Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4885 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 1170/00 S UD. 20.12.2002 S A C REPUBBLICA ITALIANA Слои лов72 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 1326 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE 04 8 8 5 /0 3 Composta Dott. Vincento CALFAPIETR Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 1170/00 proposto Oggetto: Regolamento da confini. CI RE, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Milizia n. 38, presso lo studio dell'Avv. Antonio Monzini che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Manlio Albertini lo difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE
contro
RI AU e RI NA, anche nella qualità di eredi di RI EV. INTIMATI 1700/02. 1 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1072/99 del 10.06.1999 / 08.10.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Antonio Monzini. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Maccarone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13.10.1985, IN IC, premesso che il confinante AU AN, lavorando, il terreno, aveva modificato a proprio vantaggio lo stato dei luo- ghi, con conseguente spostamento del confine di alcuni metri, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Lugo il suddetto AN al fine di sentir determinare l'esatto confine fra la sua proprietà e quella del convenuto. Veniva disposto l' inte- grazione del contraddittorio nei confronti di ER e VA AN, in quanto risultati anch'essi comproprietari del terreno confinante. Istruita la causa, anche mediante c.t.u., il Pretore rigettava la domanda. Il gravane proposto dal IC veniva respinto dal Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1072/99 del 10.06.1999 / 08.10. 1999, il quale osservava che il giudice di primo grado aveva motivato il suo convincimento in base agli elementi concreti 2 sottoposti al suo esame ed aveva preso in considerazione le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio, di cui però aveva condiviso risultati, avendo ritenuto corretto l' operato dell' ausiliario. Il IC ha proposto ricorso per cassazione in base a un solo motivo, illustrato da memoria. Gli intimati AU e ER AN non si sono co- stituti. Questa Corte all'udienza del 12.04.2002 ha disposto l' inte- grazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di VA AN. Il ricorrente, a tal fine, ha esibito documentazione attestante che gli unici eredi sono ER e AU Monta- nari già parti in causa. Il IC ha anche depositato una seconda memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Col unico motivo il ricorrente deduce che il giudice d' ap- pello ha motivato la sua decisione per relationem richiamando gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di pri- mo grado senza confutare le censure che contro di essa erano state sollevate e che riguardavano segnatamente: a) l'omessa motivazione;
b) le inesattezze tecniche;
c) l'errata misurazione della perizia del geom. Medici e del geom. Costa;
d) l'erronea valutazione sulla idoneità e valore della perizia fotogrammetri- ca ed il mancato esame della stessa. 3 Il motivo è fondato. Il Tribunale, dopo aver "ritenuta motivata adeguatamente la sentenza impugnata, oltreché la correttezza dell'operato dell' ausiliario e la condivisibilità dei risultati cui essa perveniva", ha rigettato l'appello, senza alcun altra giustificazione. Ora, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, con riguardo alla sentenza di appello, la motivazione per rela- tionem concreta carenza di motivazione qualora consista in un mero rinvio alla sentenza di primo grado che si risolva in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo, lad- dove è legittima quando il giudice d'appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame (cfr. ex plurimis: Cass. 19.7.2000, n. 9497; 28.1.2000, n. 985; 23.4.1998, n. 4185). Nella specie è palese la totale carenza della motivazione, poiché questa si riduce ad una mera esposizione e conferma della motivazione di primo grado (della quale non vengono neppure riassunti tutti gli elementi essenziali), senza confuta- zione alcuna delle doglianze mosse con l'appello; senza, cioè, spiegare perché non siano stati presi in considerazione tutti gli elementi idonei all'esatta individuazione della linea di confine, quali i documenti prodotti, la mappa dell'impianto catastale, i 4 particolari topografici (come i vecchi fabbricati esistenti in lo- co), il rilievo fotogrammetrico, di cui ai motivi d'appello. L'impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione, facen- done questa Corte espressa rimessione (art. 385, ult. cpv., c.p.c.).
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Bolo- gna, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 20 dicembre 2002. RE ESTENSORE IL IL PRESIDENTE IE V. App L ERE C1IL CANO Francesco IA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 APR 200 Roma IL CANCELLIERE 01. 31 IA France CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4.07.03. serie 4 al n. 25239 versate € 143,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) are