Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15112
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione con riferimento al capo 1 di incolpazione (reato ex art. 74 DPR 309/90)

    Il tribunale ha ritenuto provata la costante interlocuzione del RA FI con il vertice del sodalizio per forniture di stupefacenti tramite canali calabresi, supportata dalle dichiarazioni del collaboratore NG e dai contatti con altri esponenti del gruppo. La motivazione è considerata coerente e conforme agli orientamenti di legittimità sulla configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche attraverso la costante disponibilità a fornire la sostanza. I dati citati dalla difesa sono stati interpretati dal collegio come dimostrativi di piena organicità nel sistema associativo.

  • Inammissibile
    Vizi di violazione di legge e di motivazione riguardo alla verifica di attendibilità del collaboratore NG

    Il motivo è dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e genericità, non essendo state integralmente allegate le dichiarazioni del collaboratore NG. Si rileva inoltre che l'attendibilità del collaboratore non è stata contestata in primo grado, rendendo la deduzione nuova e inammissibile. Le dichiarazioni del NG appaiono riscontrate in ordine all'attività di fornitore svolta dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15112
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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