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Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2023, n. 46125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46125 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. GIUSEPPE BARBUTO, del foro di Crotone, anc:he in sostituzione dell'avv. LUCA CIANFERONI, che, riportandosi ai motivi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 24/1/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 5/1/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LU IG. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione di legge penale e processuale penale con riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Evidenzia che, in relazione al delitto di cui al capo 164), difetta il requisito della gravità indiziaria, atteso che le risultanze dell'attività di captazione non sono univoche;
che, dunque, il Tribunale del riesame con mere formule di stile ha recepito 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46125 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 03/10/2023 acriticamente le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, desumendo in maniera del tutto congetturale il coinvolgimento del IG nella vicenda estorsiva per cui si procede. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale penale con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. Osserva come il Tribunale del riesame abbia valutato il profilo delle esigenze cautelari ancora una volta facendo ricorso a formule di stile, che nulla dicono in ordine alla concretezza ed alla attualità dei pericula libertatis;
che la pericolosità dell'odierno ricorrente è stata desunta solo dalla gravità del fatto ascrittogli, senza considerare l'incensuratezza, la sua giovane età e la sua estraneità al sodalizio di stampo mafioso;
che, in conclusione, anche sotto questo profilo la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, entrambi i motivi sono cienerici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, entrambe le doglianze si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata riporta stralci delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in occasione di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine immediatamente dopo il ritiro di una tangente effettuato dall'odierno ricorrente: ebbene, emerge in modo evidente la preoccupazione dei due occupanti l'autovettura (il IG ed il coindagato PI AR) che la polizia giudiziaria possa rinvenire il denaro appena ritirato presso la clinica 2 LO Hospital e, dopo il controllo, l'inquietudine per l'ipotesi che la consegna del denaro possa essere stata filmata. A fronte di tali emergenze, il ricorrente non spiega perché le risultanze delle intercettazioni sarebbero equivoche, limitandosi ad affermarlo apoditticamente. Analogamente, con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha compiutamente motivato, evidenziando non solo la gravità dei fatti, ma anche le modalità allarmanti della condotta e la sua reiterazione, circostanze queste da cui ha desunto la negativa personalità dell'indzigato in discorso;
la difesa, oltre a porre questioni di carattere generale ed astratto, non ha specificato, con riferimento al caso concreto, perché la motivazione del provvedimento sarebbe solo apparente anche in punto di esigenze cautelari. 2. All'inammissibilità del ricorso segue ) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2023.
udito l'avv. GIUSEPPE BARBUTO, del foro di Crotone, anc:he in sostituzione dell'avv. LUCA CIANFERONI, che, riportandosi ai motivi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 24/1/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 5/1/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LU IG. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione di legge penale e processuale penale con riferimento agli artt. 629 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Evidenzia che, in relazione al delitto di cui al capo 164), difetta il requisito della gravità indiziaria, atteso che le risultanze dell'attività di captazione non sono univoche;
che, dunque, il Tribunale del riesame con mere formule di stile ha recepito 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46125 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 03/10/2023 acriticamente le argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari, desumendo in maniera del tutto congetturale il coinvolgimento del IG nella vicenda estorsiva per cui si procede. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale penale con riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen. Osserva come il Tribunale del riesame abbia valutato il profilo delle esigenze cautelari ancora una volta facendo ricorso a formule di stile, che nulla dicono in ordine alla concretezza ed alla attualità dei pericula libertatis;
che la pericolosità dell'odierno ricorrente è stata desunta solo dalla gravità del fatto ascrittogli, senza considerare l'incensuratezza, la sua giovane età e la sua estraneità al sodalizio di stampo mafioso;
che, in conclusione, anche sotto questo profilo la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, entrambi i motivi sono cienerici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, entrambe le doglianze si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata riporta stralci delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in occasione di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine immediatamente dopo il ritiro di una tangente effettuato dall'odierno ricorrente: ebbene, emerge in modo evidente la preoccupazione dei due occupanti l'autovettura (il IG ed il coindagato PI AR) che la polizia giudiziaria possa rinvenire il denaro appena ritirato presso la clinica 2 LO Hospital e, dopo il controllo, l'inquietudine per l'ipotesi che la consegna del denaro possa essere stata filmata. A fronte di tali emergenze, il ricorrente non spiega perché le risultanze delle intercettazioni sarebbero equivoche, limitandosi ad affermarlo apoditticamente. Analogamente, con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha compiutamente motivato, evidenziando non solo la gravità dei fatti, ma anche le modalità allarmanti della condotta e la sua reiterazione, circostanze queste da cui ha desunto la negativa personalità dell'indzigato in discorso;
la difesa, oltre a porre questioni di carattere generale ed astratto, non ha specificato, con riferimento al caso concreto, perché la motivazione del provvedimento sarebbe solo apparente anche in punto di esigenze cautelari. 2. All'inammissibilità del ricorso segue ) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2023.