Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
Non sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) - ma quello di violenza privata aggravata - nel caso in cui il creditore incarichi soggetti dei quali conosca i metodi violenti e minacciosi per costringere il proprio debitore all'adempimento, in quanto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico. (Nella specie, tra l'altro, la persona offesa ha corrisposto quanto dovuto (euro 46.000) ma giungendo a tale risultato a seguito di resistenze alle originarie pretese macroscopicamente superiori (130 mila euro) e rimaste, per tale superiore parte, prive di dimostrata giustificazione).
Commentario • 1
- 1. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 26176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26176 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1281
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 40921/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO CO, N. IL 22/03/1962;
avverso la sentenza n. 5551/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RI NC avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 febbraio 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità, in esito a giudizio abbreviato, relativamente al reato di violenza privata in concorso - così modificata la originaria imputazione di estorsione sub 1) - in esso assorbito il capo 3). In relazione a tale condotta, da ritenersi consumata nel maggio 2006, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alla altra aggravante contestata, gli è stata irrogata la pena di anni uno e mesi 8 di reclusione.
La accusa ritenuta provata era quella di avere, in concorso con OR, LE, ZZ e LI, posto in essere atti violenti e minacciosi e cosi costretto TI AN a pagare una somma non inferiore a 46.000 Euro.
All'origine della vicenda processuale veniva accertata la esistenza di un rapporto contrattuale fra il ricorrente e la odierna persona offesa, avendo il TI dato in appalto al RI la esecuzione di opere su un'area di sua proprietà.Il contratto era stato in seguito rescisso per volontà di entrambi i contraenti, non essendo il RI in grado di proseguire utilmente i lavori. Il RI era rimasto però creditore a causa dei lavori comunque eseguiti e, all'esito di una lunga trattativa, connotata anche dai comportamenti minacciosi e violenti descritti nei capi di imputazione, la vertenza era stata definita col versamento da parte del TI della somma di 46 mila Euro.
Tuttavia, tenuto conto che la richiesta inizialmente formulata e a lungo ribadita era stata quella, assolutamente esosa di 100 mila Euro e che per indurre il TI al pagamento di quanto dovuto, gli imputati avevano fatto si che la gru originariamente installata dalla società del RI nel cantiere aperto sull'area del TI non fosse rimossa rendendo inagibile il cantiere medesimo;
tenuto altresì conto degli atti di pesante vessazione e coartazione anche fisica posti in essere sul TI per costringerlo a pagare, i giudici di primo e secondo grado ritenevano che la condotta fosse da qualificare come violenza privata aggravata e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Osservavano infatti che il ricorrente e i suoi correi avevano macroscopicamente superato i limiti previsti per la configurazione della ragion fattasi. Affermavano anche che vi erano prove adeguate per sostenere che il RI fosse pienamente a conoscenza dei metodi violenti che i correi avevano poi posto in essere, ed anzi vi erano intercettazioni telefoniche che dimostravano che egli aveva dato mandato in tale senso, essendo anche da escludere che il RI avesse ceduto il credito, così disinteressandosi delle modalità del recupero. Deduce:
1) il vizio di motivazione e la erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in tema di concorso di persone.
La difesa aveva formulato un motivo di appello riguardo alla insussistenza della prova sul concorso morale del RI nella condotta tenuta dai correi, ma la Corte aveva replicato in maniera inadeguata, con una scarna motivazione per relationem. Le intercettazioni telefoniche citate nella motivazione non darebbero conto della "istigazione" che il RI avrebbe posto in essere nei confronti del OR per agire con violenza e minaccia a danno del TI. Anzi, era rimasto provato, ad avviso della difesa, che il RI aveva operato una cessione del credito vantato nei confronti del TI così disinteressandosi del tutto delle modalità del relativo recupero. E la ragione di tale cessione, parimenti emersa nel processo, era da ravvisare nel fatto - dichiarato dal RI nel corso del suo interrogatorio - che egli, a sua volta, era stato raggiunto proprio da LE e OR per il pagamento che egli doveva effettuare in relazione al personale ed al materiale utilizzati nella esecuzione di lavori eseguiti. La responsabilità di tutto quanto accaduto era del TI il quale aveva ingiustificatamente rifiutato di onorare il proprio debito ammontante a circa 130 mila Euro.
La giurisprudenza, d'altra parte, evidenzia che per il concorso di persone non è sufficiente una mera adesione morale al comportamento di altro soggetto o la condivisione di un interesse, essendo necessario un comportamento che determini il rafforzamento del fine perseguito dal correo.
2) lo stesso vizio di motivazione e la erronea applicazione dell'art.610 c.p. (in relazione alla mancata derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Il diniego della derubricazione era stato basato sul rilievo di atti di violenza particolarmente gravi, laddove, invece, era rimasto indimostrato l'uso di un coltello contestato al OR. Ad ogni buon conto anche il comportamento del OR era sempre stato finalizzato all'adempimento di obbligazioni documentate e quindi meritava la qualificazione giuridica ex art. 393 c.p., come era rimasto dimostrato dal fatto che nessuna ulteriore pretesa, dopo il pagamento dell'ultimo assegno dell'agosto 2006, era stata avanzata. Tale evenienza imponeva di qualificare il fatto nel senso richiesto dovendosi considerare la natura meramente sussidiaria del reato ex art. 610 c.p.. Tra le due norme in considerazione, infatti, non è l'elemento della minaccia quello specializzante, ma l'elemento soggettivo il quale , quando consiste nella volontà di perseguire un fine comunque legittimo, caratterizza il reato di esercizio privato delle proprie ragioni.
E nella specie il fine era legittimo posto che la istruttoria aveva fatto emergere, per voce dello stesso TI, che la somma da esso alfine versata era addirittura inferiore a quella dovuta. Si era trattato dunque, di una lunga transazione che aveva consentito al TI di risparmiare 80 mila Euro e di usufruire della gru che, lungi dall'essere stata lasciata per effettuare pressioni psicologiche, avrebbe dovuto servire al TI per realizzare sopraelevazioni (investigazioni difensive fatte eseguire in sede giudiziaria il 24 novembre 2007).
La difesa sosteneva, in conclusione, che le contrarie conclusioni della Corte (che aveva escluso la cessione di credito ed aveva accreditato la versione dell'essere finalizzato, il mantenimento della gru in cantiere, ad effettuare pressioni sul TI) erano "sbalorditive" e del tutto immotivate. E la prova di ciò avrebbe dovuto essere ricavata dal fatto che le cambiali rilasciate in favore della ditta del RI erano state trovate in casa del OR e non del ricorrente, così come significativo era il fatto che il curatore fallimentare della società del RI nessuna pretesa aveva avanzato nei confronti del TI.
3) vizio della motivazione in ordine alla aggravante ex art. 610 c.p., comma 2. La circostanza per sua natura è soggetta alla dimostrazione della consapevolezza e volontà da parte dell'agente.
Sul punto le sole dichiarazioni della persona offesa erano insufficienti, non essendo rimasta dimostrata ne' la utilizzazione di un coltello ne' altro genere di comportamento seriamente minaccioso;
4) il vizio di motivazione e la violazione di legge riguardo al diniego della attenuante dell'art. 62 c.p., nn. 4 e 6 e delle attenuanti generiche prevalenti.
il giudice aveva osservato che il RI aveva rimborsato al TI parte degli assegni da questo emessi, così fornendo una motivazione che avrebbe dovuto comportare il riconoscimento non delle attenuanti generiche ma di quella ex art. 62 c.p., n.
6. Inoltre le attenuanti generiche avrebbero ben potuto essere concesse nel regime invocato avendo la difesa segnalato la risalenza dell'unico precedente, il buon comportamento processuale ed il ruolo marginale rivestito. La Corte aveva anche pretermesso il giudizio sulla pericolosità che determina la irrogazione dell'aumento di pena per la recidiva.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Invero risultano addirittura inammissibili le censure con le quali la parte prospetta, nella sede della legittimità, la necessità di una diversa e alternativa ricostruzione del fatto.
Ha posto in evidenza più volte questa Corte che in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745). La sentenza impugnata accredita la versione dei fatti che vede il RI, creditore del TI, avere fatto non solo consapevolmente ma anche del tutto volontariamente ricorso ai metodi violenti che i correi ponevano in essere per il recupero di crediti, metodi che egli stesso aveva subito quando i medesimi correi, in un primo tempo, si erano a lui rivolti per ottenere il pagamento di debiti che egli aveva contratto.
A tal fine la Corte ha citato il testo di conversazioni intercettate dalle quali essa ha tratto motivato convincimento - per la chiarezza ed inequivocità delle frasi pronunciate - della fondatezza di tale tesi, conversazioni ovviamente costituenti un elemento ulteriore rispetto a quello che è stato reputato il cardine della accusa, integrato dalle dichiarazioni della vittima, TI. Rispetto a tale completo materiale probatorio, la difesa formula censure che in realtà si risolvono in una alternativa ricostruzione delle medesime evenienze, ricostruzione che non può essere sottoposta alla Cassazione ma solo al giudice del merito, essendo compito del giudice della legittimità non quello di procedere a nuova valutazione dei risultati di prova ma esclusivamente quello di verificare la logicità e la esaustività delle conclusioni raggiunte dal giudice a quo oppure la eventuale violazione di legge. Nella specie la Corte ha escluso che fosse rimasta provata la cessione di credito, prospettata nell'ambito della strategia difensiva con lo scopo di far risultare inesistente la comunanza del fine fra i correi e dei comportamenti caratterizzanti il concorso di persone.
Si tratta di una conclusione niente affatto immotivata o "sbalorditiva" come sostenuto dalla difesa, ma al contrario, basata su un ragionamento logico che si sottrae all'ulteriore sindacato della cassazione.
La Corte ha infatti evidenziato che il RI stesso aveva delegato al OR la facoltà di prendere accordi col debitore TI dandogli "carta bianca" (f. 6) e che tale comportamento corrispondeva fedelmente a quello che nei confronti dello stesso OR era stato posto in essere da altro soggetto (il ST) creditore a sua volta del RI. Il OR, cioè, sia dal RI che dal ST aveva avuto solo un incarico per il recupero del credito vantato e non anche la cessione del credito stesso, come a chiare lettere dichiarato dal ST. Siffatta evenienza non escludeva ed anzi, al contrario, dimostrava, che l'incarico dato dal RI al OR era stato causato proprio dal fatto che il primo ben conosceva i metodi pesanti cui il secondo faceva ricorso, così includendo nell'incarico, implicitamente, l'uso degli stessi mezzi violenti. La Corte citava al riguardo, oltre alle dichiarazioni del ST di cui si è detto, anche il tenore di intercettazioni di telefonate intercorse tra RI e il coimputato LE, conversazioni dalle quali si evince il chiaro riferimento del primo all'uso di metodi violenti nei confronti del TI e alla modalità attraverso le quali tale progetto era destinato a concretizzarsi, mediante cioè il ricorso a persone diverse dallo stesso RI, all'uopo inviate alla vittima.
Il terzo elemento evocato dai giudici del merito è dato dal fatto che i contanti e gli assegni pagati dal TI risultano essere stati tutti incassati dalla società del RI, evenienza giustamente ritenuta altamente significativa della inconsistenza della tesi del ricorrente sulla sua uscita di scena dopo la delega data al OR e al LE.
Consegue da quanto fin qui osservato che i motivi sub 1) e 3) sono del tutto inammissibili poiché consistono in censure che in punto di fatto si oppongono a quanto affermato come accertato dalla Corte di merito con ragionamento che essendo immune da vizi logici o da manifeste incompletezze, non può essere utilmente censurato nella presente sede.
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso.
La qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 610 c.p., operata dai giudici del merito, è conforme ai principi espressi in materia da questa Corte di legittimità. Ha osservato la Cassazione, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato;
è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 cod. pen. (v Rv. 235765; conf. Rv. 214974).
La Corte d'appello, nella specie, ha giustamente sottolineato il superamento macroscopico dei limiti della condotta qualificabile come ragion fattasi, essendo stato posto in essere un genere reiterato e grave di comportamenti vessatori volti a coartare la persona offesa, chiaramente eccedente la configurabilità di un comportamento finalizzato, anche con metodi aggressivi, ad ottenere il soddisfacimento di una pretesa azionabile dinanzi al giudice. Sul punto, invero, la parte ha evocato la giurisprudenza di legittimità che sembra individuare l'elemento differenziatore tra il reato di violenza privata e quello di esercizio arbitrario, nel profilo meramente psicologico, osservando che ben possono coincidere le materialità delle due figure. Con la conseguenza che il fine - dimostrato - di perseguire un presunto diritto, determinerebbe la configurazione della ipotesi ex art. 393 c.p.. Giova peraltro sottolineare, come già puntualmente segnalato dalla giurisprudenza di questa stessa Corte, che proprio il detto criterio comporta che per la configurazione del meno grave reato occorre l'accertamento della volontà dell'agente di conseguire ne' più ne' meno che l'oggetto che gli competeva giuridicamente. Quello che invece nel la sentenza è rimasto dimostrato è che il ricorrente non coltivava solo tale intendimento, essendosi egli fatto scudo di una simile strategia difensiva risultata, in concreto, in parte apparente e pretestuosa. Solo a seguito e per effetto delle pressioni esercitate, infatti, la persona offesa ha finito per corrispondere quanto in realtà da esso stesso ritenuto dovuto, ma giungendo a tale risultato, come riconosciuto anche nel ricorso, dopo resistenze alle originarie pretese macroscopicamente superiori (130 mila Euro) e rimaste, per tale superiore parte, prive di dimostrata giustificazione.
Infondato è infine il motivo attinente al trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto correttamente che il rimborso ad opera del RI di "parte" degli assegni da questi emessi giustificasse la concessione delle attenuanti generiche e non quella specifica dell'art. 62 c.p., n.
6. Si tratta di un ragionamento che va esente da censure sia perché non risulta che sia avvenuto un risarcimento completo del danno (non solo materiale) cagionato alla persona offesa, sia perché, nel motivo di ricorso, sul punto specifico nulla si allega di contrario alla attestazione compiuta dal giudice del merito ed esso appare integrare pertanto una doglianza generica.
Il restante ragionamento articolato sul bilanciamento delle circostanze è anch'esso conforme ai criteri dettati dall'art. 133 c.p.. Il giudice del merito non è tenuto infatti a motivare su ciascuno degli elementi evidenziati anche dalla difesa e il suo argomentare può reputarsi completo quando abbia comunque esposto, con un percorso razionale, le ragioni e i criteri che lo hanno indotto al concreto computo della pena.
Nella specie la Corte ha attribuito preponderante valore alla particolare gravita del fatto desunto anche dalla sua reiterazione e protrazione nel tempo dei comportamenti minacciosi e vessatori ed ha tratto da tali circostanze il segno rivelatore di una persistente pericolosità del ricorrente, tale da non farlo dubitare della corretta applicazione dell'aumento per la recidiva. Si tratta di un giudizio di merito sul quale il sindacato della Corte non può compiere incursioni dettate dalla possibile valorizzazione di elementi differenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010