Sentenza 28 ottobre 2003
Massime • 1
In materia di requisiti della sentenza, la sanzione di nullità prevista se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo, va riferita al solo caso in cui il dispositivo difetti totalmente e non anche al caso (di cui alla fattispecie) in cui il dispositivo esista e ne sia stata data regolare lettura. In tale ipotesi non v'è alcuna incertezza sul contenuto della decisione e nessun interesse delle parti viene leso, trattandosi di mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2003, n. 49485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49485 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott. TUCCIO GIUSEPPE CONSIGLIERE
2. Dott. COSTANZO ENZO "
3. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
4. Dott. GALBIATI RUGGERO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO OL N. IL 20/01/1971;
avverso SENTENZA del 30/11/2000 TRIBUNALE di LODI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco COSENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. OL DELLA SALA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE OSSERVA:
RO OL ha proposto ricorso avverso la sentenza 30 novembre 2000 del Tribunale di Lodi che l'ha condannato alla pena di lire 1.000.000 di multa per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di TO FR che prestava la propria attività per la cooperativa sociale Insieme e stava provvedendo alla potatura di alcuni alberi;
secondo il Tribunale le lesioni sarebbero state cagionate per colpa dall'imputato che avrebbe fornito un mezzo meccanico, dotato di una piattaforma utilizzata per la potatura, inidoneo per i difetti che presentava e avrebbe personalmente provocato la caduta laterale della piattaforma sulla quale si trovava TO.
A fondamento del ricorso si deduce:
- l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela non potendosi ritenere esistente l'aggravante prevista dall'art. 590 comma 3 cod. pen.; premesso che al ricorrente è stato contestato,
come unica violazione della disciplina contro gli infortuni sul lavoro, di non aver osservato l'art. 35 comma 4 del d. l.vo 626/1994 il ricorrente rileva che la condotta descritta in questa norma non era da lui esigibile perché egli si era limitato a noleggiare il mezzo alla cooperativa e aveva quindi l'unico obbligo di fornire attrezzature idonee non essendo a lui imposto anche l'obbligo di un corretto utilizzo del mezzo come è anche confermato dall'art. 6 del citato d. l.vo; del resto l'unica anomalia presentata dal mezzo è stata del tutto ininfluente sul verificarsi dell'infortunio. Quanto, invece, alla asserita errata manovra che avrebbe provocato l'incidente nel ricorso si rileva che questo elemento di colpa non comporta la violazione di alcuna norma di prevenzione e quindi l'elemento soggettivo non può che essere costituito dalla colpa generica;
- la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione per quanto attiene alla prevedibilità dell'evento ricavata, dal giudice di merito, dalla circostanza che un analogo inconveniente si era già verificato la mattina del giorno in cui si verificò l'incidente mentre ciò era stato escluso dai testimoni assunti;
inoltre la sentenza impugnata non avrebbe considerato che alla guida del mezzo, quando si sarebbe verificata la precedente inesistente anomalia, non vi era il ricorrente.
Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti con i quali eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in quanto priva del dispositivo, nonché la nullità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale (successivamente adottata per porre rimedio all'omissione) sia perché tale procedura non può essere adottata nel caso di mancanza del dispositivo sia perché l'ordinanza medesima è stata pronunziata senza far ricorso al procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p.. Anche la parte civile ha prodotto memoria con la quale contesta innanzitutto che l'omissione in cui è incorso il giudice nella redazione della sentenza possa provocarne la nullità rilevando che il dispositivo della sentenza era stato letto in udienza all'esito del giudizio ed inserito nel fascicolo processuale. Quanto alle irregolarità denunziate nella procedura di correzione si afferma che queste possono eventualmente essere fatte valere autonomamente ma non certo cagionare la nullità della sentenza.
Nel merito della vicenda la parte civile sostiene poi che il ricorrente avrebbe erroneamente invocato le norme che disciplinano il noleggio senza considerare che il contratto stipulato con la cooperativa aveva carattere diverso, e più ampio, perché comprendeva anche la fornitura di attività di personale qualificato per l'uso del mezzo per cui in realtà ci si trovava in presenza di un contratto di appalto con ingerenza dell'appaltante nell'uso del mezzo. Per quanto riguarda poi l'inefficienza dei sistemi di sicurezza il giudice di merito ha accertato che i medesimi erano stati manomessi per cui il ricorrente non può non essere ritenuto responsabile quanto meno sotto il profilo dell'omesso controllo. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Pregiudiziale appare l'esame dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata perché priva del dispositivo.
Dall'esame del fascicolo processuale, che questa Corte può compiere essendo stata dedotta una violazione di natura processuale, emerge che il dispositivo della sentenza in esame venne regolarmente letto all'udienza del 30 novembre 2000 ed inserito nel fascicolo. La motivazione della sentenza fu depositata il 30 gennaio 2001 ed effettivamente il documento è privo del dispositivo. Il giudice ha poi provveduto, con provvedimento 10 aprile 2001, alla correzione dell'errore materiale integrando la sentenza depositata con il dispositivo omesso di tenore identico a quello del dispositivo letto in udienza.
Ciò premesso deve rilevarsi, innanzitutto, che appaiono inammissibili, in questa sede, le censure che si riferiscono alla violazione della procedura prevista dall'art. 127 c.p.p. per la correzione dell'errore materiale.
Già dubbia appare l'ammissibilità del motivo aggiunto perché non proposto con l'originario ricorso e non riferibile ad alcuno dei motivi proposti inizialmente;
ma in ogni caso non v'è dubbio che le censure contro il provvedimento di correzione vadano rivolte contro il medesimo in separato giudizio non potendo essere introdotte in questo procedimento che riguarda esclusivamente l'impugnazione contro la sentenza del giudice di merito e non contro la separata ordinanza che avrebbe dovuto essere (si ignora se lo sia stata) autonomamente impugnata.
In ogni caso, essendo stata dedotta l'inesistenza della sentenza, che potrebbe essere dichiarata anche in assenza di espressa impugnazione, va rilevato come la censura proposta sia infondata. La sanzione di nullità prevista dall'art. 546 comma 3 del codice di rito nel caso in cui "manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo" va infatti riferita al caso in cui difetti totalmente il dispositivo e non ai casi nei quali il dispositivo esista e ne sia stata data regolare lettura. In questi casi infatti non v'è alcuna incertezza sul contenuto della decisione e alcun interesse delle parti viene leso trattandosi di mera assenza grafica quindi sanabile con la procedura prevista dall'art. 130 c.p.p.. In questo senso si è già espressa la terza sezione di questa Corte con la sentenza 27 gennaio 1998 n. 2150, Pagliaro, il cui contenuto questo collegio condivide.
Non ignora la Corte l'esistenza di precedenti di legittimità di segno diverso (in particolare Cass., sez. I, 27 giugno 2002 n. 25805, Melluso;
sez. VI, 8 ottobre 1993 n. 2760, Negro) ma non ritiene di condividere questo orientamento. La previsione di nullità da parte dell'art. 546 citato può in effetti, dal punto di vista letterale, essere interpretata diversamente riferendola all'ipotesi in cui manchi proprio il dispositivo letto in udienza ovvero all'ipotesi in cui, pur esistendo il dispositivo letto, non venga riportato nella motivazione della sentenza. A parere di questo collegio in questa seconda ipotesi non può ipotizzarsi la nullità della sentenza perché il dispositivo esiste ed è ormai immodificabile.
Se si considera la funzione dell'istituto della correzione dell'errore materiale si vedrà che questa procedura è consentita nei soli casi nei quali il contenuto dell'atto da correggere non subisce alcuna modificazione sostanziale. Ebbene la certezza del contenuto già pubblicato del dispositivo della sentenza è, nel caso in esame, integralmente garantito. Verosimilmente la difforme giurisprudenza di legittimità è orientata anche dalla condivisibile esigenza di non convalidare una prassi, non frequente ma esistente, che si avvale della procedura di correzione per ovviare ad omissioni od errori di giudizio nel dispositivo letto. Ma, nel caso in esame, la necessità di questa esigenza non si pone in quanto il dispositivo letto è conosciuto e la sua mancata riproduzione nel testo della sentenza non immuta in nulla la decisione adottata.
Il sistema delineato è quindi orientato ad evitare l'uso strumentale della procedura di correzione degli errori materiali per ovviare ad errori od omissioni di giudizio. Non sembra quindi che possa ritenersi in contrasto con la soluzione che si propone quel filone della giurisprudenza di legittimità che afferma la nullità, almeno parziale, del dispositivo incompleto, letto in udienza e poi riprodotto nella sentenza e che ritiene l'inammissibilità, in questi casi, della correzione dell'errore materiale;
si vedano Cass., sez. V, 12 febbraio 1999 n. 745, UT (relativa al caso dell'omissione nel dispositivo del nome di un imputato e della pena inflitta); 22 settembre 1998 n. 11497, RI (relativa al caso dell'omessa statuizione sanzionatoria nei confronti di un imputato); sez. VI, 19 febbraio 1997 n. 705, PA (anche in questo caso erano state omesse nel dispositivo le statuizioni relative ad alcuni degli imputati);
sez. I, 28 aprile 1995 n. 8277, PA (relativa al caso di omessa pronunzia su alcuni dei capi contestati).
Come è agevole constatare in tutti questi casi era il dispositivo letto che presentava incompletezze od omissioni e correttamente si è ritenuto che ciò non fosse emendabile con la procedura di correzione perché ciò avrebbe comportato un'immutazione del decisum. Il che, per quanto si è detto, non si verifica nel caso di una semplice omissione grafica in cui sia incorso l'estensore della sentenza. Passando all'esame dell'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela osserva la Corte che il ricorrente fonda la censura proposta sulla qualificazione del rapporto instaurato tra la ditta individuale RPM Edilservizi, della quale l'imputato era titolare, e la Cooperativa sociale Insieme, presso cui prestava la sua opera l'infortunato. Il ricorrente afferma che su di lui, in quanto noleggiante del mezzo, incombeva esclusivamente l'obbligo, previsto dall'art. 6 comma 2 del d. l.vo 19 settembre 1994 n. 626, di fornire un mezzo rispondente alle caratteristiche di sicurezza e idoneo all'uso. Non potrebbe quindi essere ritenuto responsabile della violazione dell'art. 35, comma 4 , del medesimo d. l.vo che si riferisce ai datori di lavoro.
Risulta peraltro dagli accertamenti di fatto incensurabilmente compiuti dal giudice di merito - non contestati dal ricorrente - che oggetto del contratto in questione non era soltanto il noleggio della macchina ma anche la sua guida;
tanto è vero che, al momento dell'incidente, alla guida del mezzo si trovava RO OL. Indipendentemente dalla qualificazione giuridica di questo rapporto - che sembra assumere le caratteristiche del contratto d'appalto - da ciò consegue l'assunzione, all'interno del luogo di lavoro, di un obbligo di tutela dell'incolumità degli altri lavoratori che ivi prestavano la loro attività riconducibile all'obbligo di osservanza delle norma di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro previsto dall'art. 590 comma 3 cod. pen.. Del resto l'aggravante prevista da questa norma è ricollegata al fatto obiettivo della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e non alla qualifica soggettiva di datore di lavoro per cui tutti coloro che, avendone l'obbligo, contravvengono a tali norme sono soggetti alla relativa disciplina. E l'obbligo per l'appaltatore di osservare le regole in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro è ricavabile dall'art. 7 del citato d. l.vo 626/1994 il cui comma 2 impone un obbligo di cooperazione e coordinamento tra datore di lavoro appaltante e appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione e per gli altri interventi in questa materia.
Ma, sotto altro profilo, il ricorrente omette di considerare che a lui era contestato anche di aver fornito un mezzo risultato sprovvisto di alcuni dei necessari dispositivi di sicurezza;
questa circostanza ha formato oggetto di accertamento nel giudizio di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Del resto il ricorrente ha proposto ricorso contro una sentenza all'epoca inappellabile ma non ha chiesto, al fine di consentire un diverso accertamento dei fatti, la conversione del ricorso in appello come successivamente consentitogli dall'art. 1 della l. 19 aprile 2002 n.72. Indipendentemente, quindi, dalla mancata indicazione della violazione del ricordato art. 7, la violazione è stata contestata in fatto all'imputato e riconosciuta esistente nel giudizio di merito;
con la conseguente procedibilità d'ufficio del reato in esame che non può essere posta in discussione essendo, per le considerazioni svolte, la fattispecie connotata da colpa specifica e non soltanto generica.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla contestata esistenza della prevedibilità dell'evento dal parte del manovratore del mezzo (il medesimo imputato) va osservato che, anche se fondato, il motivo non comporterebbe l'annullamento della sentenza le cui statuizioni sono fondate, per quanto si è detto in precedenza, anche sulla fornitura e utilizzazione di un mezzo inidoneo;
circostanza incensurabilmente accertata dal giudice di merito. Ma anche la contestazione relativa alla prevedibilità dell'evento formulata dal ricorrente si fonda su un presupposto di fatto incensurabilmente accertato dal giudice di merito (che l'imputato fosse comunque a conoscenza dell'inconveniente verificatosi la mattina del medesimo giorno in cui si verificò l'incidente, anche se, in ipotesi, non si trovava alla guida del mezzo) che non può più essere posto in discussione nel giudizio di legittimità. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 31 DICEMBRE 2003.