Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11788
CASS
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 Cost. nonché all'art. 222 cod. strada

    La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza costituzionale che giustifica la revoca della patente per omicidio stradale aggravato anche in presenza di attenuanti o concorso di colpa della vittima, in considerazione della gravità della condotta e della necessità di garantire la sicurezza stradale. La durata del divieto di conseguire una nuova patente non è rilevante in questa sede.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di uguaglianza e colpevolezza

    La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza costituzionale che giustifica la revoca della patente per omicidio stradale aggravato anche in presenza di attenuanti o concorso di colpa della vittima, in considerazione della gravità della condotta e della necessità di garantire la sicurezza stradale. La durata del divieto di conseguire una nuova patente non è rilevante in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11788
    Data del deposito : 27 marzo 2026

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