CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2023, n. 24882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24882 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI FF, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26 maggio 2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LV VA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avvocato FF Esposito, nell'interesse di FF SI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 24882 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Napoli del 14 aprile 2015, confermata dalla Corte di appello, per quello che interessa in questa sede, FF SI veniva condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto partecipe del clan PO, come imprenditore nel settore dell'edilizia, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (PE, VE, Di LA e D'AU) e delle intercettazioni ambientali da cui emergeva la sua presenza in Spagna con EL D'ER e PP PO. Con la pronuncia n. 42916 del 18 giugno 2018 la Corte di cassazione annullava detta sentenza con rinvio e la Corte di appello di Napoli il 29 maggio 2019 riqualificava la condotta partecipativa di SI in concorso esterno, confermando la pena inflitta e la confisca disposta. Su ricorso della difesa, anche detta decisione veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 7155 dell'Il novembre 2020, dep. 2021, per ritenute carenze motivazionali, in ordine alla prova del reimpiego di denaro illecito del clan da parte di SI, dovute: alla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
al mancato adeguato esame delle pronunce giudiziarie indicate dall'appellante e della documentazione sequestratagli in occasione dell'arresto rimasta priva di accertamenti;
all' assenza di ammissione da parte di SI. La sentenza in questa sede impugnata, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26 maggio 2022, ha confermato l'originaria pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli qualificando la condotta del ricorrente nei termini di partecipazione all'associazione di tipo camorristico clan PO, quale imprenditore inserito nella vita del sodalizio, in forza delle intercettazioni, per come supportate dalle indagini di riscontro e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Il presente giudizio consegue alle due precedenti sentenze di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 18 giugno 2018 e dell'Il novembre 2020. 2. Ha proposto ricorso FF SI, tramite il proprio difensore, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 65 e 521 cod. proc. pen. e 111 Cost., con riferimento al diritto di difesa e al contraddittorio, in quanto la Corte di appello, in assenza di una chiara e specifica contestazione, genericamente delineata come «attività imprenditoriale in cui sistematicamente reinvestire i capitali illeciti», ha visto SI passare dal ruolo di associato a quello di concorrente esterno e di nuovo di associato, nelle diverse sentenze di condanna poi annullate dalla Corte di cassazione con rinvio, con una 2 scarna motivazione ha ritenuto l'imputato partecipe dell'associazione di stampo mafioso, attraverso presunti sistematici reinvestimenti illeciti non indicati. 2.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, in relazione agli artt. 627, comma 3, 192, 533, comma 1, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. in quanto la proroga per il deposito dei motivi della sentenza non era servita a rendere conto degli argomenti della difesa, stante la riproduzione integrale delle prove (deposizione del maresciallo Falanga, intercettazioni, controlli sul territorio, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), senza alcuna valutazione propria del Collegio e con mero richiamo alle motivazioni delle precedenti pronunce (Tribunale, Corte di appello e Corte di cassazione), tanto da rendere la motivazione apparente e in violazione delle due pronunce di rinvio della Corte di cassazione. Inoltre, risultano trascurati i principi ermeneutici della sentenza delle Sezioni Unite Mannino, ritenendosi prova della messa a disposizione del ricorrente comportamenti leciti, quali i viaggi tra Italia Spagna, l'amicizia con PP PO, l'occuparsi dell'assistenza legale, l'aver espresso giudizi sulla camorra, in base a mere congetture. La sentenza impugnata non ottempera ai principi enunciati dalla sentenza di annullamento con rinvio, come dimostra la lettura delle conversazioni intercettate che contengono gli stessi argomenti del Tribunale, anche quelle dimostrative dell'innocenza di SI, come la n. 5450 interpretata contro, in assenza di qualsiasi elemento. Inoltre, la Corte di merito, senza tenere conto dei chiarimenti offerti dall'imputato, contenuti nella sentenza di primo grado (pagine da 1115 a 1202), e non uniformandosi alla sentenza di annullamento con rinvio, qualifica la condotta di SI come partecipazione e non come concorso esterno. Anche la circostanza che l'imputato non avesse ammesso alcunchè non è stata adeguatamente valutata. Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prive di convergenza tra loro, la sentenza impugnata non applica i principi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e resta ferma la genericità delle affermazioni di EN VE circa l'essere il ricorrente il costruttore di PP PO, così come restano prive di verifica le affermazioni di RO PE, mai stato in Spagna, sulle cointeressenze economiche del ricorrente con IO PO, vista la sua assenza in specifiche operazioni commerciali quali Viticella, Ipercoop, Cinema Santa Maria, ed altre. Peraltro, IO Di LA non riscontra i due collaboratori e TA d'AU non è sicuro che il ricorrente sia un costruttore con rapporti imprenditoriali di natura associativa. 3 Il ricorso censura la sentenza anche perché: a) non esamina la documentazione rinvenuta in occasione dell'arresto del ricorrente ed il contenuto del suo controesame, in relazione anche a quanto riferito dall'operante Falanga;
b) non tiene conto dei provvedimenti giudiziari prodotti dal difensore (dissequestro dell'Ipanema - del Tribunale misure di prevenzione e del Tribunale del riesame sentenze di assoluzione per intestazione fittizia degli appartamenti di Ischia nei confronti dei coimputati di SI). • Erroneo è anche il richiamo della sentenza a RO RA, accusato di essere legato al clan ET e non al clan PO. Inoltre, con riferimento alla confisca, il provvedimento impugnato ha solo criticato gli argomenti della consulenza di parte, dimostrativa dell'origine lecita del patrimonio del ricorrente, fondandoli esclusivamente su pregiudizi, privi di riferimento a fatti oggettivi o ad atti. Infine, viene censurato il diniego delle attenuanti generiche fondato sulla sola gravità della condotta e l'intensità del dolo, nonostante l'imputato non rivesta posizioni apicali, non abbia dato un contributo rilevante se non quello di farsi latore del capo clan, della sua condotta di vita e di quella processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.FF SI è stato riconosciuto, dai Giudici di merito, partecipe del clan camorristico denominato PO, quale imprenditore dedito al reinvestimento dei capitali illeciti, sulla base di plurimi e convergenti elementi costituiti: a) dall'illustrazione, da parte del maresciallo Falanga, della complessa attività investigativa svolta attraverso intercettazioni (telefoniche e ambientali), per come supportate dai servizi di osservazione e controllo e dalle fotografie che ritraevano SI con PP PO in Spagna, per tutto il periodo, nonostante fosse sottoposto all'obbligo di soggiorno in provincia di Pisa (pag. da 6 a 13 della sentenza); b) dal contenuto esplicito delle intercettazioni, svolte soprattutto in ambientale (nella sua auto) e sul cosiddetto "telefono rosso" con cui OR CA, coimputato di SI, manteneva i contatti quotidiani con PP PO sottrattosi alla misura (conversazioni riportate alle pagg. da 21 a 46, poi riprese, con riferimento a quelle più significative, alle pagg. da 63 a 79); c) dalle dichiarazioni, plurime e convergenti, dei collaboratori di giustizia che indicano SI sia come amico di PP PO, con cui condivide il vizio 4 del gioco, sia come persona di fiducia della famiglia PO, di cui gestisce le attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia sia in Italia che in Spagna (PE pagg. 14-16; VE pagg. 17-18; D'AU pagg. 18-19 Di LA pag. 18), conoscendo e frequentando gli affiliati oltre che intessendo rapporti imprenditoriali con il clan ET a Marano;
d) dall'esame dell'imputato che ammette di essere stato chiamato da PO per investire su attività immobiliari e di avere portato denaro contante dall'Italia alla Spagna in auto (pagg. 19-20). Sulla base di questo materiale probatorio, non posto in discussione, nella sua oggettiva rappresentazione, né dalla difesa né dalle sentenze di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di appello di Napoli conclude, con argomenti coerenti e logici, per la sussistenza della condotta partecipativa di SI nel clan PO con il ruolo di imprenditore a disposizione nel reinvestimento di capitali illeciti in affari imprenditoriali leciti. 3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Nel corso delle plurime impugnazioni, tali da investire per tre volte la Corte di appello di Napoli e per due volte la Corte di cassazione, la questione della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per genericità della contestazione viene posta per la prima volta in questa sede. Si tratta di un motivo privo di fondamento perché è proprio il percorso processuale, con le sue 4 sentenze di merito e 2 di legittimità, a dimostrare l'ampia attuazione dei diritti costituzionali e processuali richiamati dal ricorrente e lo sviluppo difensivo in relazione sia al ruolo di partecipe dell'associazione di stampo mafioso, che di quello di concorrente esterno. Secondo la giurisprudenza di questa Corte detti ruoli non costituiscono due diverse ipotesi delittuose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa quando il fatto materiale contestato resti identico, come nella specie (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138). Nel caso in esame, infatti, l'imputazione, priva di genericità, ha descritto SI quale imprenditore al servizio del sodalizio camorristico, e non di concorrente esterno in relazione a specifiche attività immobiliari, questione con cui il ricorso si è variamente confrontato negli anni, sia in fatto che in diritto, così da non avere determinato alcuna lesione dell'effettività della difesa che si è sempre svolta sulla condotta partecipativa. Ne consegue che l'imputato non è stato condannato per fatti ontologicamente diversi da quelli oggetto dell'addebito atteso che, in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve tenersi conto non solo del fatto descritto nell'imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza di SI e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione 5 sicché, ciò che vale, è che questi si sia potuto difendere sull'intero materiale posto a fondamento della decisione e gli sia stato garantito un equo processo (Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138). 4.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che l'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce al giudicante la facoltà di differire il termine per la redazione della sentenza, in modo insindacabile (Sez. U, n. 5878 del 30/04/1997, Bianco, Rv. 207659) per non legittimare una inammissibile invasione di campo nello stesso ius dicere (Sez. U., n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, in motivazione). Nel caso di specie esso è stato correttamente subordinato all'indicazione, in dispositivo, della determinazione di avvalersi di un termine più ampio di quello ordinario, poi ulteriormente prorogato, in ragione della evidente complessità della stesura della motivazione evincibile dalla stessa. Del tutto priva di rilievo è la generica ed infondata critica, che non assume la dignità di motivo, rivolta alla sentenza impugnata nella parte in cui, in modo apodittico e non corrispondente al contenuto della stessa, viene sostenuta l'assenza di valutazione propria del Collegio, l'apparenza della motivazione e la violazione dei principi di diritto sanciti dalle pronunce di rinvio della Corte di cassazione, per quanto risulta dagli argomenti di seguito esposti. 5. Il terzo motivo è infondato. 5.1. La sentenza impugnata, come quella di primo grado di cui ripercorre e fa propria l'impostazione probatoria ed argomentativa, ha qualificato la condotta di FF SI, ritenuto imprenditore del clan, quale partecipe dell'associazione di stampo camorristico, facente capo a PP PO, e non di concorrente esterno, alla luce: delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
del monitoraggio dei viaggi e delle frequentazioni del ricorrente con i vertici del clan e altri affiliati, compiuto con tracciamento tramite GPS collocato sull'auto di SI;
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per come riscontrate. È stato così acclarato che SI godesse della piena ed incondizionata fiducia di PP PO, conosciuto nelle bische del clan, con il quale condivideva il vizio del gioco e le gravose perdite. 5.2. La tesi difensiva, centrata sul legame esclusivamente personale e di amicizia del ricorrente con PP PO, promotore, capo e organizzatore dell'omonimo clan, non si confronta con il ricco materiale probatorio esaminato dalla sentenza impugnata (pagg. 54 e ss.) dal quale emerge, in termini univoci, la 6 partecipazione strutturale e consapevole di SI, non a caso chiamato la LP viste la sua cautela e la sua capacità, all'associazione camorristica. 5.3. La sentenza valorizza elementi di fatto rimasti incontestati: i continui viaggi di SI tra Italia e Spagna quando PP PO, già noto per il suo spessore criminale - stante la dichiarazione di delinquente professionale o per tendenza -, si era sottratto alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro a cui era sottoposto in provincia di Pisa;
il rapporto fiduciario e continuativo con il capo, avvicinabile solo da persone sicure proprio per la sua condizione di sostanziale latitanza conoscendone anche il falso nome (IO D'Onofrio); l'assunzione del rischio degli spostamenti tra i due paesi, sempre in auto (sottoposta ad intercettazione ambientale e con GPS), per garantire il perdurante legame con il gruppo criminale e per la consegna di denaro;
l'utilizzo del cosiddetto telefono -rosso cioè di una linea telefonica, sottoposta ad intercettazione, appositamente creata per consentire le comunicazioni tra PP PO e OR CA, coordinatore dell'attività degli affiliati del clan nella raccolta delle estorsioni, nella gestione delle piazze di spaccio e nella commissione di fatti di sangue (così l'imputazione); l'invio, da parte di PO, di CA a SI per una imbasciata da eseguire;
il rintraccio dei diversi rifugi spagnoli del capo clan proprio grazie al monitoraggio del 7,dorrente che vi si recava. 5.4. La continuativa frequentazione tra l'imprenditore ed il capo, per la gestione degli affari commerciali di quest'ultimo in Italia, è confermata a pagina 59 della sentenza in cui risulta che il ricorrente, con la propria auto, aveva accompagnato NN BR in Spagna affinché sottoponesse a PO la contabilità della società OT RN affidata alla sorella e al genero dopo che SI, si era recato presso l'azienda. In un altro viaggio in auto SI aveva accompagnato ZO PO presso i rifugi iberici del padre, lo aveva informato di essere intercettato (come infatti era) e, ciononostante, gli aveva fornito consigli legali su come difendersi da condotte di riciclaggio menzionando proprio le attività immobiliari (nota 3 pag. 62) e delineando il suo ruolo di mediatore («E' chiaro che poi sono io che devo saper mediare devo sapere fare una cosa con una certa intelligenza.., quello si sente autorizzato a tutto perché chiaramente gliel'ha detto tuo padre di andare a vedere il muro») proprio in relazione alle ambasciate che gli dava il capo clan e che risolveva con metodi non violenti cioè convincendo, come era avvenuto con un colono che aveva abbandonato una villa di interesse di PO anziché prendersi 20 anni di carcere (così intercettazione a pag. 66 in nota). 5.5. La sentenza ripercorre tutte le intercettazioni di interesse alle pagg. da 59 a 77 rappresentando come da queste emergesse il ruolo del ricorrente proprio quale imprenditore, la conoscenza dei rapporti interni al gruppo e la relazione 7 diretta con altri affiliati di elevato spessore criminale - come EL D'ER (all'epoca in Spagna per traffico internazionale di hascisc per il clan), IN AR (condannato per essere partecipe del clan e coimputato di SI con il ruolo di imprenditore del gruppo), FF EF (anch'egli condannato per partecipazione al clan) ed IO VE (poi divenuto collaboratore di giustizia) - elementi idonei a smentire sia l'estraneità di SI al clan, sia la sua estemporanea partecipazione a singole attività criminali, sia la prospettiva dell'innocua amicizia con il solo PP PO che, peraltro, di per sé non è incompatibile con la condotta di partecipazione, stante proprio lo stretto rapporto tra i due e la sua natura. Con riferimento al contenuto di dette conversazioni, va dato atto della genericità della censura difensiva secondo cui non si fosse tenuto conto nè delle delucidazioni dell'imputato, non indicate e comunque qualificate dalla sentenza evasive, inidonee ad una lettura alternativa e persino confermative della tesi accusatoria (vedi infra par. 5.6.2.); né di alcune intercettazioni richiamate nell'atto di appello senza però chiarire l'effettiva incidenza di queste sulla decisione di condanna. Inoltre, come è noto, per consolidata giurisprudenza l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito che, se risulta logica, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e consente un'interpretazione diversa da quella proposta solo in presenza di travisamento della prova (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). Il ricorso non ha comprovato, né rappresentato nessuno dei due requisiti. 5.6. Ulteriore conferma circa il rapporto di compenetrazione criminale ed imprenditoriale tra SI e il clan PO, oltre che delle reciproche cointeressenze economiche, emerge sia dal racconto dei diversi collaboratori di giustizia che hanno menzionato le attività immobiliari gestite da SI come uno dei nuclei degli investimenti del clan PO, sia dall'esame del ricorrente. 5.6.1. In ordine alle prime, la motivazione della sentenza impugnata le riporta testualmente alle pagine da 14 a 19 e poi le esamina e le valuta alle pagg. 79 e 80 concludendo come queste delineassero il ruolo funzionale di SI all'interno del clan, a conferma della sua intraneità, ulteriormente valorizzato dal linguaggio inequivoco con il quale esprimeva anche feroci commenti nei confronti dei "traditori". A prescindere dall' effettiva realizzazione o meno di singole e specifiche operazioni imprenditoriali, su cui il ricorso, invece, nelle diverse fasi del giudizio, ha posto in modo superfluo l'accento, ciò che rileva è il dato che tutti i collaboratori 8 di giustizia, conoscitori del clan per la loro caratura criminale, abbiano concordemente riferito che SI costituisse la faccia pulita dell'associazione camorrista, cioè il supporto economico-imprenditoriale degli interessi, soprattutto immobiliari, del clan, per conto di PP PO, prima a Marano, in cui si doveva rapportare anche con il clan ET (nella persona di PP Felaco e DO AN) e poi in Spagna, dove il capo si era rifugiato per sottrarsi a provvedimenti giudiziari, per completare la lottizzazione di decine di villette a schiera, su un appezzamento acquistato dal suo amico, LU EL, che non aveva più liquidità. In particolare, RO PE all'udienza del 23 gennaio 2014 aveva riferito che «SI... ha sempre partecipato a tutte le realizzazioni che PO faceva su Marano in più diventando una persona di fiducia della famiglia PO, gestendo sempre solo queste attività imprenditoriali.... Era l'unico che era autorizzato a poter parlare delle faccende giudiziarie del PO.... Non c'era un interesse che lo SI non gestiva per conto di PO»; poi l'imprenditore aveva spostato parte degli interessi in Spagna, dove si recava circa 2 volte al mese, per realizzare 20/30 ville sul terreno acquistato dalla società di LU EL che era stata a tal fine rilevata (pag. 14-15). Anche EN VE aveva riferito che SI, insieme ad altri costruttori (AR, LT, LI, IO PO e il figlio), gestiva l'intero settore edilizio a Marano. Con riferimento all'edificazione delle villette in Spagna aveva rappresentato come «Il denaro per fare queste costruzioni proveniva, il mio come quello di PP PO, dalla droga» (pag. 15) e LU EL aveva chiesto al capo clan di subentrare nelle costruzioni, già avviate sul proprio terreno, perché non aveva soldi, cosicché lui, PP PO, SI e AR vi avevano investito € 400.000 ciascuno. IO Di LA aveva definito SI, suo vecchio conoscente, come colui che «si occupava.., delle attività di costruzione di PO PP» (pag. 18) tanto che lui stesso lo aveva coinvolto, quale emissario del capo clan, per gestire la compravendita di un appartamento della zia. TA D'AU aveva raccontato della partecipazione di SI alle riunioni dei capi in cui «parlavano di società» e di avere saputo da CA, uomo di spicco e fiduciario di PO, che in Spagna stavano costruendo villaggi turistici, case e ville (pag. 18). La sentenza impugnata, esaminando dette dichiarazioni proprio alla luce dell'attività investigativa sopra richiamata, ha correttamente rispettato il principio giurisprudenziale secondo cui la convergenza di plurime e attendibili affermazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio rilevante quando 9 si accompagni a specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez.1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164). Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la genericità dell'espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., legittimi l'interpretazione secondo cui «vige il principio della libertà dei riscontri, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono .essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). Nel caso in esame le dichiarazioni dei quattro collaboratori di giustizia circa il ruolo di imprenditore del clan svolto da SI sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l'oggetto della prova, non è ravvisabile alcuna circolarità, i dichiaranti sono fonti dirette e autonome della circostanza riferita, specie considerando che questa costituisce patrimonio comune degli associati, riguardando un'attività propria della cosca camorrista, proviene da soggetti che vi hanno militato (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603; Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv.273344) e, in più, hanno apprezzato personalmente la posizione di leadership economica del ricorrente, avendo investito denaro proprio ed illecito nelle sue attività (si veda la dichiaazione di VE supra 5.6.1.). 5.6.2. Inequivoca conferma alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute solo genericamente non riscontrate, è data non solo, come scritto, dal contenuto delle intercettazioni e dai servizi di osservazione, ma anche dalle ammissioni dell'imputato, rese all'udienza del 27 febbraio 2015. SI ha confermato di essersi recato in Spagna per la realizzazione delle villette in quanto chiamato da PP PO e pur sapendo che non sarebbe stata un'attività redditizia vi aveva investito del denaro («diciamolo bene chiaramente, era PO PP che mi chiamò... Ovviamente questa ristrutturazione io sapevo che non avrei potuto guadagnare niente da queste cose, quindi gliela seguivo così, perché... Per amicizia, non lo so... Comunque ero lì per fare questa cosa e nel frattempo che io mi trovavo a fare questa ristrutturazione è successo questo fatto delle villette... Si trovano in Sant Carles de la Rapita...», pag. 20). 10 Inoltre, il ricorrente ha riferito anche di avere trasportato in auto denaro contante, dall'Italia alla Spagna, sostenendo che fosse destinato a pagare gli operai e di averlo nascosto per timore di subire rapine. 6. La difesa ha reiteratamente sottolineato come le attività di SI risultassero tutte lecite, oltre che fondate su una relazione amicale, tanto da rendere carente la prova della sua partecipazione al clan camorristico. 6.1. Si tratta di argomenti fondati su una lettura parcellizzata e formalistica che non tiene in alcun conto né della pluralità e della convergenza del materiale probatorio sopra richiamato, né degli argomenti offerti per interpretarlo, secondo un' indispensabile prospettiva complessiva, dinamica e sistemica in cui deve porsi - e si è posto - il giudice del fatto. La sentenza impugnata con stringente capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, ha analiticamente spiegato, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, quali fossero gli elementi di prova in base ai quali affermare che l'attività svolta da SI, lungi dal porlo nella condizione di semplice amico del capo clan, estraneo ed inconsapevole rispetto ai metodi e ai rapporti camorristici strutturalmente intessuti, esprimesse l'intraneità all'associazione di tipo mafioso proprio attraverso la sua attività imprenditoriale intesa sotto diversi profili: quello economico- professionale, quello di messaggero delle direttive del capo, rifugiatosi in Spagna per sottrarsi ai provvedimenti giudiziari;
quello di mediatore e consulente, a largo raggio, di diversi affiliati. 6.2. E' bene sottolineare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nelle associazioni criminali di tipo mafioso, come il clan camorrista facente capo a PP PO, la partecipazione si sviluppa anche attraverso attività commerciali, imprenditoriali e, in genere, professionali pienamente lecite utilizzate per celare traffici e guadagni criminali al fine di fornire un volto rispettabile, schermato ed insospettabile ad essi. Il ricorso mostra di non tenere in alcuna considerazione il dato normativo che prevede, tra le finalità dell'associazione di stampo mafioso, anche il controllo delle attività economiche, proprio per perseguire attività in sé formalmente lecite (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403). Queste risultano svolte da soggetti, come SI, che grazie alle proprie conoscenze economiche, giuridiche ed imprenditoriali, utilizza il denaro delle condotte criminali del gruppo per immetterlo in attività formalmente lecite, tanto da moltiplicare la forza di espansione e di penetrazione di questo e, allo stesso tempo, arricchendo sè stesso. Attraverso SI, non per caso detto la LP, in quanto imprenditore furbo, cauto e conoscitore dei meccanismi imprenditoriali e giuridici, il clan non 11 utilizza il metodo classico delle estorsioni, ma forme più insidiose, perché apparentemente lecite e spesso più efficaci, in grado di proiettare la criminalità organizzata in una prospettiva attenta alla dimensione economica e al reciproco guadagno (come risulta dall' intercettazione in cui il ricorrente spiega al figlio di PO di avere convinto un colono ad abbandonare un immobile di interesse del capo, senza usare violenza, e quali sono i modi per difendersi dalle indagini in materia di riciclaggio ). Il ricorrente, in un sistema strutturato come quello dell'associazione di tipo mafioso, ha messo al servizio del clan le proprie abilità, competenze ed attitudini, indispensabili per il mantenimento ed il proseguimento delle attività illecite, con imprese, anche economiche (ma non solo), di per sé lecite ma, comunque, funzionali agli interessi e alle esigenze dell'associazione. In sostanza, SI ha fornito un contributo fattivo e continuativo, ha concluso affari in nome e per conto di PP PO, si è messo a sua disposizione, per una biunivoca utilità, anche collocandosi in condizioni di rischio personale, con viaggi continui in auto, da un Paese all'altro, portando denaro contante o trasportando affiliati;
fino a concludere operazioni economicamente per sé svantaggiose, come rivelatasi quella della costruzione delle villette in Spagna, pur di rispettare le direttive criminali e sostenere l'obiettivo di espansione anche all'estero del clan. Dalle prove acquisite risulta che l'organizzazione camorrista, anche tramite la professionalità e «la messa a disposizione» di SI, ha reinvestito in attività economiche legali (immobiliari a Marano, Quarto e Sant Carles de la Rapita o di macelleria come la OT RN), così infiltrandosi in settori portatori di profitti, di cui il controllo e la direzione è rimasta saldamente nelle mani del capo, PP PO, che, per evidenti ragioni, non poteva risultarne titolare, così esercitando un potere mediato dall'imprenditore, reso organico con forme di cointeressenza economico-finanziaria tali da non richiedere la corresponsione di uno stipendio, come per gli altri affiliati. In forza della convergenza funzionale degli interessi tra SI e il clan, che si è esplicata proprio attraverso lo schermo di attività lecite rispettose delle forme («io non faccio quello che fanno gli altri, perché io non faccio il malavitoso... E quindi, hai capito o no? Io la mattina devo scendere, devo andare a lavorare.., io mi guardo le carte, mi studio le carte....mi faccio un memoriale e dirò la mia difesa però me la faccio con calma, con dati di fatto...» intercettazione ambientale tra ZO PO e FF SI a pag. 60-62) è di tutta evidenza, come logicamente argomentato dalla sentenza, che la documentazione trovata in possesso del ricorrente al momento dell'arresto non assumesse alcuna rilevanza 12 probatoria per contestare il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso nei termini indicati. 7. In ordine alla censura concernente il ruolo di SI, è bene premettere che l'area della rilevanza penale della figura dell'imprenditore nei contestati criminali mafiosi può configurare sia la partecipazione che il concorso esterno. L'elemento dirimente è costituito dalla presenza o meno dell'affectio societatis e dall'inserimento dell'imprenditore nella struttura del sodalizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di associazione di tipo mafioso la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo funzionale ed attivo ponendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi;
mentre il ruolo di concorrente esterno è svolto da colui che fornisce uno specifico e consapevole contributo, dotato di efficacia causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, in cui non è stabilmente inserito e in assenza di affectio societatis (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). In sostanza, ciò che deve essere accertato dal giudice di merito, al fine di distinguere tra la partecipazione all'associazione mafiosa ed il concorso esterno, è proprio l'organicità o meno del rapporto tra l'agente e la consorteria di riferimento, con individuazione del tipo di contributo apportato. Nel caso della partecipazione il soggetto assume un ruolo all'interno del sodalizio e conferisce la propria disponibilità a questo, mentre sul cosiddetto extraneus l'associazione non può contare in termini certi, ma solo di volta in volta in base a sue autonoma determinazioni (Sez. 2, n. 34147 del 30 04 2015, Agostino, Rv. 264625). Lungo dette coordinate si sono mossi i giudici di merito che, diversamente dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 maggio 2019, in una fisiologica dinamica interpretativa concernente una qualificazione giuridica che lambisce demarcazioni differenti ma sfumate, hanno puntualmente valorizzato tutti gli elementi probatori volti a collocare il ruolo di SI quale partecipe, e non concorrente esterno, proprio a partire dal principio di diritto delineato dalla seconda sentenza di rinvio di questa Corte n. 7155 del 2021 secondo la quale mancavano adeguati elementi di riscontro circa il ruolo di SI con riguardo a specifiche attività immobiliari non adeguatamente indagate. Infatti, la sentenza impugnata qualifica la condotta criminale del ricorrente nella «messa a disposizione» delle sue capacità economiche ed imprenditoriali a favore del gruppo criminale, avendo di vista non singole operazioni (come quella di Ipanema ed altre) ma le diverse attività svolte, come quelle immobiliari in vari ambiti e luoghi, l'interessamento circa la corretta gestione di esercizi commerciali, 13 i consigli agli affiliati per evitare di commettere delitti lasciando prove di essi, il collegamento tra Spagna e Italia per portare le :mbasciate di PO, la risoluzione di controversie in cui opera sempre in nome e per conto del clan. Infine, a pagina 77, la sentenza impugnata valorizza, ai fini della sussistenza dell'affectio societatis, le violente parole pronunciate da SI nei confronti di VE, di cui ha inspiegabilmente appreso l'attività di collaborazione, per avere tradito e usando l'inequivoco pronome noi: «... perché non tengono né fratelli né onore ! Uno di noi prima di fare un gesto - no ? - pensa...». • 8. Manifestamente infondata è la censura del ricorso nella parte in cui esclude che la sentenza impugnata abbia esaminato i provvedimenti giudiziari depositati dalla difesa di SI. Infatti, sul dissequestro del complesso immobiliare di Ipanema, a pag. 80 la Corte di appello spiega lo scarso rilievo del provvedimento in quanto SI ne era estraneo avendo questo riguardato l'albergo e non anche i monolocali del ricorrente, realizzati in adiacenza. In ordine alla sentenza di assoluzione del Giudice per l'udienza preliminare di Napoli del 30 luglio 1997, emessa nei confronti di SI per il reato di riciclaggio, la Corte di appello alle pagine 77 e 78 ne spiega l'irrilevanza in quanto fondata sulla provvista lecita delle attività commerciali gestite dalla moglie di SI. A ciò si aggiunge che il riferimento temporale la rende priva di qualsiasi legame con i fatti oggetto del presente procedimento, collocabili in un periodo successivo. Inoltre, diversamente da quanto scrive il ricorrente a pagina 43, RO RA era stato ritenuto appartenente proprio al clan ET e non PO (pag.80). 9. La censura riguardante il provvedimento di confisca è generico e reiterativo. A differenza di quanto affermato nel ricorso, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione coerente rispetto alle risultanze processuali e priva di illogicità manifesta, che la consulenza tecnica di parte non avesse affatto dimostrato la capienza patrimoniale di SI e della moglie, entrambi sostanzialmente impossidenti nel periodo di interesse e con dichiarazioni di redditi quasi nulli, essendosi limitata a rappresentare l'avvenuta vendita dell'attività commerciale della donna avvenuta nel 1990, così non giustificando gli esborsi familiari connessi ad un alto tenore di vita come l'uso di auto di grossa cilindrata e i frequenti viaggi. Tale ricostruzione, censurata in termini apodittici per ritenuti pregiudizi dei giudici, è fondata su apprezzamenti di fatto perciò insindacabile in questa sede. 14 10. Altrettanto generico è l'ultimo motivo di ricorso con il quale la difesa si limita a criticare il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di concreti elementi di fatto dimostrativi della doverosità di un ridimensionamento sanzionatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha puntualmente argomentato l'esercizio del potere discrezionale ,valorizzando l'allarmante e continuativa condotta partecipativa del ricorrente ad un clan di camorra, protrattasi per anni, in assenza di qualsiasi forma dissociativa o di collaborazione anche dopo la condanna di primo grado. 11. Deve, quindi, concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LV VA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni dell'avvocato FF Esposito, nell'interesse di FF SI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 24882 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 05/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Napoli del 14 aprile 2015, confermata dalla Corte di appello, per quello che interessa in questa sede, FF SI veniva condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quanto partecipe del clan PO, come imprenditore nel settore dell'edilizia, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (PE, VE, Di LA e D'AU) e delle intercettazioni ambientali da cui emergeva la sua presenza in Spagna con EL D'ER e PP PO. Con la pronuncia n. 42916 del 18 giugno 2018 la Corte di cassazione annullava detta sentenza con rinvio e la Corte di appello di Napoli il 29 maggio 2019 riqualificava la condotta partecipativa di SI in concorso esterno, confermando la pena inflitta e la confisca disposta. Su ricorso della difesa, anche detta decisione veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 7155 dell'Il novembre 2020, dep. 2021, per ritenute carenze motivazionali, in ordine alla prova del reimpiego di denaro illecito del clan da parte di SI, dovute: alla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
al mancato adeguato esame delle pronunce giudiziarie indicate dall'appellante e della documentazione sequestratagli in occasione dell'arresto rimasta priva di accertamenti;
all' assenza di ammissione da parte di SI. La sentenza in questa sede impugnata, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26 maggio 2022, ha confermato l'originaria pronuncia di condanna del Tribunale di Napoli qualificando la condotta del ricorrente nei termini di partecipazione all'associazione di tipo camorristico clan PO, quale imprenditore inserito nella vita del sodalizio, in forza delle intercettazioni, per come supportate dalle indagini di riscontro e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Il presente giudizio consegue alle due precedenti sentenze di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 18 giugno 2018 e dell'Il novembre 2020. 2. Ha proposto ricorso FF SI, tramite il proprio difensore, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 65 e 521 cod. proc. pen. e 111 Cost., con riferimento al diritto di difesa e al contraddittorio, in quanto la Corte di appello, in assenza di una chiara e specifica contestazione, genericamente delineata come «attività imprenditoriale in cui sistematicamente reinvestire i capitali illeciti», ha visto SI passare dal ruolo di associato a quello di concorrente esterno e di nuovo di associato, nelle diverse sentenze di condanna poi annullate dalla Corte di cassazione con rinvio, con una 2 scarna motivazione ha ritenuto l'imputato partecipe dell'associazione di stampo mafioso, attraverso presunti sistematici reinvestimenti illeciti non indicati. 2.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche nei termini di travisamento della prova, in relazione agli artt. 627, comma 3, 192, 533, comma 1, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. in quanto la proroga per il deposito dei motivi della sentenza non era servita a rendere conto degli argomenti della difesa, stante la riproduzione integrale delle prove (deposizione del maresciallo Falanga, intercettazioni, controlli sul territorio, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), senza alcuna valutazione propria del Collegio e con mero richiamo alle motivazioni delle precedenti pronunce (Tribunale, Corte di appello e Corte di cassazione), tanto da rendere la motivazione apparente e in violazione delle due pronunce di rinvio della Corte di cassazione. Inoltre, risultano trascurati i principi ermeneutici della sentenza delle Sezioni Unite Mannino, ritenendosi prova della messa a disposizione del ricorrente comportamenti leciti, quali i viaggi tra Italia Spagna, l'amicizia con PP PO, l'occuparsi dell'assistenza legale, l'aver espresso giudizi sulla camorra, in base a mere congetture. La sentenza impugnata non ottempera ai principi enunciati dalla sentenza di annullamento con rinvio, come dimostra la lettura delle conversazioni intercettate che contengono gli stessi argomenti del Tribunale, anche quelle dimostrative dell'innocenza di SI, come la n. 5450 interpretata contro, in assenza di qualsiasi elemento. Inoltre, la Corte di merito, senza tenere conto dei chiarimenti offerti dall'imputato, contenuti nella sentenza di primo grado (pagine da 1115 a 1202), e non uniformandosi alla sentenza di annullamento con rinvio, qualifica la condotta di SI come partecipazione e non come concorso esterno. Anche la circostanza che l'imputato non avesse ammesso alcunchè non è stata adeguatamente valutata. Con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, prive di convergenza tra loro, la sentenza impugnata non applica i principi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e resta ferma la genericità delle affermazioni di EN VE circa l'essere il ricorrente il costruttore di PP PO, così come restano prive di verifica le affermazioni di RO PE, mai stato in Spagna, sulle cointeressenze economiche del ricorrente con IO PO, vista la sua assenza in specifiche operazioni commerciali quali Viticella, Ipercoop, Cinema Santa Maria, ed altre. Peraltro, IO Di LA non riscontra i due collaboratori e TA d'AU non è sicuro che il ricorrente sia un costruttore con rapporti imprenditoriali di natura associativa. 3 Il ricorso censura la sentenza anche perché: a) non esamina la documentazione rinvenuta in occasione dell'arresto del ricorrente ed il contenuto del suo controesame, in relazione anche a quanto riferito dall'operante Falanga;
b) non tiene conto dei provvedimenti giudiziari prodotti dal difensore (dissequestro dell'Ipanema - del Tribunale misure di prevenzione e del Tribunale del riesame sentenze di assoluzione per intestazione fittizia degli appartamenti di Ischia nei confronti dei coimputati di SI). • Erroneo è anche il richiamo della sentenza a RO RA, accusato di essere legato al clan ET e non al clan PO. Inoltre, con riferimento alla confisca, il provvedimento impugnato ha solo criticato gli argomenti della consulenza di parte, dimostrativa dell'origine lecita del patrimonio del ricorrente, fondandoli esclusivamente su pregiudizi, privi di riferimento a fatti oggettivi o ad atti. Infine, viene censurato il diniego delle attenuanti generiche fondato sulla sola gravità della condotta e l'intensità del dolo, nonostante l'imputato non rivesta posizioni apicali, non abbia dato un contributo rilevante se non quello di farsi latore del capo clan, della sua condotta di vita e di quella processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.FF SI è stato riconosciuto, dai Giudici di merito, partecipe del clan camorristico denominato PO, quale imprenditore dedito al reinvestimento dei capitali illeciti, sulla base di plurimi e convergenti elementi costituiti: a) dall'illustrazione, da parte del maresciallo Falanga, della complessa attività investigativa svolta attraverso intercettazioni (telefoniche e ambientali), per come supportate dai servizi di osservazione e controllo e dalle fotografie che ritraevano SI con PP PO in Spagna, per tutto il periodo, nonostante fosse sottoposto all'obbligo di soggiorno in provincia di Pisa (pag. da 6 a 13 della sentenza); b) dal contenuto esplicito delle intercettazioni, svolte soprattutto in ambientale (nella sua auto) e sul cosiddetto "telefono rosso" con cui OR CA, coimputato di SI, manteneva i contatti quotidiani con PP PO sottrattosi alla misura (conversazioni riportate alle pagg. da 21 a 46, poi riprese, con riferimento a quelle più significative, alle pagg. da 63 a 79); c) dalle dichiarazioni, plurime e convergenti, dei collaboratori di giustizia che indicano SI sia come amico di PP PO, con cui condivide il vizio 4 del gioco, sia come persona di fiducia della famiglia PO, di cui gestisce le attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia sia in Italia che in Spagna (PE pagg. 14-16; VE pagg. 17-18; D'AU pagg. 18-19 Di LA pag. 18), conoscendo e frequentando gli affiliati oltre che intessendo rapporti imprenditoriali con il clan ET a Marano;
d) dall'esame dell'imputato che ammette di essere stato chiamato da PO per investire su attività immobiliari e di avere portato denaro contante dall'Italia alla Spagna in auto (pagg. 19-20). Sulla base di questo materiale probatorio, non posto in discussione, nella sua oggettiva rappresentazione, né dalla difesa né dalle sentenze di annullamento della Corte di cassazione, la Corte di appello di Napoli conclude, con argomenti coerenti e logici, per la sussistenza della condotta partecipativa di SI nel clan PO con il ruolo di imprenditore a disposizione nel reinvestimento di capitali illeciti in affari imprenditoriali leciti. 3.11 primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Nel corso delle plurime impugnazioni, tali da investire per tre volte la Corte di appello di Napoli e per due volte la Corte di cassazione, la questione della violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per genericità della contestazione viene posta per la prima volta in questa sede. Si tratta di un motivo privo di fondamento perché è proprio il percorso processuale, con le sue 4 sentenze di merito e 2 di legittimità, a dimostrare l'ampia attuazione dei diritti costituzionali e processuali richiamati dal ricorrente e lo sviluppo difensivo in relazione sia al ruolo di partecipe dell'associazione di stampo mafioso, che di quello di concorrente esterno. Secondo la giurisprudenza di questa Corte detti ruoli non costituiscono due diverse ipotesi delittuose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa quando il fatto materiale contestato resti identico, come nella specie (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138). Nel caso in esame, infatti, l'imputazione, priva di genericità, ha descritto SI quale imprenditore al servizio del sodalizio camorristico, e non di concorrente esterno in relazione a specifiche attività immobiliari, questione con cui il ricorso si è variamente confrontato negli anni, sia in fatto che in diritto, così da non avere determinato alcuna lesione dell'effettività della difesa che si è sempre svolta sulla condotta partecipativa. Ne consegue che l'imputato non è stato condannato per fatti ontologicamente diversi da quelli oggetto dell'addebito atteso che, in conformità con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve tenersi conto non solo del fatto descritto nell'imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza di SI e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione 5 sicché, ciò che vale, è che questi si sia potuto difendere sull'intero materiale posto a fondamento della decisione e gli sia stato garantito un equo processo (Sez. 2, n. 29248 del 26/04/2018, Pagnozzi, Rv. 272947; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258138). 4.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che l'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce al giudicante la facoltà di differire il termine per la redazione della sentenza, in modo insindacabile (Sez. U, n. 5878 del 30/04/1997, Bianco, Rv. 207659) per non legittimare una inammissibile invasione di campo nello stesso ius dicere (Sez. U., n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, in motivazione). Nel caso di specie esso è stato correttamente subordinato all'indicazione, in dispositivo, della determinazione di avvalersi di un termine più ampio di quello ordinario, poi ulteriormente prorogato, in ragione della evidente complessità della stesura della motivazione evincibile dalla stessa. Del tutto priva di rilievo è la generica ed infondata critica, che non assume la dignità di motivo, rivolta alla sentenza impugnata nella parte in cui, in modo apodittico e non corrispondente al contenuto della stessa, viene sostenuta l'assenza di valutazione propria del Collegio, l'apparenza della motivazione e la violazione dei principi di diritto sanciti dalle pronunce di rinvio della Corte di cassazione, per quanto risulta dagli argomenti di seguito esposti. 5. Il terzo motivo è infondato. 5.1. La sentenza impugnata, come quella di primo grado di cui ripercorre e fa propria l'impostazione probatoria ed argomentativa, ha qualificato la condotta di FF SI, ritenuto imprenditore del clan, quale partecipe dell'associazione di stampo camorristico, facente capo a PP PO, e non di concorrente esterno, alla luce: delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
del monitoraggio dei viaggi e delle frequentazioni del ricorrente con i vertici del clan e altri affiliati, compiuto con tracciamento tramite GPS collocato sull'auto di SI;
delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per come riscontrate. È stato così acclarato che SI godesse della piena ed incondizionata fiducia di PP PO, conosciuto nelle bische del clan, con il quale condivideva il vizio del gioco e le gravose perdite. 5.2. La tesi difensiva, centrata sul legame esclusivamente personale e di amicizia del ricorrente con PP PO, promotore, capo e organizzatore dell'omonimo clan, non si confronta con il ricco materiale probatorio esaminato dalla sentenza impugnata (pagg. 54 e ss.) dal quale emerge, in termini univoci, la 6 partecipazione strutturale e consapevole di SI, non a caso chiamato la LP viste la sua cautela e la sua capacità, all'associazione camorristica. 5.3. La sentenza valorizza elementi di fatto rimasti incontestati: i continui viaggi di SI tra Italia e Spagna quando PP PO, già noto per il suo spessore criminale - stante la dichiarazione di delinquente professionale o per tendenza -, si era sottratto alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro a cui era sottoposto in provincia di Pisa;
il rapporto fiduciario e continuativo con il capo, avvicinabile solo da persone sicure proprio per la sua condizione di sostanziale latitanza conoscendone anche il falso nome (IO D'Onofrio); l'assunzione del rischio degli spostamenti tra i due paesi, sempre in auto (sottoposta ad intercettazione ambientale e con GPS), per garantire il perdurante legame con il gruppo criminale e per la consegna di denaro;
l'utilizzo del cosiddetto telefono -rosso cioè di una linea telefonica, sottoposta ad intercettazione, appositamente creata per consentire le comunicazioni tra PP PO e OR CA, coordinatore dell'attività degli affiliati del clan nella raccolta delle estorsioni, nella gestione delle piazze di spaccio e nella commissione di fatti di sangue (così l'imputazione); l'invio, da parte di PO, di CA a SI per una imbasciata da eseguire;
il rintraccio dei diversi rifugi spagnoli del capo clan proprio grazie al monitoraggio del 7,dorrente che vi si recava. 5.4. La continuativa frequentazione tra l'imprenditore ed il capo, per la gestione degli affari commerciali di quest'ultimo in Italia, è confermata a pagina 59 della sentenza in cui risulta che il ricorrente, con la propria auto, aveva accompagnato NN BR in Spagna affinché sottoponesse a PO la contabilità della società OT RN affidata alla sorella e al genero dopo che SI, si era recato presso l'azienda. In un altro viaggio in auto SI aveva accompagnato ZO PO presso i rifugi iberici del padre, lo aveva informato di essere intercettato (come infatti era) e, ciononostante, gli aveva fornito consigli legali su come difendersi da condotte di riciclaggio menzionando proprio le attività immobiliari (nota 3 pag. 62) e delineando il suo ruolo di mediatore («E' chiaro che poi sono io che devo saper mediare devo sapere fare una cosa con una certa intelligenza.., quello si sente autorizzato a tutto perché chiaramente gliel'ha detto tuo padre di andare a vedere il muro») proprio in relazione alle ambasciate che gli dava il capo clan e che risolveva con metodi non violenti cioè convincendo, come era avvenuto con un colono che aveva abbandonato una villa di interesse di PO anziché prendersi 20 anni di carcere (così intercettazione a pag. 66 in nota). 5.5. La sentenza ripercorre tutte le intercettazioni di interesse alle pagg. da 59 a 77 rappresentando come da queste emergesse il ruolo del ricorrente proprio quale imprenditore, la conoscenza dei rapporti interni al gruppo e la relazione 7 diretta con altri affiliati di elevato spessore criminale - come EL D'ER (all'epoca in Spagna per traffico internazionale di hascisc per il clan), IN AR (condannato per essere partecipe del clan e coimputato di SI con il ruolo di imprenditore del gruppo), FF EF (anch'egli condannato per partecipazione al clan) ed IO VE (poi divenuto collaboratore di giustizia) - elementi idonei a smentire sia l'estraneità di SI al clan, sia la sua estemporanea partecipazione a singole attività criminali, sia la prospettiva dell'innocua amicizia con il solo PP PO che, peraltro, di per sé non è incompatibile con la condotta di partecipazione, stante proprio lo stretto rapporto tra i due e la sua natura. Con riferimento al contenuto di dette conversazioni, va dato atto della genericità della censura difensiva secondo cui non si fosse tenuto conto nè delle delucidazioni dell'imputato, non indicate e comunque qualificate dalla sentenza evasive, inidonee ad una lettura alternativa e persino confermative della tesi accusatoria (vedi infra par. 5.6.2.); né di alcune intercettazioni richiamate nell'atto di appello senza però chiarire l'effettiva incidenza di queste sulla decisione di condanna. Inoltre, come è noto, per consolidata giurisprudenza l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito che, se risulta logica, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e consente un'interpretazione diversa da quella proposta solo in presenza di travisamento della prova (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558). Il ricorso non ha comprovato, né rappresentato nessuno dei due requisiti. 5.6. Ulteriore conferma circa il rapporto di compenetrazione criminale ed imprenditoriale tra SI e il clan PO, oltre che delle reciproche cointeressenze economiche, emerge sia dal racconto dei diversi collaboratori di giustizia che hanno menzionato le attività immobiliari gestite da SI come uno dei nuclei degli investimenti del clan PO, sia dall'esame del ricorrente. 5.6.1. In ordine alle prime, la motivazione della sentenza impugnata le riporta testualmente alle pagine da 14 a 19 e poi le esamina e le valuta alle pagg. 79 e 80 concludendo come queste delineassero il ruolo funzionale di SI all'interno del clan, a conferma della sua intraneità, ulteriormente valorizzato dal linguaggio inequivoco con il quale esprimeva anche feroci commenti nei confronti dei "traditori". A prescindere dall' effettiva realizzazione o meno di singole e specifiche operazioni imprenditoriali, su cui il ricorso, invece, nelle diverse fasi del giudizio, ha posto in modo superfluo l'accento, ciò che rileva è il dato che tutti i collaboratori 8 di giustizia, conoscitori del clan per la loro caratura criminale, abbiano concordemente riferito che SI costituisse la faccia pulita dell'associazione camorrista, cioè il supporto economico-imprenditoriale degli interessi, soprattutto immobiliari, del clan, per conto di PP PO, prima a Marano, in cui si doveva rapportare anche con il clan ET (nella persona di PP Felaco e DO AN) e poi in Spagna, dove il capo si era rifugiato per sottrarsi a provvedimenti giudiziari, per completare la lottizzazione di decine di villette a schiera, su un appezzamento acquistato dal suo amico, LU EL, che non aveva più liquidità. In particolare, RO PE all'udienza del 23 gennaio 2014 aveva riferito che «SI... ha sempre partecipato a tutte le realizzazioni che PO faceva su Marano in più diventando una persona di fiducia della famiglia PO, gestendo sempre solo queste attività imprenditoriali.... Era l'unico che era autorizzato a poter parlare delle faccende giudiziarie del PO.... Non c'era un interesse che lo SI non gestiva per conto di PO»; poi l'imprenditore aveva spostato parte degli interessi in Spagna, dove si recava circa 2 volte al mese, per realizzare 20/30 ville sul terreno acquistato dalla società di LU EL che era stata a tal fine rilevata (pag. 14-15). Anche EN VE aveva riferito che SI, insieme ad altri costruttori (AR, LT, LI, IO PO e il figlio), gestiva l'intero settore edilizio a Marano. Con riferimento all'edificazione delle villette in Spagna aveva rappresentato come «Il denaro per fare queste costruzioni proveniva, il mio come quello di PP PO, dalla droga» (pag. 15) e LU EL aveva chiesto al capo clan di subentrare nelle costruzioni, già avviate sul proprio terreno, perché non aveva soldi, cosicché lui, PP PO, SI e AR vi avevano investito € 400.000 ciascuno. IO Di LA aveva definito SI, suo vecchio conoscente, come colui che «si occupava.., delle attività di costruzione di PO PP» (pag. 18) tanto che lui stesso lo aveva coinvolto, quale emissario del capo clan, per gestire la compravendita di un appartamento della zia. TA D'AU aveva raccontato della partecipazione di SI alle riunioni dei capi in cui «parlavano di società» e di avere saputo da CA, uomo di spicco e fiduciario di PO, che in Spagna stavano costruendo villaggi turistici, case e ville (pag. 18). La sentenza impugnata, esaminando dette dichiarazioni proprio alla luce dell'attività investigativa sopra richiamata, ha correttamente rispettato il principio giurisprudenziale secondo cui la convergenza di plurime e attendibili affermazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio rilevante quando 9 si accompagni a specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio (Sez.1, n. 4087 del 6/2/2018, dep. 2019, Sacco, Rv. 275164). Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la genericità dell'espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., legittimi l'interpretazione secondo cui «vige il principio della libertà dei riscontri, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono .essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). Nel caso in esame le dichiarazioni dei quattro collaboratori di giustizia circa il ruolo di imprenditore del clan svolto da SI sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l'oggetto della prova, non è ravvisabile alcuna circolarità, i dichiaranti sono fonti dirette e autonome della circostanza riferita, specie considerando che questa costituisce patrimonio comune degli associati, riguardando un'attività propria della cosca camorrista, proviene da soggetti che vi hanno militato (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, Grande Aracri, Rv. 281603; Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Micieli, Rv.273344) e, in più, hanno apprezzato personalmente la posizione di leadership economica del ricorrente, avendo investito denaro proprio ed illecito nelle sue attività (si veda la dichiaazione di VE supra 5.6.1.). 5.6.2. Inequivoca conferma alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute solo genericamente non riscontrate, è data non solo, come scritto, dal contenuto delle intercettazioni e dai servizi di osservazione, ma anche dalle ammissioni dell'imputato, rese all'udienza del 27 febbraio 2015. SI ha confermato di essersi recato in Spagna per la realizzazione delle villette in quanto chiamato da PP PO e pur sapendo che non sarebbe stata un'attività redditizia vi aveva investito del denaro («diciamolo bene chiaramente, era PO PP che mi chiamò... Ovviamente questa ristrutturazione io sapevo che non avrei potuto guadagnare niente da queste cose, quindi gliela seguivo così, perché... Per amicizia, non lo so... Comunque ero lì per fare questa cosa e nel frattempo che io mi trovavo a fare questa ristrutturazione è successo questo fatto delle villette... Si trovano in Sant Carles de la Rapita...», pag. 20). 10 Inoltre, il ricorrente ha riferito anche di avere trasportato in auto denaro contante, dall'Italia alla Spagna, sostenendo che fosse destinato a pagare gli operai e di averlo nascosto per timore di subire rapine. 6. La difesa ha reiteratamente sottolineato come le attività di SI risultassero tutte lecite, oltre che fondate su una relazione amicale, tanto da rendere carente la prova della sua partecipazione al clan camorristico. 6.1. Si tratta di argomenti fondati su una lettura parcellizzata e formalistica che non tiene in alcun conto né della pluralità e della convergenza del materiale probatorio sopra richiamato, né degli argomenti offerti per interpretarlo, secondo un' indispensabile prospettiva complessiva, dinamica e sistemica in cui deve porsi - e si è posto - il giudice del fatto. La sentenza impugnata con stringente capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, ha analiticamente spiegato, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, quali fossero gli elementi di prova in base ai quali affermare che l'attività svolta da SI, lungi dal porlo nella condizione di semplice amico del capo clan, estraneo ed inconsapevole rispetto ai metodi e ai rapporti camorristici strutturalmente intessuti, esprimesse l'intraneità all'associazione di tipo mafioso proprio attraverso la sua attività imprenditoriale intesa sotto diversi profili: quello economico- professionale, quello di messaggero delle direttive del capo, rifugiatosi in Spagna per sottrarsi ai provvedimenti giudiziari;
quello di mediatore e consulente, a largo raggio, di diversi affiliati. 6.2. E' bene sottolineare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nelle associazioni criminali di tipo mafioso, come il clan camorrista facente capo a PP PO, la partecipazione si sviluppa anche attraverso attività commerciali, imprenditoriali e, in genere, professionali pienamente lecite utilizzate per celare traffici e guadagni criminali al fine di fornire un volto rispettabile, schermato ed insospettabile ad essi. Il ricorso mostra di non tenere in alcuna considerazione il dato normativo che prevede, tra le finalità dell'associazione di stampo mafioso, anche il controllo delle attività economiche, proprio per perseguire attività in sé formalmente lecite (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403). Queste risultano svolte da soggetti, come SI, che grazie alle proprie conoscenze economiche, giuridiche ed imprenditoriali, utilizza il denaro delle condotte criminali del gruppo per immetterlo in attività formalmente lecite, tanto da moltiplicare la forza di espansione e di penetrazione di questo e, allo stesso tempo, arricchendo sè stesso. Attraverso SI, non per caso detto la LP, in quanto imprenditore furbo, cauto e conoscitore dei meccanismi imprenditoriali e giuridici, il clan non 11 utilizza il metodo classico delle estorsioni, ma forme più insidiose, perché apparentemente lecite e spesso più efficaci, in grado di proiettare la criminalità organizzata in una prospettiva attenta alla dimensione economica e al reciproco guadagno (come risulta dall' intercettazione in cui il ricorrente spiega al figlio di PO di avere convinto un colono ad abbandonare un immobile di interesse del capo, senza usare violenza, e quali sono i modi per difendersi dalle indagini in materia di riciclaggio ). Il ricorrente, in un sistema strutturato come quello dell'associazione di tipo mafioso, ha messo al servizio del clan le proprie abilità, competenze ed attitudini, indispensabili per il mantenimento ed il proseguimento delle attività illecite, con imprese, anche economiche (ma non solo), di per sé lecite ma, comunque, funzionali agli interessi e alle esigenze dell'associazione. In sostanza, SI ha fornito un contributo fattivo e continuativo, ha concluso affari in nome e per conto di PP PO, si è messo a sua disposizione, per una biunivoca utilità, anche collocandosi in condizioni di rischio personale, con viaggi continui in auto, da un Paese all'altro, portando denaro contante o trasportando affiliati;
fino a concludere operazioni economicamente per sé svantaggiose, come rivelatasi quella della costruzione delle villette in Spagna, pur di rispettare le direttive criminali e sostenere l'obiettivo di espansione anche all'estero del clan. Dalle prove acquisite risulta che l'organizzazione camorrista, anche tramite la professionalità e «la messa a disposizione» di SI, ha reinvestito in attività economiche legali (immobiliari a Marano, Quarto e Sant Carles de la Rapita o di macelleria come la OT RN), così infiltrandosi in settori portatori di profitti, di cui il controllo e la direzione è rimasta saldamente nelle mani del capo, PP PO, che, per evidenti ragioni, non poteva risultarne titolare, così esercitando un potere mediato dall'imprenditore, reso organico con forme di cointeressenza economico-finanziaria tali da non richiedere la corresponsione di uno stipendio, come per gli altri affiliati. In forza della convergenza funzionale degli interessi tra SI e il clan, che si è esplicata proprio attraverso lo schermo di attività lecite rispettose delle forme («io non faccio quello che fanno gli altri, perché io non faccio il malavitoso... E quindi, hai capito o no? Io la mattina devo scendere, devo andare a lavorare.., io mi guardo le carte, mi studio le carte....mi faccio un memoriale e dirò la mia difesa però me la faccio con calma, con dati di fatto...» intercettazione ambientale tra ZO PO e FF SI a pag. 60-62) è di tutta evidenza, come logicamente argomentato dalla sentenza, che la documentazione trovata in possesso del ricorrente al momento dell'arresto non assumesse alcuna rilevanza 12 probatoria per contestare il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso nei termini indicati. 7. In ordine alla censura concernente il ruolo di SI, è bene premettere che l'area della rilevanza penale della figura dell'imprenditore nei contestati criminali mafiosi può configurare sia la partecipazione che il concorso esterno. L'elemento dirimente è costituito dalla presenza o meno dell'affectio societatis e dall'inserimento dell'imprenditore nella struttura del sodalizio (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di associazione di tipo mafioso la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo funzionale ed attivo ponendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi;
mentre il ruolo di concorrente esterno è svolto da colui che fornisce uno specifico e consapevole contributo, dotato di efficacia causale per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, in cui non è stabilmente inserito e in assenza di affectio societatis (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). In sostanza, ciò che deve essere accertato dal giudice di merito, al fine di distinguere tra la partecipazione all'associazione mafiosa ed il concorso esterno, è proprio l'organicità o meno del rapporto tra l'agente e la consorteria di riferimento, con individuazione del tipo di contributo apportato. Nel caso della partecipazione il soggetto assume un ruolo all'interno del sodalizio e conferisce la propria disponibilità a questo, mentre sul cosiddetto extraneus l'associazione non può contare in termini certi, ma solo di volta in volta in base a sue autonoma determinazioni (Sez. 2, n. 34147 del 30 04 2015, Agostino, Rv. 264625). Lungo dette coordinate si sono mossi i giudici di merito che, diversamente dalla sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 maggio 2019, in una fisiologica dinamica interpretativa concernente una qualificazione giuridica che lambisce demarcazioni differenti ma sfumate, hanno puntualmente valorizzato tutti gli elementi probatori volti a collocare il ruolo di SI quale partecipe, e non concorrente esterno, proprio a partire dal principio di diritto delineato dalla seconda sentenza di rinvio di questa Corte n. 7155 del 2021 secondo la quale mancavano adeguati elementi di riscontro circa il ruolo di SI con riguardo a specifiche attività immobiliari non adeguatamente indagate. Infatti, la sentenza impugnata qualifica la condotta criminale del ricorrente nella «messa a disposizione» delle sue capacità economiche ed imprenditoriali a favore del gruppo criminale, avendo di vista non singole operazioni (come quella di Ipanema ed altre) ma le diverse attività svolte, come quelle immobiliari in vari ambiti e luoghi, l'interessamento circa la corretta gestione di esercizi commerciali, 13 i consigli agli affiliati per evitare di commettere delitti lasciando prove di essi, il collegamento tra Spagna e Italia per portare le :mbasciate di PO, la risoluzione di controversie in cui opera sempre in nome e per conto del clan. Infine, a pagina 77, la sentenza impugnata valorizza, ai fini della sussistenza dell'affectio societatis, le violente parole pronunciate da SI nei confronti di VE, di cui ha inspiegabilmente appreso l'attività di collaborazione, per avere tradito e usando l'inequivoco pronome noi: «... perché non tengono né fratelli né onore ! Uno di noi prima di fare un gesto - no ? - pensa...». • 8. Manifestamente infondata è la censura del ricorso nella parte in cui esclude che la sentenza impugnata abbia esaminato i provvedimenti giudiziari depositati dalla difesa di SI. Infatti, sul dissequestro del complesso immobiliare di Ipanema, a pag. 80 la Corte di appello spiega lo scarso rilievo del provvedimento in quanto SI ne era estraneo avendo questo riguardato l'albergo e non anche i monolocali del ricorrente, realizzati in adiacenza. In ordine alla sentenza di assoluzione del Giudice per l'udienza preliminare di Napoli del 30 luglio 1997, emessa nei confronti di SI per il reato di riciclaggio, la Corte di appello alle pagine 77 e 78 ne spiega l'irrilevanza in quanto fondata sulla provvista lecita delle attività commerciali gestite dalla moglie di SI. A ciò si aggiunge che il riferimento temporale la rende priva di qualsiasi legame con i fatti oggetto del presente procedimento, collocabili in un periodo successivo. Inoltre, diversamente da quanto scrive il ricorrente a pagina 43, RO RA era stato ritenuto appartenente proprio al clan ET e non PO (pag.80). 9. La censura riguardante il provvedimento di confisca è generico e reiterativo. A differenza di quanto affermato nel ricorso, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione coerente rispetto alle risultanze processuali e priva di illogicità manifesta, che la consulenza tecnica di parte non avesse affatto dimostrato la capienza patrimoniale di SI e della moglie, entrambi sostanzialmente impossidenti nel periodo di interesse e con dichiarazioni di redditi quasi nulli, essendosi limitata a rappresentare l'avvenuta vendita dell'attività commerciale della donna avvenuta nel 1990, così non giustificando gli esborsi familiari connessi ad un alto tenore di vita come l'uso di auto di grossa cilindrata e i frequenti viaggi. Tale ricostruzione, censurata in termini apodittici per ritenuti pregiudizi dei giudici, è fondata su apprezzamenti di fatto perciò insindacabile in questa sede. 14 10. Altrettanto generico è l'ultimo motivo di ricorso con il quale la difesa si limita a criticare il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di concreti elementi di fatto dimostrativi della doverosità di un ridimensionamento sanzionatorio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha puntualmente argomentato l'esercizio del potere discrezionale ,valorizzando l'allarmante e continuativa condotta partecipativa del ricorrente ad un clan di camorra, protrattasi per anni, in assenza di qualsiasi forma dissociativa o di collaborazione anche dopo la condanna di primo grado. 11. Deve, quindi, concludersi per il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023