CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15112 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA FI nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 08/08/2025 del tribunale di Messina;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Antonio Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Messina, adito avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 11.7.2025 applicativa nei confronti di RA FI della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ad ipotesi di reato di cui ai capi 1, 3 e 4 inerenti, il primo, il reato ex art. 74 del DPR 309/90 e gli altri il reato ed ex art. 73 del medesimo DPR, confermava l’ordinanza impugnata. 2. Avverso l’ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore RA FI, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15112 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VI EP Data Udienza: 04/02/2026 3. Rappresenta con il primo il vizio di motivazione con riferimento al capo 1 di incolpazione. Si osserva che i dati indiziari valorizzati in rapporto ai reati fine da pagina 7 a 24 della ordinanza impugnata sarebbero inconferenti rispetto alla partecipazione al reato associativo. Il tribunale, a quest'ultimo fine avrebbe valorizzato una conversazione tra IO e il RA FA del 30.7.2023, rispetto alla quale si rappresenta che il dialogo, al netto di iniziali riferimenti del RA al RA, si riduce ad una interlocuzione sub specie di accordo tra IO e RA per instaurare tra loro un rapporto di fornitura, escludendo da esso RA FI. E si evidenzia che il tribunale avrebbe dovuto spiegare come fosse possibile individuare un rapporto associativo in un soggetto che, dopo poche settimane di interazione veniva sostituito, per il futuro, dai vertici del sodalizio criminale, con altro fornitore di droga. Mancherebbe al riguardo ogni risposta. Né soccorrerebbero le dichiarazioni di un collaboratore, NG, siccome lo stesso avrebbe distinto tra il RA e i membri del gruppo pur illustrando una mera reiterazione di fornitura del primo, ed i giudici avrebbero trascurato tali ultimi profili delle sue dichiarazioni. Né agevolerebbe l'assunto del tribunale, trattandosi piuttosto di dati confortanti l'esclusione del ruolo associativo, la citazione per cui altro vertice del sodalizio, Di PI, per stessa ammissione del NG avrebbe ordinato di non pagare RA, confermando in tal modo il ruolo non determinante di quest'ultimo per il sodalizio, e chiesto altresì l'intercessione di un soggetto calabrese per frenare l'aggressiva opera di recupero del credito da parte del RA stesso. Mancherebbe ogni indizio di affectio societatis e di rilevante contributo all'operatività del gruppo. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale e di motivazione, riguardo alla rappresentata carenza di verifica di attendibilità del collaboratore GE rispetto al punto del suo narrato dai giudici reputato rilevante, per confutare le tesi difensive sulla rilevanza del contributo associativo del ricorrente. Non emergerebbe invero alcun riscontro alle dichiarazioni del collaboratore NG sul punto per cui il RA sarebbe rimasto unico fornitore del gruppo. Lo stesso tribunale incorrerebbe in una contraddizione nella sua ricostruzione logica, posto che il NG avrebbe riferito di numerosi fornitori, di cui sarebbe rimasto debitore, quale circostanza contrastante con la postuma individuazione del RA quale unico fornitore e con l'affermazione per cui il NG sarebbe stato messo in contatto esclusivamente con RA FI, sebbene in precedenza avesse affermato di essersi rivolto a terzi in caso di indisponibilità da parte del ricorrente di sostanza stupefacente. 5. Vi è memoria del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che questa Corte ha di recente sostenuto che andrebbe riconosciuto all'indagato l'interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, come nel caso di specie, limitato solo all'incolpazione di cui al reato ex art. 74 del DPR 309/90, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altro reato (così Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746). Nel medesimo senso sono intervenute talune altre decisioni. (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv. 287525 01; Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, Rv. 281607, nonché Sez. 5, n. 44121 del 27/09/2024, non mass.). Di contrario avviso si è mostrata questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265 01) che, giova preliminarmente rilevarlo, non si è pronunziata in diretto contrasto con le Sezioni unite n. 7 del 1993 citate, posto che solo incidentalmente esse hanno espresso il principio inizialmente riportato, atteso che altra era la questione ad essa sottoposta e risolta con la predetta sentenza, inerendo alla verifica diretta a stabilire se nella nozione di utilità di cui al reato di concussione ex art. 317 c.p. rientrassero anche le prestazioni sessuali. In proposito, si condivide quanto già rilevato da questa Corte (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 01) per cui, la sussistenza di recenti pronunce (Sez. 6 , n. 23241 del 21/05/2019 Cc. (dep. 27/05/2019 ) Rv. 276069 01; Sez. 2 , n. 17366 del 21/12/2022 Cc. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284489 01; Sez. 4 n. 22694 del 21/04/2023 Cc. (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284775 01; e sul piano limitato della impugnabilità da parte del P.M. con conferma a contrario del presente indirizzo, Sez. 6 , n. 7267 del 27/01/2022 Cc. (dep. 01/03/2022 ) Rv. 283001 01. ) con sentenze che hanno anche esse affermato l'impossibilità per il ricorrente di articolare impugnazione solo per alcuni dei reati giustificativi della medesima misura, e ciò pare altresì una implicita conferma della necessità di interpretare l'art. 618 comma 1 bis cod. proc. pen. circoscrivendo la vincolatività nascente dalla pronuncia del massimo consesso nomofilattico alle sole ipotesi del principio di diritto enunciato in ordine alle questioni rimesse al suo esame. Ciò che, del resto, coerentemente alla ratio della norma, e come sottolineato anche in dottrina, appare conseguente alla "eccezionale" natura vincolante del precedente introdotta dall'art. 618 comma 1 bis, tale da indurre l'interprete a dovere limitare gli effetti impeditivi dell'apporto 4 dialettico, ordinariamente insito nel sistema nomofilattico, delle singole sezioni della Corte alla formazione degli orientamenti giurisprudenziali. 2. Questa Corte condivide dunque l'indirizzo ostativo alla proponibilità parziale dell'impugnazione nei termini suesposti, per l'assorbente ragione per cui mancherebbe l'interesse al ricorso qui proposto. alla carenza di interesse. L'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, , Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, , Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Rv. 239397). L'argomentazione a supporto della tesi contraria per cui l'imputato o indagato avrebbe interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola della imputazioni, poiché il venir meno del titolo custodiale per una delle accuse consente il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venga meno il titolo legittimante l'applicazione della misura, va letto alla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all'impugnante. Più recentemente questa Corte ha precisato che in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta, piuttosto, ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata). (Sez. 2 , n. 17366 del 21/12/2022 Cc. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284489 01). Sulla scia di questa pronunzia deve ribadirsi che, ferma in via astratta la sussistenza anche in casi di impugnazione parziale di misura cautelare della carenza di interesse per mancanza di incidenza sull'an o quomodo della misura in caso di accoglimento della impugnazione, nell'ipotesi in esame, in cui la durata della misura in rapporto al reato ex art. 74 citato sarebbe maggiore rispetto a 5 quella applicabile in relazione ai due reati fine ex art. 73 del DPR 309/90 in quanto, trattandosi di fattispecie ex art. 407 comma 2 lett. a) n. 6 cod. proc. pen. essa assume una durata dei termini di custodia maggiore ex art. 303 cod. proc. pen., risulta ammissibile, nel peculiare caso in esame, il ricorso come proposto. 3. Il primo motivo è inammissibile. Il tribunale attraverso una puntuale e analitica analisi di conversazione e di ulteriori risultati investigativi correlati alle conversazioni, ha rappresentato l'emersione del ruolo del RA quale costante interlocutore del IO, esponente di spicco del sodalizio criminale di riferimento in questo caso, nell'assicurazione di costanti forniture di stupefacenti attraverso il canale dei fornitori calabresi. Ed ha avuto cura di illustrare non solo la persistenza nel tempo di tale ruolo, attraverso la dichiarazioni sul punto formulate dal collaboratore NG, ma anche la sua consapevolezza del sodalizio alla luce dei contatti telefonici avuti con l'altro vertice del gruppo, Di PI, e un esponente calabrese detenuto assieme al Di PI ed intervenuto su iniziativa del primo per contenere e disciplinare le pretese di pagamento del ricorrente, rispetto a forniture assicurate. In questo quadro, appare coerente e conforme ai contenuti delle conversazioni alorizzate, la spiegazione delle ragioni della scelta, ad un certo punto manifestata dal IO al RA FA, di ottenere da costui la consegna di stupefacente già concordata con il RA e tuttavia interrotta da quest'ultimo per divergenze su pagamenti correlati a forniture già avvenute di stupefacenti. Ragioni individuate nel senso di una scelta operata dal IO suo malgrado, e non per estromettere il RA dal suo stabile ruolo di fornitore, quanto per soddisfare l'impellente e contingente necessità del gruppo di ottenere fornitura di stupefacente. E in tal senso coerente è anche la rilevazione della presenza, ancora una volta, dello stesso RA, assieme ad altri esponenti calabresi e messinesi, all'incontro che avrebbe dovuto vedere la consegna di quanto stabilito, poi in concreto non avvenuta. Come anche coerente è la precisazione per cui, da dati di indagine puntualmente citati nelle ultime pagine della ordinanza, è emerso che il RA abbia sempre svolto il ruolo di principale fornitore del sodalizio messinese che, solo in caso di necessità ovvero di impossibilità che costui potesse soddisfare la domanda, era costretto ad avvalersi di altri fornitori. Si tratta di una spiegazione che confuta adeguatamente la tesi difensiva dell'estraneità del RA al gruppo associativo che sarebbe confermata dalla stessa circostanza di una intervenuta scelta dei messinesi di estrometterlo definitivamente dal rapporto di fornitura. La motivazione dei giudici appare del resto in linea con l'orientamento di legittimità per cui la condotta di 6 partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e tuttavia è necessario che si accerti a livello di gravità indiziaria come in concreto ha spiegato il tribunale anche definendo, ragionevolmente, il contrasto sui pagamenti quale mero dissidio temporaneo e non rilevante sulla continuità del rapporto , che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( cfr. in motivazione sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013 Cc. (dep. 08/10/2013 ) Rv. 257798 01). Il predetto quadro motivazionale, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, rende coerente anche il riferimento in ordinanza al principio per cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abituale del sodalizio criminoso). (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646 01). In questo contesto argomentativo, appare meramente rivalutativa del merito la tesi difensiva per cui, conforterebbe l'esclusione del ruolo associativo del ricorrente, la circostanza per la quale altro vertice del sodalizio, Di PI, per stessa ammissione del collaboratore NG, avrebbe ordinato di non pagare RA, confermando in tal modo il ruolo non determinante di quest'ultimo per il sodalizio, oltre a chiedere, nella medesima prospettiva, l'intercessione di un soggetto calabrese per frenare l'aggressiva opera di recupero del credito da parte del RA. Si tratta invero di dati che, nella misura in cui invece il collegio li illustra come dimostrativi di una piena organicità nel sistema associativo, di cui il ricorrente conosceva e osservava i dettami di vertice, paiono ragionevolmente esaminati senza alcuna emersione di un vizio "manifesto" di illogicità o contraddittorietà. Deve aggiungersi, peraltro, che parte del ricorso si fonda sul richiamo a passaggi dichiarativi non solo valorizzati in maniera meramente frammentaria e quindi non decisiva, rispetto alla complessità e organicità della motivazione sopra sintetizzata, ma anche privi della integrale loro allegazione, sebbene sia noto che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta 7 illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071). 4. Quanto al secondo motivo, esso riguarda la rappresentata carenza di verifica di attendibilità del collaboratore NG rispetto al punto del suo narrato, nonché di verifica di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore NG sul punto per cui il RA sarebbe rimasto unico fornitore del gruppo. Lo stesso tribunale incorrerebbe in una contraddizione nella sua ricostruzione logica posto che il NG avrebbe riferito di numerosi fornitori, di cui sarebbe rimasto debitore, quale circostanza contrastante con la postuma individuazione del RA quale unico fornitore e con l'affermazione per cui il NG sarebbe stato messo in contatto esclusivamente con RA FI sebbene in precedenza avesse affermato di essersi rivolto a terzi in caso di indisponibilità da parte del ricorrente di sostanza stupefacente. Si premette quanto sopra già riportato, circa la inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, dei motivi, quale anche nello specifico quello immediatamente sopra sintetizzato, che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071), atteso che le dichiarazioni del NG non sono supportate da corrispondente integrale allegazione. Quanto alla attendibilità, il tribunale ha dato atto della assenza di ogni contestazione al riguardo, che quindi non può che essere nuova e inammissibile. Si rammenta in proposito che in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove. (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 01). Quanto alla verifica di riscontro, dalla motivazione emerge che le dichiarazioni del NG appaiono certamente riscontrate in ordine alla attività di fornitore svolta dal ricorrente, costituendo frutto della elaborazione analitica del compendio indiziario da parte dei giudici la ricostruzione di tale specifico ruolo associativo ricoperto dal RA. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per 8 il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così è deciso, 04/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP VI NI Liberati
Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Antonio Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale del riesame di Messina, adito avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 11.7.2025 applicativa nei confronti di RA FI della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ad ipotesi di reato di cui ai capi 1, 3 e 4 inerenti, il primo, il reato ex art. 74 del DPR 309/90 e gli altri il reato ed ex art. 73 del medesimo DPR, confermava l’ordinanza impugnata. 2. Avverso l’ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il proprio difensore RA FI, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15112 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VI EP Data Udienza: 04/02/2026 3. Rappresenta con il primo il vizio di motivazione con riferimento al capo 1 di incolpazione. Si osserva che i dati indiziari valorizzati in rapporto ai reati fine da pagina 7 a 24 della ordinanza impugnata sarebbero inconferenti rispetto alla partecipazione al reato associativo. Il tribunale, a quest'ultimo fine avrebbe valorizzato una conversazione tra IO e il RA FA del 30.7.2023, rispetto alla quale si rappresenta che il dialogo, al netto di iniziali riferimenti del RA al RA, si riduce ad una interlocuzione sub specie di accordo tra IO e RA per instaurare tra loro un rapporto di fornitura, escludendo da esso RA FI. E si evidenzia che il tribunale avrebbe dovuto spiegare come fosse possibile individuare un rapporto associativo in un soggetto che, dopo poche settimane di interazione veniva sostituito, per il futuro, dai vertici del sodalizio criminale, con altro fornitore di droga. Mancherebbe al riguardo ogni risposta. Né soccorrerebbero le dichiarazioni di un collaboratore, NG, siccome lo stesso avrebbe distinto tra il RA e i membri del gruppo pur illustrando una mera reiterazione di fornitura del primo, ed i giudici avrebbero trascurato tali ultimi profili delle sue dichiarazioni. Né agevolerebbe l'assunto del tribunale, trattandosi piuttosto di dati confortanti l'esclusione del ruolo associativo, la citazione per cui altro vertice del sodalizio, Di PI, per stessa ammissione del NG avrebbe ordinato di non pagare RA, confermando in tal modo il ruolo non determinante di quest'ultimo per il sodalizio, e chiesto altresì l'intercessione di un soggetto calabrese per frenare l'aggressiva opera di recupero del credito da parte del RA stesso. Mancherebbe ogni indizio di affectio societatis e di rilevante contributo all'operatività del gruppo. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processuale e di motivazione, riguardo alla rappresentata carenza di verifica di attendibilità del collaboratore GE rispetto al punto del suo narrato dai giudici reputato rilevante, per confutare le tesi difensive sulla rilevanza del contributo associativo del ricorrente. Non emergerebbe invero alcun riscontro alle dichiarazioni del collaboratore NG sul punto per cui il RA sarebbe rimasto unico fornitore del gruppo. Lo stesso tribunale incorrerebbe in una contraddizione nella sua ricostruzione logica, posto che il NG avrebbe riferito di numerosi fornitori, di cui sarebbe rimasto debitore, quale circostanza contrastante con la postuma individuazione del RA quale unico fornitore e con l'affermazione per cui il NG sarebbe stato messo in contatto esclusivamente con RA FI, sebbene in precedenza avesse affermato di essersi rivolto a terzi in caso di indisponibilità da parte del ricorrente di sostanza stupefacente. 5. Vi è memoria del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che questa Corte ha di recente sostenuto che andrebbe riconosciuto all'indagato l'interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, come nel caso di specie, limitato solo all'incolpazione di cui al reato ex art. 74 del DPR 309/90, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altro reato (così Sez. U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746). Nel medesimo senso sono intervenute talune altre decisioni. (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv. 287525 01; Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, Rv. 281607, nonché Sez. 5, n. 44121 del 27/09/2024, non mass.). Di contrario avviso si è mostrata questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 33623 del 09/06/2023, Rv. 285265 01) che, giova preliminarmente rilevarlo, non si è pronunziata in diretto contrasto con le Sezioni unite n. 7 del 1993 citate, posto che solo incidentalmente esse hanno espresso il principio inizialmente riportato, atteso che altra era la questione ad essa sottoposta e risolta con la predetta sentenza, inerendo alla verifica diretta a stabilire se nella nozione di utilità di cui al reato di concussione ex art. 317 c.p. rientrassero anche le prestazioni sessuali. In proposito, si condivide quanto già rilevato da questa Corte (cfr. in motivazione, Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 01) per cui, la sussistenza di recenti pronunce (Sez. 6 , n. 23241 del 21/05/2019 Cc. (dep. 27/05/2019 ) Rv. 276069 01; Sez. 2 , n. 17366 del 21/12/2022 Cc. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284489 01; Sez. 4 n. 22694 del 21/04/2023 Cc. (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284775 01; e sul piano limitato della impugnabilità da parte del P.M. con conferma a contrario del presente indirizzo, Sez. 6 , n. 7267 del 27/01/2022 Cc. (dep. 01/03/2022 ) Rv. 283001 01. ) con sentenze che hanno anche esse affermato l'impossibilità per il ricorrente di articolare impugnazione solo per alcuni dei reati giustificativi della medesima misura, e ciò pare altresì una implicita conferma della necessità di interpretare l'art. 618 comma 1 bis cod. proc. pen. circoscrivendo la vincolatività nascente dalla pronuncia del massimo consesso nomofilattico alle sole ipotesi del principio di diritto enunciato in ordine alle questioni rimesse al suo esame. Ciò che, del resto, coerentemente alla ratio della norma, e come sottolineato anche in dottrina, appare conseguente alla "eccezionale" natura vincolante del precedente introdotta dall'art. 618 comma 1 bis, tale da indurre l'interprete a dovere limitare gli effetti impeditivi dell'apporto 4 dialettico, ordinariamente insito nel sistema nomofilattico, delle singole sezioni della Corte alla formazione degli orientamenti giurisprudenziali. 2. Questa Corte condivide dunque l'indirizzo ostativo alla proponibilità parziale dell'impugnazione nei termini suesposti, per l'assorbente ragione per cui mancherebbe l'interesse al ricorso qui proposto. alla carenza di interesse. L'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, , Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, , Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Rv. 239397). L'argomentazione a supporto della tesi contraria per cui l'imputato o indagato avrebbe interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola della imputazioni, poiché il venir meno del titolo custodiale per una delle accuse consente il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venga meno il titolo legittimante l'applicazione della misura, va letto alla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all'impugnante. Più recentemente questa Corte ha precisato che in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta, piuttosto, ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata). (Sez. 2 , n. 17366 del 21/12/2022 Cc. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284489 01). Sulla scia di questa pronunzia deve ribadirsi che, ferma in via astratta la sussistenza anche in casi di impugnazione parziale di misura cautelare della carenza di interesse per mancanza di incidenza sull'an o quomodo della misura in caso di accoglimento della impugnazione, nell'ipotesi in esame, in cui la durata della misura in rapporto al reato ex art. 74 citato sarebbe maggiore rispetto a 5 quella applicabile in relazione ai due reati fine ex art. 73 del DPR 309/90 in quanto, trattandosi di fattispecie ex art. 407 comma 2 lett. a) n. 6 cod. proc. pen. essa assume una durata dei termini di custodia maggiore ex art. 303 cod. proc. pen., risulta ammissibile, nel peculiare caso in esame, il ricorso come proposto. 3. Il primo motivo è inammissibile. Il tribunale attraverso una puntuale e analitica analisi di conversazione e di ulteriori risultati investigativi correlati alle conversazioni, ha rappresentato l'emersione del ruolo del RA quale costante interlocutore del IO, esponente di spicco del sodalizio criminale di riferimento in questo caso, nell'assicurazione di costanti forniture di stupefacenti attraverso il canale dei fornitori calabresi. Ed ha avuto cura di illustrare non solo la persistenza nel tempo di tale ruolo, attraverso la dichiarazioni sul punto formulate dal collaboratore NG, ma anche la sua consapevolezza del sodalizio alla luce dei contatti telefonici avuti con l'altro vertice del gruppo, Di PI, e un esponente calabrese detenuto assieme al Di PI ed intervenuto su iniziativa del primo per contenere e disciplinare le pretese di pagamento del ricorrente, rispetto a forniture assicurate. In questo quadro, appare coerente e conforme ai contenuti delle conversazioni alorizzate, la spiegazione delle ragioni della scelta, ad un certo punto manifestata dal IO al RA FA, di ottenere da costui la consegna di stupefacente già concordata con il RA e tuttavia interrotta da quest'ultimo per divergenze su pagamenti correlati a forniture già avvenute di stupefacenti. Ragioni individuate nel senso di una scelta operata dal IO suo malgrado, e non per estromettere il RA dal suo stabile ruolo di fornitore, quanto per soddisfare l'impellente e contingente necessità del gruppo di ottenere fornitura di stupefacente. E in tal senso coerente è anche la rilevazione della presenza, ancora una volta, dello stesso RA, assieme ad altri esponenti calabresi e messinesi, all'incontro che avrebbe dovuto vedere la consegna di quanto stabilito, poi in concreto non avvenuta. Come anche coerente è la precisazione per cui, da dati di indagine puntualmente citati nelle ultime pagine della ordinanza, è emerso che il RA abbia sempre svolto il ruolo di principale fornitore del sodalizio messinese che, solo in caso di necessità ovvero di impossibilità che costui potesse soddisfare la domanda, era costretto ad avvalersi di altri fornitori. Si tratta di una spiegazione che confuta adeguatamente la tesi difensiva dell'estraneità del RA al gruppo associativo che sarebbe confermata dalla stessa circostanza di una intervenuta scelta dei messinesi di estrometterlo definitivamente dal rapporto di fornitura. La motivazione dei giudici appare del resto in linea con l'orientamento di legittimità per cui la condotta di 6 partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e tuttavia è necessario che si accerti a livello di gravità indiziaria come in concreto ha spiegato il tribunale anche definendo, ragionevolmente, il contrasto sui pagamenti quale mero dissidio temporaneo e non rilevante sulla continuità del rapporto , che tali attività sono poste in essere con la coscienza e volontà dell'autore di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga ( cfr. in motivazione sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013 Cc. (dep. 08/10/2013 ) Rv. 257798 01). Il predetto quadro motivazionale, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, rende coerente anche il riferimento in ordinanza al principio per cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abituale del sodalizio criminoso). (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646 01). In questo contesto argomentativo, appare meramente rivalutativa del merito la tesi difensiva per cui, conforterebbe l'esclusione del ruolo associativo del ricorrente, la circostanza per la quale altro vertice del sodalizio, Di PI, per stessa ammissione del collaboratore NG, avrebbe ordinato di non pagare RA, confermando in tal modo il ruolo non determinante di quest'ultimo per il sodalizio, oltre a chiedere, nella medesima prospettiva, l'intercessione di un soggetto calabrese per frenare l'aggressiva opera di recupero del credito da parte del RA. Si tratta invero di dati che, nella misura in cui invece il collegio li illustra come dimostrativi di una piena organicità nel sistema associativo, di cui il ricorrente conosceva e osservava i dettami di vertice, paiono ragionevolmente esaminati senza alcuna emersione di un vizio "manifesto" di illogicità o contraddittorietà. Deve aggiungersi, peraltro, che parte del ricorso si fonda sul richiamo a passaggi dichiarativi non solo valorizzati in maniera meramente frammentaria e quindi non decisiva, rispetto alla complessità e organicità della motivazione sopra sintetizzata, ma anche privi della integrale loro allegazione, sebbene sia noto che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta 7 illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071). 4. Quanto al secondo motivo, esso riguarda la rappresentata carenza di verifica di attendibilità del collaboratore NG rispetto al punto del suo narrato, nonché di verifica di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore NG sul punto per cui il RA sarebbe rimasto unico fornitore del gruppo. Lo stesso tribunale incorrerebbe in una contraddizione nella sua ricostruzione logica posto che il NG avrebbe riferito di numerosi fornitori, di cui sarebbe rimasto debitore, quale circostanza contrastante con la postuma individuazione del RA quale unico fornitore e con l'affermazione per cui il NG sarebbe stato messo in contatto esclusivamente con RA FI sebbene in precedenza avesse affermato di essersi rivolto a terzi in caso di indisponibilità da parte del ricorrente di sostanza stupefacente. Si premette quanto sopra già riportato, circa la inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, dei motivi, quale anche nello specifico quello immediatamente sopra sintetizzato, che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071), atteso che le dichiarazioni del NG non sono supportate da corrispondente integrale allegazione. Quanto alla attendibilità, il tribunale ha dato atto della assenza di ogni contestazione al riguardo, che quindi non può che essere nuova e inammissibile. Si rammenta in proposito che in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove. (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 01). Quanto alla verifica di riscontro, dalla motivazione emerge che le dichiarazioni del NG appaiono certamente riscontrate in ordine alla attività di fornitore svolta dal ricorrente, costituendo frutto della elaborazione analitica del compendio indiziario da parte dei giudici la ricostruzione di tale specifico ruolo associativo ricoperto dal RA. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per 8 il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. Così è deciso, 04/2/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EP VI NI Liberati