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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 11788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11788 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del GIP del TRIBUNALE di Monza;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso e di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale;
Lella la memoria di replica del difensore avv. Gaetano GIAMBOI che ha insistito nel ricorso e nella questione di legittimità costituzionale;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto ex artt. 670 e 673 cod. proc. pen. nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX per ottenere la “disapplicazione” della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida o, in subordine, la sostituzione della stessa con quella della sospensione della patente a seguito Penale Sent. Sez. 1 Num. 11788 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/03/2026 del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata da quell’ufficio in data 9 febbraio 2022, con la quale è stato condannato per il reato di omicidio stradale aggravato ex art. 589- bis, primo e secondo comma, cod. pen., con la revoca della patente ex art. 222, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
1.1. Il giudice dell'esecuzione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 25780 del 11/04/2024), ha ritenuto che, a differenza dell'ipotesi nella quale la revoca della patente è disposta per l'omicidio stradale commesso non in stato di alterazione psicofisica, la più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, pur avendo carattere punitivo, sia stata doverosamente applicata in considerazione della già valutata legittimità costituzionale di tale più afflittiva previsione. 2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. Gaetano Giamboi, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando un primo articolato motivo e un secondo motivo che propone una questione di legittimità costituzionale.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 Cost. nonché all'art. 222 cod. strada, e il vizio della motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato di non avere “margini di discrezionalità” in merito alla previsione normativa che impone, nel caso della condanna per l'omicidio stradale aggravato, la revoca della patente di guida;
sarebbe doveroso invece tenere in considerazione, in relazione ai principi di proporzionalità e di colpevolezza, la pericolosità sociale del condannato che, nel caso di specie, è del tutto assente. Infatti, tra la data del commesso reato (18 giugno 2018) e la revoca della patente, sono decorsi oltre sei anni e mezzo senza che XXXXXX sia stato denunciato per qualsiasi reato;
egli, inoltre, ha seguito un positivo percorso rieducativo dopo il fatto per il quale ha riportato condanna;
egli ha ottenuto, a seguito della sorveglianza sanitaria espletata per molti anni, il certificato di idoneità alla guida da parte della competente Commissione medico legale. Pertanto, la revoca della patente disposta dal Prefetto, in esecuzione della sentenza penale di condanna, appare del tutto sproporzionata e non correlata all’attuale condizione del condannato. D'altra parte, la revoca della patente ha gravissime ricadute anche sull'attività lavorativa del condannato, sicché si palesa ingiustificatamente afflittiva a fronte di un soggetto privo di pericolosità sociale. Il giudice dell’esecuzione avrebbe, quindi, dovuto revocare la sanzione amministrativa o, almeno, graduarla applicando la sospensione della patente di guida, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019. 2.2. Il secondo motivo sollecita il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 222 cod. strada, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nel caso dell'omicidio stradale aggravato quando sia stata riconosciuta 2 l'attenuante prevista dal settimo comma dell'articolo 589-bis cod. pen. e in assenza di pericolosità sociale. Secondo la difesa, è palese la violazione dei principi di uguaglianza e colpevolezza poiché l’art. 222 cod. strada, nel disporre sempre e comunque la revoca della patente, non consente al giudice di tenere conto della condotta tenuta in occasione dell'incidente e di quella successiva: XXXXXX prestò immediata assistenza alla vittima, che aveva concorso con la propria condotta alla causazione dell'evento, e ha in seguito conseguito la certificazione di idoneità alla guida da parte della competente Commissione medica, a dimostrazione della intima consapevolezza del disvalore di quanto commesso. Nonostante tali positivi indicatori di un’attenuata responsabilità per il fatto e di acquisita consapevolezza del proprio agìto e di piena emenda, nonché di assenza di pericolosità, la patente non può essere ottenuta per quindici anni ex art. 222, comma 3-bis, cod. strada, così determinandosi un grave vulnus al condannato che viene punito in modo sproporzionato e subisce una menomazione dei propri diritti per un periodo di tempo palesemente eccessivo a fronte della concreta valutazione del fatto. In proposito, oltre a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2020, che riguarda l’ipotesi dell'articolo 120, comma 2, cod. strada, il ricorso richiama pure la sentenza n. 162 del 2024 che riguarda la verifica di pericolosità sociale in tema di misura di prevenzione;
ad avviso della difesa vi sarebbe analogia con la situazione, dichiarata illegittima dal punto di vista costituzionale, relativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida che, anche in questo caso, è disposta in via automatica, senza alcuna graduazione e per il solo fatto di avere subìto una condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato;
la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e non rilevante. 2. Va premesso che XXXXXXXXXXXXXXXX è stato giudicato responsabile del reato di omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, primo e secondo comma, cod. pen., perché commesso in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e, con la circostanza attenuante del concorso colposo della persona offesa ex art. 589-bis, settimo comma, nonché con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è stato condannato alla pena di due anni di reclusione con la revoca della patente di guida a norma dell'art. 222, comma 2, cod. strada. La condanna veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 22 marzo 2024, divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2024 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 44313 del 10/10/2024). 3 3. È doveroso evidenziare che XXXXXX ha attivato l’incidente di esecuzione soltanto dopo che il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida in esecuzione della sentenza penale irrevocabile;
al momento del fatto la patente gli era stata cautelativamente ritirata e poi sospesa per otto mesi.
3.1. Né in sede di giudizio di merito, né in sede di legittimità XXXXXX ha mai censurato l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria: non può, però, dirsi che sul punto si sia formato il cd. giudicato implicito, poiché viene dedotta l’illegalità della sanzione senza che sul punto nessun giudice si sia mai espressamente pronunciato. Ad avviso del Collegio, la denuncia dell’illegalità della pena, prescindendo dalla fondatezza della questione, consente e impone l’intervento, in qualunque momento, del giudice dell’esecuzione che sia investito della specifica richiesta di dichiarazione di non eseguibilità della sanzione amministrativa per una presunta illegalità della stessa. Appunto, XXXXXX ha chiesto, in sede di incidente di esecuzione, la “disapplicazione” della sanzione amministrativa in quanto contra legem, ovvero ne ha domandato la rimodulazione con applicazione della sospensione della patente, richiamando i principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, dai quali discenderebbe la illegalità della revoca della patente di guida poiché disposta senza motivazione sulla opzione sanzionatoria tra revoca e sospensione, come invece previsto dall’indicata sentenza.
3.1. Va ribadito che la richiesta del condannato è consentita, indipendentemente dalla fondatezza, poiché viene il rilievo la legalità della sanzione. Il concetto di illegalità della pena è stato recentemente precisato da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, anche con puntuali riferimenti ai poteri del giudice dell’esecuzione: «la pena è illegale […] non quando consegua a una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. In definitiva, è necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva in principio, venga calibrata sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto al giudice. Tale conclusione si impone in quanto “irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente” (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197; così anche Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galizia Lima, Rv. 265529; Sez. 1, n. 33326 del 14/02/2017, Vizzaccaro, non mass.; Sez. 1, n. 40896 del 28/03/2017, Pucci, non mass.). Può dunque concludersi nel senso che la pena che non sia prevista, nel 4 genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore. Il rilievo dell'illegalità della pena, anche ab origine, deve, pertanto, prevalere sul giudicato sostanziale, in tal modo venendosi ad ampliare la casistica, già elaborata dalla giurisprudenza sopra ricordata, delle eccezioni alla regola dell'intangibilità del giudicato». Da quanto sopra rilevato, nonché dai pertinenti richiami giurisprudenziali di detta pronuncia (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 - dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651 - 01; Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872; Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 – 01; Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327), discende che la questione posta in sede esecutiva è consentita e va esaminata ex artt. 666 e 673 cod. proc. pen.
3.2. Per dare completezza all’inquadramento della questione all’esame del Collegio va anche ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ex art. 222, comma 2, cod. strada. Conseguentemente è stato affermato che, in caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898 - 01). Ebbene, indipendentemente dal caso deciso con la richiamata sentenza, quanto nella specie affermato in merito ai poteri del giudice dell’esecuzione conferma l’opzione ermeneutica di consentire il sindacato esecutivo sull’illegalità della sanzione amministrativa accessoria della revoca patente di guida a seguito della condanna per il delitto di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti. 4. Tanto premesso, è utile ripercorre la giurisprudenza costituzionale che si è occupata delle questioni rilevanti per la decisione del presente ricorso.
4.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 2019, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. La Corte ha chiaramente precisato che: «Orbene, nell’art. 222 cod. strada 5 l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali;
e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime». Si comprende, dunque, che la questione di legittimità costituzionale oggi posta al Collegio è manifestamente infondata sotto i profili dedotti (art. 3 e 27 Cost.) 4.2. È bene ricordare che, con la medesima sentenza, la Corte ha anche esaminato, giudicandola infondata, la questione relativa al divieto di bilanciamento della circostanza attenuante dell’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. La Corte ha precisato: «15.– In conclusione, avendo il legislatore introdotto un’attenuante a effetto speciale legata all’apporto causale del colpevole, non è irragionevole che, quando la valutazione sia limitata all’alternativa dell’efficacia “esclusiva”, o non esclusiva, della condotta del colpevole, l’attenuante non possa essere bilanciata con le aggravanti “privilegiate” e segnatamente, quanto al reato di omicidio stradale (nel giudizio a quo innanzi al GUP del Tribunale ordinario di Roma), con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589-bis cod. pen. per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, e, quanto al reato di lesioni personali stradali gravi (nel giudizio a quo innanzi al Tribunale ordinario di Torino), con l’aggravante di cui al quinto comma, numero 2), dell’art. 590-bis cod. pen. per aver attraversato un’intersezione stradale con il semaforo disposto al rosso. Rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l’effetto diminuente della pena di questa attenuante a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti “privilegiate” allorché ricorra un generico concorso della colpa della parte offesa o di altre concause che rendono non esclusivo l’apporto causale dell’azione o dell’omissione del colpevole». Da ciò deriva che, oltre alla legittimità del divieto di bilanciamento, è stata esaminata la questione della rilevanza, sotto il profilo dell’attenuazione del grado di colpevolezza, del concorso di colpa del danneggiato, escludendosi che, fermo l’effetto di mitigazione della pena, detta circostanza possa ulteriormente rilevare rispetto al nucleo essenziale della condotta cui consegue la sanzione ammnistrativa accessoria della revoca della patente di guida.
4.3. Il contesto ermeneutico di riferimento si è arricchito anche grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2023. 6 In tale occasione il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Conviene ripercorre alcuni passaggi della citata sentenza che sono particolarmente rilevanti nel caso oggetto del giudizio. La Corte ha precisato: «6.– Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena – inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con la valorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l’ulteriore canone della sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nella loro misura (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in senso conforme le sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963). In via generale, la pena deve essere adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in modo da escludere che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato (sentenze n. 63 del 2022, n. 143 e n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020). Quanto alla necessità di graduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, questa Corte, con riferimento alle sanzioni penali in senso stretto, ha più volte affermato in via di principio che previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo “a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato” (sentenze n. 266 del 2022, n. 185 del 2021, n. 88 del 2019, n. 222 del 2018 e, nello stesso senso, n. 50 del 1980). Se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati (sentenza n. 222 del 2018). Tali principi valgono anche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva, per le quali – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta, allo stesso modo che per le pene, l’esigenza che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato;
evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata (sentenze n. 95 del 2022 e n. 185 del 2021; in senso conforme, le sentenze n. 40 del 2023, n. 266 e n. 246 del 2022, nonché le sentenze 7 n. 212, n. 115, n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018)». Poste tali inequivoche premesse, la sentenza prosegue:«7.– Venendo alla particolare fattispecie della revoca della patente di guida, che ha connotazione sostanzialmente punitiva (sentenza n. 68 del 2021), questa Corte in numerose occasioni è stata chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme che prevedevano la revoca stessa, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto (sentenze n. 246 del 2022, n. 99 e n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018), che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale (sentenze n. 266 del 2022 e n. 88 del 2019). In particolare, la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevedeva “la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate” sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime”, senza che “il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”. La Corte ha ritenuto che la disposizione censurata desse luogo ad “un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca”, mentre, alla luce del medesimo criterio, ha escluso il contrasto con l’art. 3 Cost. della sanzione fissa della revoca della patente per le violazioni più gravi di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime stradali aggravate dalla presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Deve anche ricordarsi che l’art. 120, comma 2, cod. strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020). Analoghe dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno avuto l’effetto di rimuovere l’automatismo della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti (sentenza n. 22 del 2018) o alla condotta del custode di un veicolo sottoposto a sequestro, il quale abusivamente circoli con il medesimo o, comunque, consenta ad altri di circolare (sentenza n. 246 del 2022). Più recentemente, la sentenza n. 266 del 2022 ha, invece, ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., con cui era stato censurato l’art. 176, comma 22, cod. strada, nella parte in cui, con riguardo alla violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade, prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore per qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita, sul rilievo che la revoca non possa ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall’autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l’incolumità propria e altrui». 8 La decisione esamina, poi, in dettaglio la risposta sanzionatoria alla condotta di guida in stato di ebbrezza, così fornendo una chiara indicazione della ragionevolezza della previsione normativa anche in relazione all’ipotesi nella quale, a causa della citata condizione, si determini un incidente: «8.– Orbene, deve considerarsi che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 cod. strada si declina – come si è già visto (sopra punto 6 e seguenti) – secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo, l’impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi “gradi di intensità” della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressione crescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. Il divario tra le varie misure – detentive, pecuniarie e accessorie – è correlato all’incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è determinata in un intervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte meno gravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver il conducente provocato un incidente. Tale circostanza aggravante, che mostra che il superamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da aver compromesso il controllo dell’autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmente pericolosa, quale che sia l’entità dell’incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini di deterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, sia collocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata. È vero – come indica il giudice a quo – che l’imputato potrebbe aver provocato, in concreto, un “incidente” di modesta portata, come nel caso di specie. Ma ciò non esclude – secondo una valutazione non irragionevole del legislatore – che tale condotta si collochi comunque al livello più elevato della descritta graduazione. La modestia delle conseguenze dell’incidente non smentisce la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l in una condizione tale da non aver il pieno controllo del veicolo condotto, come mostra ex post l’incidente provocato a causa di tale alterata condizione psico-fisica. Si tratta di un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. La previsione di una severa misura amministrativa di natura preventiva tende alla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla condizione di temporanea inaffidabilità alla guida, alla quale si è posto consapevolmente il soggetto condannato, e dalla maggiore pericolosità del comportamento censurato rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate. Tenuto conto che “la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla 9 circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida” (ordinanza n. 247 del 2013), la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività della revoca, in funzione della gravità dell’incidente corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole nei confronti di colui il quale, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche. Pertanto, non vi è alcun “indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca” (sentenza n. 88 del 2019)». Per quanto riguarda, infine, la compatibilità costituzionale della revoca della patente rispetto alla durata della sanzione, la Corte costituzionale ha sottolineato che: «9.– Del resto, per il reato di guida in stato di ebbrezza il giudice ha già un margine di apprezzamento sufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l’aumento della pena oscillare tra un minimo e un massimo, raddoppiati nell’ipotesi aggravata, ma comunque da determinarsi in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. L’eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitiva concretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo;
sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento;
sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione. Infatti, la revoca della patente di guida non ha una efficacia ostativa permanente, in quanto il titolare di patente revocata può conseguire un nuovo titolo abilitativo in un termine che l’art. 219, comma 3-ter, cod. strada, nel caso in cui la misura consegua alle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 cod. strada, ha fissato in tre anni». La Corte costituzionale ha da ultimo precisato che: «10.– Infine, deve escludersi un’irrazionalità estrinseca che deriverebbe dal confronto, quale tertium comparationis, con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che potrebbe invece beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2022, n. 172 e n. 71 del 2021, n. 165 e n. 85 e del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004). L’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 88 del 2019 solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in 10 condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, ossia “allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590- bis cod. pen.”, restando quindi vigente in particolare nel caso di conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il tertium comparationis non è quindi utilmente invocabile, atteso che esso disciplina in termini analoghi la condotta di un soggetto che, in pari stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte. 11.– In conclusione, la sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito sanzionato dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell’ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata». Anche sotto tale profilo, quindi, la questione di legittimità costituzionale si palesa inconsistente, siccome manifestamente infondata, in quanto è già stata verificata la compatibilità costituzionale della previsione della revoca della patente che consegue alla condotta di un soggetto che, in stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte. Si tratta, cioè, della positiva verifica di compatibilità costituzionale che, per ovvie ragioni, abbraccia anche lo stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, come chiaramente risulta dalla citata sentenza n. 194 del 2023. 4.4. In merito alla rilevanza nel giudizio penale della durata del divieto di conseguimento della patente di guida che sia stata revocata, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 184 del 2021, ha precisato, con riguardo alla questione sollevata in un procedimento per lesioni stradali aggravate, che: è «manifestamente inammissibile è anche la questione avente ad oggetto l’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, per difetto di rilevanza, atteso che nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la sua revoca in ipotesi applicata dal giudice penale;
che, infatti, come già ritenuto da questa Corte (ancora sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019), il giudice a quo, in caso di pronuncia di condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi, è chiamato solo ad applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente, non determinando il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente di guida che è, invece, predeterminato dalla legge;
che, dunque, soltanto in sede di eventuale contestazione, innanzi al giudice competente, della legittimità dell’eventuale diniego del provvedimento autorizzatorio, perché richiesto prima del decorso dei cinque anni, può aver ingresso la questione di legittimità costituzionale della norma che tale periodo prevede». Da ciò discende, quindi, che la questione della durata della sanzione amministrativa accessoria, sulla quale il ricorso fa leva per sostenere il proprio assunto, è estranea al perimetro dell’incidente di esecuzione. 11 5. Da tale complesso di pronunce si desume che: - è già stata vagliata la legittimità costituzionale della revoca della patente di guida per il caso dell’omicidio stradale aggravato perché commesso in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, ove pure sussista la circostanza attenuante dell’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.; - la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nel caso dell’omicidio stradale aggravato nei termini suddetti, non è manifestamente difforme dai principi costituzionali di uguaglianza e colpevolezza, non essendo irragionevole la previsione di una sanzione “rigida” poiché l’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 89 del 2019 solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate;
- il tertium comparationis, costituito dall’omicidio stradale aggravato dall’assunzione di alcol in misura tale da non alterare gravemente le condizioni psicofisiche, non è quindi utilmente invocabile, atteso che esso disciplina in termini diversi la condotta di un soggetto che, in un più grave stato di alterazione per abuso di alcol o droga, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte;
- la durata del divieto di conseguire una nuova patente di guida, che sia stata revocata ex art. 222 cod. strada, non è rilevante in questa sede poiché è semmai sindacabile nel procedimento amministrativo avente a oggetto tale questione, ulteriormente eventualmente criticabile davanti all’autorità giudiziaria amministrativa. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 12
Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso e di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale;
Lella la memoria di replica del difensore avv. Gaetano GIAMBOI che ha insistito nel ricorso e nella questione di legittimità costituzionale;
Dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto ex artt. 670 e 673 cod. proc. pen. nell'interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX per ottenere la “disapplicazione” della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida o, in subordine, la sostituzione della stessa con quella della sospensione della patente a seguito Penale Sent. Sez. 1 Num. 11788 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 19/03/2026 del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata da quell’ufficio in data 9 febbraio 2022, con la quale è stato condannato per il reato di omicidio stradale aggravato ex art. 589- bis, primo e secondo comma, cod. pen., con la revoca della patente ex art. 222, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
1.1. Il giudice dell'esecuzione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 25780 del 11/04/2024), ha ritenuto che, a differenza dell'ipotesi nella quale la revoca della patente è disposta per l'omicidio stradale commesso non in stato di alterazione psicofisica, la più grave sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, pur avendo carattere punitivo, sia stata doverosamente applicata in considerazione della già valutata legittimità costituzionale di tale più afflittiva previsione. 2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. Gaetano Giamboi, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata, sviluppando un primo articolato motivo e un secondo motivo che propone una questione di legittimità costituzionale.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 Cost. nonché all'art. 222 cod. strada, e il vizio della motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha erroneamente affermato di non avere “margini di discrezionalità” in merito alla previsione normativa che impone, nel caso della condanna per l'omicidio stradale aggravato, la revoca della patente di guida;
sarebbe doveroso invece tenere in considerazione, in relazione ai principi di proporzionalità e di colpevolezza, la pericolosità sociale del condannato che, nel caso di specie, è del tutto assente. Infatti, tra la data del commesso reato (18 giugno 2018) e la revoca della patente, sono decorsi oltre sei anni e mezzo senza che XXXXXX sia stato denunciato per qualsiasi reato;
egli, inoltre, ha seguito un positivo percorso rieducativo dopo il fatto per il quale ha riportato condanna;
egli ha ottenuto, a seguito della sorveglianza sanitaria espletata per molti anni, il certificato di idoneità alla guida da parte della competente Commissione medico legale. Pertanto, la revoca della patente disposta dal Prefetto, in esecuzione della sentenza penale di condanna, appare del tutto sproporzionata e non correlata all’attuale condizione del condannato. D'altra parte, la revoca della patente ha gravissime ricadute anche sull'attività lavorativa del condannato, sicché si palesa ingiustificatamente afflittiva a fronte di un soggetto privo di pericolosità sociale. Il giudice dell’esecuzione avrebbe, quindi, dovuto revocare la sanzione amministrativa o, almeno, graduarla applicando la sospensione della patente di guida, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019. 2.2. Il secondo motivo sollecita il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 222 cod. strada, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nel caso dell'omicidio stradale aggravato quando sia stata riconosciuta 2 l'attenuante prevista dal settimo comma dell'articolo 589-bis cod. pen. e in assenza di pericolosità sociale. Secondo la difesa, è palese la violazione dei principi di uguaglianza e colpevolezza poiché l’art. 222 cod. strada, nel disporre sempre e comunque la revoca della patente, non consente al giudice di tenere conto della condotta tenuta in occasione dell'incidente e di quella successiva: XXXXXX prestò immediata assistenza alla vittima, che aveva concorso con la propria condotta alla causazione dell'evento, e ha in seguito conseguito la certificazione di idoneità alla guida da parte della competente Commissione medica, a dimostrazione della intima consapevolezza del disvalore di quanto commesso. Nonostante tali positivi indicatori di un’attenuata responsabilità per il fatto e di acquisita consapevolezza del proprio agìto e di piena emenda, nonché di assenza di pericolosità, la patente non può essere ottenuta per quindici anni ex art. 222, comma 3-bis, cod. strada, così determinandosi un grave vulnus al condannato che viene punito in modo sproporzionato e subisce una menomazione dei propri diritti per un periodo di tempo palesemente eccessivo a fronte della concreta valutazione del fatto. In proposito, oltre a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2020, che riguarda l’ipotesi dell'articolo 120, comma 2, cod. strada, il ricorso richiama pure la sentenza n. 162 del 2024 che riguarda la verifica di pericolosità sociale in tema di misura di prevenzione;
ad avviso della difesa vi sarebbe analogia con la situazione, dichiarata illegittima dal punto di vista costituzionale, relativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida che, anche in questo caso, è disposta in via automatica, senza alcuna graduazione e per il solo fatto di avere subìto una condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato;
la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata e non rilevante. 2. Va premesso che XXXXXXXXXXXXXXXX è stato giudicato responsabile del reato di omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, primo e secondo comma, cod. pen., perché commesso in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e, con la circostanza attenuante del concorso colposo della persona offesa ex art. 589-bis, settimo comma, nonché con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è stato condannato alla pena di due anni di reclusione con la revoca della patente di guida a norma dell'art. 222, comma 2, cod. strada. La condanna veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 22 marzo 2024, divenuta irrevocabile in data 10 ottobre 2024 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 44313 del 10/10/2024). 3 3. È doveroso evidenziare che XXXXXX ha attivato l’incidente di esecuzione soltanto dopo che il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della patente di guida in esecuzione della sentenza penale irrevocabile;
al momento del fatto la patente gli era stata cautelativamente ritirata e poi sospesa per otto mesi.
3.1. Né in sede di giudizio di merito, né in sede di legittimità XXXXXX ha mai censurato l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria: non può, però, dirsi che sul punto si sia formato il cd. giudicato implicito, poiché viene dedotta l’illegalità della sanzione senza che sul punto nessun giudice si sia mai espressamente pronunciato. Ad avviso del Collegio, la denuncia dell’illegalità della pena, prescindendo dalla fondatezza della questione, consente e impone l’intervento, in qualunque momento, del giudice dell’esecuzione che sia investito della specifica richiesta di dichiarazione di non eseguibilità della sanzione amministrativa per una presunta illegalità della stessa. Appunto, XXXXXX ha chiesto, in sede di incidente di esecuzione, la “disapplicazione” della sanzione amministrativa in quanto contra legem, ovvero ne ha domandato la rimodulazione con applicazione della sospensione della patente, richiamando i principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, dai quali discenderebbe la illegalità della revoca della patente di guida poiché disposta senza motivazione sulla opzione sanzionatoria tra revoca e sospensione, come invece previsto dall’indicata sentenza.
3.1. Va ribadito che la richiesta del condannato è consentita, indipendentemente dalla fondatezza, poiché viene il rilievo la legalità della sanzione. Il concetto di illegalità della pena è stato recentemente precisato da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01, anche con puntuali riferimenti ai poteri del giudice dell’esecuzione: «la pena è illegale […] non quando consegua a una mera erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, alla quale l'ordinamento reagisce approntando i rimedi processuali delle impugnazioni, ma solo quando non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero sia superiore ai limiti previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore. In definitiva, è necessario che la nozione di pena illegale, come si diceva in principio, venga calibrata sulla sua funzione di rappresentare l'altro polo del giudizio di bilanciamento da operare in relazione alle garanzie sottese al giudicato, ossia quale limite estremo di tutela della libertà personale esposta al rischio di un arbitrio che travalichi i limiti del potere sanzionatorio riconosciuto al giudice. Tale conclusione si impone in quanto “irrogare una sanzione diversa per specie e/o quantità rispetto ai confini edittali impegna il valore costituzionale della legalità della pena di cui all'art. 25 Cost., che resterebbe vulnerato se non si potesse porre rimedio, anche d'ufficio, all'errore del giudice del grado precedente” (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197; così anche Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, Galizia Lima, Rv. 265529; Sez. 1, n. 33326 del 14/02/2017, Vizzaccaro, non mass.; Sez. 1, n. 40896 del 28/03/2017, Pucci, non mass.). Può dunque concludersi nel senso che la pena che non sia prevista, nel 4 genere, nella specie o nella quantità, dall'ordinamento, è una pena che attesta un abuso del potere discrezionale attribuito al giudice, con l'usurpazione dei poteri esclusivi del legislatore. Il rilievo dell'illegalità della pena, anche ab origine, deve, pertanto, prevalere sul giudicato sostanziale, in tal modo venendosi ad ampliare la casistica, già elaborata dalla giurisprudenza sopra ricordata, delle eccezioni alla regola dell'intangibilità del giudicato». Da quanto sopra rilevato, nonché dai pertinenti richiami giurisprudenziali di detta pronuncia (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 - dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651 - 01; Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015, dep. 2016, Mraidi, Rv. 266872; Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 – 01; Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327), discende che la questione posta in sede esecutiva è consentita e va esaminata ex artt. 666 e 673 cod. proc. pen.
3.2. Per dare completezza all’inquadramento della questione all’esame del Collegio va anche ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ex art. 222, comma 2, cod. strada. Conseguentemente è stato affermato che, in caso di condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2021, il giudice dell'esecuzione può sostituire detta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, stante la sua natura sostanzialmente punitiva (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Lobbia, Rv. 281898 - 01). Ebbene, indipendentemente dal caso deciso con la richiamata sentenza, quanto nella specie affermato in merito ai poteri del giudice dell’esecuzione conferma l’opzione ermeneutica di consentire il sindacato esecutivo sull’illegalità della sanzione amministrativa accessoria della revoca patente di guida a seguito della condanna per il delitto di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti. 4. Tanto premesso, è utile ripercorre la giurisprudenza costituzionale che si è occupata delle questioni rilevanti per la decisione del presente ricorso.
4.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 89 del 2019, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. La Corte ha chiaramente precisato che: «Orbene, nell’art. 222 cod. strada 5 l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali;
e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime». Si comprende, dunque, che la questione di legittimità costituzionale oggi posta al Collegio è manifestamente infondata sotto i profili dedotti (art. 3 e 27 Cost.) 4.2. È bene ricordare che, con la medesima sentenza, la Corte ha anche esaminato, giudicandola infondata, la questione relativa al divieto di bilanciamento della circostanza attenuante dell’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. La Corte ha precisato: «15.– In conclusione, avendo il legislatore introdotto un’attenuante a effetto speciale legata all’apporto causale del colpevole, non è irragionevole che, quando la valutazione sia limitata all’alternativa dell’efficacia “esclusiva”, o non esclusiva, della condotta del colpevole, l’attenuante non possa essere bilanciata con le aggravanti “privilegiate” e segnatamente, quanto al reato di omicidio stradale (nel giudizio a quo innanzi al GUP del Tribunale ordinario di Roma), con l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589-bis cod. pen. per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica oltre la soglia di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, e, quanto al reato di lesioni personali stradali gravi (nel giudizio a quo innanzi al Tribunale ordinario di Torino), con l’aggravante di cui al quinto comma, numero 2), dell’art. 590-bis cod. pen. per aver attraversato un’intersezione stradale con il semaforo disposto al rosso. Rientra nella discrezionalità del legislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l’effetto diminuente della pena di questa attenuante a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti “privilegiate” allorché ricorra un generico concorso della colpa della parte offesa o di altre concause che rendono non esclusivo l’apporto causale dell’azione o dell’omissione del colpevole». Da ciò deriva che, oltre alla legittimità del divieto di bilanciamento, è stata esaminata la questione della rilevanza, sotto il profilo dell’attenuazione del grado di colpevolezza, del concorso di colpa del danneggiato, escludendosi che, fermo l’effetto di mitigazione della pena, detta circostanza possa ulteriormente rilevare rispetto al nucleo essenziale della condotta cui consegue la sanzione ammnistrativa accessoria della revoca della patente di guida.
4.3. Il contesto ermeneutico di riferimento si è arricchito anche grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2023. 6 In tale occasione il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione. Conviene ripercorre alcuni passaggi della citata sentenza che sono particolarmente rilevanti nel caso oggetto del giudizio. La Corte ha precisato: «6.– Il sindacato costituzionale sulla proporzionalità della pena – inizialmente affermato sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con la valorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell’art. 27 Cost., da leggersi alla luce della necessaria funzione rieducativa della pena di cui al terzo comma dello stesso articolo – ha vieppiù ricompreso l’ulteriore canone della sua individualizzazione, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nella loro misura (sentenza n. 222 del 2018, che richiama in senso conforme le sentenze n. 50 del 1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963). In via generale, la pena deve essere adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo, in modo da escludere che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato (sentenze n. 63 del 2022, n. 143 e n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020). Quanto alla necessità di graduare le sanzioni alla concreta gravità della condotta, questa Corte, con riferimento alle sanzioni penali in senso stretto, ha più volte affermato in via di principio che previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale, potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo “a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato” (sentenze n. 266 del 2022, n. 185 del 2021, n. 88 del 2019, n. 222 del 2018 e, nello stesso senso, n. 50 del 1980). Se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità, e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati (sentenza n. 222 del 2018). Tali principi valgono anche per le sanzioni amministrative che condividono con quelle penali la finalità punitiva, per le quali – pur a fronte dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo – si prospetta, allo stesso modo che per le pene, l’esigenza che non venga meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato;
evenienza nella quale la compressione del diritto diverrebbe irragionevole e non giustificata (sentenze n. 95 del 2022 e n. 185 del 2021; in senso conforme, le sentenze n. 40 del 2023, n. 266 e n. 246 del 2022, nonché le sentenze 7 n. 212, n. 115, n. 112 e n. 88 del 2019 e n. 22 del 2018)». Poste tali inequivoche premesse, la sentenza prosegue:«7.– Venendo alla particolare fattispecie della revoca della patente di guida, che ha connotazione sostanzialmente punitiva (sentenza n. 68 del 2021), questa Corte in numerose occasioni è stata chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme che prevedevano la revoca stessa, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto (sentenze n. 246 del 2022, n. 99 e n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018), che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale (sentenze n. 266 del 2022 e n. 88 del 2019). In particolare, la sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevedeva “la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate” sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime”, senza che “il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”. La Corte ha ritenuto che la disposizione censurata desse luogo ad “un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca”, mentre, alla luce del medesimo criterio, ha escluso il contrasto con l’art. 3 Cost. della sanzione fissa della revoca della patente per le violazioni più gravi di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime stradali aggravate dalla presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Deve anche ricordarsi che l’art. 120, comma 2, cod. strada è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione (sentenze n. 99 e n. 24 del 2020). Analoghe dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno avuto l’effetto di rimuovere l’automatismo della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti (sentenza n. 22 del 2018) o alla condotta del custode di un veicolo sottoposto a sequestro, il quale abusivamente circoli con il medesimo o, comunque, consenta ad altri di circolare (sentenza n. 246 del 2022). Più recentemente, la sentenza n. 266 del 2022 ha, invece, ritenuto non fondata la questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., con cui era stato censurato l’art. 176, comma 22, cod. strada, nella parte in cui, con riguardo alla violazione del divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade, prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore per qualsiasi tratto autostradale, compresi i piazzali antistanti ai caselli di entrata e di uscita, sul rilievo che la revoca non possa ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità dell’illecito, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall’autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l’incolumità propria e altrui». 8 La decisione esamina, poi, in dettaglio la risposta sanzionatoria alla condotta di guida in stato di ebbrezza, così fornendo una chiara indicazione della ragionevolezza della previsione normativa anche in relazione all’ipotesi nella quale, a causa della citata condizione, si determini un incidente: «8.– Orbene, deve considerarsi che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 cod. strada si declina – come si è già visto (sopra punto 6 e seguenti) – secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore. In tal modo, l’impianto sanzionatorio, che punisce la guida in stato di ebbrezza, prevede diversi “gradi di intensità” della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzioni in progressione crescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. Il divario tra le varie misure – detentive, pecuniarie e accessorie – è correlato all’incremento della pericolosità della condotta, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico. In particolare, la sanzione amministrativa accessoria è determinata in un intervallo che va dalla sospensione della patente di guida per tre mesi, per le condotte meno gravi, fino alla revoca della patente, per la condotta più grave. Tale è la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ove la condotta sia aggravata per aver il conducente provocato un incidente. Tale circostanza aggravante, che mostra che il superamento della soglia di 1,5 g/l di tasso alcolemico è stato tale, in concreto, da aver compromesso il controllo dell’autovettura, individua e sanziona una condotta particolarmente pericolosa, quale che sia l’entità dell’incidente, e rende non irragionevole che, anche a fini di deterrenza per la salvaguardia della sicurezza pubblica nella circolazione stradale, sia collocata in cima alla scala delle condotte sanzionate in misura progressivamente più elevata. È vero – come indica il giudice a quo – che l’imputato potrebbe aver provocato, in concreto, un “incidente” di modesta portata, come nel caso di specie. Ma ciò non esclude – secondo una valutazione non irragionevole del legislatore – che tale condotta si collochi comunque al livello più elevato della descritta graduazione. La modestia delle conseguenze dell’incidente non smentisce la gravità della condotta di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l in una condizione tale da non aver il pieno controllo del veicolo condotto, come mostra ex post l’incidente provocato a causa di tale alterata condizione psico-fisica. Si tratta di un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, tenuto in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali. La previsione di una severa misura amministrativa di natura preventiva tende alla protezione di beni giuridici primari ed è giustificata dalla condizione di temporanea inaffidabilità alla guida, alla quale si è posto consapevolmente il soggetto condannato, e dalla maggiore pericolosità del comportamento censurato rispetto alle ipotesi non parimenti aggravate. Tenuto conto che “la ratio dell’aggravante è da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione a causa della strutturale pericolosità connessa alla 9 circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida” (ordinanza n. 247 del 2013), la scelta di non distinguere, ai fini dell’operatività della revoca, in funzione della gravità dell’incidente corrisponde a un criterio di prevenzione generale non irragionevole nei confronti di colui il quale, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche. Pertanto, non vi è alcun “indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca” (sentenza n. 88 del 2019)». Per quanto riguarda, infine, la compatibilità costituzionale della revoca della patente rispetto alla durata della sanzione, la Corte costituzionale ha sottolineato che: «9.– Del resto, per il reato di guida in stato di ebbrezza il giudice ha già un margine di apprezzamento sufficiente perché la sanzione inflitta sia proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l’aumento della pena oscillare tra un minimo e un massimo, raddoppiati nell’ipotesi aggravata, ma comunque da determinarsi in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. L’eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitiva concretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo;
sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento;
sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione. Infatti, la revoca della patente di guida non ha una efficacia ostativa permanente, in quanto il titolare di patente revocata può conseguire un nuovo titolo abilitativo in un termine che l’art. 219, comma 3-ter, cod. strada, nel caso in cui la misura consegua alle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 cod. strada, ha fissato in tre anni». La Corte costituzionale ha da ultimo precisato che: «10.– Infine, deve escludersi un’irrazionalità estrinseca che deriverebbe dal confronto, quale tertium comparationis, con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che potrebbe invece beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2022, n. 172 e n. 71 del 2021, n. 165 e n. 85 e del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004). L’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 88 del 2019 solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in 10 condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, ossia “allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590- bis cod. pen.”, restando quindi vigente in particolare nel caso di conducenti con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Il tertium comparationis non è quindi utilmente invocabile, atteso che esso disciplina in termini analoghi la condotta di un soggetto che, in pari stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte. 11.– In conclusione, la sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall’aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, costituisce misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell’illecito sanzionato dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell’ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata». Anche sotto tale profilo, quindi, la questione di legittimità costituzionale si palesa inconsistente, siccome manifestamente infondata, in quanto è già stata verificata la compatibilità costituzionale della previsione della revoca della patente che consegue alla condotta di un soggetto che, in stato di ebbrezza alcolica, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte. Si tratta, cioè, della positiva verifica di compatibilità costituzionale che, per ovvie ragioni, abbraccia anche lo stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, come chiaramente risulta dalla citata sentenza n. 194 del 2023. 4.4. In merito alla rilevanza nel giudizio penale della durata del divieto di conseguimento della patente di guida che sia stata revocata, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 184 del 2021, ha precisato, con riguardo alla questione sollevata in un procedimento per lesioni stradali aggravate, che: è «manifestamente inammissibile è anche la questione avente ad oggetto l’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, per difetto di rilevanza, atteso che nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti perché il condannato possa chiedere una nuova patente di guida dopo la sua revoca in ipotesi applicata dal giudice penale;
che, infatti, come già ritenuto da questa Corte (ancora sentenza n. 88 del 2019 e ordinanza n. 203 del 2019), il giudice a quo, in caso di pronuncia di condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi, è chiamato solo ad applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente, non determinando il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente di guida che è, invece, predeterminato dalla legge;
che, dunque, soltanto in sede di eventuale contestazione, innanzi al giudice competente, della legittimità dell’eventuale diniego del provvedimento autorizzatorio, perché richiesto prima del decorso dei cinque anni, può aver ingresso la questione di legittimità costituzionale della norma che tale periodo prevede». Da ciò discende, quindi, che la questione della durata della sanzione amministrativa accessoria, sulla quale il ricorso fa leva per sostenere il proprio assunto, è estranea al perimetro dell’incidente di esecuzione. 11 5. Da tale complesso di pronunce si desume che: - è già stata vagliata la legittimità costituzionale della revoca della patente di guida per il caso dell’omicidio stradale aggravato perché commesso in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, ove pure sussista la circostanza attenuante dell’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen.; - la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, nel caso dell’omicidio stradale aggravato nei termini suddetti, non è manifestamente difforme dai principi costituzionali di uguaglianza e colpevolezza, non essendo irragionevole la previsione di una sanzione “rigida” poiché l’automatismo della revoca della patente ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada è stato censurato dalla sentenza n. 89 del 2019 solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate;
- il tertium comparationis, costituito dall’omicidio stradale aggravato dall’assunzione di alcol in misura tale da non alterare gravemente le condizioni psicofisiche, non è quindi utilmente invocabile, atteso che esso disciplina in termini diversi la condotta di un soggetto che, in un più grave stato di alterazione per abuso di alcol o droga, causi un incidente stradale con compromissione grave dell’integrità fisica di un terzo, se non addirittura la sua morte;
- la durata del divieto di conseguire una nuova patente di guida, che sia stata revocata ex art. 222 cod. strada, non è rilevante in questa sede poiché è semmai sindacabile nel procedimento amministrativo avente a oggetto tale questione, ulteriormente eventualmente criticabile davanti all’autorità giudiziaria amministrativa. 6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 19/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 12