689 del 1981 che prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale di violazioni (c.d. concorso eterogeneo o omogeneo), ossia nella commissione di più violazioni con un'unica azione o omissione. Infatti, ciò che è contestato alla parte ricorrente è l’aver omesso di versare il c.d. diritto di seguito che, ai sensi del 13 combinato disposto di cui si è detto con riferimento al primo motivo, era tenuta a versare per ogni vendita il cui prezzo era superiore a 3000 euro. Ai sensi dell’art. 172 della l. n. 633 del 1941 la violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 comporta la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro. La fattispecie, pertanto, non può ricondursi al c.d. concorso formale limitato ai casi in cui la pluralità di violazioni della stessa o di più norme sanzionatorie è commessa con un’unica azione o omissione come prevede l’art. 8 della l. n. 689 del 1981. Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha fatto propri i principi espressi da questa Corte secondo cui: In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali del comma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10890, Rv. 648176 – 01, vedi anche Cass., Sez. Lav., 13 maggio 2019, n. 12659; Cass. 22 giugno 2022, n. 20129; Cass. 12 dicembre 2024, n. 32079). 14 Il fatto che successivamente alla commissione dell’illecito la parte ricorrente abbia raggiunto un accordo transattivo con la SIAE è del tutto irrilevante ai fini della pluralità delle condotte di violazione delle norme sopra indicate che già si erano consumate. L’accordo intervenuto, infatti, non può ricondurre le condotte già realizzate ad una unica azione o omissione, al più si potrebbe ipotizzare un’ulteriore violazione in caso di mancato pagamento della medesima transazione, pagamento che tuttavia risulta essere stato effettuato e che in ogni caso non è contestato. Allo stesso modo, il fatto che il DPR 275/2007 abbia disciplinato le modalità di pagamento del diritto di seguito in un momento successivo non unisce o scrimina le condotte poste in essere precedentemente, ma pur sempre nella vigenza della legge che imponeva alla AS d’TE di pagare il diritto di seguito per conto dei venditori, così come non è possibile ritenere che l’omessa dichiarazione con riferimento alle vendite effettuate durante un’asta possa considerarsi un’unica condotta. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La impugnata sentenza all’'ultimo capo della motivazione avrebbe erroneamente ritenuto tardivo e non sopravvenuto il motivo formulato nelle note conclusive dagli appellanti di intervenuta decadenza delle sanzioni accessorie ovvero loro riduzione per fatto sopravvenuto costituito dalla intervenuta dichiarazione della SIAE del 17/11/2021 nella quale si dichiara che la AS d'TE UI RL ha completato nei termini stabiliti le obbligazioni contenute nella scrittura privata transattiva del 22/4/2016 con la quale è stato ridefinito con effetto novativo il 15 compenso per diritto di seguito dovuto per il periodo in contestazione. In virtù di tale dichiarazione gli appellanti avevano chiesto la decadenza delle sanzioni irrogate o quantomeno la loro riduzione in misura proporzionale all'intervenuta minore definizione degli importi non corrisposti. Il motivo era sopravvenuto in quanto alla data di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di II° grado, la transazione in questione non aveva efficacia giuridica acquistata solo all'avveramento della condizione di avvenuto pagamento delle rate convenute (30/5/2020), confermata dalla dichiarazione della SIAE del 17/11/2021. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il Collegio condivide le conclusioni del P.G. secondo cui la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la ricorrente non potesse proporre un nuovo motivo di appello nella comparsa conclusionale, in quanto, come è noto, l’appellante, in virtù del principio di consumazione dell’impugnazione, deve dedurre tutte le sue censure, comprese le eccezioni, solo con l’atto di appello e non anche nell’ulteriore corso del giudizio di gravame. Sull’argomento questa Corte ha, infatti, affermato con orientamento consolidato e risalente nel tempo che: «L’appellante, diversamente dall’appellato che sia anche appellante incidentale, è tenuto a prospettare tutte le censure, anche quelle che attengono ad eccezioni, con l’atto di appello, e nulla può aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto di impugnazione si consuma con il detto atto, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenza della regola della specificità dei motivi di appello. L’art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente (applicabile nella specie) che 16 consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve infatti essere interpretato in collegamento con l’art. 342 cod. proc. civ., che pone la regola della specificità. D’altra parte, difetta anche l’interesse all’impugnazione sul punto, perché, come si è già detto, la transazione intercorsa tra la casa d’TE e la SIAE non può avere alcuna efficacia riflessa sull’applicazione delle sanzioni per le violazioni contestate. L’accordo con la SIAE intervenuto a distanza di molti anni dal compimento delle condotte omissive non può unificare la pluralità di illeciti commessi in una unica condotta ai fini dell’applicazione del cumulo giuridico né può avere alcun effetto rispetto alle sanzioni accessorie. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 87/1953, degli artt. 416, 101 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La impugnata sentenza all’ultimo capo della motivazione ha erroneamente ritenuto la tardività e il difetto di contradditorio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma 3, della legge n.633/1941 per violazione dell'art. 3 della Costituzione sollevata dagli appellanti nelle note conclusive ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 87/1953. La questione di legittimità costituzionale può essere proposta da una delle parti nel corso del giudizio e può anche essere sollevata d’ufficio; pertanto, alla stessa non si applicano le preclusioni per le eccezioni in senso stretto stabilite dall’art. 416 c.p.c. e la sua proposizione delle note conclusive del giudizio di secondo grado non può essere considerata tardiva, mentre il principio del contradditorio di cui all'art. 101 c.p.c. è stato rispettato in quanto la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata 17 dagli appellanti nelle note conclusive depositate telematicamente in data 17/12/2021 e quindi l’appellata era nella condizione e aveva gli strumenti per controdedurre alla successiva udienza di discussione del 13/1/2022. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La impugnata sentenza all'ultimo capo della motivazione si è limitata a ritenere " non sufficientemente motivata" la questione di legittimità costituzionale sollevata dagli appellanti nelle note conclusive, di cui ai precedenti IV e V motivo. Con tale motivazione, la Corte di Appello ha disatteso il disposto dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in quanto non si può ritenere che con essa la Corte abbia assolto l'onere della concisa esposizione delle ragioni di diritto presupposti della decisione, non essendo illustrato, sia pure in modo conciso e sommario, il percorso logico seguito per giungere alla decisione. Detta norma alla lettera q) dispone l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni " in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazione identiche anche se riferite a tributi diversi." Al contrario, la disciplina sanzionatoria prevista dalla predetta norma della L.D.A non è equiparata ai principi generali suddetti e alle conseguenti disposizioni generali dettate in materia di mancati adempimenti da parte del sostituto di imposta dall'art. 13 D. Lgs n. 47111997 e dall'art. 13 D. Lgs n. 472/1997, all'epoca vigenti, oggi modificati dagli artt. 15 e 16 del D.lgs n. 158/2015, 5.1 Il quarto e il quinto motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. 18 Come evidenziato dall’Ufficio di procura, infatti, non è consentito, con il motivo di ricorso di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dolersi del mancato esame della questione di legittimità costituzionale sollevata nei precedenti gradi di giudizio, sia perché la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale è frutto di un provvedimento a carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, sia perché la questione di legittimità non esaminata può essere riproposta in ogni grado di giudizio. Sulla questione questa Corte ha, infatti, affermato: - «[…] la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. , in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf. Cass. n. 15879/2018)» (Cass., Sez. U., 29 luglio 2022, n. 23794); - «[…] non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale, perché il relativo provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio (Cass. 16 aprile 2018, n. 9284)» (Cass. 2 maggio 2023, n. 11325). 19 Nella specie, peraltro, non può dirsi sussistente il requisito del fumus quanto alla non manifesta infondatezza della questione in quanto il tertium comparationis non è conferente data la diversità rispetto alle sanzioni per la violazione delle norme tributarie dei beni tutelati dalla disciplina in esame posta a presidio dell’effettiva realizzazione degli scopi della direttiva 2001/84/CE del 27 settembre 2001, attuata in Italia con il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 [8], nonché con il d.P.R. 29.12.2007 n. 275 recante disposizioni modificative del capo IV del r.d. 18.05.1942, n. 1369, concernente il regolamento per l'esecuzione della l. 633/1941 allo scopo di dettare una armonizzazione nell'ambito dell'Unione Europea, del diritto di seguito a favore dell'autore dell'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. Peraltro, oltre a quanto detto in relazione alla diversità di ratio, deve evidenziarsi che le norme richiamate, nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie, operano solo se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In particolare, con riferimento al ravvedimento operoso, si tratta di un istituto con il quale si procede volontariamente alla regolarizzazione di un inadempimento mediante il pagamento spontaneo di quanto dovuto a titolo di imposta, oltre agli interessi legali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in base al tempo che intercorre tra la violazione e la regolarizzazione stessa e in caso di omessa dichiarazione non è possibile procedere al ravvedimento. 6. Il ricorso è rigettato. 20 7. Nulla sulle spese considerata l’inammissibilità del controricorso dell’Amministrazione. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 22 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UC RR LE CH