Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 26176
CASS
Sentenza 19 maggio 2010

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Massime1

Non sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.) - ma quello di violenza privata aggravata - nel caso in cui il creditore incarichi soggetti dei quali conosca i metodi violenti e minacciosi per costringere il proprio debitore all'adempimento, in quanto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico. (Nella specie, tra l'altro, la persona offesa ha corrisposto quanto dovuto (euro 46.000) ma giungendo a tale risultato a seguito di resistenze alle originarie pretese macroscopicamente superiori (130 mila euro) e rimaste, per tale superiore parte, prive di dimostrata giustificazione).

Commentario1

  • 1La violenza privata nella giurisprudenza
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 26176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26176
Data del deposito : 19 maggio 2010

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