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Sentenza 5 gennaio 2023
Sentenza 5 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/01/2023, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN SS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRINUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Monica Pedrazzi, per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Enrico Della Capanna, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 194 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 13/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 luglio 2021 dal Tribunale di Bologna, che ha riformato, limitatamente all'importo del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, la sentenza del Giudice di pace di Bologna che aveva condannato CE SS per il reato di cui all'art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in danno di ND IE. In particolare, all'imputato (avvocato del foro di Modena) era stato contestato il suddetto delitto per avere - mediante un atto scritto depositato presso il Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna - offeso la reputazione dell'avvocato IE ND (componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena e relatore di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente), sostenendo che «l'avv. ND IE aveva dato seguito al procedimento disciplinare, già avviato a carico di CE SS, presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena, abusando dei propri uffici istituzionali a scopo evidentemente ritorsivo, intimidatorio e persecutorio ...>>. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 84, 368 e 595 cod. pen. e agli artt. 6, 21, 24, 52, 409, 423, 516, 521, 522, 604 e 649 cod. proc. pen. Con una prima censura, sostiene che il fatto contestato andrebbe giuridicamente qualificato come calunnia ovvero come diffamazione, aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 4, cod. pen., e, conseguentemente, esulerebbe dalla competenza per materia del Giudice di pace. Con una seconda censura, sostiene che il reato di diffamazione andrebbe ritenuto assorbito in quello di calunnia, originariamente contestato al ricorrente e in relazione al quale era già intervenuto provvedimento di archiviazione. Con una terza censura, sostiene che vi sarebbe stata una palese violazione del principio del ne bis indem, atteso che, in ordine alla stessa imputazione era stato aperto un procedimento penale (n. 13211/2015 n.g.n.r.) per i reati di calunnia e diffamazione, in ordine al quale era intervenuto provvedimento di archiviazione. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 51 e 59 cod. pen., agli arti. 1, 2, 3 e 29 legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all'art. 24 Cost. 2 Sostiene che la condotta contestata andrebbe considerata scriminata, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., atteso che, con lo scritto depositato presso il Consiglio distrettuale di disciplina, l'imputato si sarebbe limitato ad adempiere all'obbligo di tutelare la propria indipendenza, che era stata limitata dalla sottoposizione a un procedimento disciplinare, aperto in relazione a fatti che costituivano il mero svolgimento di un'ordinaria attività professionale. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 59 e 598 cod. pen. Rappresenta che le espressioni ritenute diffamatorie erano contenute in una memoria difensiva prodotta nell'ambito di un procedimento disciplinare. Esse, pertanto, non sarebbero punibili ai sensi dell'art. 598 cod. pen. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 59 e 599 cod. pen. Sostiene che il fatto non sarebbe punibile poiché commesso dall'imputato mentre si trovava in uno stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto, costituito dalla sottoposizione a un procedimento disciplinare del tutto privo di fondamento. 2.5. Con un quinto motivo, articolato in due censure, deduce il vizio di motivazione. Con la prima censura, sostiene che il Tribunale non si sarebbe pronunciato su alcune questioni poste dalla difesa. Con una seconda censura, contesta la ricostruzione del fatto storico operata dal Tribunale. 2.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 124 cod. pen. e 129 cod proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la querela, calcolando il termine per la sua proposizione a partire dal momento in cui era stata comunicata all'avv. ND la memoria del 20 gennaio 2015, contenente le frasi offensive. Queste ultime, tuttavia, sarebbero state sostanzialmente riproduttive di offese contenute in precedenti atti difensivi diretti al Consiglio dell'ordine, risalenti al dicembre 2014 e sicuramente conosciuti dalla ND. Era, dunque, rispetto alla data di tali atti difensivi che, a parere del ricorrente, andava valutata la tempestività della querela. 2.7. Con un settimo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 179, 180, 181 e 185 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza di appello sarebbe nulla nella parte in cui richiama le motivazioni del decreto di archiviazione del 23 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Bologna, che sarebbe abnorme, poiché emesso in assenza di contraddittorio con l'imputato. 3 2.8. Con un ottavo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 409, 423, 496, 521 e 603 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost. Sostiene che, in primo grado, vi erano state svariate violazioni del principio del contraddittorio «con conseguente nullità del relativo procedimento». In particolare, lamenta la violazione dell'ordine di assunzione delle prove fissato dall'art. 496 cod. proc. pen., essendo stati escussi i testi a discarico prima di sottoporre l'imputato all'esame richiesto dal Pubblico ministero. Sostiene che il Giudice di pace avrebbe palesemente violato il principio del contraddittorio, autorizzando la parte civile a produrre in giudizio non meglio precisati documenti, trasmettendoli per posta elettronica. Eccepisce, infine, la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini emesso nell'originario procedimento, avente ad oggetto sia il reato di calunnia che quello di diffamazione, poiché notificato al difensore d'ufficio e non a quello di fiducia. 2.9. Con un nono motivo, relativo ai capi civili e articolato in più censure, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 1326, 1343, 1346, 1354, 1419 e 2043 cod. civ. e agli artt. 29, 34 e 35 d.lgs. 28 agosto 200, n. 274. Con una prima censura, lamenta il mancato tentativo di conciliazione tra le parti, che il Giudice di pace, in violazione dell'art. 29, d.lgs. 274/2000, non avrebbe promosso. Sostiene, poi, che il Giudice di pace non avrebbe adeguatamente valutato che: le parti avevano raggiunto un accordo per la remissione della querela e la rinuncia al risarcimento dei danni, a fronte dell'impegno dell'imputato di versare una somma di denaro a un ente benefico e a formulare scuse scritte, senza alcun riconoscimento di responsabilità; che la parte civile, tuttavia, successivamente, avrebbe aggiunto un'ulteriore condizione non accettata dall'imputato; l'accordo doveva considerarsi già concluso e le ulteriori clausole richieste dalla parte civile dovevano considerarsi nulle. Censura, infine, la sentenza di appello poiché non avrebbe rilevato la totale insussistenza dei presupposti dell'art. 2043 cod. civ. e, in particolare, di danni causalmente conseguenti alle condotte contestate nell'imputazione. 2.10. Con decimo motivo, deduce il vizio di motivazione e la mancata assunzione di prove decisive. Lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria, richiesta in sede di giudizio di appello, insistendo per la nuova audizione dei testi e per l'acquisizione di prove documentali. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo è fondato e in relazione ad esso il ricorso deve essere accolto. Appare opportuno esaminare prima i motivi di ricorso attinenti a questioni di carattere processuale. 1.1. Il primo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Va premesso che dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dagli stessi documenti allegati dal ricorrente (in particolare la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero) emerge che, a seguito della denuncia-querela presentata a carico di CE SS, era stata formulata un'imputazione provvisoria per i reati di diffamazione e calunnia, in relazione alla quale era stato emesso avviso di conclusione delle indagini notificato all'indagato. A seguito delle memorie presentate ex art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., il Pubblico ministero, condividendo parte delle argomentazioni difensive, aveva chiesto l'archiviazione, limitatamente al reato di calunnia, poiché riteneva che "l'accusa" che l'CE aveva mosso alla ND di aver commesso un abuso d'ufficio fosse estremamente generica, sguarnita di seri elementi probatori e inidonea a configurare il reato di calunnia. La tesi era stata condivisa dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto l'archiviazione. La richiesta e il conseguente decreto riguardavano esclusivamente il reato di calunnia e non anche quello di diffamazione, in relazione al quale il Pubblico ministero, nella stessa richiesta, rappresentava che pendeva separato procedimento iscritto a <<modello 21-bis». in altri termini, il pubblico ministero aveva ritenuto che le frasi contenute nello scritto questione non fossero idonee a configurare reato di calunnia e, conseguentemente, relazione tale reato, chiesto e ottenuto l'archiviazione del procedimento, mentre, invece, che, nel medesimo atto, vi diffamazione esercitato l'azione penale sfociata nella sentenza condanna. così ricostruite vicende procedimentali, appare evidente l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione principio ne bis indem, atteso per cui è intervenuta quello quale si arrivati sono diversi. senza contare rispetto un archiviazione, può porsi la questione, presuppone l'esercizio dell'azione preclusione conseguente consumazione potere già dal ministero, ma, semmai, delle regole fissate riapertura indagini. manifestamente infondata risulta anche al presunto assorbimento calunnia, tratta criterio utile escludere eventuale concorso reati effettivamente contestati: cosa avvenuta caso esame, dove stata esercitata esclusivamente con riferimento solo diffamazione. incompetenza materia giudice pace inammissibile. primo luogo, sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, quanto, l'accoglimento motivo ricorso, comportando riqualificazione fatto termini più gravi, determinerebbe ricorrente una situazione pratica vantaggiosa quella realizzata provvedimento impugnato (cfr. sez. 1, n. 18849 09 02 2016, siano, rv. 266887; 5, 7064 21 12 2010, cavaniglia, 249947). inoltre, infondata. ritenersi sussistente l'aggravante all'art. 595, comma 4, cod. pen., l'offesa portata nei confronti singolo componente dell'intero consiglio dell'ordine. riguardo, va evidenziato norma fa corpo amministrativo, ossia un'autorità collegiale eserciti funzioni amministrative, modo da esprimere volontà unica tradotta atti siano riferibili collegio ai singoli componenti formazione concorrano. quanto ribadito originariamente contestato, stato archiviato l'imputazione rimasta limiti esso possa determinare offesa l'altrui reputazione.
1.2. sesto motivo, relativo tempestività querela, infondato. e' evidente, infatti, che: eventuali precedenti offese dall'analogo contenuto costituiscono fatti diversi contestato presente attiene alle memoria scritta 20 gennaio 2015 presentata distrettuale disciplina;
querela deve essere valutata conoscenza oggetto questo procedimento.
1.3. l'ottavo tutte censure nelle quali articola, all'inversione dell'ordine assunzione prove, ricordato «in tema istruzione dibattimentale, stante tassatività nullità, mancato prove causa risolvendosi mera irregolarità presidiata alcuna sanzione processuale» (sez. 6, n, 3609 03 10 2018, furnari, 275880; 2, 6914 25 01 2011, manzato, 249362; n.9072 22 2009, bianco, 246169). documenti parte civile avrebbe trasmesso posta elettronica, presenta intrinsecamente generico: ricorrente, invero, ha indicato specifici sarebbero stati prodotti dalla via telematica poi utilizzati decisione dai giudici merito. tantomeno dimostrato prova documentale sia risultata decisiva fini dimostrazione responsabilità senso eliminandola l'esito giudizio sarebbe diverso. l'unico documento specificamente costituito decreto archiviazione procedimento tuttavia, utilizzato merito fondare responsabilità, ma citato appello ricostruire procedimentali. nullità notifica dell'avviso conclusione indagini difensore, rilevato trattava all'originario (come emerge richiesta prodotta dallo stesso ricorrente), l'indagato presentato memorie ex art. 415-bis, 3, proc. pen.; proprio valorizzando condividendo alcune argomentazioni esse, avanzato calunnia. appare, dunque, avvalsa facoltà esercizio atto nullo era preordinato. seguito dell'archiviazione era, poi, rimasto diffamazione, competenza pace, certamente necessario procedere nuovo avviso indagini, «nel davanti trova applicazione l'obbligo avvisare preliminari, dovendosi osservare, citazione disciplina dettata dall'art. d.lgs. 28 agosto 2000 274, adempimento prevede 5485 29 villante, 243960).
1.4. nono prima censura, «il esperimento tentativo conciliazione processo dinanzi comporta giacché previsione 274 costituisce obbligo rientra discrezionalità giudice» 39401 06 07 2012, ilardi, 254563).
1.5. decimo rinnovazione dell'istruttoria appello, attesa presunzione completezza espletata grado, istituto carattere eccezionale, farsi ricorso allorché 7 ritenga, sua discrezionalità, poter decidere allo degli u, 12602 17 2015, ricci, 266820). giurisprudenza questa corte chiarito ragione natura cassazione censurata mancata dibattimentale qualora dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto base impugnata, lacune o manifeste illogicità, ricavabili testo concernenti punti rilevanza, state presumibilmente evitate se fosse provveduto all'assunzione riassunzione determinate 32379 04 impellizzeri, 273577; 1256 11 2013, cozzetto, 258236). oggettiva esame dimostrata, essendosi limitata sostenere generica rilevanza dell'istruttoria, ordine gran condotte contestate.
1.6. terzo fondato. parte, specifico lamentato dell'esimente prevista 598 pen. tribunale bologna infondato sostenendo fattispecie rientrerebbe nell'ambito operatività dell'art. ricomprenderebbe gli scritti difensivi stretto quelli procedimenti disciplinari organismi forense bologna. sostegno propria tesi, richiamato pronuncia corte, secondo <> (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888; Sez. 5, Sentenza n. 7633 del 18/11/2011, Masia, Rv. 252161). Va, tuttavia, evidenziato che la pronuncia richiamata dal Tribunale non è pertinente, atteso che essa riguardava il caso, ben diverso da quello in esame, in cui l'autore dello scritto offensivo non era parte del procedimento disciplinare. Al riguardo, va posto in rilievo che, pur sussistendo un contrasto giurisprudenziale in tema di applicabilità dell'art. 598 cod. pen. alle espressioni offensive contenute in esposti inviati al Consiglio dell'ordine forense, questo non 8 riguarda il caso in cui lo scritto offensivo sia stato prodotto nell'ambito di un procedimento in cui l'autore dello scritto assume la veste di parte. Secondo una parte della giurisprudenza (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, Taranto, Rv. 250406, Sez. 5, n. 33453 del 08/07/2008, Boschi Benedetti, Rv. 241393), sebbene l'autore di un esposto non rivesta il ruolo di parte - in senso stretto - di un procedimento, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. sarebbe sicuramente applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'ordine forense, atteso che: il Consiglio esercita un'attività oggettivamente riconducibile all'esercizio di funzioni pubblicistiche;
la procedura instaurata davanti a esso va definita in termini di procedimento;
l'autore dell'esposto, a ben vedere, deve essere considerato "parte del relativo procedimento", dovendosi intendere tale chiunque sia titolare di un interesse (nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare) tutelato dalla legge anche, in forma mediata, con il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa e, quindi, anche se si tratti di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. La pronuncia richiamata dal Tribunale di Bologna si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale, che, invece, ritiene la causa di non punibilità di cui all'art.598 cod. pen. non applicabile nei casi in cui le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 24003 del 29/04/2010, Longo, Rv. 247396; Sez.5, n.13549, 20/2/2008, Pavone, in motivazione;
Sez. 5, n. 40725 del 16/10/2002, Folcarelli, Rv. 2231880; Sez. 5, n. 651 del 20/04/1971, Giovannoli, Rv. 118609). Deve essere evidenziato che le pronunce che si rifanno a quest'ultimo orientamento (tra le quali deve essere ricompresa anche quella citata dal Tribunale) non escludono l'applicazione dell'esimente in questione in ragione della natura del procedimento o del diverso tipo di autorità davanti al quale si svolge il procedimento, bensì esclusivamente in relazione al ruolo che assume l'autore dell'offesa nel procedimento. Le pronunce in questione, invero, ritengono necessario che il soggetto autore dell'offesa sia effettivamente parte del procedimento nel quale è chiamato a tutelare un proprio specifico interesse, assumendo una posizione procedimentalmente qualificata, proprio perché la norma mira a proteggere, con l'esonero da responsabilità penale, il contraddittore, in quanto tale, che arrechi offesa con espressioni ingiuriose che concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. 9 Coerentemente alla ratio sottesa all'orientamento in esame, proprio nella pronuncia richiamata dal Tribunale viene espressamente affermato che «ben potrebbe invece invocare l'esimente il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, che é parte interessata e contraddittore a pieno titolo>>. La pronuncia richiamata dal Tribunale, dunque, afferma proprio il contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata. Anche l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale ritiene che l'esimente possa essere invocata nei procedimenti davanti al Consiglio dell'ordine forense, quando la condotta offensiva sia stata tenuta nell'ambito di un procedimento disciplinare e provenga da un soggetto che in quel procedimento assuma la veste di parte in senso stretto. La Corte di appello, pertanto, è caduta in errore nel decidere sull'applicabilità dell'esimente al caso in esame, in ragione della natura del procedimento davanti al Consiglio dell'ordine forense, dovendo, invece, far riferimento al ruolo assunto dal ricorrente in quel procedimento, oltre alla presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 598 cod. pen. La sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso e le restanti censure rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in altra composizione. Così deciso il 13/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Monica Pedrazzi, per la parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Enrico Della Capanna, per l'imputato, che ha chiesto di accogliere il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 194 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 13/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 luglio 2021 dal Tribunale di Bologna, che ha riformato, limitatamente all'importo del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, la sentenza del Giudice di pace di Bologna che aveva condannato CE SS per il reato di cui all'art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in danno di ND IE. In particolare, all'imputato (avvocato del foro di Modena) era stato contestato il suddetto delitto per avere - mediante un atto scritto depositato presso il Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna - offeso la reputazione dell'avvocato IE ND (componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena e relatore di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente), sostenendo che «l'avv. ND IE aveva dato seguito al procedimento disciplinare, già avviato a carico di CE SS, presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena, abusando dei propri uffici istituzionali a scopo evidentemente ritorsivo, intimidatorio e persecutorio ...>>. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce il vizio di motivazione, l'inosservanza di norme processuali e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 84, 368 e 595 cod. pen. e agli artt. 6, 21, 24, 52, 409, 423, 516, 521, 522, 604 e 649 cod. proc. pen. Con una prima censura, sostiene che il fatto contestato andrebbe giuridicamente qualificato come calunnia ovvero come diffamazione, aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 4, cod. pen., e, conseguentemente, esulerebbe dalla competenza per materia del Giudice di pace. Con una seconda censura, sostiene che il reato di diffamazione andrebbe ritenuto assorbito in quello di calunnia, originariamente contestato al ricorrente e in relazione al quale era già intervenuto provvedimento di archiviazione. Con una terza censura, sostiene che vi sarebbe stata una palese violazione del principio del ne bis indem, atteso che, in ordine alla stessa imputazione era stato aperto un procedimento penale (n. 13211/2015 n.g.n.r.) per i reati di calunnia e diffamazione, in ordine al quale era intervenuto provvedimento di archiviazione. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 51 e 59 cod. pen., agli arti. 1, 2, 3 e 29 legge 31 dicembre 2012, n. 247 e all'art. 24 Cost. 2 Sostiene che la condotta contestata andrebbe considerata scriminata, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., atteso che, con lo scritto depositato presso il Consiglio distrettuale di disciplina, l'imputato si sarebbe limitato ad adempiere all'obbligo di tutelare la propria indipendenza, che era stata limitata dalla sottoposizione a un procedimento disciplinare, aperto in relazione a fatti che costituivano il mero svolgimento di un'ordinaria attività professionale. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 59 e 598 cod. pen. Rappresenta che le espressioni ritenute diffamatorie erano contenute in una memoria difensiva prodotta nell'ambito di un procedimento disciplinare. Esse, pertanto, non sarebbero punibili ai sensi dell'art. 598 cod. pen. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 59 e 599 cod. pen. Sostiene che il fatto non sarebbe punibile poiché commesso dall'imputato mentre si trovava in uno stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto, costituito dalla sottoposizione a un procedimento disciplinare del tutto privo di fondamento. 2.5. Con un quinto motivo, articolato in due censure, deduce il vizio di motivazione. Con la prima censura, sostiene che il Tribunale non si sarebbe pronunciato su alcune questioni poste dalla difesa. Con una seconda censura, contesta la ricostruzione del fatto storico operata dal Tribunale. 2.6. Con un sesto motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 124 cod. pen. e 129 cod proc. pen. Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la querela, calcolando il termine per la sua proposizione a partire dal momento in cui era stata comunicata all'avv. ND la memoria del 20 gennaio 2015, contenente le frasi offensive. Queste ultime, tuttavia, sarebbero state sostanzialmente riproduttive di offese contenute in precedenti atti difensivi diretti al Consiglio dell'ordine, risalenti al dicembre 2014 e sicuramente conosciuti dalla ND. Era, dunque, rispetto alla data di tali atti difensivi che, a parere del ricorrente, andava valutata la tempestività della querela. 2.7. Con un settimo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 179, 180, 181 e 185 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza di appello sarebbe nulla nella parte in cui richiama le motivazioni del decreto di archiviazione del 23 luglio 2019 del Giudice per le indagini preliminari di Bologna, che sarebbe abnorme, poiché emesso in assenza di contraddittorio con l'imputato. 3 2.8. Con un ottavo motivo, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 409, 423, 496, 521 e 603 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost. Sostiene che, in primo grado, vi erano state svariate violazioni del principio del contraddittorio «con conseguente nullità del relativo procedimento». In particolare, lamenta la violazione dell'ordine di assunzione delle prove fissato dall'art. 496 cod. proc. pen., essendo stati escussi i testi a discarico prima di sottoporre l'imputato all'esame richiesto dal Pubblico ministero. Sostiene che il Giudice di pace avrebbe palesemente violato il principio del contraddittorio, autorizzando la parte civile a produrre in giudizio non meglio precisati documenti, trasmettendoli per posta elettronica. Eccepisce, infine, la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini emesso nell'originario procedimento, avente ad oggetto sia il reato di calunnia che quello di diffamazione, poiché notificato al difensore d'ufficio e non a quello di fiducia. 2.9. Con un nono motivo, relativo ai capi civili e articolato in più censure, deduce l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 1326, 1343, 1346, 1354, 1419 e 2043 cod. civ. e agli artt. 29, 34 e 35 d.lgs. 28 agosto 200, n. 274. Con una prima censura, lamenta il mancato tentativo di conciliazione tra le parti, che il Giudice di pace, in violazione dell'art. 29, d.lgs. 274/2000, non avrebbe promosso. Sostiene, poi, che il Giudice di pace non avrebbe adeguatamente valutato che: le parti avevano raggiunto un accordo per la remissione della querela e la rinuncia al risarcimento dei danni, a fronte dell'impegno dell'imputato di versare una somma di denaro a un ente benefico e a formulare scuse scritte, senza alcun riconoscimento di responsabilità; che la parte civile, tuttavia, successivamente, avrebbe aggiunto un'ulteriore condizione non accettata dall'imputato; l'accordo doveva considerarsi già concluso e le ulteriori clausole richieste dalla parte civile dovevano considerarsi nulle. Censura, infine, la sentenza di appello poiché non avrebbe rilevato la totale insussistenza dei presupposti dell'art. 2043 cod. civ. e, in particolare, di danni causalmente conseguenti alle condotte contestate nell'imputazione. 2.10. Con decimo motivo, deduce il vizio di motivazione e la mancata assunzione di prove decisive. Lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria, richiesta in sede di giudizio di appello, insistendo per la nuova audizione dei testi e per l'acquisizione di prove documentali. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il terzo motivo è fondato e in relazione ad esso il ricorso deve essere accolto. Appare opportuno esaminare prima i motivi di ricorso attinenti a questioni di carattere processuale. 1.1. Il primo motivo, in tutte le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Va premesso che dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dagli stessi documenti allegati dal ricorrente (in particolare la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero) emerge che, a seguito della denuncia-querela presentata a carico di CE SS, era stata formulata un'imputazione provvisoria per i reati di diffamazione e calunnia, in relazione alla quale era stato emesso avviso di conclusione delle indagini notificato all'indagato. A seguito delle memorie presentate ex art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., il Pubblico ministero, condividendo parte delle argomentazioni difensive, aveva chiesto l'archiviazione, limitatamente al reato di calunnia, poiché riteneva che "l'accusa" che l'CE aveva mosso alla ND di aver commesso un abuso d'ufficio fosse estremamente generica, sguarnita di seri elementi probatori e inidonea a configurare il reato di calunnia. La tesi era stata condivisa dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva disposto l'archiviazione. La richiesta e il conseguente decreto riguardavano esclusivamente il reato di calunnia e non anche quello di diffamazione, in relazione al quale il Pubblico ministero, nella stessa richiesta, rappresentava che pendeva separato procedimento iscritto a <<modello 21-bis». in altri termini, il pubblico ministero aveva ritenuto che le frasi contenute nello scritto questione non fossero idonee a configurare reato di calunnia e, conseguentemente, relazione tale reato, chiesto e ottenuto l'archiviazione del procedimento, mentre, invece, che, nel medesimo atto, vi diffamazione esercitato l'azione penale sfociata nella sentenza condanna. così ricostruite vicende procedimentali, appare evidente l'infondatezza della censura relativa alla presunta violazione principio ne bis indem, atteso per cui è intervenuta quello quale si arrivati sono diversi. senza contare rispetto un archiviazione, può porsi la questione, presuppone l'esercizio dell'azione preclusione conseguente consumazione potere già dal ministero, ma, semmai, delle regole fissate riapertura indagini. manifestamente infondata risulta anche al presunto assorbimento calunnia, tratta criterio utile escludere eventuale concorso reati effettivamente contestati: cosa avvenuta caso esame, dove stata esercitata esclusivamente con riferimento solo diffamazione. incompetenza materia giudice pace inammissibile. primo luogo, sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, quanto, l'accoglimento motivo ricorso, comportando riqualificazione fatto termini più gravi, determinerebbe ricorrente una situazione pratica vantaggiosa quella realizzata provvedimento impugnato (cfr. sez. 1, n. 18849 09 02 2016, siano, rv. 266887; 5, 7064 21 12 2010, cavaniglia, 249947). inoltre, infondata. ritenersi sussistente l'aggravante all'art. 595, comma 4, cod. pen., l'offesa portata nei confronti singolo componente dell'intero consiglio dell'ordine. riguardo, va evidenziato norma fa corpo amministrativo, ossia un'autorità collegiale eserciti funzioni amministrative, modo da esprimere volontà unica tradotta atti siano riferibili collegio ai singoli componenti formazione concorrano. quanto ribadito originariamente contestato, stato archiviato l'imputazione rimasta limiti esso possa determinare offesa l'altrui reputazione.
1.2. sesto motivo, relativo tempestività querela, infondato. e' evidente, infatti, che: eventuali precedenti offese dall'analogo contenuto costituiscono fatti diversi contestato presente attiene alle memoria scritta 20 gennaio 2015 presentata distrettuale disciplina;
querela deve essere valutata conoscenza oggetto questo procedimento.
1.3. l'ottavo tutte censure nelle quali articola, all'inversione dell'ordine assunzione prove, ricordato «in tema istruzione dibattimentale, stante tassatività nullità, mancato prove causa risolvendosi mera irregolarità presidiata alcuna sanzione processuale» (sez. 6, n, 3609 03 10 2018, furnari, 275880; 2, 6914 25 01 2011, manzato, 249362; n.9072 22 2009, bianco, 246169). documenti parte civile avrebbe trasmesso posta elettronica, presenta intrinsecamente generico: ricorrente, invero, ha indicato specifici sarebbero stati prodotti dalla via telematica poi utilizzati decisione dai giudici merito. tantomeno dimostrato prova documentale sia risultata decisiva fini dimostrazione responsabilità senso eliminandola l'esito giudizio sarebbe diverso. l'unico documento specificamente costituito decreto archiviazione procedimento tuttavia, utilizzato merito fondare responsabilità, ma citato appello ricostruire procedimentali. nullità notifica dell'avviso conclusione indagini difensore, rilevato trattava all'originario (come emerge richiesta prodotta dallo stesso ricorrente), l'indagato presentato memorie ex art. 415-bis, 3, proc. pen.; proprio valorizzando condividendo alcune argomentazioni esse, avanzato calunnia. appare, dunque, avvalsa facoltà esercizio atto nullo era preordinato. seguito dell'archiviazione era, poi, rimasto diffamazione, competenza pace, certamente necessario procedere nuovo avviso indagini, «nel davanti trova applicazione l'obbligo avvisare preliminari, dovendosi osservare, citazione disciplina dettata dall'art. d.lgs. 28 agosto 2000 274, adempimento prevede 5485 29 villante, 243960).
1.4. nono prima censura, «il esperimento tentativo conciliazione processo dinanzi comporta giacché previsione 274 costituisce obbligo rientra discrezionalità giudice» 39401 06 07 2012, ilardi, 254563).
1.5. decimo rinnovazione dell'istruttoria appello, attesa presunzione completezza espletata grado, istituto carattere eccezionale, farsi ricorso allorché 7 ritenga, sua discrezionalità, poter decidere allo degli u, 12602 17 2015, ricci, 266820). giurisprudenza questa corte chiarito ragione natura cassazione censurata mancata dibattimentale qualora dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto base impugnata, lacune o manifeste illogicità, ricavabili testo concernenti punti rilevanza, state presumibilmente evitate se fosse provveduto all'assunzione riassunzione determinate 32379 04 impellizzeri, 273577; 1256 11 2013, cozzetto, 258236). oggettiva esame dimostrata, essendosi limitata sostenere generica rilevanza dell'istruttoria, ordine gran condotte contestate.
1.6. terzo fondato. parte, specifico lamentato dell'esimente prevista 598 pen. tribunale bologna infondato sostenendo fattispecie rientrerebbe nell'ambito operatività dell'art. ricomprenderebbe gli scritti difensivi stretto quelli procedimenti disciplinari organismi forense bologna. sostegno propria tesi, richiamato pronuncia corte, secondo <
la procedura instaurata davanti a esso va definita in termini di procedimento;
l'autore dell'esposto, a ben vedere, deve essere considerato "parte del relativo procedimento", dovendosi intendere tale chiunque sia titolare di un interesse (nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare) tutelato dalla legge anche, in forma mediata, con il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa e, quindi, anche se si tratti di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. La pronuncia richiamata dal Tribunale di Bologna si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale, che, invece, ritiene la causa di non punibilità di cui all'art.598 cod. pen. non applicabile nei casi in cui le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 24003 del 29/04/2010, Longo, Rv. 247396; Sez.5, n.13549, 20/2/2008, Pavone, in motivazione;
Sez. 5, n. 40725 del 16/10/2002, Folcarelli, Rv. 2231880; Sez. 5, n. 651 del 20/04/1971, Giovannoli, Rv. 118609). Deve essere evidenziato che le pronunce che si rifanno a quest'ultimo orientamento (tra le quali deve essere ricompresa anche quella citata dal Tribunale) non escludono l'applicazione dell'esimente in questione in ragione della natura del procedimento o del diverso tipo di autorità davanti al quale si svolge il procedimento, bensì esclusivamente in relazione al ruolo che assume l'autore dell'offesa nel procedimento. Le pronunce in questione, invero, ritengono necessario che il soggetto autore dell'offesa sia effettivamente parte del procedimento nel quale è chiamato a tutelare un proprio specifico interesse, assumendo una posizione procedimentalmente qualificata, proprio perché la norma mira a proteggere, con l'esonero da responsabilità penale, il contraddittore, in quanto tale, che arrechi offesa con espressioni ingiuriose che concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta. 9 Coerentemente alla ratio sottesa all'orientamento in esame, proprio nella pronuncia richiamata dal Tribunale viene espressamente affermato che «ben potrebbe invece invocare l'esimente il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, che é parte interessata e contraddittore a pieno titolo>>. La pronuncia richiamata dal Tribunale, dunque, afferma proprio il contrario di quanto sostenuto nella sentenza impugnata. Anche l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale ritiene che l'esimente possa essere invocata nei procedimenti davanti al Consiglio dell'ordine forense, quando la condotta offensiva sia stata tenuta nell'ambito di un procedimento disciplinare e provenga da un soggetto che in quel procedimento assuma la veste di parte in senso stretto. La Corte di appello, pertanto, è caduta in errore nel decidere sull'applicabilità dell'esimente al caso in esame, in ragione della natura del procedimento davanti al Consiglio dell'ordine forense, dovendo, invece, far riferimento al ruolo assunto dal ricorrente in quel procedimento, oltre alla presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 598 cod. pen. La sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo giudizio. Gli altri motivi di ricorso e le restanti censure rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in altra composizione. Così deciso il 13/09/2022.